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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/10/2025, n. 4504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4504 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 4525/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nelle persone dei seguenti magistrati
LU LI Presidente
Luciano Ambrosoli giudice
CH OL giudice relatore nel giudizio promosso da nato in [...] il [...], con l'avvocato Federica Mazzoldi Parte_1 ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente avverso il decreto emesso dalla Questura di Brescia in data 20.3.2025 e notificato il 26.3.2025 di rigetto dell'istanza presentata il 12.7.2023 per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo n. 286/1998 sulle conclusioni
a. di parte ricorrente: dichiarare il diritto al rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo 286/1998
b. di parte resistente: rigettare la domanda ha pronunciato la seguente sentenza
L'oggetto della domanda è il diritto di soggiornare in Italia per le ragioni indicate nell'articolo 19 decreto legislativo 286/1998. Irregolarità e vizi di carattere formale del procedimento e del provvedimento sono irrilevanti ai fini del giudizio ed è onere della parte ricorrente allegare e provare i fatti costitutivi del suo diritto secondo le regole ordinarie in tema di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.). È necessario accertare le condizioni vita del ricorrente in Italia e la situazione del Paese di provenienza al momento della pronuncia giudiziale, con la conseguenza che i soli profili fattuali oggetto del procedimento amministrativo, sui quali si è concretata la difesa dell'amministrazione resistente, non sono rilevanti ai
1 di 3 fini della decisione;
sul punto si evidenzia che l'amministrazione resistente non ha svolto considerazioni sui fatti allegati dal ricorrente e intervenuti successivamente al procedimento amministrativo, limitandosi a illustrare le ragioni che hanno condotto all'adozione del provvedimento impugnato.
L'articolo 5 comma 6 del citato decreto prescrive il rispetto degli obblighi di carattere internazionale o costituzionale dello Stato italiano nel valutare il rilascio di un permesso di soggiorno. Tra gli obblighi internazionali che vincolano lo Stato italiano figurano quelli derivanti dalla Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo. Tra essi spicca il diritto dell'articolo 8 che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare: secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto al rispetto della vita privata include il diritto allo sviluppo e all'autonomia personale e a sviluppare relazioni con altri e con la comunità circostante (Corte EDU, Niemietz v. Germany, sentenza del 16 dicembre 1992, para. 29;
Pretty v. the United Kingdom, sentenza del 29 luglio 2002, para. 61 e 67; ND v. Ukraine, Per_1 sentenza del 9 gennaio 2013, para. 165-167). La Corte ha avuto modo di chiarire che l'articolo 8 impone agli Stati parte della Convezione di assicurare agli individui che si trovano sotto la loro giurisdizione una sfera individuale e sociale in cui possano perseguire liberamente lo sviluppo della propria personalità
(Commissione europea per i diritti umani, Brüggemann and Scheuten v. Germany, decisione del 19 maggio 1976). Quanto agli obblighi costituzionali, la Corte di Cassazione ha definito il diritto al rispetto della vita privata e familiare “quale prerequisito di una «vita dignitosa» (…) che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'art. 3 Cost., e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'art. 2 Cost.” (cfr. Cass. SU, sent. 24413 /2021, pag.
19). Inoltre, l'art. 10 co. 3 Cost. sancisce e disciplina il diritto d'asilo nel nostro ordinamento nei seguenti termini: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. Al diritto di asilo costituzionale fa riscontro l'obbligo dell'amministrazione resistente di indagare sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di ognuna delle forme di protezione previste dal nostro ordinamento.
Le conclusioni raggiunte non sono state modificate dal D.L. 20/2023 convertito in L. 50/2023 in quanto
“il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5 comma 6 decreto legislativo 286/1998, ma continua a essere tutelato dall'art. 8 c.e.d.u. e rientra in quel catalogo aperto dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U., 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli articoli 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (Cass. Sez.
I 28162/2023).
Fatte queste premesse, è possibile esaminare il caso del ricorrente.
Nei suoi atti difensivi ha affermato di essere in Italia dal 2017 e di svolgere attività lavorativa dall'anno
2019 in forza di contratti reiterati nel corso del tempo, l'ultimo dei quali a tempo indeterminato.
In particolare, nell'atto introduttivo del presente giudizio è stato evidenziato quanto segue: “- nonostante le oggettive difficoltà a regolarizzarsi, l'odierno istante è riuscito a sottoscrivere diversi contratti di
2 di 3 lavoro; - nel mese di febbraio 2025 sottoscriveva un contratto di lavoro a tempo indeterminato con Edil
Gesso e Costruzioni SRL (doc. 5); - il signor parla perfettamente la lingua italiana;
- Parte_1 ad oggi resta incensurato, non esistendoci a suo carico né precedenti penali definiti o pendenti né segnalazioni di polizia”.
Le allegazioni riguardanti la vita in Italia sono provate dai documenti prodotti dal ricorrente (n. 5 e 9) e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente.
La durata del soggiorno e la continuità e l'attualità dell'attività lavorativa evidenziano una ferma e persistente volontà di radicamento esistenziale nel territorio dello Stato.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (si vedano, ad esempio, Cass. 27.9.2023 n. 27475 e Cass.
2.10.2020 n. 21240).
Un rimpatrio pregiudicherebbe, dunque, la vita del ricorrente tutelata dall'articolo 8 c.e.d.u.
Mancano elementi di segno negativo riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblici per impedire il soggiorno in Italia.
La domanda merita accoglimento.
Di rilievo per la decisione sulle spese processuali la produzione documentale compiuta in occasione del processo in aggiunta a quanto presentato nel corso del procedimento amministrativo che evidenzia la stabilità della posizione lavorativa: da ciò deriva l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
Per questi motivi
1. Dichiara il diritto di nato in [...] il [...], al rilascio del permesso di soggiorno Parte_1 previsto dall'articolo 19 decreto legislativo 286/1998.
2. Compensa tra le parti le spese processuali.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 21.10.2025.
Il giudice
CH OL
Il Presidente
LU LI
3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nelle persone dei seguenti magistrati
LU LI Presidente
Luciano Ambrosoli giudice
CH OL giudice relatore nel giudizio promosso da nato in [...] il [...], con l'avvocato Federica Mazzoldi Parte_1 ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente avverso il decreto emesso dalla Questura di Brescia in data 20.3.2025 e notificato il 26.3.2025 di rigetto dell'istanza presentata il 12.7.2023 per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo n. 286/1998 sulle conclusioni
a. di parte ricorrente: dichiarare il diritto al rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo 286/1998
b. di parte resistente: rigettare la domanda ha pronunciato la seguente sentenza
L'oggetto della domanda è il diritto di soggiornare in Italia per le ragioni indicate nell'articolo 19 decreto legislativo 286/1998. Irregolarità e vizi di carattere formale del procedimento e del provvedimento sono irrilevanti ai fini del giudizio ed è onere della parte ricorrente allegare e provare i fatti costitutivi del suo diritto secondo le regole ordinarie in tema di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.). È necessario accertare le condizioni vita del ricorrente in Italia e la situazione del Paese di provenienza al momento della pronuncia giudiziale, con la conseguenza che i soli profili fattuali oggetto del procedimento amministrativo, sui quali si è concretata la difesa dell'amministrazione resistente, non sono rilevanti ai
1 di 3 fini della decisione;
sul punto si evidenzia che l'amministrazione resistente non ha svolto considerazioni sui fatti allegati dal ricorrente e intervenuti successivamente al procedimento amministrativo, limitandosi a illustrare le ragioni che hanno condotto all'adozione del provvedimento impugnato.
L'articolo 5 comma 6 del citato decreto prescrive il rispetto degli obblighi di carattere internazionale o costituzionale dello Stato italiano nel valutare il rilascio di un permesso di soggiorno. Tra gli obblighi internazionali che vincolano lo Stato italiano figurano quelli derivanti dalla Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo. Tra essi spicca il diritto dell'articolo 8 che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare: secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto al rispetto della vita privata include il diritto allo sviluppo e all'autonomia personale e a sviluppare relazioni con altri e con la comunità circostante (Corte EDU, Niemietz v. Germany, sentenza del 16 dicembre 1992, para. 29;
Pretty v. the United Kingdom, sentenza del 29 luglio 2002, para. 61 e 67; ND v. Ukraine, Per_1 sentenza del 9 gennaio 2013, para. 165-167). La Corte ha avuto modo di chiarire che l'articolo 8 impone agli Stati parte della Convezione di assicurare agli individui che si trovano sotto la loro giurisdizione una sfera individuale e sociale in cui possano perseguire liberamente lo sviluppo della propria personalità
(Commissione europea per i diritti umani, Brüggemann and Scheuten v. Germany, decisione del 19 maggio 1976). Quanto agli obblighi costituzionali, la Corte di Cassazione ha definito il diritto al rispetto della vita privata e familiare “quale prerequisito di una «vita dignitosa» (…) che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'art. 3 Cost., e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'art. 2 Cost.” (cfr. Cass. SU, sent. 24413 /2021, pag.
19). Inoltre, l'art. 10 co. 3 Cost. sancisce e disciplina il diritto d'asilo nel nostro ordinamento nei seguenti termini: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. Al diritto di asilo costituzionale fa riscontro l'obbligo dell'amministrazione resistente di indagare sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di ognuna delle forme di protezione previste dal nostro ordinamento.
Le conclusioni raggiunte non sono state modificate dal D.L. 20/2023 convertito in L. 50/2023 in quanto
“il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5 comma 6 decreto legislativo 286/1998, ma continua a essere tutelato dall'art. 8 c.e.d.u. e rientra in quel catalogo aperto dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U., 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli articoli 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (Cass. Sez.
I 28162/2023).
Fatte queste premesse, è possibile esaminare il caso del ricorrente.
Nei suoi atti difensivi ha affermato di essere in Italia dal 2017 e di svolgere attività lavorativa dall'anno
2019 in forza di contratti reiterati nel corso del tempo, l'ultimo dei quali a tempo indeterminato.
In particolare, nell'atto introduttivo del presente giudizio è stato evidenziato quanto segue: “- nonostante le oggettive difficoltà a regolarizzarsi, l'odierno istante è riuscito a sottoscrivere diversi contratti di
2 di 3 lavoro; - nel mese di febbraio 2025 sottoscriveva un contratto di lavoro a tempo indeterminato con Edil
Gesso e Costruzioni SRL (doc. 5); - il signor parla perfettamente la lingua italiana;
- Parte_1 ad oggi resta incensurato, non esistendoci a suo carico né precedenti penali definiti o pendenti né segnalazioni di polizia”.
Le allegazioni riguardanti la vita in Italia sono provate dai documenti prodotti dal ricorrente (n. 5 e 9) e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente.
La durata del soggiorno e la continuità e l'attualità dell'attività lavorativa evidenziano una ferma e persistente volontà di radicamento esistenziale nel territorio dello Stato.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (si vedano, ad esempio, Cass. 27.9.2023 n. 27475 e Cass.
2.10.2020 n. 21240).
Un rimpatrio pregiudicherebbe, dunque, la vita del ricorrente tutelata dall'articolo 8 c.e.d.u.
Mancano elementi di segno negativo riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblici per impedire il soggiorno in Italia.
La domanda merita accoglimento.
Di rilievo per la decisione sulle spese processuali la produzione documentale compiuta in occasione del processo in aggiunta a quanto presentato nel corso del procedimento amministrativo che evidenzia la stabilità della posizione lavorativa: da ciò deriva l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
Per questi motivi
1. Dichiara il diritto di nato in [...] il [...], al rilascio del permesso di soggiorno Parte_1 previsto dall'articolo 19 decreto legislativo 286/1998.
2. Compensa tra le parti le spese processuali.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 21.10.2025.
Il giudice
CH OL
Il Presidente
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