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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 10/06/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa n. 1107/2024 R.G. Lav.,
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv.
RICORRENTE Controparte_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Leonardi e dall'avv. Belvederesi;
RESISTENTE
DISPOSITIVO DI SENTENZA
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, all'esito della discussione orale all'udienza del 10.06.2025, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Condanna a corrispondere a la somma di Euro Controparte_1 Parte_1
9.219,00 a o per il patto di n d Euro 8.837,04 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal recesso al saldo;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
4) Termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Ancona, il 10.6.2025.
IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
nella causa n. 1107/2024 R.G. Lav.,
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv.
RICORRENTE Controparte_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Leonardi e dall'avv. Belvederesi;
RESISTENTE
DISPOSITIVO DI SENTENZA
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, all'esito della discussione orale all'udienza del 10.06.2025, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Condanna a corrispondere a la somma di Euro Controparte_1 Parte_1
9.219,00 a o per il patto di n d Euro 8.837,04 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal recesso al saldo;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
4) Termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Ancona, il 10.6.2025.
IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)