Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 27/03/2026, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00650/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00409/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 409 del 2025, proposto da
IG OT, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Della Rocca e Angelo Mastrandrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montecorvino Pugliano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza alla sentenza n. 3053/2015 pronunciata dal Tribunale di Salerno (pubblicata in data 1.7.2015) ed alla sentenza n. 590/2020 pronunciata dalla Corte d'Appello di Salerno (pubblicata in data 10.6.2020).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montecorvino Pugliano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. RC PO, preso atto dell’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dal ricorrente e udito per il Comune il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso (notificato in data 26.2.2025 e depositato in data 10.3.2025) il ricorrente ha agito ex art. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza dell’amministrazione intimata alla sentenza indicata in epigrafe.
Più nel dettaglio, con la sentenza n. 3053/2015, pubblicata in data 1.7.2015, il Comune intimato è stato condannato: in primo luogo, al risarcimento dei danni in favore del ricorrente, liquidati “ in € 32.289,00, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del versamento degli acconti in favore del costruttore al deposito della presente sentenza e gli interessi legali dal predetto versamento al soddisfo, da computare sulla sorta capitale via via rivalutata annualmente ”; in secondo luogo, “ al pagamento delle spese pari ad € 500,00 per compenso ed € 7200,00, per compenso, oltre ad iva, cap e spese generali ”.
Proposto appello avverso tale sentenza da parte del Comune la Corte d'Appello di Salerno l’ha respinto con la sentenza n. 590/2020 ed ha condannato il Comune intimato al pagamento all’odierno ricorrente delle spese di grado, “ liquidate in € 5.000,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, se dovuta ”.
Nell’odierno giudizio il ricorrente ha evidenziato: l’avvenuta notifica della sentenza all’ente suddetto, il decorso del termine di legge di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’amministrazione, l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza predetta; la mancata ottemperanza da parte dell’amministrazione intimata, l’intervenuta delibera del Consiglio comunale n. 32 del 22.8.2016 di dissesto finanziario del Comune intimato, la sopravvenuta delibera n. 662 del 6.12.2024 con cui la Commissione straordinaria di liquidazione ha autorizzato il Presidente dell’OSL alla chiusura del conto di tesoreria unica acceso presso la Tesoreria Provinciale dello Stato e l’avvenuta approvazione del rendiconto di gestione, con conseguente esperibilità delle azioni esecutive nei confronti dell’ente
Il ricorrente ha quindi concluso in ricorso chiedendo l’ottemperanza dell’amministrazione comunale, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’amministrazione.
In particolare, il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza del Comune con riferimento al pagamento delle seguenti somme:
“ a) € 32.289,00, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del versamento degli acconti in favore del costruttore al deposito della sentenza e degli interessi legali dal versamento al soddisfo, da computare sulla sorta capitale via via rivalutata annualmente oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
b) € 500,00 ed € 7.200,00 per compenso, oltre iva, cap e spese generali per il primo grado di giudizio ” (v. pagg. 6 e 7 del ricorso in ottemperanza).
2. Si è costituita l’amministrazione comunale ed ha concluso per l’inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza del ricorso.
3. Alla camera di consiglio dell’11.11.2025 la causa è stata rinviata all’udienza camerale del 24.2.2026 per possibile soluzione concordata della vicenda. A tale udienza la causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 24.3.2026 su richiesta delle parti che hanno rappresentato che sarebbe stato in corso di definizione un accordo ai fini della cessazione della materia del contendere.
Con memoria depositata in data 20.3.2026 il ricorrente ha chiesto di dichiarare l’intervenuta cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite, stante l’intervenuta transazione tra le parti e l’avvenuto pagamento da parte del Comune di quanto pattuito.
All’udienza camerale del 24.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
4. Tanto premesso, il sopravvenuto pagamento da parte del Comune di quanto pattuito in sede transattiva è interamente satisfattivo dell’interesse del ricorrente ed è tale da determinare la cessazione della materia del contendere.
Le spese vanno integralmente compensate alla luce dell’esito del giudizio e della richiesta in tal senso formulata dal ricorrente nella memoria suddetta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI SO, Presidente
RC PO, Referendario, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RC PO | GI SO |
IL SEGRETARIO