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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 45650.2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
),
[...] C.F._2 Parte_3
) – tutti nella qualità di ex soci della cessata società C.F._3
GR ME s.n.c. di RO RI di SO & C. (p.iva ) – P.IVA_1 nonché per (residente a [...] Medaglie d'Oro 23, 74024 - codice fiscale ) nella qualità C.F._4 di ex liquidatore della cessata società GR ME s.n.c. di RO RI di SO & C., elettivamente domiciliati in Roma, Piazza di Villa Carpegna, n. 58, presso lo studio del proprio difensore Avv. Marco PETRINI (codice fiscale
), ) C.F._5 Email_1
Parti attrici
Contro
(c.f. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. P.IVA_3
presso cui uffici domiciliano, in Roma, Via Email_2 dei Portoghesi n. 12,
Parte convenuta
Oggetto: atto di citazione in opposizione all'Ingiunzione di pagamento emessa ai sensi del R.D. 14.4.1910 n. 639 da di cui alla nota prot. CP_1 agea. del 24.7.2023 notificata a mezzo pec in data 25 luglio 2023 P.IVA_4 per l'importo complessivo di Euro 451.047,83 ed accessori per l'indebito percepimento di aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva per le annate agrarie dal 1999 al 2022 da parte della GR ME s.n.c. di RO RI di SO & C. (estinta per cancellazione dal registro delle imprese all'esito del procedimento di liquidazione in data 2.11.2006), in ordine al quale sono ritenuti solidalmente responsabili i sig.ri , Parte_1 Controparte_2
[...] [..
[...]
e in qualità di ex soci ed il sig.
[...] Parte_3 Parte_4 in qualità di liquidatore.
[...]
FATTO
Parti attrici rappresentavano che la GR ME s.n.c. di RO RI di
SO & C. era una società che svolgeva attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di tutti i prodotti agricoli e alimentari in conto proprio e di terzi ed era attiva – fra l'altro - sia nel settore della produzione di olive sia nella commercializzazione dell'olio di oliva.
Negli anni dal 1999 al 2022 aveva la disponibilità di terreni agricoli, sui quali insistevano piante di olive, e di mezzi tecnici utilizzati per la lavorazione dei terreni e la raccolta dei prodotti e segnatamente:
a) per la campagna agraria 1999/2000 la società conduceva in proprietà e ad altro titolo superficie olivetate, sulle quali insisteva un numero complessivo di 6.600 piante, di cui almeno 6.295 riscontrate presenti e produttive a seguito di controlli in loco eseguiti da incaricati della stessa . Da tali piante venivano raccolte, CP_1
per tale annata, 3.568,40 quintali di olive, dai quali sono stati ottenuti 667,42 quintali di olio. A fronte di tale produzione in olive ed olio (mai oggetto di contestazione) la società ha presentato domanda di aiuto alla produzione di olio di oliva ai sensi delle vigenti norme di fonte europea e nazionale, che disciplinavano lo specifico settore, ed ha ottenuto il pagamento – senza riserve – da parte di di un contributo europeo pari ad euro 74.605,09 (come risulta CP_1 dall'ingiunzione opposta). Tutte le partite di olive sono state trasformate in olio presso frantoi appositamente riconosciuti nel quadro della richiamata normativa, che hanno rilasciato attestazioni di produzione di olio (c.d. “modelli F”) nelle indicate quantità, che sono stati trasmessi ad unitamente all'istanza di CP_1
contributo (e non sono mai stati oggetto di contestazione).
Per lo svolgimento delle attività agricole e la raccolta delle olive la società disponeva dei seguenti mezzi: a) raccoglitrice e cernitrice a motore Parte_5
6LD360 – matricola telaio AL 9700099, matricola motore 3937125 CV8, 16 targa
UMA BR 56426; b) cernitrice tipo maxi cavalli 380 matricola AL 97000100 marca c) trattore Landini TL 63DT/A telaio 7110G42161 CV 80; d) CP_3
macchina operatrice Targata LE AA304; autocarro FIAT 673 NC Targato
298821; e) autocarro RENAULT corsero Targato AD 516 FL;
f) rimorchio
2 3
agricolo cassonato ribaltabile targato TA 003751; g) autocarro FIAT 110 targato
FO 348741. Per la raccolta, oltre al lavoro svolto direttamente dai soci, venivano, per l'annata in questione, utilizzati, i signori: Parte_6 Parte_7
,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , e .
[...] Parte_11 Controparte_4 Parte_12
Tali circostanze – come quelle riferite alle annate successive - risultano (sempre secondo parti attrici) agli atti del procedimento penale R.G.N.R. 1929/04 del
Tribunale di Brindisi – Sezione distaccata di Francavilla Fontana definito con
Sentenza n. 402 del 21/11/2011;
b) per la campagna agraria 2000/2001 la società conduceva in proprietà e ad altro titolo superficie olivetate, sulle quali insisteva un numero complessivo di 2.686 piante, tutte riscontrate presenti e produttive a seguito di controlli in loco eseguiti da incaricati della stessa come risulta da formale processo verbale. Da tali CP_1
piante venivano raccolte, per tale annata, 1.510 quintali di olive, dai quali sono stati ottenuti 256,14 quintali di olio. A fronte di tale produzione in olive ed olio
(mai oggetto di contestazione) la società ha presentato domanda di aiuto alla produzione di olio di oliva ed ha ottenuto il pagamento – senza riserve – da parte di di un contributo europeo pari ad euro35.784,86 (come risulta CP_1 dall'ingiunzione opposta). Tutte le partite di olive sono state trasformate in olio presso frantoi appositamente riconosciuti nel quadro della richiamata normativa, che hanno rilasciato attestazioni di produzione di olio (c.d. “modelli F”) nelle indicate quantità, che sono stati trasmessi ad unitamente all'istanza di CP_1
contributo (e non sono mai stati oggetto di contestazione).
Per lo svolgimento delle attività agricole e la raccolta delle olive la società disponeva dei mezzi indicati per l'annata precedente e per la raccolta, oltre al lavoro svolto direttamente dai soci, venivano utilizzati i signori: Pt_6
, ,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_7
, e Parte_8 Controparte_4 Parte_12 Parte_9
[...]
c) per la campagna agraria 2001/2002 la società conduceva in proprietà e ad altro titolo superficie olivetate, sulle quali insisteva un numero complessivo di 3.655 piante, tutte riscontrate presenti e produttive a seguito di controlli in loco eseguiti da incaricati della stessa come risulta da formale processo verbale. CP_1
3 4
Peraltro, in data 6.12.2001, in piena campagna di raccolta, veniva effettuato un sopralluogo in campo da parte del Corpo Forestale dello Stato in collaborazione con l'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura finalizzata ad accertare l'esistenza dei presupposti per la concessione e la certificazione semibiologica per le piante dichiarate e gli ispettori non riscontrarono alcuna irregolarità neppure sul numero di piante (come risulta dal formale processo verbale. Da tali piante venivano raccolte, per tale annata, 5.824,50 quintali di olive, dai quali sono stati ottenuti
1.460,70 quintali di olio. A fronte di tale produzione in olive ed olio (mai oggetto di contestazione) la società ha presentato domanda di aiuto alla produzione di olio di oliva ed ha ottenuto il pagamento – senza riserve – da parte di di un CP_1 contributo europeo pari ad Euro 157.203,85 (come risulta dall'ingiunzione opposta); tutte le partite di olive sono state trasformate in olio presso frantoi appositamente riconosciuti nel quadro della richiamata normativa, che hanno rilasciato attestazioni di produzione di olio (c.d. “modelli F”) nelle indicate quantità, che sono stati trasmessi ad unitamente all'istanza di contributo (e CP_1
non sono mai stati oggetto di contestazione).
Per lo svolgimento delle attività agricole e la raccolta delle olive la società disponeva dei mezzi indicati per l'annata precedente e per la raccolta, oltre al lavoro svolto direttamente dai soci, venivano, venivano utilizzati i signori:
, Parte_6 Parte_10 Parte_11 Parte_7
, e Peraltro, da tale
[...] Parte_8 Parte_9
annata era possibile portare le olive sporche presso lo stabilimento della
Cooperativa, ove erano disponibili, per i soci della Cooperativa stessa, grosse e potenti cernitrici, ciò riduceva grandemente il tempo di raccolta sui terreni;
d) per la campagna agraria 2002/2003 la società conduceva in proprietà e ad altro titolo superficie olivetate, sulle quali insisteva un numero complessivo di 4.884 piante, tutte riscontrate presenti e produttive a seguito di controlli in loco eseguiti da incaricati della stessa come risulta da formale processo verbale (all. 4). CP_1
Da tali piante venivano raccolte, per tale annata, 2.318,90 quintali di olive, dai quali sono stati ottenuti 534,53 quintali di olio. A fronte di tale produzione in olive ed olio (mai oggetto di contestazione) la società ha presentato domanda di aiuto alla produzione di olio di oliva ed ha ottenuto il pagamento – senza riserve – da parte di di un contributo europeo pari ad euro69.730,36 (come risulta CP_1
4 5
dall'ingiunzione opposta). Le attrezzature utilizzate erano le stesse degli anni precedenti. Anche per quest'annata veniva utilizzato il sistema della raccolta in campagna e della pulitura presso lo stabilimento della L'attività CP_5
lavorativa veniva prestata oltre che da tutti i soci anche dai seguenti lavoratori:
, Parte_6 Parte_10 Parte_11 Parte_7
, e
[...] Parte_8 Parte_9
Come si evinceva dall'ingiunzione opposta ha ricevuto in data 24.6.2005 il CP_1
rapporto prot. n. 5269, con il quale la Guardia di Finanza – Comando
Compagnia Francavilla Fontana ha contestato alla GR ME s.n.c. di
RO RI di SO & C. l'indebito percepimento di euro 291.380,26 a titolo di aiuto alla produzione dell'olio di oliva per le annate dal 1999 al 2002 ed ha, conseguentemente, disposto la sospensione a titolo cautelativo di ogni erogazione a favore della società stessa comunicata con nota prot. .3102 Pt_13
del 28.7.2005.
La contestazione della Guardia di Finanza è fondata – unicamente – sulla acritica recezione di quanto riferito dalla all'esito di controlli svolti – fra Controparte_6
l'altro - a carico della (distinta) società ed in Controparte_7
particolare sul fatto che la documentazione acquisita presso tale società esercente l'attività di trasformazione di olive in olio aveva evidenziato una serie di cessioni di olio sfuso avvenute tra il mese di novembre 2001 e il mese di aprile 2002, per un quantitativo complessivo pari a 583.530 kg di olio verso la GR ME s.n.c. con destinazione il punto vendita di Desio (MI), che sarebbero risultate fittizie. ha riferito gli esiti delle indagini svolte a carico di vari soggetti Controparte_6
alla Procura della Repubblica di Brindisi, che ha avviato il richiamato procedimento R.G.N.R. 1929/04 incaricando la Guardia di Finanza di svolgere precise indagini, del cui esito è stato dato conto con nota n. 1879/04/2934 dell'11.3.2005 (citata nell'opposta Ingiunzione).
Da tale rapporto si evince invero che:
a) è da escludere una correlazione diretta fra le cessioni di olio sfuso dalla Sole di
Puglia alla GR ME con destinazione Desio e gli aiuti comunitari percepiti da quest'ultima;
b) l'olio trasferito dalla alla GR ME nel periodo dal CP_7
12.11.2001 al 5.4.2002 per un quantitativo pari a 583.530 kg di olio non deriva
5 6
dalla molitura di olive prodotte dalla GR ME nella campagna olearia
2001/02;
c) GR ME avrebbe simulato gli acquisti di olio dalla per CP_7 permettere a quest'ultima di disfarsi di una fittizia produzione di olio (di terzi e non della stessa GR ME).
Ai sensi della legge n. 898/86 l'ipotesi di indebito percepimento di aiuti comunitari formulata da aveva avviato tre distinti procedimenti Controparte_6
rispettivamente:
a) di competenza dell'Autorità Giudiziaria in sede penale (invero riferito a più soggetti ed a diverse fattispecie di reato) definito con la richiamata Sentenza n.
402 del 21/11/2011, che si è limitata a dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutti i reati ipotizzati;
b) di competenza dell'Ispettorato Repressione Frodi del Ministero delle Politiche
Agricole finalizzato all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 3 della legge n. 898/86 definito con ordinanza - ingiunzione del
2008 oggetto di impugnazione dinanzi all'Autorità Giudiziaria;
c) di competenza di per il recupero delle somme in tesi asseritamente CP_1 indebitamente percepite, all'esito del quale sarebbe stata emesso il provvedimento di accertamento di cui alla nota prot. n. UCCU.2015.1673 del 23.03.2015 indirizzato ad GR ME & C Snc c/o Parte_2 rettificato con nota del 4.5.2015 con esclusivo riferimento all'importo ritenuto indebitamente percepito.
– ritenendo che l'indebito percepimento di aiuti comunitari alla CP_1 produzione dell'olio di oliva per le annate 1999/00, 2000/01, 2001/02 e 2002/03 da parte della GR ME & C Snc per l'importo indicato nella nota da ultimo richiamata – sia stato definitivamente accertato per quanto risulterebbe dalle pronunce intervenute all'esito dei procedimenti in sede penale ed amministrativa e
“considerato che in caso di estinzione della società di persone in seguito alla cancellazione dal Registro delle Imprese, l'obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci, che ne rispondono nei limiti della loro sfera di responsabilità per i debiti sociali e, nella fattispecie, illimitatamente e solidalmente” ha ingiunto ai sig.ri i sig.ri , Parte_1 [...]
e in qualità di ex soci ed il sig. Parte_2 Parte_3
6 7
in qualità di liquidatore in via solidale il pagamento Parte_4
della somma di Euro 451.047,83 – di cui Euro 337.324,16 per sorte
(corrispondente a tutte le somme a suo tempo erogate a fronte delle domande di aiuto alla produzione dell'olio di oliva presentate dalla società per le 4 annate citate come in dettaglio indicato nell'ingiunzione) ed Euro 113.723,67 per interessi maturati dalle date dei singoli pagamenti al 15.7.2023 da maggiorare degli ulteriori interessi maturandi sino all'effettivo soddisfo.
Avverso tale ingiunzione i sig.ri , Parte_1 Parte_2
e ed il sig. nelle indicate
[...] Parte_3 Parte_4
qualità come sopra rappresentati, domiciliati e difesi propongono opposizione ai sensi di legge per l'annullamento – previa sospensione della sua efficacia esecutiva – per i seguenti motivi in diritto:
A) Intervenuta prescrizione;
B) Non riferibilità dell'ingiunzione al sig. ; Parte_4
C) Insussistenza della fattispecie di indebito percepimento.
L'unico fondamento posto a base dell'asserito accertamento di indebito percepimento di tutte le somme erogate a fronte delle quattro domande di aiuto alla produzione presentate per le annate in discorso è l'ipotesi di fittizietà della vendita di 5.835,30 quintali di olio non prodotti dalla GR ME ma documentalmente acquistati dalla CP_7
Non solo non si comprende quale relazione possa esserci fra la produzione da parte della Società di un (diverso e quasi 6 volte superiore) quantitativo di olio (in un arco di tempo risalente sino a tre anni prima) e l'acquisto in tesi fittizio di olio da parte di un altro soggetto.
La tesi della parte attrice era che - anche a voler ammettere che la GR ME avesse posto in essere condotte illecite (in ordine alle quali peraltro l'Amministrazione Finanziaria aveva da tempo avviato tutte le procedure finalizzate anche alla tassazione dei redditi calcolati dalla Società nell'anno 2003 con riferimento alle transazioni ritenute inesistenti – cfr. Corte di Cassazione
Ordinanza n. 20733/2021) l'ingiunzione opposta avrebbe dovuto essere annullata se non sussisteva la rigorosa prova che i contributi a suo tempo percepiti dalla società a fronte delle campagne olivicole 1999/2002 siano stati percepiti mediante l'esposizione di dati e notizie falsi come prevede l'art. 2 della legge n. 898/86.
7 8
Concludevano chiedendo nel merito in via principale dichiarare estinto il diritto di a ripetere le somme oggetto di ingiunzione per intervenuta prescrizione a CP_1
favore di tutti o singoli agenti in giudizio con ogni conseguenza in ordine alla liquidazione delle spese di lite;
nel merito in via subordinata accertare e dichiarare la non riferibilità dell'ingiunzione al sig. con esclusione Parte_4
di ogni obbligazione anche di tipo solidale relativa alla pretesa ripetizione di indebito con ogni conseguenza in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio in suo favore;
nel merito in via subordinata accertare l'insussistenza di indebito percepimento di aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva per le annate 199/00, 2000/01, 2001/02 e 2002/03 da parte della GR ME s.n.c. di
RO RI di SO & C. e per l'effetto escludere ogni responsabilità ed obbligazione in capo a ciascuno e tutti gli attori annullando per quanto di ragione l'ingiunzione di pagamento emessa ai sensi del R.D. 14.4.1910 n. 639 da CP_1
di cui alla nota prot. agea.2023.0057328 del 24.7.2023; con vittoria di spese.
Si costituiva e premetteva che l'ingiunzione era stata emessa nell'ambito CP_1
del procedimento di recupero crediti avviato a seguito della ricezione del rapporto della Guardia di Finanza, Comando Compagnia Francavilla Fontana prot. n. 5269 del 15/6/2005 con cui si contestava alla società sopracitata l'indebita percezione di contributi comunitari per la produzione dell'olio di oliva nelle annualità 1999-
2000-2001 e 2002 per un totale € 291.380,26 mediante l'esposizione di dati e notizie falsi. Nello specifico, sulla base degli accertamenti espletati (esame dei registri IVA, delle fatture di acquisto e vendita con le relative bolle, domande di aiuto presentate, modelli F relativi al registro di lavorazione delle olive, controlli incrociati nei confronti dei clienti del frantoio e dei trasporti, dei ecc.) i verbalizzanti contestavano al beneficiario di aver fittiziamente indicato in domanda quantitativi di olio mai prodotti, non essendolo stesso in grado di provare con idonea documentazione fiscale la quantità di olive molite (fatture per la prestazione di molenda emesse dal e Parte_14
la destinazione della sansa (fatture e o autofatture di vendita della sansa), e di aver ottenuto in tal modo i contributi comunitari sopracitati.
Con provvedimento prot. n. DOOU/05-2494 del 8/7/2005 sospendeva in via CP_1 cautelativa i procedimenti di erogazione di aiuti ai sensi dell'articolo 33, comma
1, del D.Lgs. n. 228 del 18/05/2001 fino a concorrenza dell'importo contestato di
8 9
€ 291.380,26; con nota prot. n. DOOU.3102 del 28/7/2005 dava notizia alla società GR ME e ai soci e RI Di SO del procedimento di Pt_1
recupero avviato sulla base della contestazione elevata dalla Guardia di Finanza e del provvedimento cautelare adottato, specificando che la comunicazione valeva anche ai fini interruttivi della prescrizione.
Per i fatti contestati nel rapporto della Guardia di Finanza veniva avviato innanzi al Tribunale di Brindisi – Sez. Distaccata di Francavilla Fontana il procedimento penale n. 1929/04 R.G.N.R., n. 3951/04 R.G. G.I.P. a carico dei Sigg.
[...]
e , in qualità di soci Parte_2 Parte_1
amministratori della GR ME s.n.c., nonché di Parte_4
nella qualità di legale rappresentante del frantoio Parte_14
Detto procedimento, nel quale l'Agenzia si costituiva parte civile per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce (CT 547/2006), si definiva con sentenza n. 402/2011 del 21/12/2011, divenuta irrevocabile il 10/3/2012, di non doversi procedere nei confronti degli imputati per intervenuta prescrizione del reato;
il giudice penale rilevava infatti che agli atti non emergeva una prova evidente per pronunciare nei confronti degli stessi una formula di assoluzione nel merito;
pertanto riteneva di dover dichiarare ai sensi dell'art. 531 c.p.p. il proscioglimento per prescrizione. con provvedimento prot. n. UCCU.2015.1673 del 23/03/2015, recapitato il CP_1
26/3/2015 alla Sig.ra di SO, socia e legale Parte_2 rappresentante della società, accertava l'indebita percezione da parte della GR
ME & c. s.n.c. dei contributi comunitari alla produzione di olio d'oliva, annualità dal 1999 al 2002per complessivi € 320.385,34 e ne intimava la restituzione, comprensiva di interessi maturati, per un totale di € 431.495,49
Successivamente si inviava la comunicazione prot. n. .2015.2661 del CP_8
4/5/2015 di rettifica del provvedimento di accertamento prot. n. UCCU.2015.1673 limitatamente alla quantificazione delle somme dovute in restituzione, rideterminate alla luce dei pagamenti effettuati in favore della società GR
ME & C. snc in € 337.324,16 a titolo di capitale oltre interessi, per un totale dovuto di € 448.434,31.
Con ricorso al T.A.R. Puglia, Lecce n. 1475/15 R.G. (CT 2676/2015 Avv.ra
Lecce) gli ex soci della cessata GR ME s.n.c. e il Sig. Parte_4
9 10
, in proprio e quale ex liquidatore della società, impugnavano il Pt_4
provvedimento di accertamento prot. UCCU.2015.1673.
Il T.A.R. adito con sentenza n. 1611/18 pubbl. il 30/10/2018 passata in giudicato dichiarava il difetto di giurisdizione del G.A. sul ricorso in favore del Giudice
Ordinario innanzi al quale riassumere il giudizio nei modi e termini di legge. Il giudizio non veniva riassunto nei termini.
Al fine di assumere le determinazioni di competenza in ordine al prosieguo della procedura di recupero crediti, si è ritenuto opportuno acquisire informazioni presso il MASAF – ICQRF sull'esito del giudizio di opposizione all'ordinanza - ingiunzione n. 609/08 del 26/5/2008 emessa a titolo di sanzione amministrativa ai sensi della L. 898/86 per i medesimi fatti contestati dalla Guardia di Finanza di
Francavilla Fontana.
Con nota del 20/7/2023 il MASAF – ICQRF ha comunicato la sentenza della
Corte di Appello di Lecce n. 877/2016 del 14/9/2016, passata in giudicato, con cui era stato respinto l'appello proposto dal Sig. in qualità di ex Parte_1
socio della GR ME & C. s.n.c. avverso la sentenza del Tribunale di Lecce,
Sez. Dist. di Francavilla Fontana n. 84/2013 del 13/3/2013 di rigetto dell'opposizione.
Questa preso atto della decisione intervenuta che, pur se pronunciata in CP_1 un giudizio di cui l' non era stata parte, aveva comunque statuito sul CP_1
medesimo fatto storico riconoscendo la sussistenza dell'indebita percezione, da parte della , dei contributi comunitari contestati, si Parte_15
è attivata per la prosecuzione dell'azione di recupero. Al riguardo, dall'esame della visura camerale storica telematica del Registro delle Imprese è emerso che la
GR ME & C. s.n.c., posta in scioglimento e liquidazione il 12/6/2003 per volontà di tutti i soci, è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data
2/11/2006 per chiusura della liquidazione giusta istanza di cancellazione presentata dal liquidatore, Sig. , “essendo stata data ex Parte_4 art. 2311 c.c. comunicazione ai soci del piano di riparto in data 31/5/2006”.
In considerazione di ciò, l'ingiunzione ex R.D. 639/1910 oggetto del presente giudizio era stata emessa nei confronti degli ex soci della GR ME s.n.c. in solido, nonché del liquidatore , posto che il medesimo Parte_4
10 11
risultava essere già a conoscenza del debito verso alla data del piano di CP_1
riparto e della successiva presentazione dell'istanza di cancellazione della società.
La difesa erariale concludeva chiedendo il rigetto e le spese di lite.
All'udienza del 7.5.2024 il giudice assegnava i termini ex art. 189 c.p.c. e rinviava alla data del 3.2.2025, a questa data la causa era posta in decisione sulla scorta delle rispettive richieste.
Motivi della decisione
Il credito non appare prescritto.
Con ricorso al T.A.R. Puglia, Lecce n. 1475/15 R.G. gli ex soci della cessata GR
ME s.n.c. e il Sig. in proprio e quale ex Parte_4
liquidatore della società, avevano impugnato il provvedimento di accertamento prot. .2015.1673 segno tangibile della sua corretta notificazione. Il ricorso CP_8
al T.A.R. Lazio promosso per l'annullamento del provvedimento di accertamento dell'indebito prot. n. .2015.1673 del 23/3/2015 per insussistenza della CP_8
pretesa creditoria, certifica l'interruzione della prescrizione. Il giudizio, nel quale l si era costituita resistendo alle doglianze dei ricorrenti, si era definito CP_1
nel 2018 con sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione del G.A. in favore del Giudice Ordinario.
Quindi fino al 2018 non sussiste prescrizione. Appare evidente che il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito non sia decorso.
Responsabilità del liquidatore.
Il verbale di constatazione elevato dalla Guardia di Finanza in data 16/6/2005 per violazione degli artt. 2 e 3 della legge 898/86 era stato notificato al medesimo nella sua qualità di liquidatore della società GR ME snc e di responsabile in concorso per la qualità di legale rappresentante della cooperativa Controparte_7
[...
Nel procedimento penale definito con sentenza di proscioglimento per prescrizione n. 402/11, nel quale si era costituita parte civile, aveva quale CP_1
partecipe l'imputato Condivisibile il richiamo Parte_4 all'art.2495 comma terzo c.c. il quale prevede che: “dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti [..] anche nei confronti dei liquidatori nel caso in cui il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”.
11 12
Emerge una palese responsabilità del liquidatore per il mancato recupero dell'indebito: la massa attiva residuata, a seguito del procedimento di liquidazione utile al soddisfacimento del credito, era stata ripartita tra i soci, in spregio alle pretese dell'erario. Per andare esente da responsabilità – a causa della sua conoscenza del debito – avrebbe dovuto impedire la ripartizione ai soci, in presenza di un debito privilegiato.
Nel merito.
Gli accertamenti della Guardia di Finanza hanno consentito di accertare non solo la responsabilità degli odierni legali rappresentanti dei frantoi ma anche la dinamica delle condotte fraudolente consistite nella compilazione e rilascio dei
Modelli F, a fronte di inesistenti produzioni di olive.
Questa documentazione è stata impiegata per richiedere ed ottenere indebiti aiuti alla produzione di olio d'oliva per le campagne olearie dal 1999 al 2002 che, pertanto, debbono essere restituiti.
È ben vero che il processo penale avviato per i medesimi fatti contestati in questa sede si è definito con sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato.
Tuttavia, questo giudice può liberamente apprezzare il contenuto dei seguenti atti:
1) il verbale di constatazione della Guardia di Finanza e nota n.5269\2934 del
17.6.2005;
2) sentenza del Tribunale di Brindisi sezione distaccata di Francavilla
Fontana, del 21.12.2011 (e l'imputazione colà ascritta);
3) sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 877/2016 intervenuta nel giudizio di opposizione all'ordinanza -ingiunzione emessa dall' ai CP_9 sensi della L. 898/86 nei confronti dell'ex socio per i Parte_1
medesimi fatti,
La DF risponde compiutamente ai quesiti posti dalle parti attrici a pagina 56 della informativa:
12 13
Ed ancora si legge.
Dopo una serie di evidenti tabelle che riepilogano i quantitativi di olio la DF concludeva:
Com'è noto, in materia di rapporti tra processo penale e civile, il giudice civile, in presenza di una sentenza penale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, pur certamente priva di effetti vincolanti nel giudizio di accertamento della responsabilità può trarre – come nella fattispecie - elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale e gli atti investigativi sottoponendoli al proprio vaglio critico e valutandoli autonomamente.
Giova ricordare che il tema nodale - ossia l'assenza di risorse umane - è rimasto centrale (e fino ad oggi inevaso), per poter addivenire ad un accertamento logico induttivo altamente fondato;
l'olio commercializzato era unicamente sulla carta. Il
13 14
giudice civile ben può effettuare ragionamenti logici deduttivi fondati sull'assenza di prova contraria che dimostri in qualsiasi modo la reale produzione effettiva. Al fascicolo odierno le parti avrebbero potuto allegare ad es. il documento che attesta oggettivamente il possesso dei terreni da parte della società; la presenza di alberi di olivo;
la dipendenza di personale regolarmente registrato e retribuito;
il costo dei materiali per poter coltivare quella grande quantità di olivi ecc.
E, certamente, questa documentazione (se sussistente) avrebbe potuto essere
Contr cercata ed esibita alla alla , nel giudizio sul ricorso al TAR e alla CP_1
Corte d'Appello negli atti di rispettiva competenza sopra indicati. Gli accertamenti espletati (esame dei registri IVA, delle fatture di acquisto e vendita con le relative bolle, domande di aiuto presentate, modelli F relativi al registro di lavorazione delle olive, controlli incrociati nei confronti dei clienti del frantoio e dei trasporti, dei ecc.) militano in senso contrario e i verbalizzanti non potevano che contestare la fittizia produzione di olio mai in realtà esistente e prodotto. Le parti attrici - anche in questo processo - omettono per l'ennesima volta avanti l'AG di depositare la documentazione fiscale circa la quantità di olive molite
(fatture per la prestazione di molenda emesse dal Parte_14
e la destinazione esatta della sansa (fatture e o autofatture di vendita
[...]
della sansa).
Ancora oggi il rapporto della Guardia di Finanza, Comando Compagnia
Francavilla Fontana prot. n. 5269 del 15/6/2005 appare non superato. La sentenza della Corte di appello di Lecce verso il socio (altre parti ma Parte_1
14 15
medesimo fatto storico) recita:
Ed ancora
È ben vero che questa sentenza non fa stato tra le odierne parti;
tuttavia quest'ultime parti attrici, a supporto della loro domanda, non apportano alcun
15 16
nuovo elemento per contrastare gli efficaci accertamenti fattuali realizzati dalla
DF e le considerazioni colà riportate condivise nei provvedimenti amministrativi e nelle sentenze citate.
La domanda va rigettata e dichiarato che l'atto impugnato è perfettamente legittimo.
Le spese di lite devono tener conto della natura della domanda da rigettare, sulla scorta di numerosi documenti (accertamenti della DF, , sentenza TAR CP_1
non seguita da riassunzione e sentenza della Corte di appello Lecce) che, in maniera coesa, militano verso la piena legittimità dell'atto impugnato;
esse pertanto vengono liquidate nella tariffa massima ai sensi degli artt.
1-11 del D.M.
55/2014, tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022):
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore massimo: € 1.379,00
Fase introduttiva del giudizio, valore massimo: € 1.166,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore massimo: € 2.520,00
Fase decisionale, valore massimo: € 2.552,00
Compenso tabellare valori massimi: € 7.617,00
Aumento del 90% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale
(art. 4, comma 2) € 6.855,30 per un compenso maggiorato comprensivo degli aumenti pari a € 14.472,30 (in solido e diviso in parti eguali tra tutte le parti attrici), oltre gli accessori di legge trattandosi di difesa erariale.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta la domanda delle parti attrice e per l'effetto accerta la legittimità dell'atto impugnato;
b) condanna le parti attrici, in solido ed in parti eguali, al pagamento delle spese di lite liquidate complessivamente in €14.472,30 oltre gli accessori di legge trattandosi di difesa erariale.
Roma,4.2.2025
Il Giudice
Alberto Cianfarini
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 45650.2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
),
[...] C.F._2 Parte_3
) – tutti nella qualità di ex soci della cessata società C.F._3
GR ME s.n.c. di RO RI di SO & C. (p.iva ) – P.IVA_1 nonché per (residente a [...] Medaglie d'Oro 23, 74024 - codice fiscale ) nella qualità C.F._4 di ex liquidatore della cessata società GR ME s.n.c. di RO RI di SO & C., elettivamente domiciliati in Roma, Piazza di Villa Carpegna, n. 58, presso lo studio del proprio difensore Avv. Marco PETRINI (codice fiscale
), ) C.F._5 Email_1
Parti attrici
Contro
(c.f. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. P.IVA_3
presso cui uffici domiciliano, in Roma, Via Email_2 dei Portoghesi n. 12,
Parte convenuta
Oggetto: atto di citazione in opposizione all'Ingiunzione di pagamento emessa ai sensi del R.D. 14.4.1910 n. 639 da di cui alla nota prot. CP_1 agea. del 24.7.2023 notificata a mezzo pec in data 25 luglio 2023 P.IVA_4 per l'importo complessivo di Euro 451.047,83 ed accessori per l'indebito percepimento di aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva per le annate agrarie dal 1999 al 2022 da parte della GR ME s.n.c. di RO RI di SO & C. (estinta per cancellazione dal registro delle imprese all'esito del procedimento di liquidazione in data 2.11.2006), in ordine al quale sono ritenuti solidalmente responsabili i sig.ri , Parte_1 Controparte_2
[...] [..
[...]
e in qualità di ex soci ed il sig.
[...] Parte_3 Parte_4 in qualità di liquidatore.
[...]
FATTO
Parti attrici rappresentavano che la GR ME s.n.c. di RO RI di
SO & C. era una società che svolgeva attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di tutti i prodotti agricoli e alimentari in conto proprio e di terzi ed era attiva – fra l'altro - sia nel settore della produzione di olive sia nella commercializzazione dell'olio di oliva.
Negli anni dal 1999 al 2022 aveva la disponibilità di terreni agricoli, sui quali insistevano piante di olive, e di mezzi tecnici utilizzati per la lavorazione dei terreni e la raccolta dei prodotti e segnatamente:
a) per la campagna agraria 1999/2000 la società conduceva in proprietà e ad altro titolo superficie olivetate, sulle quali insisteva un numero complessivo di 6.600 piante, di cui almeno 6.295 riscontrate presenti e produttive a seguito di controlli in loco eseguiti da incaricati della stessa . Da tali piante venivano raccolte, CP_1
per tale annata, 3.568,40 quintali di olive, dai quali sono stati ottenuti 667,42 quintali di olio. A fronte di tale produzione in olive ed olio (mai oggetto di contestazione) la società ha presentato domanda di aiuto alla produzione di olio di oliva ai sensi delle vigenti norme di fonte europea e nazionale, che disciplinavano lo specifico settore, ed ha ottenuto il pagamento – senza riserve – da parte di di un contributo europeo pari ad euro 74.605,09 (come risulta CP_1 dall'ingiunzione opposta). Tutte le partite di olive sono state trasformate in olio presso frantoi appositamente riconosciuti nel quadro della richiamata normativa, che hanno rilasciato attestazioni di produzione di olio (c.d. “modelli F”) nelle indicate quantità, che sono stati trasmessi ad unitamente all'istanza di CP_1
contributo (e non sono mai stati oggetto di contestazione).
Per lo svolgimento delle attività agricole e la raccolta delle olive la società disponeva dei seguenti mezzi: a) raccoglitrice e cernitrice a motore Parte_5
6LD360 – matricola telaio AL 9700099, matricola motore 3937125 CV8, 16 targa
UMA BR 56426; b) cernitrice tipo maxi cavalli 380 matricola AL 97000100 marca c) trattore Landini TL 63DT/A telaio 7110G42161 CV 80; d) CP_3
macchina operatrice Targata LE AA304; autocarro FIAT 673 NC Targato
298821; e) autocarro RENAULT corsero Targato AD 516 FL;
f) rimorchio
2 3
agricolo cassonato ribaltabile targato TA 003751; g) autocarro FIAT 110 targato
FO 348741. Per la raccolta, oltre al lavoro svolto direttamente dai soci, venivano, per l'annata in questione, utilizzati, i signori: Parte_6 Parte_7
,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , e .
[...] Parte_11 Controparte_4 Parte_12
Tali circostanze – come quelle riferite alle annate successive - risultano (sempre secondo parti attrici) agli atti del procedimento penale R.G.N.R. 1929/04 del
Tribunale di Brindisi – Sezione distaccata di Francavilla Fontana definito con
Sentenza n. 402 del 21/11/2011;
b) per la campagna agraria 2000/2001 la società conduceva in proprietà e ad altro titolo superficie olivetate, sulle quali insisteva un numero complessivo di 2.686 piante, tutte riscontrate presenti e produttive a seguito di controlli in loco eseguiti da incaricati della stessa come risulta da formale processo verbale. Da tali CP_1
piante venivano raccolte, per tale annata, 1.510 quintali di olive, dai quali sono stati ottenuti 256,14 quintali di olio. A fronte di tale produzione in olive ed olio
(mai oggetto di contestazione) la società ha presentato domanda di aiuto alla produzione di olio di oliva ed ha ottenuto il pagamento – senza riserve – da parte di di un contributo europeo pari ad euro35.784,86 (come risulta CP_1 dall'ingiunzione opposta). Tutte le partite di olive sono state trasformate in olio presso frantoi appositamente riconosciuti nel quadro della richiamata normativa, che hanno rilasciato attestazioni di produzione di olio (c.d. “modelli F”) nelle indicate quantità, che sono stati trasmessi ad unitamente all'istanza di CP_1
contributo (e non sono mai stati oggetto di contestazione).
Per lo svolgimento delle attività agricole e la raccolta delle olive la società disponeva dei mezzi indicati per l'annata precedente e per la raccolta, oltre al lavoro svolto direttamente dai soci, venivano utilizzati i signori: Pt_6
, ,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_7
, e Parte_8 Controparte_4 Parte_12 Parte_9
[...]
c) per la campagna agraria 2001/2002 la società conduceva in proprietà e ad altro titolo superficie olivetate, sulle quali insisteva un numero complessivo di 3.655 piante, tutte riscontrate presenti e produttive a seguito di controlli in loco eseguiti da incaricati della stessa come risulta da formale processo verbale. CP_1
3 4
Peraltro, in data 6.12.2001, in piena campagna di raccolta, veniva effettuato un sopralluogo in campo da parte del Corpo Forestale dello Stato in collaborazione con l'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura finalizzata ad accertare l'esistenza dei presupposti per la concessione e la certificazione semibiologica per le piante dichiarate e gli ispettori non riscontrarono alcuna irregolarità neppure sul numero di piante (come risulta dal formale processo verbale. Da tali piante venivano raccolte, per tale annata, 5.824,50 quintali di olive, dai quali sono stati ottenuti
1.460,70 quintali di olio. A fronte di tale produzione in olive ed olio (mai oggetto di contestazione) la società ha presentato domanda di aiuto alla produzione di olio di oliva ed ha ottenuto il pagamento – senza riserve – da parte di di un CP_1 contributo europeo pari ad Euro 157.203,85 (come risulta dall'ingiunzione opposta); tutte le partite di olive sono state trasformate in olio presso frantoi appositamente riconosciuti nel quadro della richiamata normativa, che hanno rilasciato attestazioni di produzione di olio (c.d. “modelli F”) nelle indicate quantità, che sono stati trasmessi ad unitamente all'istanza di contributo (e CP_1
non sono mai stati oggetto di contestazione).
Per lo svolgimento delle attività agricole e la raccolta delle olive la società disponeva dei mezzi indicati per l'annata precedente e per la raccolta, oltre al lavoro svolto direttamente dai soci, venivano, venivano utilizzati i signori:
, Parte_6 Parte_10 Parte_11 Parte_7
, e Peraltro, da tale
[...] Parte_8 Parte_9
annata era possibile portare le olive sporche presso lo stabilimento della
Cooperativa, ove erano disponibili, per i soci della Cooperativa stessa, grosse e potenti cernitrici, ciò riduceva grandemente il tempo di raccolta sui terreni;
d) per la campagna agraria 2002/2003 la società conduceva in proprietà e ad altro titolo superficie olivetate, sulle quali insisteva un numero complessivo di 4.884 piante, tutte riscontrate presenti e produttive a seguito di controlli in loco eseguiti da incaricati della stessa come risulta da formale processo verbale (all. 4). CP_1
Da tali piante venivano raccolte, per tale annata, 2.318,90 quintali di olive, dai quali sono stati ottenuti 534,53 quintali di olio. A fronte di tale produzione in olive ed olio (mai oggetto di contestazione) la società ha presentato domanda di aiuto alla produzione di olio di oliva ed ha ottenuto il pagamento – senza riserve – da parte di di un contributo europeo pari ad euro69.730,36 (come risulta CP_1
4 5
dall'ingiunzione opposta). Le attrezzature utilizzate erano le stesse degli anni precedenti. Anche per quest'annata veniva utilizzato il sistema della raccolta in campagna e della pulitura presso lo stabilimento della L'attività CP_5
lavorativa veniva prestata oltre che da tutti i soci anche dai seguenti lavoratori:
, Parte_6 Parte_10 Parte_11 Parte_7
, e
[...] Parte_8 Parte_9
Come si evinceva dall'ingiunzione opposta ha ricevuto in data 24.6.2005 il CP_1
rapporto prot. n. 5269, con il quale la Guardia di Finanza – Comando
Compagnia Francavilla Fontana ha contestato alla GR ME s.n.c. di
RO RI di SO & C. l'indebito percepimento di euro 291.380,26 a titolo di aiuto alla produzione dell'olio di oliva per le annate dal 1999 al 2002 ed ha, conseguentemente, disposto la sospensione a titolo cautelativo di ogni erogazione a favore della società stessa comunicata con nota prot. .3102 Pt_13
del 28.7.2005.
La contestazione della Guardia di Finanza è fondata – unicamente – sulla acritica recezione di quanto riferito dalla all'esito di controlli svolti – fra Controparte_6
l'altro - a carico della (distinta) società ed in Controparte_7
particolare sul fatto che la documentazione acquisita presso tale società esercente l'attività di trasformazione di olive in olio aveva evidenziato una serie di cessioni di olio sfuso avvenute tra il mese di novembre 2001 e il mese di aprile 2002, per un quantitativo complessivo pari a 583.530 kg di olio verso la GR ME s.n.c. con destinazione il punto vendita di Desio (MI), che sarebbero risultate fittizie. ha riferito gli esiti delle indagini svolte a carico di vari soggetti Controparte_6
alla Procura della Repubblica di Brindisi, che ha avviato il richiamato procedimento R.G.N.R. 1929/04 incaricando la Guardia di Finanza di svolgere precise indagini, del cui esito è stato dato conto con nota n. 1879/04/2934 dell'11.3.2005 (citata nell'opposta Ingiunzione).
Da tale rapporto si evince invero che:
a) è da escludere una correlazione diretta fra le cessioni di olio sfuso dalla Sole di
Puglia alla GR ME con destinazione Desio e gli aiuti comunitari percepiti da quest'ultima;
b) l'olio trasferito dalla alla GR ME nel periodo dal CP_7
12.11.2001 al 5.4.2002 per un quantitativo pari a 583.530 kg di olio non deriva
5 6
dalla molitura di olive prodotte dalla GR ME nella campagna olearia
2001/02;
c) GR ME avrebbe simulato gli acquisti di olio dalla per CP_7 permettere a quest'ultima di disfarsi di una fittizia produzione di olio (di terzi e non della stessa GR ME).
Ai sensi della legge n. 898/86 l'ipotesi di indebito percepimento di aiuti comunitari formulata da aveva avviato tre distinti procedimenti Controparte_6
rispettivamente:
a) di competenza dell'Autorità Giudiziaria in sede penale (invero riferito a più soggetti ed a diverse fattispecie di reato) definito con la richiamata Sentenza n.
402 del 21/11/2011, che si è limitata a dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutti i reati ipotizzati;
b) di competenza dell'Ispettorato Repressione Frodi del Ministero delle Politiche
Agricole finalizzato all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 3 della legge n. 898/86 definito con ordinanza - ingiunzione del
2008 oggetto di impugnazione dinanzi all'Autorità Giudiziaria;
c) di competenza di per il recupero delle somme in tesi asseritamente CP_1 indebitamente percepite, all'esito del quale sarebbe stata emesso il provvedimento di accertamento di cui alla nota prot. n. UCCU.2015.1673 del 23.03.2015 indirizzato ad GR ME & C Snc c/o Parte_2 rettificato con nota del 4.5.2015 con esclusivo riferimento all'importo ritenuto indebitamente percepito.
– ritenendo che l'indebito percepimento di aiuti comunitari alla CP_1 produzione dell'olio di oliva per le annate 1999/00, 2000/01, 2001/02 e 2002/03 da parte della GR ME & C Snc per l'importo indicato nella nota da ultimo richiamata – sia stato definitivamente accertato per quanto risulterebbe dalle pronunce intervenute all'esito dei procedimenti in sede penale ed amministrativa e
“considerato che in caso di estinzione della società di persone in seguito alla cancellazione dal Registro delle Imprese, l'obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci, che ne rispondono nei limiti della loro sfera di responsabilità per i debiti sociali e, nella fattispecie, illimitatamente e solidalmente” ha ingiunto ai sig.ri i sig.ri , Parte_1 [...]
e in qualità di ex soci ed il sig. Parte_2 Parte_3
6 7
in qualità di liquidatore in via solidale il pagamento Parte_4
della somma di Euro 451.047,83 – di cui Euro 337.324,16 per sorte
(corrispondente a tutte le somme a suo tempo erogate a fronte delle domande di aiuto alla produzione dell'olio di oliva presentate dalla società per le 4 annate citate come in dettaglio indicato nell'ingiunzione) ed Euro 113.723,67 per interessi maturati dalle date dei singoli pagamenti al 15.7.2023 da maggiorare degli ulteriori interessi maturandi sino all'effettivo soddisfo.
Avverso tale ingiunzione i sig.ri , Parte_1 Parte_2
e ed il sig. nelle indicate
[...] Parte_3 Parte_4
qualità come sopra rappresentati, domiciliati e difesi propongono opposizione ai sensi di legge per l'annullamento – previa sospensione della sua efficacia esecutiva – per i seguenti motivi in diritto:
A) Intervenuta prescrizione;
B) Non riferibilità dell'ingiunzione al sig. ; Parte_4
C) Insussistenza della fattispecie di indebito percepimento.
L'unico fondamento posto a base dell'asserito accertamento di indebito percepimento di tutte le somme erogate a fronte delle quattro domande di aiuto alla produzione presentate per le annate in discorso è l'ipotesi di fittizietà della vendita di 5.835,30 quintali di olio non prodotti dalla GR ME ma documentalmente acquistati dalla CP_7
Non solo non si comprende quale relazione possa esserci fra la produzione da parte della Società di un (diverso e quasi 6 volte superiore) quantitativo di olio (in un arco di tempo risalente sino a tre anni prima) e l'acquisto in tesi fittizio di olio da parte di un altro soggetto.
La tesi della parte attrice era che - anche a voler ammettere che la GR ME avesse posto in essere condotte illecite (in ordine alle quali peraltro l'Amministrazione Finanziaria aveva da tempo avviato tutte le procedure finalizzate anche alla tassazione dei redditi calcolati dalla Società nell'anno 2003 con riferimento alle transazioni ritenute inesistenti – cfr. Corte di Cassazione
Ordinanza n. 20733/2021) l'ingiunzione opposta avrebbe dovuto essere annullata se non sussisteva la rigorosa prova che i contributi a suo tempo percepiti dalla società a fronte delle campagne olivicole 1999/2002 siano stati percepiti mediante l'esposizione di dati e notizie falsi come prevede l'art. 2 della legge n. 898/86.
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Concludevano chiedendo nel merito in via principale dichiarare estinto il diritto di a ripetere le somme oggetto di ingiunzione per intervenuta prescrizione a CP_1
favore di tutti o singoli agenti in giudizio con ogni conseguenza in ordine alla liquidazione delle spese di lite;
nel merito in via subordinata accertare e dichiarare la non riferibilità dell'ingiunzione al sig. con esclusione Parte_4
di ogni obbligazione anche di tipo solidale relativa alla pretesa ripetizione di indebito con ogni conseguenza in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio in suo favore;
nel merito in via subordinata accertare l'insussistenza di indebito percepimento di aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva per le annate 199/00, 2000/01, 2001/02 e 2002/03 da parte della GR ME s.n.c. di
RO RI di SO & C. e per l'effetto escludere ogni responsabilità ed obbligazione in capo a ciascuno e tutti gli attori annullando per quanto di ragione l'ingiunzione di pagamento emessa ai sensi del R.D. 14.4.1910 n. 639 da CP_1
di cui alla nota prot. agea.2023.0057328 del 24.7.2023; con vittoria di spese.
Si costituiva e premetteva che l'ingiunzione era stata emessa nell'ambito CP_1
del procedimento di recupero crediti avviato a seguito della ricezione del rapporto della Guardia di Finanza, Comando Compagnia Francavilla Fontana prot. n. 5269 del 15/6/2005 con cui si contestava alla società sopracitata l'indebita percezione di contributi comunitari per la produzione dell'olio di oliva nelle annualità 1999-
2000-2001 e 2002 per un totale € 291.380,26 mediante l'esposizione di dati e notizie falsi. Nello specifico, sulla base degli accertamenti espletati (esame dei registri IVA, delle fatture di acquisto e vendita con le relative bolle, domande di aiuto presentate, modelli F relativi al registro di lavorazione delle olive, controlli incrociati nei confronti dei clienti del frantoio e dei trasporti, dei ecc.) i verbalizzanti contestavano al beneficiario di aver fittiziamente indicato in domanda quantitativi di olio mai prodotti, non essendolo stesso in grado di provare con idonea documentazione fiscale la quantità di olive molite (fatture per la prestazione di molenda emesse dal e Parte_14
la destinazione della sansa (fatture e o autofatture di vendita della sansa), e di aver ottenuto in tal modo i contributi comunitari sopracitati.
Con provvedimento prot. n. DOOU/05-2494 del 8/7/2005 sospendeva in via CP_1 cautelativa i procedimenti di erogazione di aiuti ai sensi dell'articolo 33, comma
1, del D.Lgs. n. 228 del 18/05/2001 fino a concorrenza dell'importo contestato di
8 9
€ 291.380,26; con nota prot. n. DOOU.3102 del 28/7/2005 dava notizia alla società GR ME e ai soci e RI Di SO del procedimento di Pt_1
recupero avviato sulla base della contestazione elevata dalla Guardia di Finanza e del provvedimento cautelare adottato, specificando che la comunicazione valeva anche ai fini interruttivi della prescrizione.
Per i fatti contestati nel rapporto della Guardia di Finanza veniva avviato innanzi al Tribunale di Brindisi – Sez. Distaccata di Francavilla Fontana il procedimento penale n. 1929/04 R.G.N.R., n. 3951/04 R.G. G.I.P. a carico dei Sigg.
[...]
e , in qualità di soci Parte_2 Parte_1
amministratori della GR ME s.n.c., nonché di Parte_4
nella qualità di legale rappresentante del frantoio Parte_14
Detto procedimento, nel quale l'Agenzia si costituiva parte civile per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce (CT 547/2006), si definiva con sentenza n. 402/2011 del 21/12/2011, divenuta irrevocabile il 10/3/2012, di non doversi procedere nei confronti degli imputati per intervenuta prescrizione del reato;
il giudice penale rilevava infatti che agli atti non emergeva una prova evidente per pronunciare nei confronti degli stessi una formula di assoluzione nel merito;
pertanto riteneva di dover dichiarare ai sensi dell'art. 531 c.p.p. il proscioglimento per prescrizione. con provvedimento prot. n. UCCU.2015.1673 del 23/03/2015, recapitato il CP_1
26/3/2015 alla Sig.ra di SO, socia e legale Parte_2 rappresentante della società, accertava l'indebita percezione da parte della GR
ME & c. s.n.c. dei contributi comunitari alla produzione di olio d'oliva, annualità dal 1999 al 2002per complessivi € 320.385,34 e ne intimava la restituzione, comprensiva di interessi maturati, per un totale di € 431.495,49
Successivamente si inviava la comunicazione prot. n. .2015.2661 del CP_8
4/5/2015 di rettifica del provvedimento di accertamento prot. n. UCCU.2015.1673 limitatamente alla quantificazione delle somme dovute in restituzione, rideterminate alla luce dei pagamenti effettuati in favore della società GR
ME & C. snc in € 337.324,16 a titolo di capitale oltre interessi, per un totale dovuto di € 448.434,31.
Con ricorso al T.A.R. Puglia, Lecce n. 1475/15 R.G. (CT 2676/2015 Avv.ra
Lecce) gli ex soci della cessata GR ME s.n.c. e il Sig. Parte_4
9 10
, in proprio e quale ex liquidatore della società, impugnavano il Pt_4
provvedimento di accertamento prot. UCCU.2015.1673.
Il T.A.R. adito con sentenza n. 1611/18 pubbl. il 30/10/2018 passata in giudicato dichiarava il difetto di giurisdizione del G.A. sul ricorso in favore del Giudice
Ordinario innanzi al quale riassumere il giudizio nei modi e termini di legge. Il giudizio non veniva riassunto nei termini.
Al fine di assumere le determinazioni di competenza in ordine al prosieguo della procedura di recupero crediti, si è ritenuto opportuno acquisire informazioni presso il MASAF – ICQRF sull'esito del giudizio di opposizione all'ordinanza - ingiunzione n. 609/08 del 26/5/2008 emessa a titolo di sanzione amministrativa ai sensi della L. 898/86 per i medesimi fatti contestati dalla Guardia di Finanza di
Francavilla Fontana.
Con nota del 20/7/2023 il MASAF – ICQRF ha comunicato la sentenza della
Corte di Appello di Lecce n. 877/2016 del 14/9/2016, passata in giudicato, con cui era stato respinto l'appello proposto dal Sig. in qualità di ex Parte_1
socio della GR ME & C. s.n.c. avverso la sentenza del Tribunale di Lecce,
Sez. Dist. di Francavilla Fontana n. 84/2013 del 13/3/2013 di rigetto dell'opposizione.
Questa preso atto della decisione intervenuta che, pur se pronunciata in CP_1 un giudizio di cui l' non era stata parte, aveva comunque statuito sul CP_1
medesimo fatto storico riconoscendo la sussistenza dell'indebita percezione, da parte della , dei contributi comunitari contestati, si Parte_15
è attivata per la prosecuzione dell'azione di recupero. Al riguardo, dall'esame della visura camerale storica telematica del Registro delle Imprese è emerso che la
GR ME & C. s.n.c., posta in scioglimento e liquidazione il 12/6/2003 per volontà di tutti i soci, è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data
2/11/2006 per chiusura della liquidazione giusta istanza di cancellazione presentata dal liquidatore, Sig. , “essendo stata data ex Parte_4 art. 2311 c.c. comunicazione ai soci del piano di riparto in data 31/5/2006”.
In considerazione di ciò, l'ingiunzione ex R.D. 639/1910 oggetto del presente giudizio era stata emessa nei confronti degli ex soci della GR ME s.n.c. in solido, nonché del liquidatore , posto che il medesimo Parte_4
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risultava essere già a conoscenza del debito verso alla data del piano di CP_1
riparto e della successiva presentazione dell'istanza di cancellazione della società.
La difesa erariale concludeva chiedendo il rigetto e le spese di lite.
All'udienza del 7.5.2024 il giudice assegnava i termini ex art. 189 c.p.c. e rinviava alla data del 3.2.2025, a questa data la causa era posta in decisione sulla scorta delle rispettive richieste.
Motivi della decisione
Il credito non appare prescritto.
Con ricorso al T.A.R. Puglia, Lecce n. 1475/15 R.G. gli ex soci della cessata GR
ME s.n.c. e il Sig. in proprio e quale ex Parte_4
liquidatore della società, avevano impugnato il provvedimento di accertamento prot. .2015.1673 segno tangibile della sua corretta notificazione. Il ricorso CP_8
al T.A.R. Lazio promosso per l'annullamento del provvedimento di accertamento dell'indebito prot. n. .2015.1673 del 23/3/2015 per insussistenza della CP_8
pretesa creditoria, certifica l'interruzione della prescrizione. Il giudizio, nel quale l si era costituita resistendo alle doglianze dei ricorrenti, si era definito CP_1
nel 2018 con sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione del G.A. in favore del Giudice Ordinario.
Quindi fino al 2018 non sussiste prescrizione. Appare evidente che il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito non sia decorso.
Responsabilità del liquidatore.
Il verbale di constatazione elevato dalla Guardia di Finanza in data 16/6/2005 per violazione degli artt. 2 e 3 della legge 898/86 era stato notificato al medesimo nella sua qualità di liquidatore della società GR ME snc e di responsabile in concorso per la qualità di legale rappresentante della cooperativa Controparte_7
[...
Nel procedimento penale definito con sentenza di proscioglimento per prescrizione n. 402/11, nel quale si era costituita parte civile, aveva quale CP_1
partecipe l'imputato Condivisibile il richiamo Parte_4 all'art.2495 comma terzo c.c. il quale prevede che: “dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti [..] anche nei confronti dei liquidatori nel caso in cui il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”.
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Emerge una palese responsabilità del liquidatore per il mancato recupero dell'indebito: la massa attiva residuata, a seguito del procedimento di liquidazione utile al soddisfacimento del credito, era stata ripartita tra i soci, in spregio alle pretese dell'erario. Per andare esente da responsabilità – a causa della sua conoscenza del debito – avrebbe dovuto impedire la ripartizione ai soci, in presenza di un debito privilegiato.
Nel merito.
Gli accertamenti della Guardia di Finanza hanno consentito di accertare non solo la responsabilità degli odierni legali rappresentanti dei frantoi ma anche la dinamica delle condotte fraudolente consistite nella compilazione e rilascio dei
Modelli F, a fronte di inesistenti produzioni di olive.
Questa documentazione è stata impiegata per richiedere ed ottenere indebiti aiuti alla produzione di olio d'oliva per le campagne olearie dal 1999 al 2002 che, pertanto, debbono essere restituiti.
È ben vero che il processo penale avviato per i medesimi fatti contestati in questa sede si è definito con sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato.
Tuttavia, questo giudice può liberamente apprezzare il contenuto dei seguenti atti:
1) il verbale di constatazione della Guardia di Finanza e nota n.5269\2934 del
17.6.2005;
2) sentenza del Tribunale di Brindisi sezione distaccata di Francavilla
Fontana, del 21.12.2011 (e l'imputazione colà ascritta);
3) sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 877/2016 intervenuta nel giudizio di opposizione all'ordinanza -ingiunzione emessa dall' ai CP_9 sensi della L. 898/86 nei confronti dell'ex socio per i Parte_1
medesimi fatti,
La DF risponde compiutamente ai quesiti posti dalle parti attrici a pagina 56 della informativa:
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Ed ancora si legge.
Dopo una serie di evidenti tabelle che riepilogano i quantitativi di olio la DF concludeva:
Com'è noto, in materia di rapporti tra processo penale e civile, il giudice civile, in presenza di una sentenza penale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, pur certamente priva di effetti vincolanti nel giudizio di accertamento della responsabilità può trarre – come nella fattispecie - elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale e gli atti investigativi sottoponendoli al proprio vaglio critico e valutandoli autonomamente.
Giova ricordare che il tema nodale - ossia l'assenza di risorse umane - è rimasto centrale (e fino ad oggi inevaso), per poter addivenire ad un accertamento logico induttivo altamente fondato;
l'olio commercializzato era unicamente sulla carta. Il
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giudice civile ben può effettuare ragionamenti logici deduttivi fondati sull'assenza di prova contraria che dimostri in qualsiasi modo la reale produzione effettiva. Al fascicolo odierno le parti avrebbero potuto allegare ad es. il documento che attesta oggettivamente il possesso dei terreni da parte della società; la presenza di alberi di olivo;
la dipendenza di personale regolarmente registrato e retribuito;
il costo dei materiali per poter coltivare quella grande quantità di olivi ecc.
E, certamente, questa documentazione (se sussistente) avrebbe potuto essere
Contr cercata ed esibita alla alla , nel giudizio sul ricorso al TAR e alla CP_1
Corte d'Appello negli atti di rispettiva competenza sopra indicati. Gli accertamenti espletati (esame dei registri IVA, delle fatture di acquisto e vendita con le relative bolle, domande di aiuto presentate, modelli F relativi al registro di lavorazione delle olive, controlli incrociati nei confronti dei clienti del frantoio e dei trasporti, dei ecc.) militano in senso contrario e i verbalizzanti non potevano che contestare la fittizia produzione di olio mai in realtà esistente e prodotto. Le parti attrici - anche in questo processo - omettono per l'ennesima volta avanti l'AG di depositare la documentazione fiscale circa la quantità di olive molite
(fatture per la prestazione di molenda emesse dal Parte_14
e la destinazione esatta della sansa (fatture e o autofatture di vendita
[...]
della sansa).
Ancora oggi il rapporto della Guardia di Finanza, Comando Compagnia
Francavilla Fontana prot. n. 5269 del 15/6/2005 appare non superato. La sentenza della Corte di appello di Lecce verso il socio (altre parti ma Parte_1
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medesimo fatto storico) recita:
Ed ancora
È ben vero che questa sentenza non fa stato tra le odierne parti;
tuttavia quest'ultime parti attrici, a supporto della loro domanda, non apportano alcun
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nuovo elemento per contrastare gli efficaci accertamenti fattuali realizzati dalla
DF e le considerazioni colà riportate condivise nei provvedimenti amministrativi e nelle sentenze citate.
La domanda va rigettata e dichiarato che l'atto impugnato è perfettamente legittimo.
Le spese di lite devono tener conto della natura della domanda da rigettare, sulla scorta di numerosi documenti (accertamenti della DF, , sentenza TAR CP_1
non seguita da riassunzione e sentenza della Corte di appello Lecce) che, in maniera coesa, militano verso la piena legittimità dell'atto impugnato;
esse pertanto vengono liquidate nella tariffa massima ai sensi degli artt.
1-11 del D.M.
55/2014, tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022):
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore massimo: € 1.379,00
Fase introduttiva del giudizio, valore massimo: € 1.166,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore massimo: € 2.520,00
Fase decisionale, valore massimo: € 2.552,00
Compenso tabellare valori massimi: € 7.617,00
Aumento del 90% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale
(art. 4, comma 2) € 6.855,30 per un compenso maggiorato comprensivo degli aumenti pari a € 14.472,30 (in solido e diviso in parti eguali tra tutte le parti attrici), oltre gli accessori di legge trattandosi di difesa erariale.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta la domanda delle parti attrice e per l'effetto accerta la legittimità dell'atto impugnato;
b) condanna le parti attrici, in solido ed in parti eguali, al pagamento delle spese di lite liquidate complessivamente in €14.472,30 oltre gli accessori di legge trattandosi di difesa erariale.
Roma,4.2.2025
Il Giudice
Alberto Cianfarini
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