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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 10/09/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il giorno 10/9/2024 alle ore 9,30 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di
Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco Viani, nelle cause di lavoro riunite iscritte ai nn. 647/25, 674/25, 687/25, 693/25, 703/25 promosse da c.f. Parte_1 C.F._1
, c.f. Parte_2 C.F._2
c.f. Parte_3 C.F._3
, c.f. Parte_4 C.F._4
c.f. Parte_5 C.F._5
(avv. Michele Serpe) contro
Controparte_1
(funzionaria dott.ssa Anna Manfredi)
Sono collegati e dichiarano la loro identità:
l'avv. Michele Serpe;
la dott.ssa Daniela Tamburrino.
Le parti danno atto che nei luoghi da cui si collegano non sono presenti soggetti non legittimati e che non hanno in corso collegamenti con soggetti non legittimati.
Il giudice rammenta che è vietata la registrazione dell'udienza, in tutto o in parte, in audio e/o in video.
Si dà preliminarmente atto della riunione alla presente delle cause rubricate ai nn. 674/25, 687/25, 693/25, 703/25.
Le parti discutono riportandosi agli atti.
Le parti esonerano il giudice dal collegamento per la lettura del provvedimento e danno atto che l'udienza si è svolta regolarmente e che vi hanno partecipato nel pieno rispetto del contraddittorio.
All'esito della camera di consiglio il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con distinti ricorsi depositati fra il 17.6.2025 e il 1.7.2025 e successivamente riuniti , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
docenti che al momento dell'introduzione della lite [che determina la Pt_5 competenza per territorio] erano in servizio presso scuole site nel circondario del
Tribunale intestato o vi avevano prestato l'ultimo servizio, hanno chiesto il pagamento della c.d. carta docente, o in subordine il risarcimento del danno, per gli anni scolastici nei quali hanno prestato attività di docente con contratto a tempo determinato e segnatamente:
2023/24 e 2024/25 per per;
Pt_1 Pt_2
2020/21, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 per Pt_3
2022/23, 2023/24 e 2024/25 per;
Pt_4
2022/23 per Pt_5
Il resiste. CP_1
2. La questione discussa in causa (già decisa in senso favorevole alle ragioni del ricorrente in numerose pronunce di questo ufficio) è stata oggetto di un intervento nomofilattico ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. della Corte di Cassazione (Cass., ss. uu., 27.10.2023 n. 29961) che ha fissato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma
1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
“2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
2 “3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
“4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Anche in considerazione della ratio dell'istituto regolato dall'art. 363 bis c.p.c., il giudice presta adesione all'insegnamento delle Sezioni unite.
Va solo precisato che i principi individuati dalle Sezioni unite devono ritenersi validi - anche con riferimento alla necessaria disapplicazione della disposizione con riferimento al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE (nei sensi di cui a CGUE,
18.5.2022 in C-450/21) – anche per l'anno 2023, a cui si applica l'art. 15 DL 69/23 che riconosce il beneficio anche per il caso di supplenza annuale su organico di diritto (ma non anche di fatto).
3. La Corte di Cassazione non ha invece potuto prendere posizione sulla rilevanza, ai fini del riconoscimento del beneficio in misura intera, dello svolgimento di un orario ridotto.
3 Sul punto, il giudice intende dare continuità, per quanto di ragione, ai precedenti interni: “…quand'anche il lavoratore a tempo determinato non svolga l'orario completo, ciò non sembra rappresentare idoneo motivo per escludere il diritto al riconoscimento della Carta, dato che sussiste analoga ratio di favorire
l'aggiornamento professionale e non si rinvengono indici normativi della necessità di riproporzionare il beneficio al minor orario svolto” (si cita da Trib.
Spezia, 14.2.2023 n. 38).
4. Le Sezioni unite non hanno preso posizione neppure sulla possibilità di riconoscere il beneficio anche ai docenti che abbiano prestato nell'anno scolastico una serie di supplenze brevi per un numero di giorni pari o superiore a 180 (artt. 489 comma 1 nel testo previgente e 527 D. Lgs. 297/94, art. 1 comma
116 legge 107/15), o anche per un numero di giorni inferiore (e in tale ultimo caso se il beneficio debba essere riconosciuto per intero o pro rata temporis e se possa essere riconosciuto anche in relazione a supplenze di entità minima).
La giurisprudenza dell'ufficio si era espressa nei seguenti termini:
“Va premesso che la CGUE, nella pronuncia richiamata [18.5.2022 in C-450/21], pur rimettendo al giudice del rinvio la verifica della sussistenza di una situazione comparabile, ha tuttavia indicato al punto 43 come indici di comparabilità la
'natura del lavoro' e le 'competenze professionali richieste', entrambi elementi su cui non incide la brevità della supplenza. D'altra parte, la ragione obiettiva che giustifica la disparità di trattamento non può mai consistere nella sola natura temporanea dell'incarico, sicché neppure per questa via si potrebbe ritenere
l'infondatezza della domanda in relazione alle supplenze brevi. Ora, la ratio della carta docente è quella di sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali. Sotto questo punto di vista, si dovrebbe concludere che la medesima esigenza sussiste sia per i docenti di ruolo, sia per
i soggetti che possono essere chiamati a svolgere supplenze. Peraltro, appare evidente che, nel momento in cui non si rinviene la possibilità normativa di frazionare o riproporzionare l'erogazione, concedere la carta docente anche a persone utilizzate come supplenti in modo assolutamente episodico ed occasionale, al limite anche per un solo giorno, potrebbe comportare una discriminazione al contrario. La soluzione obbligata è allora quella di concedere la carta docente anche per l'a.s. in cui il docente abbia svolto un'attività che, da un punto di vista fattuale, non sia meramente episodica e abbia raggiunto almeno
4 un certo livello di continuatività… Ad avviso di questo giudice, la valutazione deve svolgersi necessariamente in concreto… È pur vero che una valutazione svolta in questi termini opera necessariamente ex post e che l'amministrazione scolastica si potrebbe trovare nella pratica impossibilità di erogare inizialmente la provvista a un docente che svolge soltanto una lunga serie di supplenze brevi o brevissime. Si tratta, però, di un inconveniente di mero fatto e, a ben vedere, di una questione in larga parte suggestiva, essendo estrinseca alla fattispecie una valutazione dell'elemento soggettivo dell'amministrazione (la discriminazione, in effetti, opera sempre sul piano obiettivo)” (così Trib. Spezia, 14.2.2023 n. 38).
Alla luce della recente 3.7.2025 in C-268/24 della CCGUE, che ha affermato il seguente principio di diritto: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”, l'orientamento dell'ufficio non può che essere confermato, dovendosi soltanto aggiungere che non risulta evidenziata alcuna ragione oggettiva di esclusione che non si risolva nella semplice temporaneità dell'incarico.
5. Applicando questi principi, con la doverosa precisazione che il non CP_1 ha contestato le allegazioni di fatto svolte in ricorso che comunque sono riscontrabili dal prodotto stato matricolare, negli aa.ss. oggetto di causa le ricorrenti (tranne sono state sempre incaricate di supplenze su organico di Pt_3 fatto sino al 30 giugno. ha svolto supplenze brevi nei seguenti periodi: Pt_3
5 anno 2020/21: 3-6.11.2020, 11-20.11.2020, 23.11-23.12.2020, 7.1-31.3.2021,
7.4-9.6.2021 per complessivi 192 giorni;
anno 2022/23: 7.11.2022-5.4.2023, 12.4-29.6.2023, per complessivi 229 giorni;
anno 2023/24: 14.9.2023-27.6.2024, per complessivi 288 giorni;
anno 2024/25: 23.9.2024-12.6.2025, 16-20.6.2025, 26.6.2025, per complessivi
269 giorni.
Si tratta, quindi, di periodi che, secondo i principi che si sono sopra visti, sono assimilabili a incarichi annuali.
È poi sostanzialmente pacifico che le ricorrenti siano quanto meno iscritte nelle graduatorie dei supplenti e quindi non siano fuoriuscite dal sistema scolastico.
Il diritto, quindi, sussiste per tutti gli aa.ss. oggetto di lite.
6. La domanda, pertanto, si accoglie, nei termini di cui al dispositivo, oltre gli accessori nei termini di cui alla sentenza della Sezioni unite.
Le spese seguono la soccombenza, con la chiesta distrazione, e si liquidano come da dispositivo (DM 55/14 s.m.i., tabella lavoro, scaglione di valore 1101-
5200 per e sino a 1100 euro per e , Pt_4 Pt_3 Pt_1 Pt_5 Pt_2 riduzione sui valori medi per la semplicità e serialità della lite, assenza di istruttoria;
con la precisazione che si procede a liquidazione separata per le fasi di studio e introduttiva, unitaria con aumento per la difesa di tre parti per la fase decisionale quanto a e unitaria con aumento per la Pt_1 Pt_2 Pt_5 difesa di due parti per la fase decisionale quanto a e perché il Pt_4 Pt_3 compenso così calcolato è inferiore a quello che si otterrebbe applicando a quello che spetta per la fase decisionale nello scaglione superiore l'aumento per la difesa di quattro parti), con la chiesta distrazione.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_1
tempore, a rilasciare alle ricorrenti la Carta elettronica del docente, CP_2 con una provvista di € 500,00 per ciascun anno scolastico, per i seguenti anni scolastici:
quanto a 2023/24 e 2024/25; Parte_1
quanto a , 2022/23, 2023/24 e 2024/25; Parte_4
quanto a 2020/21, 2022/23, 2023/24 e 2024/25; Parte_3
quanto a , 2023/24 e 2024/25; Parte_2
6 quanto a 2022/23; Parte_5 il tutto, per tutte le ricorrenti, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se maggiore dalla data del diritto all'accredito; condanna il , in persona del Controparte_1 CP_3
, a rifondere alle ricorrenti le spese di lite che liquida in complessivi €
[...]
162,50 per esborsi, € 2446,90 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e successive occorrende, con distrazione a favore del difensore antistatario avv. Michele Serpe.
Il giudice
Marco Viani
7
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il giorno 10/9/2024 alle ore 9,30 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di
Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco Viani, nelle cause di lavoro riunite iscritte ai nn. 647/25, 674/25, 687/25, 693/25, 703/25 promosse da c.f. Parte_1 C.F._1
, c.f. Parte_2 C.F._2
c.f. Parte_3 C.F._3
, c.f. Parte_4 C.F._4
c.f. Parte_5 C.F._5
(avv. Michele Serpe) contro
Controparte_1
(funzionaria dott.ssa Anna Manfredi)
Sono collegati e dichiarano la loro identità:
l'avv. Michele Serpe;
la dott.ssa Daniela Tamburrino.
Le parti danno atto che nei luoghi da cui si collegano non sono presenti soggetti non legittimati e che non hanno in corso collegamenti con soggetti non legittimati.
Il giudice rammenta che è vietata la registrazione dell'udienza, in tutto o in parte, in audio e/o in video.
Si dà preliminarmente atto della riunione alla presente delle cause rubricate ai nn. 674/25, 687/25, 693/25, 703/25.
Le parti discutono riportandosi agli atti.
Le parti esonerano il giudice dal collegamento per la lettura del provvedimento e danno atto che l'udienza si è svolta regolarmente e che vi hanno partecipato nel pieno rispetto del contraddittorio.
All'esito della camera di consiglio il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con distinti ricorsi depositati fra il 17.6.2025 e il 1.7.2025 e successivamente riuniti , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
docenti che al momento dell'introduzione della lite [che determina la Pt_5 competenza per territorio] erano in servizio presso scuole site nel circondario del
Tribunale intestato o vi avevano prestato l'ultimo servizio, hanno chiesto il pagamento della c.d. carta docente, o in subordine il risarcimento del danno, per gli anni scolastici nei quali hanno prestato attività di docente con contratto a tempo determinato e segnatamente:
2023/24 e 2024/25 per per;
Pt_1 Pt_2
2020/21, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 per Pt_3
2022/23, 2023/24 e 2024/25 per;
Pt_4
2022/23 per Pt_5
Il resiste. CP_1
2. La questione discussa in causa (già decisa in senso favorevole alle ragioni del ricorrente in numerose pronunce di questo ufficio) è stata oggetto di un intervento nomofilattico ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. della Corte di Cassazione (Cass., ss. uu., 27.10.2023 n. 29961) che ha fissato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma
1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
“2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
2 “3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
“4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Anche in considerazione della ratio dell'istituto regolato dall'art. 363 bis c.p.c., il giudice presta adesione all'insegnamento delle Sezioni unite.
Va solo precisato che i principi individuati dalle Sezioni unite devono ritenersi validi - anche con riferimento alla necessaria disapplicazione della disposizione con riferimento al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE (nei sensi di cui a CGUE,
18.5.2022 in C-450/21) – anche per l'anno 2023, a cui si applica l'art. 15 DL 69/23 che riconosce il beneficio anche per il caso di supplenza annuale su organico di diritto (ma non anche di fatto).
3. La Corte di Cassazione non ha invece potuto prendere posizione sulla rilevanza, ai fini del riconoscimento del beneficio in misura intera, dello svolgimento di un orario ridotto.
3 Sul punto, il giudice intende dare continuità, per quanto di ragione, ai precedenti interni: “…quand'anche il lavoratore a tempo determinato non svolga l'orario completo, ciò non sembra rappresentare idoneo motivo per escludere il diritto al riconoscimento della Carta, dato che sussiste analoga ratio di favorire
l'aggiornamento professionale e non si rinvengono indici normativi della necessità di riproporzionare il beneficio al minor orario svolto” (si cita da Trib.
Spezia, 14.2.2023 n. 38).
4. Le Sezioni unite non hanno preso posizione neppure sulla possibilità di riconoscere il beneficio anche ai docenti che abbiano prestato nell'anno scolastico una serie di supplenze brevi per un numero di giorni pari o superiore a 180 (artt. 489 comma 1 nel testo previgente e 527 D. Lgs. 297/94, art. 1 comma
116 legge 107/15), o anche per un numero di giorni inferiore (e in tale ultimo caso se il beneficio debba essere riconosciuto per intero o pro rata temporis e se possa essere riconosciuto anche in relazione a supplenze di entità minima).
La giurisprudenza dell'ufficio si era espressa nei seguenti termini:
“Va premesso che la CGUE, nella pronuncia richiamata [18.5.2022 in C-450/21], pur rimettendo al giudice del rinvio la verifica della sussistenza di una situazione comparabile, ha tuttavia indicato al punto 43 come indici di comparabilità la
'natura del lavoro' e le 'competenze professionali richieste', entrambi elementi su cui non incide la brevità della supplenza. D'altra parte, la ragione obiettiva che giustifica la disparità di trattamento non può mai consistere nella sola natura temporanea dell'incarico, sicché neppure per questa via si potrebbe ritenere
l'infondatezza della domanda in relazione alle supplenze brevi. Ora, la ratio della carta docente è quella di sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali. Sotto questo punto di vista, si dovrebbe concludere che la medesima esigenza sussiste sia per i docenti di ruolo, sia per
i soggetti che possono essere chiamati a svolgere supplenze. Peraltro, appare evidente che, nel momento in cui non si rinviene la possibilità normativa di frazionare o riproporzionare l'erogazione, concedere la carta docente anche a persone utilizzate come supplenti in modo assolutamente episodico ed occasionale, al limite anche per un solo giorno, potrebbe comportare una discriminazione al contrario. La soluzione obbligata è allora quella di concedere la carta docente anche per l'a.s. in cui il docente abbia svolto un'attività che, da un punto di vista fattuale, non sia meramente episodica e abbia raggiunto almeno
4 un certo livello di continuatività… Ad avviso di questo giudice, la valutazione deve svolgersi necessariamente in concreto… È pur vero che una valutazione svolta in questi termini opera necessariamente ex post e che l'amministrazione scolastica si potrebbe trovare nella pratica impossibilità di erogare inizialmente la provvista a un docente che svolge soltanto una lunga serie di supplenze brevi o brevissime. Si tratta, però, di un inconveniente di mero fatto e, a ben vedere, di una questione in larga parte suggestiva, essendo estrinseca alla fattispecie una valutazione dell'elemento soggettivo dell'amministrazione (la discriminazione, in effetti, opera sempre sul piano obiettivo)” (così Trib. Spezia, 14.2.2023 n. 38).
Alla luce della recente 3.7.2025 in C-268/24 della CCGUE, che ha affermato il seguente principio di diritto: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”, l'orientamento dell'ufficio non può che essere confermato, dovendosi soltanto aggiungere che non risulta evidenziata alcuna ragione oggettiva di esclusione che non si risolva nella semplice temporaneità dell'incarico.
5. Applicando questi principi, con la doverosa precisazione che il non CP_1 ha contestato le allegazioni di fatto svolte in ricorso che comunque sono riscontrabili dal prodotto stato matricolare, negli aa.ss. oggetto di causa le ricorrenti (tranne sono state sempre incaricate di supplenze su organico di Pt_3 fatto sino al 30 giugno. ha svolto supplenze brevi nei seguenti periodi: Pt_3
5 anno 2020/21: 3-6.11.2020, 11-20.11.2020, 23.11-23.12.2020, 7.1-31.3.2021,
7.4-9.6.2021 per complessivi 192 giorni;
anno 2022/23: 7.11.2022-5.4.2023, 12.4-29.6.2023, per complessivi 229 giorni;
anno 2023/24: 14.9.2023-27.6.2024, per complessivi 288 giorni;
anno 2024/25: 23.9.2024-12.6.2025, 16-20.6.2025, 26.6.2025, per complessivi
269 giorni.
Si tratta, quindi, di periodi che, secondo i principi che si sono sopra visti, sono assimilabili a incarichi annuali.
È poi sostanzialmente pacifico che le ricorrenti siano quanto meno iscritte nelle graduatorie dei supplenti e quindi non siano fuoriuscite dal sistema scolastico.
Il diritto, quindi, sussiste per tutti gli aa.ss. oggetto di lite.
6. La domanda, pertanto, si accoglie, nei termini di cui al dispositivo, oltre gli accessori nei termini di cui alla sentenza della Sezioni unite.
Le spese seguono la soccombenza, con la chiesta distrazione, e si liquidano come da dispositivo (DM 55/14 s.m.i., tabella lavoro, scaglione di valore 1101-
5200 per e sino a 1100 euro per e , Pt_4 Pt_3 Pt_1 Pt_5 Pt_2 riduzione sui valori medi per la semplicità e serialità della lite, assenza di istruttoria;
con la precisazione che si procede a liquidazione separata per le fasi di studio e introduttiva, unitaria con aumento per la difesa di tre parti per la fase decisionale quanto a e unitaria con aumento per la Pt_1 Pt_2 Pt_5 difesa di due parti per la fase decisionale quanto a e perché il Pt_4 Pt_3 compenso così calcolato è inferiore a quello che si otterrebbe applicando a quello che spetta per la fase decisionale nello scaglione superiore l'aumento per la difesa di quattro parti), con la chiesta distrazione.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_1
tempore, a rilasciare alle ricorrenti la Carta elettronica del docente, CP_2 con una provvista di € 500,00 per ciascun anno scolastico, per i seguenti anni scolastici:
quanto a 2023/24 e 2024/25; Parte_1
quanto a , 2022/23, 2023/24 e 2024/25; Parte_4
quanto a 2020/21, 2022/23, 2023/24 e 2024/25; Parte_3
quanto a , 2023/24 e 2024/25; Parte_2
6 quanto a 2022/23; Parte_5 il tutto, per tutte le ricorrenti, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se maggiore dalla data del diritto all'accredito; condanna il , in persona del Controparte_1 CP_3
, a rifondere alle ricorrenti le spese di lite che liquida in complessivi €
[...]
162,50 per esborsi, € 2446,90 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e successive occorrende, con distrazione a favore del difensore antistatario avv. Michele Serpe.
Il giudice
Marco Viani
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