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Ordinanza 29 marzo 2025
Ordinanza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, ordinanza 29/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/105-1
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 105/2025 promosso da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAGNANI CRISTINA Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
(C.F. CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Il Giudice relatore delegato dott.ssa Elena Orlandi, letto il ricorso ed esaminati i documenti, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nei confronti del convenuto, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.02.2025, pronuncia la seguente
ORDINANZA
Rilevato che:
- l'attrice ha proposto ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore nata a [...] in data [...], convenendo in Persona_1 giudizio il padre, sig. e chiedendo in via preliminare al Tribunale di emettere un CP_1 ordine di protezione ai sensi degli art. 473-bis.69 ss. c.p.c.;
- la sig.ra ha dedotto che, sin dall'inizio della relazione con il convenuto, quest'ultimo Parte_1 ha sempre posto in essere comportamenti aggressivi e controllanti nei suoi confronti;
- l'attrice ha in particolare allegato e descritto i seguenti due episodi di violenza:
• che, nel settembre 2024, il sig. si sarebbe adirato dopo aver scoperto che, in sua assenza, CP_1 aveva bevuto occasionalmente dell'alcol e avrebbe iniziato ad insultarla, tanto da indurla per lo spavento a chiudersi a chiave in camera da letto, ma che il convenuto, la mattina presto, sfondava a calci la porta della camera da letto e la aggrediva verbalmente e fisicamente, spingendola con forza e dandole un violento schiaffo sul viso;
- che il 16 settembre 2024 il convenuto cercava di sottrarle la minore all'uscita dall'asilo, intimandole più volte di consegnarle la figlia e di allontanarsi e che, a fronte del suo rifiuto, incitava la sorella, alla guida dell'auto che lo aveva condotto all'asilo, ad investirla e che quest'ultima obbediva al fratello ingranando la retromarcia e, nonostante si fosse spostata repentinamente, riusciva a toccarle lievemente le gambe con l'autovettura;
- che, in relazione alle suddette condotte, il sig. è indagato per il reato p.e.p. dall'art. CP_1
572 c.p. dalla Procura di Ravenna nel procedimento penale r.g.n.r. 6099/2024 e che il giudice delle indagini preliminari ha applicato al convenuto la misura cautelare del divieto di avvicinamento;
Pagina 1 - con decreto di fissazione di udienza, il Giudice delegato rigettava la richiesta di adozione inaudita altera parte dell'ordine di protezione, fissando però apposita udienza anticipata in data 26.02.2025 per l'esame nel contraddittorio con la parte convenuta di tale domanda;
- il convenuto non si costituiva nell'ambito del sub-procedimento e la difesa di parte attrice all'udienza del 26.02.2025 insisteva per l'emissione dell'ordine di protezione;
Osservato che:
- il racconto dell'attrice appare intrinsecamente lineare e coerente e risulta suffragato da riscontri documentali, quali il referto di pronto soccorso del 16.09.2024 e il referto psicologico recante la medesima data;
- la gravità delle condotte maltrattanti suppostamente poste in essere dal convenuto risulta corroborata altresì dalla già avvenuta emissione della misura cautelare penale del divieto di avvicinamento, a cui è stata successivamente posta una deroga al limitato fine di consentire lo svolgimento di incontri padre-figlia;
- in particolare, nel referto di pronto soccorso del 16.09.2024, risulta la diagnosi di “violenza familiare” e, nella sezione esami obiettivi, si legge quanto segue: “(i)n data odierna, alle ore 13 circa, l'assistita si trovava fuori dalla scuola materna Peter Pan di Osteria, in attesa di prelevare la figlia di 4 anni, accompagnata a scuola dal padre questa mattina, Quest'ultimo giungeva poco dopo fuori dalla struttura, accompagnato in auto dalla sorella, pretendendo di portare la bambina a casa con sé ed intimando con toni aggressivi all'assistita, , di lasciare a lui la bambina Parte_1
e di allontanarsi. Vedendo che questa opponeva resistenza alla suddetta richiesta, intimava alla sorella di salire in auto e la incitava ripetutamente ad azionare la retromarcia con l'intenzione di investire la madre e la bambina che si trovava, in quel momento, in braccio alla madre. L'assistita riferisce di essere stata parzialmente urtata a livello degli AAII, all'altezza delle ginocchia senza però riportare lesioni evidenti in quanto lei è riuscita a spostarsi in tempo e ad allontanare la bambina. Riferiti numerosi testimoni presenti alla scena. Riferita inoltre denuncia sporta dall'assistita in data 4/09 dopo episodio di violenza domestica, successivamente al quale lei decideva di trasferirsi a casa della madre per paura di ripercussioni, con successivi plurimi tentativi di contatto da parte del padre della bambina che l'assistita ha finora evitato”;
- nel referto psicologico, si dà atto che “(a)ll'osservazione psicologica la paziente presenta: un evidente stato di ansia e agitazione con forti vissuti di angoscia e preoccupazione per lo stato della figlia e per le possibili ritorsioni da parte dell'ex compagno poiché sta chiedendo aiuto” e che la paziente “riferisce sintomi somatici (male alle gambe, mal di testa, mal di stomaco ..) da quando ha subito l'ultima aggressione fisica /emotiva da parte del compagno. Lo stato psicologico è contrassegnato da sintomi psicosomatici (quali difficoltà a prendere sonno, risvegli frequenti, senso di oppressione al petto, perdita di appetito, tachicardia, senso di malessere generalizzato, perdita di capelli). All'osservazione clinica, la signora appare emotivamente provata. Il racconto appare preciso e ricco di particolari”;
- la Corte costituzionale, in un obiter dictum contenuto nella sentenza n. 220/2015 avente ad oggetto l'esame della legittimità costituzionale della fattispecie delittuosa di cui all'art. 12 sexies della legge n. 898/1970, ha affermato che l'ordine di protezione è “una misura civilistica – temporalmente circoscritta (art. 342-ter, terzo comma, cod. civ.) – contro la violenza delle relazioni familiari, che si affianca alla misura cautelare penale dell'allontanamento dalla casa familiare, prevista dall'art. 282-bis del codice di procedura penale (aggiunto dall'art. 1 della medesima legge n. 154 del 2001)”;
- l'art. 473-bis.70 c.p.c. stabilisce al secondo comma che “il giudice può altresì disporre, ove occorra, l'intervento dei servizi sociali del territorio, nonché della associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e
Pagina 2 maltrattati, nonché il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante”;
Ritenuto che:
- sussistano i presupposti giustificanti l'ordine di protezione, in quanto, sulla base di una delibazione necessariamente sommaria, vi sono convergenti elementi di prova che dimostrano la messa in atto da parte del convenuto di condotte di aggressione o di incitamento alla violenza nei confronti dell'attrice e, in caso di mancata emissione dell'ordine di protezione e ove la misura cautelare penale venisse revocata o modificata, vi sarebbe un fondato rischio di reiterazione delle suddette condotte da parte del sig. CP_1
- in particolare, non possa ritenersi ostativa all'emissione della misura prevista dagli artt. 473-bis.69 ss. c.p.c. la già avvenuta adozione della misura cautelare penale del divieto di avvicinamento posto che, dalle argomentazioni della Corte costituzionale nella sentenza sopra citata, si ricava che le due misure – quella civilistica costituita dall'ordine di protezione e quella penalistica prevista dall'art. 282 bis c.p.p. – non sono alternative ma possano cumularsi tra loro, in presenza dei relativi presupposti;
- alla luce delle allegazioni e degli elementi forniti, l'ordine di protezione debba essere emesso a tutela della sola sig.ra Parte_1
- per quanto riguarda la durata dell'ordine di protezione, in considerazione della gravità delle condotte di aggressione debba essere stabilito che la misura abbia un'efficacia temporale di nove mesi dalla data di esecuzione;
- stante l'espressa richiesta della parte attrice e considerata il dettato normativo di cui all'art. 473- bis.70, secondo comma, c.p.c., deve essere posto a carico del convenuto un contributo al mantenimento della figlia minore;
- considerando le condizioni reddituali della sig.ra come emergenti dalla documentazione agli Pt_1 atti, e tenuto conto delle allegazioni relative alla situazione economica del sig. che lavorerebbe CP_1 alle dipendenze della Ecofert s.r.l. con retribuzione mensile di circa 1500,00 euro, appare congruo porre a suo carico un contributo al mantenimento della figlia pari alla somma mensile di euro
270,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie come determinate sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna;
- sia opportuno, alla luce delle allegazioni di cui al ricorso e della documentazione prodotta a riscontro, che il suddetto contributo di euro 270,00 sia versato direttamente dal datore di lavoro all'attrice;
- i Servizi Sociali territorialmente competenti debbano prendere in carico e monitorare il nucleo familiare, organizzando incontri in modalità protetta padre-figlia,
P.Q.M.
Visti gli artt. 473-bis.69 ss. c.p.c., provvisoriamente pronunciando, così decide:
- ORDINA a nato in [...] il [...], la cessazione della condotta CP_1 pregiudizievole nei confronti di nata in [...] il [...]; Parte_1
- ORDINA a di non avvicinarsi a meno di 500 metri dalla casa familiare, sita a CP_1
Ravenna, fraz. S. Stefano, via Cella n. 439, e dai luoghi abitualmente frequentati da con Parte_1 particolare riferimento al luogo di lavoro e alla scuola della figlia;
Pagina 3 - AVVERTE che, in caso di elusione da parte sua del presente ordine di protezione, CP_1 incorrerà nella sanzione penale di cui agli artt. 6 della legge n. 154/2001 e 387 bis cod. pen.;
- STABILISCE che l'ordine di protezione abbia una durata di nove mesi dall'effettiva esecuzione;
- STABILISCE che i Servizi Sociali territorialmente competenti prendano in carico e monitorino il nucleo familiare, disciplinando l'esercizio del diritto-dovere di visita del padre nei confronti della figlia che dovrà avvenire in modalità protetta, con deposito di apposita relazione entro il
30.06.2025;
- STABILISCE che contribuisca al mantenimento della figlia versando una somma CP_1 mensile pari ad euro 270,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie come determinate sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna;
- DISPONE che il contributo ordinario al mantenimento pari ad euro 270,00 sia versato direttamente alla sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese da Ecofert s.r.l., società datrice di Parte_1 lavoro di detraendolo dalla retribuzione spettante a quest'ultimo. CP_1
Manda alla cancelleria per la comunicazione alla parte costituita e ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Ravenna, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Elena Orlandi
Pagina 4
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 105/2025 promosso da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAGNANI CRISTINA Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
(C.F. CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Il Giudice relatore delegato dott.ssa Elena Orlandi, letto il ricorso ed esaminati i documenti, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nei confronti del convenuto, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.02.2025, pronuncia la seguente
ORDINANZA
Rilevato che:
- l'attrice ha proposto ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore nata a [...] in data [...], convenendo in Persona_1 giudizio il padre, sig. e chiedendo in via preliminare al Tribunale di emettere un CP_1 ordine di protezione ai sensi degli art. 473-bis.69 ss. c.p.c.;
- la sig.ra ha dedotto che, sin dall'inizio della relazione con il convenuto, quest'ultimo Parte_1 ha sempre posto in essere comportamenti aggressivi e controllanti nei suoi confronti;
- l'attrice ha in particolare allegato e descritto i seguenti due episodi di violenza:
• che, nel settembre 2024, il sig. si sarebbe adirato dopo aver scoperto che, in sua assenza, CP_1 aveva bevuto occasionalmente dell'alcol e avrebbe iniziato ad insultarla, tanto da indurla per lo spavento a chiudersi a chiave in camera da letto, ma che il convenuto, la mattina presto, sfondava a calci la porta della camera da letto e la aggrediva verbalmente e fisicamente, spingendola con forza e dandole un violento schiaffo sul viso;
- che il 16 settembre 2024 il convenuto cercava di sottrarle la minore all'uscita dall'asilo, intimandole più volte di consegnarle la figlia e di allontanarsi e che, a fronte del suo rifiuto, incitava la sorella, alla guida dell'auto che lo aveva condotto all'asilo, ad investirla e che quest'ultima obbediva al fratello ingranando la retromarcia e, nonostante si fosse spostata repentinamente, riusciva a toccarle lievemente le gambe con l'autovettura;
- che, in relazione alle suddette condotte, il sig. è indagato per il reato p.e.p. dall'art. CP_1
572 c.p. dalla Procura di Ravenna nel procedimento penale r.g.n.r. 6099/2024 e che il giudice delle indagini preliminari ha applicato al convenuto la misura cautelare del divieto di avvicinamento;
Pagina 1 - con decreto di fissazione di udienza, il Giudice delegato rigettava la richiesta di adozione inaudita altera parte dell'ordine di protezione, fissando però apposita udienza anticipata in data 26.02.2025 per l'esame nel contraddittorio con la parte convenuta di tale domanda;
- il convenuto non si costituiva nell'ambito del sub-procedimento e la difesa di parte attrice all'udienza del 26.02.2025 insisteva per l'emissione dell'ordine di protezione;
Osservato che:
- il racconto dell'attrice appare intrinsecamente lineare e coerente e risulta suffragato da riscontri documentali, quali il referto di pronto soccorso del 16.09.2024 e il referto psicologico recante la medesima data;
- la gravità delle condotte maltrattanti suppostamente poste in essere dal convenuto risulta corroborata altresì dalla già avvenuta emissione della misura cautelare penale del divieto di avvicinamento, a cui è stata successivamente posta una deroga al limitato fine di consentire lo svolgimento di incontri padre-figlia;
- in particolare, nel referto di pronto soccorso del 16.09.2024, risulta la diagnosi di “violenza familiare” e, nella sezione esami obiettivi, si legge quanto segue: “(i)n data odierna, alle ore 13 circa, l'assistita si trovava fuori dalla scuola materna Peter Pan di Osteria, in attesa di prelevare la figlia di 4 anni, accompagnata a scuola dal padre questa mattina, Quest'ultimo giungeva poco dopo fuori dalla struttura, accompagnato in auto dalla sorella, pretendendo di portare la bambina a casa con sé ed intimando con toni aggressivi all'assistita, , di lasciare a lui la bambina Parte_1
e di allontanarsi. Vedendo che questa opponeva resistenza alla suddetta richiesta, intimava alla sorella di salire in auto e la incitava ripetutamente ad azionare la retromarcia con l'intenzione di investire la madre e la bambina che si trovava, in quel momento, in braccio alla madre. L'assistita riferisce di essere stata parzialmente urtata a livello degli AAII, all'altezza delle ginocchia senza però riportare lesioni evidenti in quanto lei è riuscita a spostarsi in tempo e ad allontanare la bambina. Riferiti numerosi testimoni presenti alla scena. Riferita inoltre denuncia sporta dall'assistita in data 4/09 dopo episodio di violenza domestica, successivamente al quale lei decideva di trasferirsi a casa della madre per paura di ripercussioni, con successivi plurimi tentativi di contatto da parte del padre della bambina che l'assistita ha finora evitato”;
- nel referto psicologico, si dà atto che “(a)ll'osservazione psicologica la paziente presenta: un evidente stato di ansia e agitazione con forti vissuti di angoscia e preoccupazione per lo stato della figlia e per le possibili ritorsioni da parte dell'ex compagno poiché sta chiedendo aiuto” e che la paziente “riferisce sintomi somatici (male alle gambe, mal di testa, mal di stomaco ..) da quando ha subito l'ultima aggressione fisica /emotiva da parte del compagno. Lo stato psicologico è contrassegnato da sintomi psicosomatici (quali difficoltà a prendere sonno, risvegli frequenti, senso di oppressione al petto, perdita di appetito, tachicardia, senso di malessere generalizzato, perdita di capelli). All'osservazione clinica, la signora appare emotivamente provata. Il racconto appare preciso e ricco di particolari”;
- la Corte costituzionale, in un obiter dictum contenuto nella sentenza n. 220/2015 avente ad oggetto l'esame della legittimità costituzionale della fattispecie delittuosa di cui all'art. 12 sexies della legge n. 898/1970, ha affermato che l'ordine di protezione è “una misura civilistica – temporalmente circoscritta (art. 342-ter, terzo comma, cod. civ.) – contro la violenza delle relazioni familiari, che si affianca alla misura cautelare penale dell'allontanamento dalla casa familiare, prevista dall'art. 282-bis del codice di procedura penale (aggiunto dall'art. 1 della medesima legge n. 154 del 2001)”;
- l'art. 473-bis.70 c.p.c. stabilisce al secondo comma che “il giudice può altresì disporre, ove occorra, l'intervento dei servizi sociali del territorio, nonché della associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e
Pagina 2 maltrattati, nonché il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante”;
Ritenuto che:
- sussistano i presupposti giustificanti l'ordine di protezione, in quanto, sulla base di una delibazione necessariamente sommaria, vi sono convergenti elementi di prova che dimostrano la messa in atto da parte del convenuto di condotte di aggressione o di incitamento alla violenza nei confronti dell'attrice e, in caso di mancata emissione dell'ordine di protezione e ove la misura cautelare penale venisse revocata o modificata, vi sarebbe un fondato rischio di reiterazione delle suddette condotte da parte del sig. CP_1
- in particolare, non possa ritenersi ostativa all'emissione della misura prevista dagli artt. 473-bis.69 ss. c.p.c. la già avvenuta adozione della misura cautelare penale del divieto di avvicinamento posto che, dalle argomentazioni della Corte costituzionale nella sentenza sopra citata, si ricava che le due misure – quella civilistica costituita dall'ordine di protezione e quella penalistica prevista dall'art. 282 bis c.p.p. – non sono alternative ma possano cumularsi tra loro, in presenza dei relativi presupposti;
- alla luce delle allegazioni e degli elementi forniti, l'ordine di protezione debba essere emesso a tutela della sola sig.ra Parte_1
- per quanto riguarda la durata dell'ordine di protezione, in considerazione della gravità delle condotte di aggressione debba essere stabilito che la misura abbia un'efficacia temporale di nove mesi dalla data di esecuzione;
- stante l'espressa richiesta della parte attrice e considerata il dettato normativo di cui all'art. 473- bis.70, secondo comma, c.p.c., deve essere posto a carico del convenuto un contributo al mantenimento della figlia minore;
- considerando le condizioni reddituali della sig.ra come emergenti dalla documentazione agli Pt_1 atti, e tenuto conto delle allegazioni relative alla situazione economica del sig. che lavorerebbe CP_1 alle dipendenze della Ecofert s.r.l. con retribuzione mensile di circa 1500,00 euro, appare congruo porre a suo carico un contributo al mantenimento della figlia pari alla somma mensile di euro
270,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie come determinate sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna;
- sia opportuno, alla luce delle allegazioni di cui al ricorso e della documentazione prodotta a riscontro, che il suddetto contributo di euro 270,00 sia versato direttamente dal datore di lavoro all'attrice;
- i Servizi Sociali territorialmente competenti debbano prendere in carico e monitorare il nucleo familiare, organizzando incontri in modalità protetta padre-figlia,
P.Q.M.
Visti gli artt. 473-bis.69 ss. c.p.c., provvisoriamente pronunciando, così decide:
- ORDINA a nato in [...] il [...], la cessazione della condotta CP_1 pregiudizievole nei confronti di nata in [...] il [...]; Parte_1
- ORDINA a di non avvicinarsi a meno di 500 metri dalla casa familiare, sita a CP_1
Ravenna, fraz. S. Stefano, via Cella n. 439, e dai luoghi abitualmente frequentati da con Parte_1 particolare riferimento al luogo di lavoro e alla scuola della figlia;
Pagina 3 - AVVERTE che, in caso di elusione da parte sua del presente ordine di protezione, CP_1 incorrerà nella sanzione penale di cui agli artt. 6 della legge n. 154/2001 e 387 bis cod. pen.;
- STABILISCE che l'ordine di protezione abbia una durata di nove mesi dall'effettiva esecuzione;
- STABILISCE che i Servizi Sociali territorialmente competenti prendano in carico e monitorino il nucleo familiare, disciplinando l'esercizio del diritto-dovere di visita del padre nei confronti della figlia che dovrà avvenire in modalità protetta, con deposito di apposita relazione entro il
30.06.2025;
- STABILISCE che contribuisca al mantenimento della figlia versando una somma CP_1 mensile pari ad euro 270,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie come determinate sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna;
- DISPONE che il contributo ordinario al mantenimento pari ad euro 270,00 sia versato direttamente alla sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese da Ecofert s.r.l., società datrice di Parte_1 lavoro di detraendolo dalla retribuzione spettante a quest'ultimo. CP_1
Manda alla cancelleria per la comunicazione alla parte costituita e ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Ravenna, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Elena Orlandi
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