Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 28/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 1992 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei signori:
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
VINGIANO RAFFAELLA nei confronti di contumace Controparte_1
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: separazione-divorzio giudiziale
All'udienza del 28 gennaio 2025 la causa è stata rimessa in decisione di fronte al Collegio ai sensi dell'art. 473-bis 22 comma 4 c.p.c. sulla base delle seguenti conclusioni:
il ricorrente: a) accertare e dichiarare la separazione di fatto dei coniugi a far data dal
6.02.2024 come da certificazione di irreperibilità del Comune di Riva del Po e per l'effetto b) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
c) nulla quaestio per casa coniugale e mantenimento;
d) pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 , L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
il PM: visto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21 ottobre 2024 premesso di aver contratto Parte_1 in data 14 novembre 1992 matrimonio con la cittadina somala Gà Al AR SA la quale si era resa irreperibile da molti anni, chiedeva la pronuncia di separazione personale e, una volta decorso il termine di legge, quella di scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 2
*** Dalle dichiarazioni rese dal ricorrente all'odierna udienza e dal certificato rilasciato dal Comune di Riva del Po' attestante la cancellazione della resistente dall'anagrafe giusta l'accertata irreperibilità a far tempo dal 6 febbraio 1998, risultano comprovati il venir meno dell'affectio coniugalis e la conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi con rimessione della causa in decisione per la trattazione della fase divorzile all'esito della quale si provvederà sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, parzialmente decidendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e Gà Al AR SA. Parte_1
Dispone che la cancelleria provveda all'invio della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ro. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza in data odierna.
Ferrara, 28 gennaio 2025
il presidente estensore
Stefano Scati
pagina 2 di 2