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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 06/03/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.LAV 32/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione per le CONTROVERSIE DI LAVORO, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente rel.
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile per le CONTROVERSIE DI LAVORO in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo in data 18.06.2024 al n. 32/2024 R.G.
LAVORO promossa con ricorso d.d. 18.06.2024
DA
C.F. Parte_1
e P.IVA ), in persona della sua legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv. Salvatore Paolo Guarino (C.F.: – indirizzo PEC: C.F._1
del Foro di Potenza ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_1 studio sito in Potenza (PZ), Via 4 Novembre n, 38, giusta mandato telematico in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Erica Vicentini (C.F.: - indirizzo PEC: C.F._3
del Foro di Trento e domiciliata presso il suo studio Email_2 sito in Trento (TN), Via Grazioli n. 73, giusta mandato telematico in atti
APPELLATA
CONTRO
(C.F.: P.IVA ) in persona Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Esposito (C.F.: – indirizzo PEC: C.F._4
1 - fax: 0461-423005) del Servizio Legale della Società, Email_3
Dislocazione di Trento ed elettivamente domiciliato presso la Dislocazione del Servizio
Legale delle di Trento sita in Trento, via Trener n. 7, giusta mandato CP_2 telematico in atti
OGGETTO: retribuzione
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE: accogliere il presente appello e :
a) dichiarare la nullità della sentenza impugnata;
gradatamente, b) respingere ogni domanda di Controparte_1
b) per i motivi appena espressi al punto 9), condannare a restituire alla Controparte_1
Società appellante la complessiva somma di € 8.392,75 o quella maggiore o minore che meglio dovesse risultare;
c) condannare al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio Controparte_1
DI PARTE APPELLATA CP_1 che l'Ill.ma Corte di Appello di Trento Voglia
In via preliminare, dichiarare inammissibile, per i motivi esposti in narrativa, il ricorso in appello proposto da perché Parte_1 presentato fuori termine e comunque perché non ha la ragionevole probabilità di essere accolto, così come richiesto dall'art. 348 bis c.p.c.
Nel merito, respingere, per i motivi esposti in narrativa, l'atto di appello di
[...]
e, conseguentemente, confermare l'appellata Parte_1 sentenza n. 62/2023 R.G. dal Tribunale di Trento – Sezione Lavoro - pubblicata il 21 dicembre 2023, eventualmente in via gradata anche solo nei confronti della medesima parte appellante. Con condanna di parte appellante alla rifusione delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
DI PARTE APPELLATA Controparte_2
Ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello disporre l'estromissione di dal presente giudizio per mancanza di titolarità Controparte_2 passiva del rapporto controverso. Riservata nel corso del giudizio ogni ulteriore ammissibile produzione, eccezione, deduzione ed istanza istruttoria
2 FATTO
Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi Controparte_1 al tribunale di Trento, sezione Lavoro,
[...]
perché venisse emessa pronuncia accertativa Controparte_3 del diritto del ricorrente di godere della indennità di trasferta personale viaggiante ex art. 41
CCNL Appalto imprese esercenti servizio postale e quindi condanna delle convenute in solido al pagamento del dovuto ivi comprese le differenze per tredicesima, quattordicesima e TFR, per l'arco temporale compreso tra il 16.11.2020 e il 30.11.2022, periodo durante il quale egli aveva lavorato alle dipendenze della convenuta, in esecuzione di un CP_4 contratto di appalto stipulato tra quest'ultima e , per la provincia di Trento, Controparte_2 magazzino raccolta CDM di via dell'Ora del Garda 57, quale sede operativa in quanto zona di partenza per il carico e di arrivo a fine giornata.
Precisava anche la sequenza oraria della prestazione ( come in dettaglio trascritta a pg. 4 sentenza impugnata) .
Si costituiva ritualmente parte convenuta , che contestava la Parte_1 fondatezza della domanda in difet5o dei presupposti contrattuali;
restava contumace
[...]
. CP_2
All'esito dell'istruttoria, solo documentale, veniva pronunciata sentenza con la quale il tribunale accoglieva la domanda attorea condannando le due convenute in solido al pagamento della somma di € 4.136,46 oltre accessori di legge quanto alla indennità di trasferta e agli ulteriori importi di € 198,80 per differenza tra TFR maturato e percepito, considerando tredicesima e quattordicesima, oltre accessori.
Appellava la detta sentenza al fine di ottenerne Parte_1 pronuncia di riforma.
Si costituiva parte appellata che chiedeva la propria estromissione dal CP_5 giudizio.
Si costituiva che chiedeva il rigetto dell'impugnazione. Controparte_1
Indi la causa era assegnata a sentenza e decisa – previo scambio di memorie autorizzate - come da dispositivo del quale era data pubblica lettura e disposta la pubblicazione in via telematica il giorno stesso dell'udienza.
MOTIVI
Si premette che la Corte, con la presente motivazione, farà applicazione del disposto di cui agli artt. 132 cpc e .118 disp. Att. Cpc nonchè del principio secondo cui “Al fine di assolvere
l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare
3 tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”: cass.3126/21.
Si premette altresì che l'appello è tempestivo, sia quanto al deposito che alle notifiche;
in effetti le controparti si sono costituite e difese nel merito.
Quanto all'istanza ex art. 348 bis cpc essa è sostanzialmente inammissibile in rito lavoro, o in ogni caso inutile, visto che la causa viene decisa nella stessa prima udienza.
Seguendo l'ordine espositivo dell'atto d'appello osserva la Corte che vengono qui riproposte le stese difese del primo grado, senza una effettiva censura alla coerenti e complete argomentazioni sviluppate nella sentenza del tribunale di Trento.
E' opportuna una premessa normativa, riproducendo l'art. 41 CCNL ( anche se alcune parti non interessano la vicenda) 14.07.2020.
Art. 41
INDENNITA' DI TRASFERTA
Il personale viaggiante comandato a prestare il servizio extraurbano, oltre alla normale retribuzione, ha diritto ad una indennità di trasferta nelle seguenti misure:
a per prestazione effettiva dalle 6 alle 9 ore: € 9,66;
b)per prestazione effettiva dalle 9 alle 15 ore: € 14,20;
c) per prestazione effettiva dalle 15 alle 24 ore: € 19,32.
Fermo restando quanto sopra nel caso di un autista solo si devono avere nelle 24 ore di servizio extraurbano 11 ore di riposo compreso il tempo dei pasti.
Il personale che compie servizi extraurbani, anche saltuariamente, non avrà diritto al trattamento di trasferta qualora la durata della prestazione effettiva non superi nel complesso le 6 ore continuative.
Nell'ipotesi di più servizi extraurbani, anche intermittenti di durata ciascuno inferiore a 6 ore si procederà al fini di raggiungere il diritto alla trasferta, alla somma delle rispettive durate, salvo il caso che al lavoratore sia concessa un' ora di libertà in sede per consumare il pasto e sempre che tale ora sia compresa per il pasto meridiano dalle 11 alle 15 e per il pasto serale dalle 18 alle 22.
Al personale viaggiante impiegato in servizi extraurbani, qualora venga richiesta la reperibilità durante il tempo in cui lo stesso personale è libero da ogni impegno e responsabilità, verrà riconosciuto come lavoro effettivo il 10% di tale tempo.
La mera conservazione delle chiavi del mezzo, necessaria per la ripresa dell'attività lavorativa, non costituisce di per sé richiesta di reperibilità né comporta di per sé responsabilità per smarrimento della chiave o per furto del mezzo.
4 Il personale non viaggiante ha diritto, in aggiunta all'indennità di cui al primo comma, al rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto (per
i viaggi in ferrovia 1^ classe).
CHIARIMENTO A VERBALE
INTERPRETAZIONE AUTENTICA ARTICOLO 44 - INDENNITA' DI TRASFERTA
(Accordo di rinnovo 22 dicembre 2015).
Le Parti concordano che l'articolo 44 del CCNL 15/06/2012 stabilisce che l'indennità di trasferta compete nel caso di prestazione lavorativa effettiva superiore alle sei ore, anche frazionata in più periodi, decorrente dall'avvenuto superamento del territorio del Comune di partenza e fino al rientro nel medesimo territorio.
Conseguentemente, anche in ottemperanza alla nozione di “lavoro effettivo” di cui al d. lgs.
n. 66/2003, nulla compete al lavoratore che si trovi fuori dal Comune di partenza, cui non sia richiesto alcun impegno, né ai fini retributivi né ai fini del computo delle ore di lavoro utili al conseguimento dell'indennità di trasferta.
In caso di richiesta di reperibilità da parte aziendale, le Parti confermano il diritto del lavoratore al riconoscimento come lavoro effettivo del 10% del tempo trascorso in regime di reperibilità; la mera conservazione delle chiavi del mezzo, necessaria per la ripresa dell'attività lavorativa, non costituisce di per sé richiesta di reperibilità.
Sub 1)Instaurazione del contraddittorio.
Quanto al rilievo secondo cui il primo giudice avrebbe omesso di verificare la regolarità del contraddittorio nei confronti di tutte le parti convenute ( il riferimento è palesemente a
), senza concedere termini “invero non richiesti” per la rinnovazione della Controparte_2 notifica, la censura è quanto mai singolare, inammissibile, prima ancora che infondata.
L'appellante non ha alcun interesse a sollevare questa eccezione;
nemmeno , CP_2 nel costituirsi in appello, ne ha fatto cenno ( a parte il fatto che avrebbe dovuto a sua volta proporre impugnazione).
Né si vede perché mai il ricorrente avrebbe dovuto chiedere ulteriore termine per una notifica che era già stata ritualmente effettuata, con conseguente pronuncia di contumacia da parte del tribunale.
Si veda anche, ove necessario, cass. 12952/2007.
Sub 2)Sulla non corretta individuazione della normativa del CCNL di riferimento.
5 a) insiste nell'invocare l'applicazione di una norma contrattuale inconferente, Parte_1 quale l'art. 15 CCNL di riferimento, articolo inserito nella sezione riservata alla definizione degli orari di lavoro.
Se ne riporta il testo, nella parte di interesse, per comodità.
- Art. 15 -
ORARIO DI LAVORO DISCONTINUO
In deroga a quanto previsto dall'art. 14 del presente CCNL, il limite di orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali per il personale viaggiante inquadrato nel terzo livello, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti
l'indennità di trasferta di cui all'art. 41 per i quali vengono utilizzati automezzi che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CEE 3820/85 e 3821/85, e la cui attività rientri in quella definita al successivo comma 2. Il limite massimo di prestazione per gli autisti di cui al presente articolo è di 250 ore mensili.
Ai lavoratori che esercitano l'attività nelle condizioni suddette - e, perciò, considerati discontinui anche a norma del R.D.L. 15/3/1923 n. 692, R.D. 10/9/1923, n. 1957, R.D.
6/12/1923, n. 2657 e D.lgs. n. 66/2003, si applicano i criteri di retribuzione del periodo di impegno lavorativo determinati secondo quanto di seguito previsto: omissis
Saranno retribuite in aggiunta alla normale retribuzione le ore prestate oltre il limite di cui al comma 1; a tali ore sarà inoltre applicata la maggiorazione per il lavoro straordinario.
L'attività del conducente, in quanto non trasfertista, si esercita in partenza dal luogo fisso nel quale è situata l'abituale sede di lavoro, per rientrare nello stesso luogo, fermo restando che tale attività è quella definita in modo positivo al comma 2.
L'appellante non spiega, a fronte della motivazione sviluppata in sentenza, quali sarebbero in concreto i – differenti - presupposti applicativi.
Infatti non si rinviene una specifica contestazione della circostanza secondo cui l'inapplicabilità del citato art. 15 dipende dal fatto che esso è riferito a personale viaggiante con orario di lavoro discontinuo, fissato in 47 ore settimanali ( a fronte della 40 ore previste nel contratto del ricorrente), posto che l'orario di lavoro del personale di cui all'art. 15 contempla “tempo di lavoro effettivo [che] non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti……… che comportino assenze giornaliere continuate”.
Non erano qui previste “assenze giornaliere continuate…”, solo se si consideri l'orario
6 indicato in contratto, eguale per tutti i giorni lavorativi della settimana, dal lunedì al venerdì, esclusi sabati e domeniche per precisa previsione contrattuale.
A' sensi dell'art. 41 CCNL cit., ai fini della maturazione della indennità di trasferta, è sufficiente che il personale viaggiante presti servizio extraurbano per oltre sei ore (nella fattispecie ore 7 e minuti 10) al dì, dal momento in cui esce dal territorio del Comune di
Trento e fino al rientro nel medesimo, come chiarito con la clausola di interpretazione autentica dell'art. 44 CCNL pattuita con l'accordo 22.12.2015 (testo sopra riportato), secondo cui – per l'appunto – la prestazione lavorativa inizia a rilevare ai fini della maturazione del diritto all'indennità di trasferta al momento del “avvenuto superamento del territorio del comune di partenza”.
b)Quanto al luogo di lavoro è evidente che esso non poteva essere inesistente, né
l'appellante fornisce indicazioni atte a individuarne un altro in via alternativa.
Pacifico essendo , come da contratto, che il ricorrente dovesse presentarsi a caricare i plichi postali ogni giorno lavorativo presso il CDM di via dell'Ora del Garda, è indiscutibile che questo fosse il luogo di lavoro, sia per la partenza che per l'arrivo, laddove il termine “in prossimità” per il parcheggio del mezzo a fine giornata è evidentemente stato utilizzato in relazione alla conformazione dei luoghi, e non certo indicativo di una sede di lavoro diversa da quella individuata come luogo di carico e di termine del lavoro. Un furgone può esser parcheggiato fuori dall'effettivo luogo di lavoro, purchè appunto in prossimità dello stesso, non potendosi pensare che tale “luogo” possa coincidere con la pubblica via.
Non resta che ribadire che l'appellante non ha detto quale fosse il luogo di lavoro, perché un luogo deve esserci per contratto, e tale non potrebbe essere una pubblica via.
E' consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui Il convenuto a norma dell'art.
416 cod. proc. civ., nel rito del lavoro (e, non diversamente, a norma dell'art. 167 cod. proc. civ., nella nuova formulazione, nel rito ordinario), nella memoria di costituzione in primo grado "deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proponendo tutte le sue difese in fatto e in diritto ..."; nel caso in cui il convenuto nulla abbia eccepito in relazione a tali fatti, gli stessi devono considerarsi come pacifici sicché l'attore é esonerato da qualsiasi prova al riguardo. Cass.18202/2008; cass. 15107/2004; cass. 3974/2012.
Facendo applicazione di tali principi, emerge de plano che il ricorrente ha assolto all'onere della prova indicando tale luogo: controparte resistente non ha fornito riscontri probatori concreti atti a smantellare tale indicazione, tra l'altro documentale.
Lo si desume infatti da entrambi i contratti di lavoro prodotti:
Il lavoratore effettuerà il servizio di trasporto postale sulla per un totale Parte_2 di 8,00 ore giornaliere dal lunedì al venerdì e 0 ore di sabato”( sebbene di poi le ore siano
7 risultate inferiori alle 8 indicate), e comunque per un “riferimento alla settimana 40 ore”.
(elemento che vale ulteriormente a smantellare la tesi che fa riferimento all'art. 15 CCNL, che riguarda una prestazione di 47 ore settimanali).
E ancora : “il lavoratore si presenterà presso il CDM di Trento…”, rimasto incontestato in causa che tale CDM corrisponda alla via piu' volte sopraindicata.(vedi contratti prodotti, novembre 2020 e febbraio 2021).
Sub 3)Il confine del Comune di Trento rispetto a quello di Lavis.
La durata delle prestazioni giornaliere.
A parte che non si comprende per quale ragionamento l'appellante abbia preteso ( in primo grado) di fornire una sua dimostrazione riguardante la distanza con il comune di Male' (che non ha attinenza con questo motivo) tramite un estratto di Google maps e poi censuri la sentenza del primo giudice laddove questi ha fatto riferimento allo stesso criterio per calcolare la distanza tra i confine di Trento e quello di Lavis, è di palmare evidenza la concreta irrilevanza – lo ammette l'appellante stesso a pg. 6 “l'errore incide in maniera relativa” - dei minuti ( 10 invece che i 3 calcolati) , tenuto presente che il CDM si trova al di fuori del centro città, in zona periferica e quindi priva orami dell'eventuale intasamento di un traffico cittadino: i tre minuti indicati in sentenza quale tempo di percorrenza tra la sede del lavoro e il confine del Comune di Lavis appaiono piu' che sufficienti e congrui al tempo stesso.
Ebbene, oltre all'asserzione secondo cui difetterebbe la prova “certa” del superamento quotidiano delle sei ore, nessuna alternativa offre se non tentar di smentire Parte_1 la prova documentale del contratto, giungendo ad affermare con espressione quanto mai inefficacie, oltre che giuridicamente irrilevante, che “detta prova sullo svolgimento concreto…..non può essere nel dato cartaceo del contratto”.
Sul che la Corte ritiene di non spendere ulteriori parole.
Piuttosto laddove si riconosce che le prestazioni quotidiane risultano dai documenti di registrazione dei chilometri percorsi e dalle timbrature, vale a dire laddove non si contesta la valenza probatoria delle risultanze recepite in sentenza, non può ora dolersi Parte_1 del fatto che detti documenti riguardino solo alcuni mesi rispetto a tutta la durata del rapporto, allorquando nessuna eccezione ha sollevato in primo grado ( si richiama la giurisprudenza sopra riportata).
Detti documenti non hanno una mera valenza indicativa, quanto piuttosto altamente presuntiva od anzi piena, assurgendo al ruolo di circostanze pacifiche in causa in quanto mai ritualmente contestate.
8 Tanto illustrato, in riferimento ai successivi paragrafi 6, 6.1, 6.2, 7 di pg. 10 del ricorso in appello, sviluppati in un totale di n.13 righe complessive, non resta che dichiararne la inammissibilità per carenza di motivata censura.
Un solo cenno quanto al TFR.
Non vi è alcun riscontro in causa che il compenso relativo alla indennità di trasferta sia un mero rimborso spese. Di conseguenza non resta che considerare che l''istituto della trasferta presuppone che lo spostamento del lavoratore sia determinato da fatti occasionali e contingenti, implicanti di volta in volta singole decisioni del datore di lavoro;
la prolungata permanenza in varie sedi di cantiere ed i ripetuti spostamenti dall'una all'altra sede, quale modalità immanente al lavoro, costituiscono invece un aspetto strutturale della prestazione connesso alla causa tipica del contratto, cosicché il compenso di questa specifica prestazione con somma fissa non costituisce mero rimborso spese, bensì rappresenta il corrispondente aspetto strutturale della retribuzione, in quanto diretto a compensare il particolare disagio e la gravosità connessi alla prestazione. Cass.
15360/2002; analogamente cass. 27643/2013 e altre.
E' peraltro agevole osservare che, a fronte di un ragionamento articolato e motivato, con precisi calcoli supportati dai documenti prodotti dal ricorrente, con cui è stata adottata la decisione di accoglimento, l'appellante si è limitato a ribadire i concetti e le difese già svolti in primo grado, senza minimamente articolare una diversa prospettiva, altrettanto analitica e supportata;
anzi riconoscendo esplicitamente ( per quanto non necessario, come già detto sopra) la valenza probatoria dei documenti prodotti dal ricorrente ( pg. 7 appello in fondo).
Appello sulle spese.
Esso, ancorato esclusivamente alla riforma della sentenza, è assorbito.
MEMORIA DIFENSIVA DI . CP_2
Costituitasi in appello la società , sul presupposto che nessuna domanda Controparte_2 sia stata proposta nei suoi confronti nel giudizio di appello, ne ha chiesto la estromissione.
Ciò peraltro appare ovvio, visto che l'appello è stato proposto da un soggetto, Parte_1
che ha subito una condanna, in quanto evocato in giudizio dal lavoratore che
[...] rivendicava differenze retributive, costui sì nei confronti sia dell'attuale appellante che di
. CP_2
Orbene, considerato che quest'ultima è stata condannata in solido con Parte_1 al pagamento delle somme di spettanza del ricorrente e considerato
[...] CP_1 che non ha proposto alcuna impugnazione avverso la sentenza, appare di CP_2
9 palmare evidenza la assoluta inammissibilità, prima che infondatezza, delle sue conclusioni in appello.
La sua evocazione in giudizio si è resa necessaria in quanto litisconsorte nel primo grado di giudizio.
SPESE DI CAUSA.
Quanto alle spese di causa del grado si ritiene che esse debbano essere poste a carico dell'appellante secondo le regole della soccombenza e si liquidano (in base al Parte_1 decreto Min. 10.3.14 e tabelle allegate) come in dispositivo.
Nulla quanto a , che nessuna istanza ha formulato in merito alle spese del CP_2 giudizio.
In tal senso va intesa l'omessa voce nel dispositivo che segue.
Si dà atto che, essendo stato integralmente rigettato l'appello, sussistono i presupposti per l'imposizione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a mente dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115 come introdotto dalla legge n. 228/2012.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile n.32/2024 RG LAV, così provvede:
1)rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Trento sez. lavoro n.167/2023 pubblicata in data 21.12.2023;
2)condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado, liquidate in € 2.500,00, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge .
Si dà atto che , essendo stato rigettato l'appello, sussistono i presupposti per l'imposizione di un ulteriore importo a mente dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115 come introdotto dalla legge n. 228/2012.
Trento 13.02.2025
Pres.est.
Dr. Ugo Cingano
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione per le CONTROVERSIE DI LAVORO, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente rel.
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile per le CONTROVERSIE DI LAVORO in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo in data 18.06.2024 al n. 32/2024 R.G.
LAVORO promossa con ricorso d.d. 18.06.2024
DA
C.F. Parte_1
e P.IVA ), in persona della sua legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv. Salvatore Paolo Guarino (C.F.: – indirizzo PEC: C.F._1
del Foro di Potenza ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_1 studio sito in Potenza (PZ), Via 4 Novembre n, 38, giusta mandato telematico in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Erica Vicentini (C.F.: - indirizzo PEC: C.F._3
del Foro di Trento e domiciliata presso il suo studio Email_2 sito in Trento (TN), Via Grazioli n. 73, giusta mandato telematico in atti
APPELLATA
CONTRO
(C.F.: P.IVA ) in persona Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Esposito (C.F.: – indirizzo PEC: C.F._4
1 - fax: 0461-423005) del Servizio Legale della Società, Email_3
Dislocazione di Trento ed elettivamente domiciliato presso la Dislocazione del Servizio
Legale delle di Trento sita in Trento, via Trener n. 7, giusta mandato CP_2 telematico in atti
OGGETTO: retribuzione
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE: accogliere il presente appello e :
a) dichiarare la nullità della sentenza impugnata;
gradatamente, b) respingere ogni domanda di Controparte_1
b) per i motivi appena espressi al punto 9), condannare a restituire alla Controparte_1
Società appellante la complessiva somma di € 8.392,75 o quella maggiore o minore che meglio dovesse risultare;
c) condannare al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio Controparte_1
DI PARTE APPELLATA CP_1 che l'Ill.ma Corte di Appello di Trento Voglia
In via preliminare, dichiarare inammissibile, per i motivi esposti in narrativa, il ricorso in appello proposto da perché Parte_1 presentato fuori termine e comunque perché non ha la ragionevole probabilità di essere accolto, così come richiesto dall'art. 348 bis c.p.c.
Nel merito, respingere, per i motivi esposti in narrativa, l'atto di appello di
[...]
e, conseguentemente, confermare l'appellata Parte_1 sentenza n. 62/2023 R.G. dal Tribunale di Trento – Sezione Lavoro - pubblicata il 21 dicembre 2023, eventualmente in via gradata anche solo nei confronti della medesima parte appellante. Con condanna di parte appellante alla rifusione delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
DI PARTE APPELLATA Controparte_2
Ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello disporre l'estromissione di dal presente giudizio per mancanza di titolarità Controparte_2 passiva del rapporto controverso. Riservata nel corso del giudizio ogni ulteriore ammissibile produzione, eccezione, deduzione ed istanza istruttoria
2 FATTO
Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi Controparte_1 al tribunale di Trento, sezione Lavoro,
[...]
perché venisse emessa pronuncia accertativa Controparte_3 del diritto del ricorrente di godere della indennità di trasferta personale viaggiante ex art. 41
CCNL Appalto imprese esercenti servizio postale e quindi condanna delle convenute in solido al pagamento del dovuto ivi comprese le differenze per tredicesima, quattordicesima e TFR, per l'arco temporale compreso tra il 16.11.2020 e il 30.11.2022, periodo durante il quale egli aveva lavorato alle dipendenze della convenuta, in esecuzione di un CP_4 contratto di appalto stipulato tra quest'ultima e , per la provincia di Trento, Controparte_2 magazzino raccolta CDM di via dell'Ora del Garda 57, quale sede operativa in quanto zona di partenza per il carico e di arrivo a fine giornata.
Precisava anche la sequenza oraria della prestazione ( come in dettaglio trascritta a pg. 4 sentenza impugnata) .
Si costituiva ritualmente parte convenuta , che contestava la Parte_1 fondatezza della domanda in difet5o dei presupposti contrattuali;
restava contumace
[...]
. CP_2
All'esito dell'istruttoria, solo documentale, veniva pronunciata sentenza con la quale il tribunale accoglieva la domanda attorea condannando le due convenute in solido al pagamento della somma di € 4.136,46 oltre accessori di legge quanto alla indennità di trasferta e agli ulteriori importi di € 198,80 per differenza tra TFR maturato e percepito, considerando tredicesima e quattordicesima, oltre accessori.
Appellava la detta sentenza al fine di ottenerne Parte_1 pronuncia di riforma.
Si costituiva parte appellata che chiedeva la propria estromissione dal CP_5 giudizio.
Si costituiva che chiedeva il rigetto dell'impugnazione. Controparte_1
Indi la causa era assegnata a sentenza e decisa – previo scambio di memorie autorizzate - come da dispositivo del quale era data pubblica lettura e disposta la pubblicazione in via telematica il giorno stesso dell'udienza.
MOTIVI
Si premette che la Corte, con la presente motivazione, farà applicazione del disposto di cui agli artt. 132 cpc e .118 disp. Att. Cpc nonchè del principio secondo cui “Al fine di assolvere
l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare
3 tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”: cass.3126/21.
Si premette altresì che l'appello è tempestivo, sia quanto al deposito che alle notifiche;
in effetti le controparti si sono costituite e difese nel merito.
Quanto all'istanza ex art. 348 bis cpc essa è sostanzialmente inammissibile in rito lavoro, o in ogni caso inutile, visto che la causa viene decisa nella stessa prima udienza.
Seguendo l'ordine espositivo dell'atto d'appello osserva la Corte che vengono qui riproposte le stese difese del primo grado, senza una effettiva censura alla coerenti e complete argomentazioni sviluppate nella sentenza del tribunale di Trento.
E' opportuna una premessa normativa, riproducendo l'art. 41 CCNL ( anche se alcune parti non interessano la vicenda) 14.07.2020.
Art. 41
INDENNITA' DI TRASFERTA
Il personale viaggiante comandato a prestare il servizio extraurbano, oltre alla normale retribuzione, ha diritto ad una indennità di trasferta nelle seguenti misure:
a per prestazione effettiva dalle 6 alle 9 ore: € 9,66;
b)per prestazione effettiva dalle 9 alle 15 ore: € 14,20;
c) per prestazione effettiva dalle 15 alle 24 ore: € 19,32.
Fermo restando quanto sopra nel caso di un autista solo si devono avere nelle 24 ore di servizio extraurbano 11 ore di riposo compreso il tempo dei pasti.
Il personale che compie servizi extraurbani, anche saltuariamente, non avrà diritto al trattamento di trasferta qualora la durata della prestazione effettiva non superi nel complesso le 6 ore continuative.
Nell'ipotesi di più servizi extraurbani, anche intermittenti di durata ciascuno inferiore a 6 ore si procederà al fini di raggiungere il diritto alla trasferta, alla somma delle rispettive durate, salvo il caso che al lavoratore sia concessa un' ora di libertà in sede per consumare il pasto e sempre che tale ora sia compresa per il pasto meridiano dalle 11 alle 15 e per il pasto serale dalle 18 alle 22.
Al personale viaggiante impiegato in servizi extraurbani, qualora venga richiesta la reperibilità durante il tempo in cui lo stesso personale è libero da ogni impegno e responsabilità, verrà riconosciuto come lavoro effettivo il 10% di tale tempo.
La mera conservazione delle chiavi del mezzo, necessaria per la ripresa dell'attività lavorativa, non costituisce di per sé richiesta di reperibilità né comporta di per sé responsabilità per smarrimento della chiave o per furto del mezzo.
4 Il personale non viaggiante ha diritto, in aggiunta all'indennità di cui al primo comma, al rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto (per
i viaggi in ferrovia 1^ classe).
CHIARIMENTO A VERBALE
INTERPRETAZIONE AUTENTICA ARTICOLO 44 - INDENNITA' DI TRASFERTA
(Accordo di rinnovo 22 dicembre 2015).
Le Parti concordano che l'articolo 44 del CCNL 15/06/2012 stabilisce che l'indennità di trasferta compete nel caso di prestazione lavorativa effettiva superiore alle sei ore, anche frazionata in più periodi, decorrente dall'avvenuto superamento del territorio del Comune di partenza e fino al rientro nel medesimo territorio.
Conseguentemente, anche in ottemperanza alla nozione di “lavoro effettivo” di cui al d. lgs.
n. 66/2003, nulla compete al lavoratore che si trovi fuori dal Comune di partenza, cui non sia richiesto alcun impegno, né ai fini retributivi né ai fini del computo delle ore di lavoro utili al conseguimento dell'indennità di trasferta.
In caso di richiesta di reperibilità da parte aziendale, le Parti confermano il diritto del lavoratore al riconoscimento come lavoro effettivo del 10% del tempo trascorso in regime di reperibilità; la mera conservazione delle chiavi del mezzo, necessaria per la ripresa dell'attività lavorativa, non costituisce di per sé richiesta di reperibilità.
Sub 1)Instaurazione del contraddittorio.
Quanto al rilievo secondo cui il primo giudice avrebbe omesso di verificare la regolarità del contraddittorio nei confronti di tutte le parti convenute ( il riferimento è palesemente a
), senza concedere termini “invero non richiesti” per la rinnovazione della Controparte_2 notifica, la censura è quanto mai singolare, inammissibile, prima ancora che infondata.
L'appellante non ha alcun interesse a sollevare questa eccezione;
nemmeno , CP_2 nel costituirsi in appello, ne ha fatto cenno ( a parte il fatto che avrebbe dovuto a sua volta proporre impugnazione).
Né si vede perché mai il ricorrente avrebbe dovuto chiedere ulteriore termine per una notifica che era già stata ritualmente effettuata, con conseguente pronuncia di contumacia da parte del tribunale.
Si veda anche, ove necessario, cass. 12952/2007.
Sub 2)Sulla non corretta individuazione della normativa del CCNL di riferimento.
5 a) insiste nell'invocare l'applicazione di una norma contrattuale inconferente, Parte_1 quale l'art. 15 CCNL di riferimento, articolo inserito nella sezione riservata alla definizione degli orari di lavoro.
Se ne riporta il testo, nella parte di interesse, per comodità.
- Art. 15 -
ORARIO DI LAVORO DISCONTINUO
In deroga a quanto previsto dall'art. 14 del presente CCNL, il limite di orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali per il personale viaggiante inquadrato nel terzo livello, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti
l'indennità di trasferta di cui all'art. 41 per i quali vengono utilizzati automezzi che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CEE 3820/85 e 3821/85, e la cui attività rientri in quella definita al successivo comma 2. Il limite massimo di prestazione per gli autisti di cui al presente articolo è di 250 ore mensili.
Ai lavoratori che esercitano l'attività nelle condizioni suddette - e, perciò, considerati discontinui anche a norma del R.D.L. 15/3/1923 n. 692, R.D. 10/9/1923, n. 1957, R.D.
6/12/1923, n. 2657 e D.lgs. n. 66/2003, si applicano i criteri di retribuzione del periodo di impegno lavorativo determinati secondo quanto di seguito previsto: omissis
Saranno retribuite in aggiunta alla normale retribuzione le ore prestate oltre il limite di cui al comma 1; a tali ore sarà inoltre applicata la maggiorazione per il lavoro straordinario.
L'attività del conducente, in quanto non trasfertista, si esercita in partenza dal luogo fisso nel quale è situata l'abituale sede di lavoro, per rientrare nello stesso luogo, fermo restando che tale attività è quella definita in modo positivo al comma 2.
L'appellante non spiega, a fronte della motivazione sviluppata in sentenza, quali sarebbero in concreto i – differenti - presupposti applicativi.
Infatti non si rinviene una specifica contestazione della circostanza secondo cui l'inapplicabilità del citato art. 15 dipende dal fatto che esso è riferito a personale viaggiante con orario di lavoro discontinuo, fissato in 47 ore settimanali ( a fronte della 40 ore previste nel contratto del ricorrente), posto che l'orario di lavoro del personale di cui all'art. 15 contempla “tempo di lavoro effettivo [che] non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti……… che comportino assenze giornaliere continuate”.
Non erano qui previste “assenze giornaliere continuate…”, solo se si consideri l'orario
6 indicato in contratto, eguale per tutti i giorni lavorativi della settimana, dal lunedì al venerdì, esclusi sabati e domeniche per precisa previsione contrattuale.
A' sensi dell'art. 41 CCNL cit., ai fini della maturazione della indennità di trasferta, è sufficiente che il personale viaggiante presti servizio extraurbano per oltre sei ore (nella fattispecie ore 7 e minuti 10) al dì, dal momento in cui esce dal territorio del Comune di
Trento e fino al rientro nel medesimo, come chiarito con la clausola di interpretazione autentica dell'art. 44 CCNL pattuita con l'accordo 22.12.2015 (testo sopra riportato), secondo cui – per l'appunto – la prestazione lavorativa inizia a rilevare ai fini della maturazione del diritto all'indennità di trasferta al momento del “avvenuto superamento del territorio del comune di partenza”.
b)Quanto al luogo di lavoro è evidente che esso non poteva essere inesistente, né
l'appellante fornisce indicazioni atte a individuarne un altro in via alternativa.
Pacifico essendo , come da contratto, che il ricorrente dovesse presentarsi a caricare i plichi postali ogni giorno lavorativo presso il CDM di via dell'Ora del Garda, è indiscutibile che questo fosse il luogo di lavoro, sia per la partenza che per l'arrivo, laddove il termine “in prossimità” per il parcheggio del mezzo a fine giornata è evidentemente stato utilizzato in relazione alla conformazione dei luoghi, e non certo indicativo di una sede di lavoro diversa da quella individuata come luogo di carico e di termine del lavoro. Un furgone può esser parcheggiato fuori dall'effettivo luogo di lavoro, purchè appunto in prossimità dello stesso, non potendosi pensare che tale “luogo” possa coincidere con la pubblica via.
Non resta che ribadire che l'appellante non ha detto quale fosse il luogo di lavoro, perché un luogo deve esserci per contratto, e tale non potrebbe essere una pubblica via.
E' consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui Il convenuto a norma dell'art.
416 cod. proc. civ., nel rito del lavoro (e, non diversamente, a norma dell'art. 167 cod. proc. civ., nella nuova formulazione, nel rito ordinario), nella memoria di costituzione in primo grado "deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proponendo tutte le sue difese in fatto e in diritto ..."; nel caso in cui il convenuto nulla abbia eccepito in relazione a tali fatti, gli stessi devono considerarsi come pacifici sicché l'attore é esonerato da qualsiasi prova al riguardo. Cass.18202/2008; cass. 15107/2004; cass. 3974/2012.
Facendo applicazione di tali principi, emerge de plano che il ricorrente ha assolto all'onere della prova indicando tale luogo: controparte resistente non ha fornito riscontri probatori concreti atti a smantellare tale indicazione, tra l'altro documentale.
Lo si desume infatti da entrambi i contratti di lavoro prodotti:
Il lavoratore effettuerà il servizio di trasporto postale sulla per un totale Parte_2 di 8,00 ore giornaliere dal lunedì al venerdì e 0 ore di sabato”( sebbene di poi le ore siano
7 risultate inferiori alle 8 indicate), e comunque per un “riferimento alla settimana 40 ore”.
(elemento che vale ulteriormente a smantellare la tesi che fa riferimento all'art. 15 CCNL, che riguarda una prestazione di 47 ore settimanali).
E ancora : “il lavoratore si presenterà presso il CDM di Trento…”, rimasto incontestato in causa che tale CDM corrisponda alla via piu' volte sopraindicata.(vedi contratti prodotti, novembre 2020 e febbraio 2021).
Sub 3)Il confine del Comune di Trento rispetto a quello di Lavis.
La durata delle prestazioni giornaliere.
A parte che non si comprende per quale ragionamento l'appellante abbia preteso ( in primo grado) di fornire una sua dimostrazione riguardante la distanza con il comune di Male' (che non ha attinenza con questo motivo) tramite un estratto di Google maps e poi censuri la sentenza del primo giudice laddove questi ha fatto riferimento allo stesso criterio per calcolare la distanza tra i confine di Trento e quello di Lavis, è di palmare evidenza la concreta irrilevanza – lo ammette l'appellante stesso a pg. 6 “l'errore incide in maniera relativa” - dei minuti ( 10 invece che i 3 calcolati) , tenuto presente che il CDM si trova al di fuori del centro città, in zona periferica e quindi priva orami dell'eventuale intasamento di un traffico cittadino: i tre minuti indicati in sentenza quale tempo di percorrenza tra la sede del lavoro e il confine del Comune di Lavis appaiono piu' che sufficienti e congrui al tempo stesso.
Ebbene, oltre all'asserzione secondo cui difetterebbe la prova “certa” del superamento quotidiano delle sei ore, nessuna alternativa offre se non tentar di smentire Parte_1 la prova documentale del contratto, giungendo ad affermare con espressione quanto mai inefficacie, oltre che giuridicamente irrilevante, che “detta prova sullo svolgimento concreto…..non può essere nel dato cartaceo del contratto”.
Sul che la Corte ritiene di non spendere ulteriori parole.
Piuttosto laddove si riconosce che le prestazioni quotidiane risultano dai documenti di registrazione dei chilometri percorsi e dalle timbrature, vale a dire laddove non si contesta la valenza probatoria delle risultanze recepite in sentenza, non può ora dolersi Parte_1 del fatto che detti documenti riguardino solo alcuni mesi rispetto a tutta la durata del rapporto, allorquando nessuna eccezione ha sollevato in primo grado ( si richiama la giurisprudenza sopra riportata).
Detti documenti non hanno una mera valenza indicativa, quanto piuttosto altamente presuntiva od anzi piena, assurgendo al ruolo di circostanze pacifiche in causa in quanto mai ritualmente contestate.
8 Tanto illustrato, in riferimento ai successivi paragrafi 6, 6.1, 6.2, 7 di pg. 10 del ricorso in appello, sviluppati in un totale di n.13 righe complessive, non resta che dichiararne la inammissibilità per carenza di motivata censura.
Un solo cenno quanto al TFR.
Non vi è alcun riscontro in causa che il compenso relativo alla indennità di trasferta sia un mero rimborso spese. Di conseguenza non resta che considerare che l''istituto della trasferta presuppone che lo spostamento del lavoratore sia determinato da fatti occasionali e contingenti, implicanti di volta in volta singole decisioni del datore di lavoro;
la prolungata permanenza in varie sedi di cantiere ed i ripetuti spostamenti dall'una all'altra sede, quale modalità immanente al lavoro, costituiscono invece un aspetto strutturale della prestazione connesso alla causa tipica del contratto, cosicché il compenso di questa specifica prestazione con somma fissa non costituisce mero rimborso spese, bensì rappresenta il corrispondente aspetto strutturale della retribuzione, in quanto diretto a compensare il particolare disagio e la gravosità connessi alla prestazione. Cass.
15360/2002; analogamente cass. 27643/2013 e altre.
E' peraltro agevole osservare che, a fronte di un ragionamento articolato e motivato, con precisi calcoli supportati dai documenti prodotti dal ricorrente, con cui è stata adottata la decisione di accoglimento, l'appellante si è limitato a ribadire i concetti e le difese già svolti in primo grado, senza minimamente articolare una diversa prospettiva, altrettanto analitica e supportata;
anzi riconoscendo esplicitamente ( per quanto non necessario, come già detto sopra) la valenza probatoria dei documenti prodotti dal ricorrente ( pg. 7 appello in fondo).
Appello sulle spese.
Esso, ancorato esclusivamente alla riforma della sentenza, è assorbito.
MEMORIA DIFENSIVA DI . CP_2
Costituitasi in appello la società , sul presupposto che nessuna domanda Controparte_2 sia stata proposta nei suoi confronti nel giudizio di appello, ne ha chiesto la estromissione.
Ciò peraltro appare ovvio, visto che l'appello è stato proposto da un soggetto, Parte_1
che ha subito una condanna, in quanto evocato in giudizio dal lavoratore che
[...] rivendicava differenze retributive, costui sì nei confronti sia dell'attuale appellante che di
. CP_2
Orbene, considerato che quest'ultima è stata condannata in solido con Parte_1 al pagamento delle somme di spettanza del ricorrente e considerato
[...] CP_1 che non ha proposto alcuna impugnazione avverso la sentenza, appare di CP_2
9 palmare evidenza la assoluta inammissibilità, prima che infondatezza, delle sue conclusioni in appello.
La sua evocazione in giudizio si è resa necessaria in quanto litisconsorte nel primo grado di giudizio.
SPESE DI CAUSA.
Quanto alle spese di causa del grado si ritiene che esse debbano essere poste a carico dell'appellante secondo le regole della soccombenza e si liquidano (in base al Parte_1 decreto Min. 10.3.14 e tabelle allegate) come in dispositivo.
Nulla quanto a , che nessuna istanza ha formulato in merito alle spese del CP_2 giudizio.
In tal senso va intesa l'omessa voce nel dispositivo che segue.
Si dà atto che, essendo stato integralmente rigettato l'appello, sussistono i presupposti per l'imposizione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a mente dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115 come introdotto dalla legge n. 228/2012.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile n.32/2024 RG LAV, così provvede:
1)rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Trento sez. lavoro n.167/2023 pubblicata in data 21.12.2023;
2)condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado, liquidate in € 2.500,00, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge .
Si dà atto che , essendo stato rigettato l'appello, sussistono i presupposti per l'imposizione di un ulteriore importo a mente dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115 come introdotto dalla legge n. 228/2012.
Trento 13.02.2025
Pres.est.
Dr. Ugo Cingano
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