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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/09/2025, n. 8026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8026 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 5655/2025 Verbale dell'udienza del 16/09/2025 Per l'appellante è presente l'avv. Pietro Solone per delega dell'avv. Verdoliva. Per il sig. è presente l'avv. Arino. CP_1
Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. I procuratori si riportano agli atti e alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 5655 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025 avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale TRA
, P. Iva e CF in persona Parte_1 P.IVA_1 del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Verdoliva, con studio in Scafati, alla via Trieste n° 202 APPELLANTE E
, c.f. rapp.to e difeso dall'Avv. Francesco CP_2 C.F._1
Arino, con il quale elett.te domicilia in Napoli al Corso Arnaldo Lucci n. 12 APPELLATO NONCHE'
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 8/05/2023 l'opponente impugnò innanzi al Giudice di Pace di Napoli la cartella di pagamento n. 7120220094895019001 emessa da
[...]
, notificata il 22/11/2022, dell'importo complessivo di euro 20.170,43, Controparte_4 dovuto alla deducendo l'annullamento del verbale sotteso per silenzio Controparte_3 del prefetto a seguito di ricorso. Si costituì , eccependo l'inammissibilità dell'azione ed Controparte_5 articolando ulteriori difese. Il giudice di pace di Napoli, con sentenza n. 20358/2024, dichiarò illegittima la procedura limitatamente alle somme iscritte relative a contravvenzioni al c.d.s., annullando il provvedimento impugnato e condannando in solido i convenuti alla rifusione delle spese di lite. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, deducendo che il giudice a quo ha erroneamente ritenuto ammissibile la domanda, poiché non proposta nel termine di 30 giorni dalla notifica della cartella ex d.lgs. n. 150/2011. Inoltre, ha chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui l' è stata condannata al pagamento delle spese di lite, Pt_1 tenuto conto che, per il principio di causalità, l'annullamento è dipeso unicamente da fatto dell'ente impositore. Si è costituito il sig. resistendo all'appello, mentre la seppur CP_1 Controparte_3 ritualmente citata, è rimasta contumace. L'appello è infondato. In punto di qualificazione della domanda, va chiarito che l'opposizione proposta dal sig. è da sussumere nell'ambito applicativo dell'art. 615 c.p.c., in quanto non si deduce CP_1
l'omessa notifica del verbale ma l'avvenuto annullamento dello stesso a seguito di ricorso amministrativo e del verificarsi dell'ipotesi normativa del c.d. silenzio assenso. L'opposizione c.d. recuperatoria è, infatti, unicamente quella diretta a recuperare il mezzo di tutela avvero il titolo sottostante. Nella specie, il titolo iscritto a ruolo è il verbale ma il sig. non ha inteso censurare il verbale in quanto tale ma soltanto far valere il fatto CP_1
– successivo – dell'avvenuto annullamento per silenzio assenso, ciò che va denunziato con opposizione ex art. 615 c.p.c.. Sul punto, vale richiamare quanto esposto dalla Suprema Corte nella sent. n. 29738/2023 secondo cui … la tutela del trasgressore, in caso di errore del Prefetto sulla tardività del ricorso è data dai rimedi oppositivi di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c.. con i quali il trasgressore può dedurre avverso la cartella di pagamento fondata sul verbale di accertamento, di aver tempestivamente proposto ricorso al prefetto che lo ha erroneamente dichiarato tardivo … Ciò è conforme a quanto stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 22080 del 2017, citata più volte dal ricorrente. In tale occasione la Corte ha precisato che il destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del
pagina 2 di 3 codice della strada può esperire i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. per dedurre tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento nonché tutte le pretese di pagamento dell'amministrazione e dell'agente della riscossione che trovino ragione in fatti precedenti l'iscrizione a ruolo ma successivi all'emissione del verbale di accertamento, in quanto la relativa deduzione non ne sarebbe stata possibile anche se la notificazione di questo fosse stata regolarmente eseguita. Nella specie, trattandosi di fatto successivo al verbale, ancorché non imputabile ad esso esattore, è corretto l'esperimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., proponibile fintanto che la cartella ha efficacia esecutiva, ovvero un anno dalla notificazione. L'opposizione è stata ritenuta fondata dal giudice di pace, che ha rilevato l'annullamento del verbale per silenzio assenso, e, sul punto, non risultano articolati motivi di censura. Quanto alle spese di lite, trattandosi di opposizione all'esecuzione e non recuperatoria, va applicato il principio di causalità, in forza del quale l' è tenuta a rifondere le spese Pt_1 di lite nei confronti dell'opponente, anche ove l'annullamento sia addebitabile all'ente impositore che in ogni caso ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione (Cass. Ordinanza n. 7716 del 09/03/2022). Nella specie, non risulta proposta da domanda di manleva nei confronti dell'ente CP_6 impositore, per il caso di soccombenza, in primo grado, sicchè va confermata la condanna in solido alle spese di lite. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022, nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, stante la non particolare complessità della questione e l'attività espletata, senza istruttoria (Cass. 10206/2021). Al rigetto dell'appello segue l'applicazione della norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, dPR 115/2002, circa l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per l'introduzione del gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello,
- condanna l' al pagamento, in favore del sig. delle competenze di CP_6 CP_2 lite, che liquida in € 1.700,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, con attribuzione all'avv. Francesco Arino, dichiaratosi antistatario,
- ex art. 13, comma 1-quarter, dPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Napoli, il 16/09/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco pagina 3 di 3
Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. I procuratori si riportano agli atti e alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 5655 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025 avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale TRA
, P. Iva e CF in persona Parte_1 P.IVA_1 del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Verdoliva, con studio in Scafati, alla via Trieste n° 202 APPELLANTE E
, c.f. rapp.to e difeso dall'Avv. Francesco CP_2 C.F._1
Arino, con il quale elett.te domicilia in Napoli al Corso Arnaldo Lucci n. 12 APPELLATO NONCHE'
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 8/05/2023 l'opponente impugnò innanzi al Giudice di Pace di Napoli la cartella di pagamento n. 7120220094895019001 emessa da
[...]
, notificata il 22/11/2022, dell'importo complessivo di euro 20.170,43, Controparte_4 dovuto alla deducendo l'annullamento del verbale sotteso per silenzio Controparte_3 del prefetto a seguito di ricorso. Si costituì , eccependo l'inammissibilità dell'azione ed Controparte_5 articolando ulteriori difese. Il giudice di pace di Napoli, con sentenza n. 20358/2024, dichiarò illegittima la procedura limitatamente alle somme iscritte relative a contravvenzioni al c.d.s., annullando il provvedimento impugnato e condannando in solido i convenuti alla rifusione delle spese di lite. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, deducendo che il giudice a quo ha erroneamente ritenuto ammissibile la domanda, poiché non proposta nel termine di 30 giorni dalla notifica della cartella ex d.lgs. n. 150/2011. Inoltre, ha chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui l' è stata condannata al pagamento delle spese di lite, Pt_1 tenuto conto che, per il principio di causalità, l'annullamento è dipeso unicamente da fatto dell'ente impositore. Si è costituito il sig. resistendo all'appello, mentre la seppur CP_1 Controparte_3 ritualmente citata, è rimasta contumace. L'appello è infondato. In punto di qualificazione della domanda, va chiarito che l'opposizione proposta dal sig. è da sussumere nell'ambito applicativo dell'art. 615 c.p.c., in quanto non si deduce CP_1
l'omessa notifica del verbale ma l'avvenuto annullamento dello stesso a seguito di ricorso amministrativo e del verificarsi dell'ipotesi normativa del c.d. silenzio assenso. L'opposizione c.d. recuperatoria è, infatti, unicamente quella diretta a recuperare il mezzo di tutela avvero il titolo sottostante. Nella specie, il titolo iscritto a ruolo è il verbale ma il sig. non ha inteso censurare il verbale in quanto tale ma soltanto far valere il fatto CP_1
– successivo – dell'avvenuto annullamento per silenzio assenso, ciò che va denunziato con opposizione ex art. 615 c.p.c.. Sul punto, vale richiamare quanto esposto dalla Suprema Corte nella sent. n. 29738/2023 secondo cui … la tutela del trasgressore, in caso di errore del Prefetto sulla tardività del ricorso è data dai rimedi oppositivi di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c.. con i quali il trasgressore può dedurre avverso la cartella di pagamento fondata sul verbale di accertamento, di aver tempestivamente proposto ricorso al prefetto che lo ha erroneamente dichiarato tardivo … Ciò è conforme a quanto stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 22080 del 2017, citata più volte dal ricorrente. In tale occasione la Corte ha precisato che il destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del
pagina 2 di 3 codice della strada può esperire i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. per dedurre tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento nonché tutte le pretese di pagamento dell'amministrazione e dell'agente della riscossione che trovino ragione in fatti precedenti l'iscrizione a ruolo ma successivi all'emissione del verbale di accertamento, in quanto la relativa deduzione non ne sarebbe stata possibile anche se la notificazione di questo fosse stata regolarmente eseguita. Nella specie, trattandosi di fatto successivo al verbale, ancorché non imputabile ad esso esattore, è corretto l'esperimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., proponibile fintanto che la cartella ha efficacia esecutiva, ovvero un anno dalla notificazione. L'opposizione è stata ritenuta fondata dal giudice di pace, che ha rilevato l'annullamento del verbale per silenzio assenso, e, sul punto, non risultano articolati motivi di censura. Quanto alle spese di lite, trattandosi di opposizione all'esecuzione e non recuperatoria, va applicato il principio di causalità, in forza del quale l' è tenuta a rifondere le spese Pt_1 di lite nei confronti dell'opponente, anche ove l'annullamento sia addebitabile all'ente impositore che in ogni caso ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione (Cass. Ordinanza n. 7716 del 09/03/2022). Nella specie, non risulta proposta da domanda di manleva nei confronti dell'ente CP_6 impositore, per il caso di soccombenza, in primo grado, sicchè va confermata la condanna in solido alle spese di lite. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022, nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, stante la non particolare complessità della questione e l'attività espletata, senza istruttoria (Cass. 10206/2021). Al rigetto dell'appello segue l'applicazione della norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, dPR 115/2002, circa l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per l'introduzione del gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello,
- condanna l' al pagamento, in favore del sig. delle competenze di CP_6 CP_2 lite, che liquida in € 1.700,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, con attribuzione all'avv. Francesco Arino, dichiaratosi antistatario,
- ex art. 13, comma 1-quarter, dPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Napoli, il 16/09/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco pagina 3 di 3