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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/03/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16116/2024, vertente TRA
(ROMA (RM), 27/03/1958), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
MASSA CINZIA;
-ricorrente-
E
Controparte_1 (ROMA (RM), 17/08/1962), con il patrocinio dell'avv. CAMPILONGO ARCANGELA;
-resistente-
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione hanno chiesto al Tribunale di Parte_1 e Controparte_1 pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato con rito concordatario in Roma il 4 aprile 1982 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma atto n. 00200, p. 2, A02 anno 1982), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni: "1. Autorizzazione a vivere separatamente
Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, nel reciproco rispetto, in conformità a quanto previsto dall'art. 158 c.c. e dagli obblighi morali e giuridici derivanti dal vincolo coniugale.
2. Assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale, sita in Roma, Via Mario Rossi Tancredi n. 8, di cui il sig. Pt_1
[...] è usufruttuario e la cui nuda proprietà è in capo alle figlie Per_1 Per_2 e Per 3, rimarrà assegnata al sig. La sig.ra Controparte_1 Parte_1 rinuncia a qualsiasi diritto di assegnazione o utilizzo dell'immobile, avendo stabilito la propria residenza in un appartamento condotto in locazione in Pomezia, Via Casali di
Santa Procula n.5.
3. Disponibilità del locale deposito Il locale deposito, sito in Roma, Via Quinto Ortensio n. 16, di proprietà della sig.ra Controparte_1 ma attualmente in uso al sig. rimarrà nella piena Parte_1 disponibilità dello stesso sino all'omologa della separazione. Entro e non oltre 15 giorni dall'omologa della separazione, il locale sarà restituito alla sig.ra Controparte_1 libero da qualsiasi bene o oggetto di proprietà del sig. Parte_1
4. Mantenimento della moglie Il sig. Parte_1 verserà alla moglie, a titolo di concorso al mantenimento, la somma di € 500,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite accredito sul c/c, che la sig.ra Controparte_1 si impegna a comunicare tempestivamente al sig. Pt_1
[...] e sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.
5. Uso dell'autovettura
La moglie continuerà a utilizzare l'autovettura Toyota Aygo, tg. EH493PG, di proprietà del marito, sino all'omologa della separazione. La sig.ra Controparte_1 assumerà integralmente ogni responsabilità civile e amministrativa connessa all'uso e custodia del veicolo, incluse:
o Tassa automobilistica (bollo auto);
o Assicurazione RCA obbligatoria;
o Manutenzione ordinaria;
o Qualsiasi altro onere economico connesso all'utilizzo del mezzo.
6. Mantenimento della figlia Il sig. si impegna a versare, entro Parte_1
a titolo di concorso nelil giorno 5 di ogni mes p mese, alla sig.ra
, mediante accredito in c/c, Controparte_1 er la somma di € 300,00 mensili
,
mantenimento della figlia
,
rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
7. Spese straordinarie per la figlia Le spese straordinarie saranno disciplinate come segue:
Parte 1 per;
o Il sig. si farà carico integralmente delle spese scolastiche, ludiche e sportive della figlia o Le spese mediche fino a € 150,00 saranno integralmente a carico del sig. Pt_1 ; quelle eccedenti tale importo saranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno".
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale pronunciando:
Parte_1 (ROMA (RM),- dichiara la separazione personale dei coniugi 27/03/1958) e (ROMA (RM), 17/08/1962), che hanno Controparte_1 contratto matrimonio con rito concordatario in Roma il 4 aprile 1982 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma atto n. 00200, p. 2, A02 anno 1982), alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone con separata ordinanza la fissazione dell'udienza per il divorzio. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Roma, 24.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Marta Ienzi Filomena Albano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16116/2024, vertente TRA
(ROMA (RM), 27/03/1958), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
MASSA CINZIA;
-ricorrente-
E
Controparte_1 (ROMA (RM), 17/08/1962), con il patrocinio dell'avv. CAMPILONGO ARCANGELA;
-resistente-
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione hanno chiesto al Tribunale di Parte_1 e Controparte_1 pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato con rito concordatario in Roma il 4 aprile 1982 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma atto n. 00200, p. 2, A02 anno 1982), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni: "1. Autorizzazione a vivere separatamente
Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, nel reciproco rispetto, in conformità a quanto previsto dall'art. 158 c.c. e dagli obblighi morali e giuridici derivanti dal vincolo coniugale.
2. Assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale, sita in Roma, Via Mario Rossi Tancredi n. 8, di cui il sig. Pt_1
[...] è usufruttuario e la cui nuda proprietà è in capo alle figlie Per_1 Per_2 e Per 3, rimarrà assegnata al sig. La sig.ra Controparte_1 Parte_1 rinuncia a qualsiasi diritto di assegnazione o utilizzo dell'immobile, avendo stabilito la propria residenza in un appartamento condotto in locazione in Pomezia, Via Casali di
Santa Procula n.5.
3. Disponibilità del locale deposito Il locale deposito, sito in Roma, Via Quinto Ortensio n. 16, di proprietà della sig.ra Controparte_1 ma attualmente in uso al sig. rimarrà nella piena Parte_1 disponibilità dello stesso sino all'omologa della separazione. Entro e non oltre 15 giorni dall'omologa della separazione, il locale sarà restituito alla sig.ra Controparte_1 libero da qualsiasi bene o oggetto di proprietà del sig. Parte_1
4. Mantenimento della moglie Il sig. Parte_1 verserà alla moglie, a titolo di concorso al mantenimento, la somma di € 500,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite accredito sul c/c, che la sig.ra Controparte_1 si impegna a comunicare tempestivamente al sig. Pt_1
[...] e sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.
5. Uso dell'autovettura
La moglie continuerà a utilizzare l'autovettura Toyota Aygo, tg. EH493PG, di proprietà del marito, sino all'omologa della separazione. La sig.ra Controparte_1 assumerà integralmente ogni responsabilità civile e amministrativa connessa all'uso e custodia del veicolo, incluse:
o Tassa automobilistica (bollo auto);
o Assicurazione RCA obbligatoria;
o Manutenzione ordinaria;
o Qualsiasi altro onere economico connesso all'utilizzo del mezzo.
6. Mantenimento della figlia Il sig. si impegna a versare, entro Parte_1
a titolo di concorso nelil giorno 5 di ogni mes p mese, alla sig.ra
, mediante accredito in c/c, Controparte_1 er la somma di € 300,00 mensili
,
mantenimento della figlia
,
rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
7. Spese straordinarie per la figlia Le spese straordinarie saranno disciplinate come segue:
Parte 1 per;
o Il sig. si farà carico integralmente delle spese scolastiche, ludiche e sportive della figlia o Le spese mediche fino a € 150,00 saranno integralmente a carico del sig. Pt_1 ; quelle eccedenti tale importo saranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno".
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale pronunciando:
Parte_1 (ROMA (RM),- dichiara la separazione personale dei coniugi 27/03/1958) e (ROMA (RM), 17/08/1962), che hanno Controparte_1 contratto matrimonio con rito concordatario in Roma il 4 aprile 1982 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma atto n. 00200, p. 2, A02 anno 1982), alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone con separata ordinanza la fissazione dell'udienza per il divorzio. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Roma, 24.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Marta Ienzi Filomena Albano