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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/02/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 1096/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cavour, n. 44, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Barbara Roefaro, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Mantenimento del figlio maggiorenne
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25.03.2024, ha chiesto determinarsi il Parte_1 contributo del padre al mantenimento del figlio (nato in data [...]), Per_1 nonché disporsi a proprio favore assegnazione della casa coniugale.
Nonostante rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, il resistente non si è costituito in giudizio, risultando conseguentemente 2
contumace.
All'udienza del 28.01.2025, ascoltata la ricorrente, la stessa ha precisato le proprie conclusioni e la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione al
Collegio.
1. Contributo al mantenimento del figlio
Anzitutto, deve essere dato atto della non ancora raggiunta autonomia economica del figlio (nato in data [...]). Per_1
Infatti, deve tenersi conto della situazione di un ragazzo di diciotto anni, convivente con la madre nell'abitazione famigliare, privo di attività lavorativa, impegnato nella frequentazione dell'ultimo anno di scuola superiore, nell'ambito di istituto tecnico informatico.
Nella determinazione del contributo del padre al mantenimento del figlio, deve essere operato un raffronto tra le capacità economiche dei genitori e valutate le esigenze del figlio maggiorenne.
Con riguardo alla situazione economica della ricorrente, la stessa ha dichiarato di essere priva di attività lavorativa, di non percepire alcuna entrata e di non essere titolare di proprietà immobiliari.
A supporto delle proprie deduzioni, in relazione alla cui attendibilità non sono emersi elementi critici, la ricorrente ha depositato dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla medesima sottoscritta.
Nondimeno, occorre tenere conto della capacità lavorativa della ricorrente, emergente dal pregresso svolgimento di attività di collaboratrice domestica e dalla dichiarata frequentazione di scuola professionale.
Con riguardo alla situazione economica del resistente, lo stesso è risultato svolgere attività di imprenditore edile, come titolare di impresa individuale.
La rilevanza e ampiezza dell'attività imprenditoriale svolta dal resistente ha trovato conferma nella visura depositata dalla ricorrente, da cui emerge l'impiego di quattro dipendenti addetti nell'impresa, con attività di “installazione, manutenzione e riparazioni di impianti di riscaldamento, climatizzazione e condizionamento, impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie, impianti per la distribuzione e l'utilizzo di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed areazione dei locali” (cfr. doc. 7, allegato alla memoria integrativa di parte ricorrente).
Inoltre, dagli estratti conto depositati dalla ricorrente emerge il versamento da parte del padre a titolo di contributo al mantenimento del figlio dell'importo complessivo di Euro
1.000,00 nel mese di dicembre 2024, di Euro 700,00 nel mese di novembre 2024 e di 3
Euro 400,00 nel mese di ottobre 2024 (cfr. doc. 8, allegato alla memoria integrativa di parte ricorrente).
In relazione al figlio , deve essere tenuto conto delle necessità Per_1 fisiologicamente correlate con l'età dello stesso e con il percorso di studio attualmente seguito.
Inoltre, deve essere tenuto conto dei tempi di permanenza presso la madre, con gli oneri di cura e mantenimento che vi sono connessi.
Alla luce delle circostanze indicate, risulta equo determinare il contributo del padre al mantenimento del figlio maggiorenne nell'importo mensile di Euro 900,00, oltre adeguamento secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data di introduzione del presente giudizio.
Infine, valutando in modo comparato la situazione economica dei genitori, risulta equilibrato prevedere che gli stessi concorrano alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, determinate come da Protocollo tra il Tribunale di Tivoli e il relativo Consiglio dell'Ordine Forense, il padre per la quota del 75% e la madre per la quota del 25%
2. Assegnazione della casa coniugale
Deve essere tenuto conto della coabitazione del figlio maggiorenne non indipendente economicamente con la madre, nell'attuale casa famigliare di Fonte Nuova, Via Orazio,
n. 30.
Conseguentemente, in applicazione del criterio legale, va disposta l'assegnazione alla ricorrente dell'indicata casa famigliare.
3. Spese di giudizio
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dispone l'assegnazione alla ricorrente della casa famigliare, sita in Fonte
Nuova, Via Orazio, n. 30;
- Determina il contributo del padre al mantenimento del figlio Per_1 nell'importo mensile di Euro 900,00, da corrispondere alla madre entro il giorno 05 di ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici Istat, con 4
decorrenza dal momento dal momento della domanda;
- Dispone che i genitori concorrano alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, determinate come indicato in parte motiva, il padre per la quota del 75% e la madre per la quota del 25%
- Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 11.02.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai
N. R.G. 1096/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cavour, n. 44, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Barbara Roefaro, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Mantenimento del figlio maggiorenne
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25.03.2024, ha chiesto determinarsi il Parte_1 contributo del padre al mantenimento del figlio (nato in data [...]), Per_1 nonché disporsi a proprio favore assegnazione della casa coniugale.
Nonostante rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, il resistente non si è costituito in giudizio, risultando conseguentemente 2
contumace.
All'udienza del 28.01.2025, ascoltata la ricorrente, la stessa ha precisato le proprie conclusioni e la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione al
Collegio.
1. Contributo al mantenimento del figlio
Anzitutto, deve essere dato atto della non ancora raggiunta autonomia economica del figlio (nato in data [...]). Per_1
Infatti, deve tenersi conto della situazione di un ragazzo di diciotto anni, convivente con la madre nell'abitazione famigliare, privo di attività lavorativa, impegnato nella frequentazione dell'ultimo anno di scuola superiore, nell'ambito di istituto tecnico informatico.
Nella determinazione del contributo del padre al mantenimento del figlio, deve essere operato un raffronto tra le capacità economiche dei genitori e valutate le esigenze del figlio maggiorenne.
Con riguardo alla situazione economica della ricorrente, la stessa ha dichiarato di essere priva di attività lavorativa, di non percepire alcuna entrata e di non essere titolare di proprietà immobiliari.
A supporto delle proprie deduzioni, in relazione alla cui attendibilità non sono emersi elementi critici, la ricorrente ha depositato dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla medesima sottoscritta.
Nondimeno, occorre tenere conto della capacità lavorativa della ricorrente, emergente dal pregresso svolgimento di attività di collaboratrice domestica e dalla dichiarata frequentazione di scuola professionale.
Con riguardo alla situazione economica del resistente, lo stesso è risultato svolgere attività di imprenditore edile, come titolare di impresa individuale.
La rilevanza e ampiezza dell'attività imprenditoriale svolta dal resistente ha trovato conferma nella visura depositata dalla ricorrente, da cui emerge l'impiego di quattro dipendenti addetti nell'impresa, con attività di “installazione, manutenzione e riparazioni di impianti di riscaldamento, climatizzazione e condizionamento, impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie, impianti per la distribuzione e l'utilizzo di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed areazione dei locali” (cfr. doc. 7, allegato alla memoria integrativa di parte ricorrente).
Inoltre, dagli estratti conto depositati dalla ricorrente emerge il versamento da parte del padre a titolo di contributo al mantenimento del figlio dell'importo complessivo di Euro
1.000,00 nel mese di dicembre 2024, di Euro 700,00 nel mese di novembre 2024 e di 3
Euro 400,00 nel mese di ottobre 2024 (cfr. doc. 8, allegato alla memoria integrativa di parte ricorrente).
In relazione al figlio , deve essere tenuto conto delle necessità Per_1 fisiologicamente correlate con l'età dello stesso e con il percorso di studio attualmente seguito.
Inoltre, deve essere tenuto conto dei tempi di permanenza presso la madre, con gli oneri di cura e mantenimento che vi sono connessi.
Alla luce delle circostanze indicate, risulta equo determinare il contributo del padre al mantenimento del figlio maggiorenne nell'importo mensile di Euro 900,00, oltre adeguamento secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data di introduzione del presente giudizio.
Infine, valutando in modo comparato la situazione economica dei genitori, risulta equilibrato prevedere che gli stessi concorrano alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, determinate come da Protocollo tra il Tribunale di Tivoli e il relativo Consiglio dell'Ordine Forense, il padre per la quota del 75% e la madre per la quota del 25%
2. Assegnazione della casa coniugale
Deve essere tenuto conto della coabitazione del figlio maggiorenne non indipendente economicamente con la madre, nell'attuale casa famigliare di Fonte Nuova, Via Orazio,
n. 30.
Conseguentemente, in applicazione del criterio legale, va disposta l'assegnazione alla ricorrente dell'indicata casa famigliare.
3. Spese di giudizio
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dispone l'assegnazione alla ricorrente della casa famigliare, sita in Fonte
Nuova, Via Orazio, n. 30;
- Determina il contributo del padre al mantenimento del figlio Per_1 nell'importo mensile di Euro 900,00, da corrispondere alla madre entro il giorno 05 di ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici Istat, con 4
decorrenza dal momento dal momento della domanda;
- Dispone che i genitori concorrano alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, determinate come indicato in parte motiva, il padre per la quota del 75% e la madre per la quota del 25%
- Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 11.02.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai