Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 5321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5321 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 26421.24 R.G.,
e vertente tra
con sede in MA, Via Università, n. 1, C.F. e Parte_1 numero di iscrizione Registro ES di MA , P. Iva P.IVA_1
, in persona del procuratore speciale Dott.ssa , P.IVA_2 Parte_2 munita dei necessari poteri in forza di procura notarile del Notaio Persona_1
Rep. n. 50.944 e Racc. n. 18.985 del 16 ottobre 2024 (cfr. doc. n. 1),
[...] rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Francesco Mocci (C.F. ) del Foro di Nuoro ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giustina Ifrigerio sito in Via Giovanni Battista della Salle n. 8 Napoli. Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni si indicano il n. di fax 02.55196870 e gli indirizzi di posta elettronica certificata e Email_1
residente in [...] del Pelago n. 1 (C.F. C.F._2
-opponente
E
nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1
difeso ed assistito congiuntamente e disgiuntamente C.F._3 dall'Avv. NT AM C.F. e dall' Avv. Laura C.F._4
RO C.F. - i quali dichiarano di voler ricevere C.F._5 comunicazioni all'indirizzo PEC E
Email_3 Email_4 Email_6 tutti elettivamente domiciliati presso lo studio legale Abbamonte in Napoli al viale NT Gramsci 16 giusta procura alle liti come in atti;
-Opposta
E
, avvocato procuratore di se' stesso nel giudizio CP_2
1
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 23.5.25 che si richiama.
E' presente, nell'interesse dell'opposto Sig. l'Avv. Controparte_1
NT AM il quale si riporta integralmente al Ricorso monitorio, alla comparsa di risposta, ai verbali di causa, alle Note autorizzate con Ordinanza del 10.1.2025, all'Ordinanza Tribunale di Napoli del 1 febbraio 2025 di concessione della provvisoria esecuzione, alle Memorie ex art. 171 ter cpc e alla documentazione depositata chiedendo l'integrale accoglimento di tutte le conclusioni rassegnate e precisate.
Preliminarmente, l'Avv. AM precisa che per mera svista ha indicato, nelle proprie Memorie, che la Credit GR, a seguito della notifica del precetto, ha trattenuto la somma di € 1.841,33.
E' doveroso precisare che il Decreto Ingiuntivo riconosceva la somma di € 84.566,58 oltre interessi dal 3 giugno 2024.
La somma precettata come sorta capitale del era di € 84.184,89 CP_1
(somma comprensiva di sorta capitale;
interessi dal 3.6.24 e sottratti prudenzialmente € 1.844,81 quale vincolo pignoratizio).
Tuttavia, la somma effettivamente pagata dalla opponente, rispetto alla CP_3 somma precettata, è stata di € 81.529,56 (come da distinta bonifico depositata dalla con Doc. n. 33 ). CP_3 Parte_3
Pertanto, la dalla data di notifica del precetto (21.2.2025) sta CP_3 trattenendo la somma di € 2.655,33 e tale somma deve essere intesa ed indicata nelle Memorie ex art. 171 ter in luogo della somma di € 1.841,33 erroneamente indicata per mera svista.
Precisa, inoltre, che, a causa dell'interventore, le somme sono state trattenute illegittimamente per vincoli pendenti innanzi al Tribunale di Aosta senza che fosse avvenuta alcuna notifica dell'Avviso ex art. 543 V comma c.p.c. che ne confermasse l'efficacia e vincolatività mentre, ad oggi, risultano altri identici pignoramenti pendenti invece presso il Tribunale di Napoli il cui Avviso ex art. 543 V co. cpc è stato notificato solo in data 29 aprile 2025 e che si esibiscono in originale all'On.le giudicante.
Relativamente all'ammissibilità dell'intervento del terzo si riporta a CP_2 quanto discusso e quanto rilevato sia in sede di Note autorizzate del 24.1.2025 sia di quanto rilevato in sede di Memorie 171 ter circa la natura meramente fattuale ed inammissibile dell'intervento insistendo che, fin da ora, sia disposta la sua estromissione dal presente giudizio con condanna dell'interventore
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a pagare in favore del Sig. le spese legali CP_2 Controparte_1 del presente giudizio oltre ad insistere, anche alla luce della documentazione agli atti, per il riconoscimento del risarcimento ex art. 96 cpc.
Nel merito dell'opposizione dispiegata dalla Credit GR, si riporta a quanto già ampiamente rilevato, eccepito e precisato in sede di comparsa,
Note Autorizzate e Memorie ex art. 171 ter e ribadisce anche in sede del presente verbale che il Sig. pacificamente e documentalmente CP_1 erede esclusivo delle somme del de cuius correntista, si è visto illegittimamente rifiutato il pagamento delle somme ereditate e depositate sul conto aperto presso la filiale della Banca e che la stessa, con la sua condotta non diligente, ha ritardato ingiustificatamente il pagamento indicando motivi infondati e impedimenti sorti esclusivamente dopo che il credito era divenuto non solo certo e liquido ma anche esigibile a seguito della Dichiarazione di
Successione del 9 maggio 2024 che indica espressamente il conto corrente aperto presso la Banca opponente: ritardo ingiustificato che ha comportato (e tutt'ora comporta) danni concreti all' opposto.
Si insiste pertanto, anche in ragione della natura documentale, che la causa venga rinviata ex art. 281 sexies cpc con accoglimento integrale delle conclusioni rassegnate e precisate in sede di comparsa e di Memorie ex art. 171 ter.
Con condanna della Banca opponente Credit GR al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio di opposizione da attribuire ai procuratori antistatari.
È presente per l'attrice opponente l'Avv. Paolo Parte_4
Sobrini, in forza di procura speciale depositata in atti nonché in sostituzione dell'Avv. Francesco Mocci. L'Avv. Sobrini contesta integralmente il contenuto della terza memoria depositata dalla controparte nonché le odierne deduzioni del convenuto opposto, in quanto infondate in fatto e in diritto richiamandosi a tutti i motivi e argomentazioni già svolti negli atti difensivi della Banca, da intendersi qui integralmente trascritti e richiamati. Rileva e ribadisce l'assoluta correttezza dell'operato della la quale, peraltro, ha CP_3 adempiuto integralmente e correttamente a quanto dovuto in forza del decreto ingiuntivo, come documentato nella memoria istruttoria, con esclusione delle sole somme sottoposte a vincoli pignoratizi.
Per quanto riguarda il tentativo di conciliazione, la – pur ribadendo la CP_3 piena correttezza del proprio operato e senza in alcun modo riconoscere la fondatezza delle contestazioni e delle pretese avversarie – si dichiara disponibile a valutare la definizione conciliativa della causa, con l'abbandono della stessa e compensazione integrale delle spese di lite. In caso di mancata
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conciliazione, chiede che la causa sia rimessa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
L'avv.to AM, in ordine alla proposta conciliativa, esprime parere contrario non ritenendola soddisfacente per il proprio cliente.
Alle ore 12.00, il giudice all'esito della discussione e visti i chiarimenti delle parti, alla presenza dei soli legali indicati a verbale, si riserva sulle ulteriori attività del giudizio ed ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nei successivi 30 giorni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato (di Parte_1 seguito, “CAI” o la “ , opponente, chiedeva revocarsi il decreto CP_3 ingiuntivo n. 5469 emesso il 23 ottobre 2024 con cui si ingiungeva di pagare, nel termine di quaranta giorni, la somma di euro 84.566,58, oltre interessi al tasso legale dal 3 giugno 2024 al . Controparte_1
In fatto e diritto, allegava quanto segue:
In data 20 dicembre 1974 il signor padre Persona_2 dell'odierno opposto, ha acceso con l'allora Banca Commerciale Italiana un rapporto di conto corrente.
A seguito di alcune vicende societarie e cessione di rami d'azienda che hanno interessato la filiale di competenza, il conto corrente in questione è proseguito con l'odierna esponente, ossia In data 22 agosto Parte_4
2023 il signor è deceduto e, al momento del decesso, Persona_2 il conto corrente presentava un saldo di euro 84.458,22. Con testamento del 20 aprile 2021, il de cuius, vedovo e con quattro figli, ha così disposto in favore dei familiari:
• ai figli e l'immobile sito al primo piano della Riviera di CP_4 Per_3
Chiaia n. 18, utilizzata come studio dentistico dal figlio da dividere in CP_4 quote uguali;
• al figlio l'unità immobiliare al primo piano della Riviera di Chiaia n. CP_5
18, abitata dal testatore;
• al figlio “tutte le somme di denaro depositate su qualsiasi conto CP_6 corrente bancario o postale”.
A partire da questo momento si è innescato un forte contrasto tra gli eredi sull'eredità del de cuius e, specificatamente, proprio sulle somme spettanti a
, oggetto di ingiunzione. In particolare, con PEC del 28 Parte_5 aprile 2024, l'odierno opposto, per mezzo
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del proprio difensore (all'epoca l'Avv. ), ha reclamato lo CP_2 svincolo immediato delle somme in proprio favore. La con PEC del 30 CP_3 aprile 2024, ha riscontrato la richiesta segnalando che:
(i) ai fini della liquidazione occorreva presentare preliminarmente la denuncia di successione e;
(ii) in caso di legato, come quello reclamato, questo deve essere liquidato dagli eredi, così come previsto dall'art. 662 c.c. La Banca ha successivamente sollecitato l'invio della documentazione richieste, indicando altresì che, in mancanza della presenza degli altri eredi, quest'ultimi avrebbero potuto rilasciare una procura ad hoc per lo svincolo delle somme (ossia una procura rilasciata dagli eredi).
Gli altri eredi, ossia i signori e tuttavia, non CP_4 Per_3 Persona_4 solo non hanno prestato la propria collaborazione a soddisfare le pretese del legatario, ma si sono espressamente opposti al pagamento.
Il Dott. (figlio del de cuius e fratello di ), con PEC Persona_4 CP_6 del 28 maggio 2024, dando atto di una situazione fortemente litigiosa tra i fratelli, ha intimato alla di non svincolare le somme . Come si noterà CP_3 dal tenore letterale di quest'ultima comunicazione, lo svincolo sarebbe stato negato a seguito di una transazione disattesa dal legatario. Inoltre, l'erede dà atto di un ricorso di urgenza e del deposito di un sequestro presso terzi, di cui, però, non si è saputo più nulla.
Nel frattempo, l'odierno opposto ha revocato il precedente difensore Avv.
, il quale, con ricorso notificato il 5 giugno 2024, ha convenuto CP_2 in giudizio l'odierno convenuto nonché la Banca, chiedendo al Tribunale di Napoli di ordinare all'Istituto di “non disporre, sussistendone tutti i presupposti di legge lo smobilizzo della somma di euro 84.487,53 in favore del Sig. ed attualmente giacente sul conto corrente N. Controparte_1
35209904 acceso presso la con sede in Napoli alla Controparte_7
via Enrico Fermi n.2” .
Con ordinanza dell'11 luglio 2024, il Tribunale di Napoli ha respinto l'iniziativa cautelare promossa dall'Avv. condannandolo alla CP_2 refusione di spese in favore della CP_8
[... vv. pur non reclamando l'Ordinanza, con diffida inviata in pari CP_2 data, ritenendo (tra l'altro) “ingiusto, ridicolo e compassionevole” il provvedimento di rigetto, tornava a diffidare nuovamente la a non CP_3 svincolare le somme del de cuius al legatario.
Sempre l'Avv. con atto di pignoramento notificato il 15 luglio 2024, CP_2 ha poi sottoposto a pignoramento tutte gli eventuali crediti detenuti dal signor presso la tra cui quello presunto ingiunto dal Decreto qui CP_1 CP_3
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opposto. L'esecuzione presso terzi si trova pendente dinanzi al Tribunale Aosta e la prossima udienza dovrebbe tenersi il 23 gennaio 2025.
Nel frattempo, la ha reso la dichiarazione negativa nell'ambito CP_3 dell'esecuzione presso terzi pendente dinanzi al Tribunale di Aosta. (L'avv.
ha sporto una singolare querela nei confronti della dei suoi CP_2 CP_3 dipendenti e dei suoi soggetti apicali).
In ordine al decreto opposto precisava che :
ad oggi, 29 novembre 2024, il saldo del conto corrente ammonta ad euro
85.195,88.
L'odierna ricorrente ha sempre comunicato la propria disponibilità a svincolare le somme e a trovare una soluzione condivisa tra gli eredi e il creditore dell'opposto.
Lo si evince chiaramente dalla corrispondenza intercorsa, in cui la CP_3 aveva prospetto all'allora difensore dell'opposto alcune soluzioni e, tra queste, il rilascio di una procura da parte degli eredi, ove questi non fossero comparsi in presenza.
L'unico motivo per cui la ad oggi, non ha svincolato le somme è CP_3 perché vi è stata sia l'opposizione degli eredi, sia la proposizione di iniziative cautelari ed esecutive (oltre che penali) sulle somme ingiunte.
Queste le iniziative stragiudiziali e giudiziali (sia civili che penali) da parte:
(i) del legatario signor da ultimo col Decreto qui Parte_5 opposto;
(ii) del Dott. (figlio del de cuius e fratello di ), il Persona_4 CP_6 quale, con PEC del 28 maggio 2024, ha intimato alla di non svincolare CP_3 le somme;
(iii)del creditore del legatario, Avv. che, fino ad ora, oltre ad una CP_2 miriade di diffide (rectius: minacce), intende soddisfare il proprio credito sul legato e ha radicato finora un procedimento cautelare e un'esecuzione presso terzi nonché sporto una denuncia presso la Procura della Repubblica.
In presenza dell'opposizione di uno dei coeredi, è tenuta la ad adottare CP_3 un comportamento ispirato al principio di prudenza e diligenza sospendendo qualunque attività di disposizione delle somme presso di sé depositate in attesa di specifiche istruzioni da parte degli avanti diritto.
Inoltre, la contestava la propria legittimazione atteso che il lascito CP_3 avente ad oggetto le somme di denaro depositate presso “qualsiasi conto corrente bancario o postale intestato a mio nome” doveva ritenersi legato e
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non istituzione di erede, e quindi, ai sensi degli artt. 649, comma 3, c.c. e 662
c.c., il legatario non vanta una pretesa immediata nei confronti del debitore del de cuius bensì deve richiedere il pagamento esclusivamente agli eredi.
L'opposto avrebbe quindi dovuto rivolgere la propria pretesa verso gli eredi.
Presentava inoltre richiesta di sequestro liberatorio sulle somme ingiunte atteso il dubbio sulla legittimazione e titolarità delle somme, con conseguente richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi e dell'avv.to CP_2
Si costituiva parte opposta il quale chiedeva confermarsi Controparte_1 il decreto opposto.
A sostegno delle eccezioni, allegava in fatto e diritto quanto segue:
In data 22 agosto 2023 decedeva in Napoli il Sig. il Persona_2 quale aveva lasciato le sue ultime volontà con testamento pubblico per OT
Dr. redatto in data 20 aprile 2021 nei confronti dei n. 4 Persona_5 figli (tra cui l'opposto), quali soli eredi viventi al momento della redazione dell'atto testamentario, disponendo nei confronti dell'odierno opposto tutte le somme presenti sui suoi conti correnti bancari e postali.
In data 5 settembre 2023 innanzi al OT Dr. è stata data Persona_5 lettura del Testamento pubblico redatto in data 20 aprile 2021 dove, nel prendere atto del decesso del testatore avvenuto il 22 agosto 2023, alla successiva pag. 3 del Testamento veniva espressamente disposto dal De US lascio a mio figlio tutte le somme di denaro che saranno depositate CP_1
a mio nome su qualsiasi conto corrente sia esso bancario e/o postale. Preciso, che attualmente le somme sono depositate presso…: nel medesimo atto dispositivo si indicava, tra gli altri, quello acceso presso (oggi CP_7
Credit GR) Agenzia di Napoli via Giordano Bruno su cui il De US, anche dopo la redazione del testamento, aveva continuato ad essere correntista fino al giorno della sua dipartita poi trasferita nella nuova sede in Napoli alla via Enrico Fermi, 2.
Successivamente il Sig. procedeva alla richiesta presso la filiale e CP_1 alla predisposizione della documentazione necessaria e pertanto provvedeva alle incombenze fiscali con deposito di dichiarazione di successione presso l'Agenzia delle Entrate e alla comunicazione dell'atto notorio.
In data 3 giugno 2024 veniva inviata formale richiesta alla Parte_6 sita in Napoli alla via Enrico Fermi per lo svincolo delle somme
[...] depositate l'Istituto di Credito.
La Credit GR Filiale N. 3 di Napoli Via Enrico Fermi n. 2 motivava il rifiuto con generici e del tutto inconferenti riferimenti ad un (non meglio
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precisato) procedimento cautelare in cui era chiamata la Credit GR e il sig. CP_1 Controparte_1
Con pec del 21 giugno 2024 nel contestare la su detta comunicazione, nel precisare che il ricorrente non era a conoscenza di nessun procedimento si invitava la Credit GR a fornire la documentazione inerente questo presunto procedimento cautelare che, tuttavia, restava inevasa.
In data 18 settembre 2024, considerato che la non dava seguito alle CP_3 richieste e prima di rivolgersi all'autorità giudiziaria, per mezzo degli scriventi procuratori muniti di specifica procura ed allegando nuovamente atto notorio il ricorrente inviava atto di invito e diffida stragiudiziale alla Credit
GR S.p.A. invitando e diffidando la stessa a provvedere al pagamento in favore dell'unico ed esclusivo erede designato ( e creditore) delle somme depositate presso la stessa alla data del decesso del de cuius: anche quest'ultima formale e specifica diffida restava inevasa e priva di riscontro.
Pertanto, solo a seguito della notifica del Decreto Ingiuntivo (oggi opposto) e seguente opposizione della Credit GR il sig. veniva a CP_1 conoscenza dei motivi che hanno impedito di entrare in possesso delle somme depositate presso la Banca ingiunta ereditate dal padre e di cui l'opposto è creditore.
Nel contestare i motivi di opposizione dedotti dalla controparte sia in ordine alla corretta interpretazione della disposizione mortis causa nel senso della attribuzione quale erede, sia in ordine allo strumentale ritardo con cui la banca aveva informato dell'opposizione degli altri eredi e rifiutato il pagamento delle somme, chiedeva confermarsi il decreto opposto o quantomeno ridursi la somma oggetto di condanna nei limiti del residuo disponibile al netto dei vincoli esistenti.
Si opponeva inoltre alla richiesta di sequestro liberatorio e chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione. Presentava inoltre istanza di anticipazione dell'udienza in contraddittorio, al solo fine di valutare i presupposti per la provvisoria esecuzione del decreto opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c come riformulato ex dlgs n. 164 del 2024.
L'udienza veniva fissata per la data del 10.1.25.
In data 8.1.25, con intervento di terzo autonomo, si costituiva l'avv.to CP_2
il quale formulava al tribunale le seguenti richieste:
[...]
a) Disporre in via cautelare il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. della suddetta somma di euro 84.487,53 giacente sul conto corrente N. 35209904 acceso presso la filiale della sita in Napoli alla via Controparte_9
Enrico Fermi n.2;
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b) Disporre la riunione del procedimento R.G. 26421/ 2024 Giudice Diego
Ragozini al procedimento R.G. 11515/2024 Giudice Dott. Vincenzo
Pappalardo, a seguito dell'evidente connessione oggettiva e soggettiva dei due procedimenti;
c) Non concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiunto per i suesposti motivi di legge e per l'evidente periculum in mora venutosi a creare;
d) Disporre un rinvio dell'udienza del 10 Gennaio 2025 ad una nuova udienza da fissarsi nel mese di settembre 2025 al fine di consentire allo scrivente di ottenere il titolo esecutivo ed intentare un pignoramento presso terzi nei confronti del debitore esecutato Sig. , tenendo presente Controparte_1 che il predetto è residente in [...](Aosta) e pertanto le notifiche degli atti giudiziari devono avvenire ex art. 143 c.p.c. e quindi con tempi maggiori;
e) Trasmettere gli atti del giudizio alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli come previsto dalla legge quando si è in presenza di notizie di reato sopravvenute in corso di causa.
A sostegno delle istanze formulate, l'interventore allegava in fatto e diritto che:
Il sottoscritto vanta un credito professionale nei confronti del Sig. CP_1 che ha dato luogo al giudizio R.G. 11515/2024 attualmente
[...] pendente innanzi al Giudice della XI sezione civile del Tribunale Ordinario di
Napoli;
- Il predetto Giudice ha fissato l'udienza del 27 Gennaio 2025 per la precisazione delle conclusioni da tenersi a trattazione scritta mediante il deposito di memorie difensive conclusionali;
- Lo scrivente ha già depositato nel predetto fascicolo telematico la propria comparsa conclusionale chiedendo la condanna del debitore Sig.
[...] al pagamento in favore dello scrivente dei compensi professionali CP_1 dovuti per l'attività professionale svolta quale difensore legale del predetto;
- Il Sig. ha ereditato dal padre, Dott. Controparte_1 Persona_2
la somma di danaro pari ad Euro 84.487,53 mediante un legato
[...] testamentario, somma attualmente giacente su un conto corrente presso la parte opponente;
- Il Sig. per sottrarsi al pagamento dell'anzidetto credito Controparte_1 professionale ha proposto un ricorso per decreto ingiuntivo di pagamento nei confronti della al fine di incassare la predetta Controparte_9 somma e non corrispondere il suindicato quantum dovuto allo scrivente a titolo di crediti professionali (Giudizio RG 11515/2024);
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- Il Giudice del monitorio non ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo di pagamento e la ha proposto Controparte_9 opposizione avverso il decreto ingiuntivo di pagamento;
- In modo del tutto singolare i difensori legali del Sig. Controparte_1 chiedevano ed ottenevano dal l'anticipazione della udienza ai soli fini della valutazione della provvisoria esecuzione del decreto, al 10 Gennaio 2025;
- In tal modo il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, qualora all'anzidetta udienza dovesse concedere la provvisoria esecutività del detto decreto ingiunto, pregiudicherebbe la soddisfazione del suddetto proprio credito professionale che vanta, a tutt'oggi, lo scrivente nei confronti del Sig.
; Controparte_1
- Il tutto è aggravato dalla circostanza che il Sig. è un Controparte_1 nullafacente nullatenente che dispone, a tutt'oggi, solo della predetta somma di denaro e pertanto, una volta incassata la somma, non esistono altri beni da poter essere oggetto di esecuzione;
- Il debitore Sig. è stato denunciato dal sottoscritto alla Controparte_1
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per i seguenti reati : truffa aggravata mediante l'emissione in favore dello scrivente di un assegno insoluto e tratto da un Istituto di credito il cui conto corrente era stato già estinto al momento dell'emissione del detto assegno – insolvenza fraudolenta
– irreperibilità fraudolenta – calunnia – diffamazione ed altri reati che verranno valutati dalla detta Procura;
- Altresì è stata sporta una denuncia – querela da parte dello scrivente alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nei confronti degli attuali difensori legali del Sig. Avv.ti NT AM Controparte_1
e Laura RO nonché di altri soggetti per la valutazione di eventuali reati ascrivibili ai predetti e riconducibili all'oggetto del presente giudizio in quanto dalla detta somma giacente dovrà essere soddisfatto il credito professionale dello scrivente;
- Entrambi i procedimenti penali, scaturiti dalle due denunce del sottoscritto, sono attualmente al vaglio delle indagini, da parte della Polizia Giudiziaria, disposte dal Pubblico Ministero;
- La provvisoria esecutività del decreto ingiunto non deve essere, altresì, concessa in quanto, come previsto dalla vigente legge in materia bancaria, gli
Istituti di credito non possono svincolare somme di denaro oggetto di eredità quando sono insorte controversie tra eredi, tra eredi e legatari ovvero tra legatari. Nel nostro caso specifico il beneficiario di un legato CP_1 testamentario da parte del padre nonché fratello del Sig. , Controparte_1 ha intentato nei confronti del predetto un giudizio, R.G. 11007/2024 – sezione
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IV – Tribunale Ordinario di Napoli avente ad oggetto una reintegra nel possesso di un bene ereditario;
- Altresì pendono innanzi al Tribunale Ordinario di Aosta due procedure esecutive mobiliari presso terzi nei confronti del debitore esecutato Sig.
[...] ad Istanza del sottoscritto quale procuratore di sé stesso e ad Controparte_1
. CP_10 Controparte_11
In sede di udienza del 10.1.25, nel contraddittorio delle parti costituite in ordine alla valutazione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, interveniva l'avv.to il quale così dichiarava: “nella veste di CP_2 interventore, si riporta all'atto di intervento e chiede l'accoglimento delle conclusioni in esso spiegate con condanna del al pagamento delle CP_1 spese legali e di giudizio ed ad una somma ex art. 96 c.p.c. a seguito della colpa grave e mala fede nell'aver instaurato il giudizio, in particolare fa presente la giudice che ha svolto attività professionale nell'interesse del ed è in corso un giudizio che a breve vedrà emessa ordinanza di CP_1 pagamento, si oppone alla richiesta di concessione di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo di cui è giudizio di opposizione, in quanto non ne ricorrono i presupposti di legge, sia perché la legge prevede che le banche hanno obbligo di legge di non smobilizzare le somme contestate, sia perché sussistono giudizi in corso con il fratello coerede del sia un CP_1 giudizio relativo ad uno spossessamento di un bene”.
Il giudice invitava il legale a precisare le domande formulate in atto di CP_2 intervento ed in udienza.
Così dichiarava l'avv.to ” L'avv.to chiede il rigetto della CP_2 CP_2 richiesta di concessione della provvisorietà del decreto ingiunto e la valutazione da parte del giudice di disporre un rinvio di consentire il titolo esecutivo ovvero riunire il procedimento presente a quello pendente innanzi al dott. Pappalardo come indicato in atto di intervento e disporre il sequestro conservativo della somma giacente sul c.c. di cui è causa, ovvero trasmettere gli atti alla procura della Repubblica atteso che il è stato CP_1 denunziato per truffa aggravata per emissione di assegno a vuoto così come taluni legali oggi presenti nella persona di NT AM e Laura RO. La banca è stata diffidata dal effettuare il pagamento”.
In quella udienza, il giudice autorizzava l'avv.to al deposito telematico CP_2 della documentazione afferente all'atto di intervento.
Oppostesi le altre parti all'ammissibilità dell'intervento ed a tutte le istanze formulate dall'interventore, il giudice si riservava. Seguiva rinvia per ulteriore approfondimento del contraddittorio sulla documentazione in atti, all'udienza del 24.1.25.
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A scioglimento della riserva assunta a tale udienza, il giudice rigettava le istanze dell'avv.to e concedeva la provvisoria esecuzione del decreto CP_2 opposto, e rinviava all'udienza del 23.5.25, per il contraddittorio sul merito del giudizio, ed ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per discussione orale unicamente sull'ammissibilità dell'intervento di terzo spiegato nel presente giudizio.
All'udienza del 23.5.25, in presenza unicamente dei legali di parte opponente e parte opposta, in assenza dell'avv.to il giudice all'esito della CP_2 discussione orale e del contraddittorio sul merito della causa, riservava la decisione.
Sull'intervento espletato dal terzo . CP_2
L'intervento esperito nel presente giudizio dall'avv. è volto ad ottenere CP_2 il sequestro conservativo delle somme richieste in pagamento dal sig. (l'importo del credito che spetterebbe al non risulta CP_1 CP_2 specificato), la riunione del presente giudizio ad altro già pendente dinanzi all'XI sezione civile di questo Tribunale con R.G. n. 11515/2024 nonché il rinvio dell'udienza di trattazione della provvisoria esecuzione del decreto monitorio opposto.
Orbene, l'intervento è da ritenersi inammissibile.
L'intervento è infatti privo di un interesse diretto e legittimo a intervenire nel processo, e non si presenta finalizzato alla tutela di un diritto o interesse giuridicamente rilevante, immediatamente riconducibile al CP_2
In limine, quanto all'istanza di sequestro, con ciò richiamando il contenuto dell'ordinanza dell'1.2.25, essa è inammissibile ai sensi dell'art. 669 quater c.p.c., per esser stata la stessa proposta ad un giudice diverso da quello innanzi al quale, per stessa ammissione dell'interventore, risulta già pendente l'accertamento giudiziale di merito del credito professionale asseritamente vantato nei confronti del sig. e per la cui salvaguardia l'istanza in CP_1 argomento è stata formulata.
Manifestamente infondata ed irrilevante è l'istanza di riunione, atteso che - non sussiste alcuna connessione di tipo soggettivo od oggettivo tra il presente giudizio e quello pendente dinanzi all'XI sezione civile di questo Tribunale con R.G. n. 11515/2024, avendo gli stessi ad oggetto rapporti obbligatori diversi e intercorrenti, peraltro, tra soggetti differenti -.
Del tutto infondata è anche l'esigenza, prospettata dal terzo interventore, di ottenere un titolo esecutivo utile al pignoramento delle somme richieste in pagamento dal sig. nel presente giudizio e non costituisce motivo CP_1 idoneo a giustificare, a norma dell'art. 648 comma 3 c.p.c., un rinvio
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dell'udienza di trattazione dell'istanza di provvisoria esecuzione del decreto monitorio avanzata dall'opposto. Istanza che, tra l'altro, per come formulata appare del tutto priva di un ancoraggio normativo, finendo con risultare una richiesta di spostamento per una mera aspettativa soggettiva da tutelare”.
Infine, le richieste di valutare la rilevanza penale ai fini della trasmissione di notizie di reato alla Procura della Repubblica di Napoli, oltre che espressione di ulteriore e semplice aspettativa dell'interventore, appaiono del tutto ultronee atteso che lo stesso dichiara di aver già adito la medesima autorità.
I presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. terzo ed ultimo comma.
Parte interventrice ha proposto un intervento manifestamente inammissibile a supporto di istanze manifestamente infondate, non depositando tra l'altro alcun documento a supporto delle pretese, con ciò incorrendo i presupposti dell'articolo 96 c.p.c. comma terzo nella proposizione dell'azione in giudizio.
La condanna sarà disposta a favore di entrambe le parti contraddittori in ordine alla posizione sostenuta dal CP_2
Appare equo determinare in euro 800,00 la somma da corrispondere in favore di parte opposta ed opponente oltre interessi legali.
Sussistono i presupposti anche per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. ultimo comma in ordine al pagamento in favore della per il valore CP_12 di euro 500,00.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell'interventore ed a favore di parte opposta ed opponente sul valore indeterminato (non è stato specificato l'importo) della somma a tutala della quale è stato esperito l'intervento (scaglione 26001,00 -52000), ai valori minimi attesa la scarsa istruttoria/trattazione compiuta e l'assenza di questioni giuridiche complesse.
Il merito della causa di opposizione a decreto ingiuntivo.
Alla luce delle deduzioni delle parti, la causa risulta matura per la decisione.
Seguirà quindi nel dispositivo, il rinvio per il prosieguo del giudizio all'udienza di rimessione in decisione con i termini di cui all'art. 189 c.p.c. a ritroso da essa.
P.Q.M.
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Il tribunale definitivamente pronunziando, unicamente sull'intervento del terzo , così provvede: CP_2
-dichiara inammissibile l'intervento ed estromette l'interventore;
-condanna al pagamento di euro 800,00 oltre interessi dalla CP_2 data della presente sentenza, in favore di Parte_1
-condanna al pagamento di euro 800,00 oltre interessi dalla CP_2 data della presente sentenza, in favore di;
Controparte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_2 [...]
per euro 3809,00 oltre iva cassa e spese generali;
Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore del legale CP_2 anticipatario di per euro 3809,00 oltre iva cassa e spese Controparte_1 generali;
- condanna al pagamento della somma di euro 500,00 in favore CP_2 della ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ultimo comma;
CP_12
- rinvia all'udienza per il prosieguo del giudizio di opposizione al 7.10.25 per la rimessione in decisione con termini a ritroso ex art. 189 c.p.c.
Napoli 27.5.25
Il giudice
Diego Ragozini
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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