Decreto cautelare 27 luglio 2022
Ordinanza cautelare 13 settembre 2022
Sentenza 14 dicembre 2023
Rigetto
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 27/03/2026, n. 2570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2570 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02570/2026REG.PROV.COLL.
N. 01948/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1948 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Ottaviani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Frosinone, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 18988/2023, resa tra le parti, nel giudizio promosso contro il rigetto dell’istanza per il rilascio della licenza per l’esercizio del commercio di oggetti preziosi disposto con provvedimento del Questore di Frosinone n.cat.-OMISSIS-, emesso in data 27 aprile 2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Frosinone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il Cons. GI NG e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Oggetto del presente giudizio è la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 18988/2023, che ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante avverso il rigetto dell’istanza per il rilascio della licenza per l’esercizio del commercio di oggetti preziosi, disposto con provvedimento del Questore di Frosinone n.cat.-OMISSIS-, emesso in data 27 aprile 2022.
Lamenta l’appellante, con un unico motivo di gravame, l’assoluto difetto di motivazione e la violazione degli artt. 11, comma 2 e 43 del T.U.L.P.S. per erronea valutazione dei presupposti per il rilascio dell’autorizzazioni di polizia di cui si tratta, essendo il diniego in questione ancorato ad un unico episodio, risalente al 2015, oggetto di sentenza di patteggiamento (porto d’armi abusivo e minacce nel contesto di una lite familiare).
Si sono costituti in giudizio il Ministero dell'Interno e la Questura di Frosinone con atto meramente formale in data 13 marzo 2024, chiedendo il rigetto del gravame.
All’udienza del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il gravame non può trovare accoglimento.
Gli argomenti a sostegno della pretesa azionata in giudizio ruotano intorno all’unicità del fatto ostativo e alla sopravvenuta estinzione del reato, giusta provvedimento del GIP di Frosinone del 7 aprile 2022.
Sotto il primo profilo, viene in soccorso il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa in materia di autorizzazioni di polizia, come di recente sintetizzato da questa stessa Sezione, per il quale la concessione di tali autorizzazioni presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione “ nell'apprezzare se la persona richiedente sia meritevole del titolo, per le evidenti ricadute che tali atti abilitativi possono avere ai fini di una efficace protezione di due beni giuridici di primario interesse pubblico, quali l'ordine e la sicurezza pubblica ” (cfr. Cons. St., sez. III, 27/04/2022, n. 3329). Tale discrezionalità si traduce -per quanto qui rileva- in un ampio potere valutativo rispetto al requisito della buona condotta, atteso che -si ribadisce- il rilascio delle autorizzazioni de quibus ha implicazioni sulla tutela dell’ordine pubblico; sicché l’interesse ad ottenere le autorizzazioni stesse deve necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico alla tutela della sicurezza.
Né può dubitarsi dell’applicabilità di tali principi alla fattispecie che ci occupa atteso che -contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante- non può assegnarsi rilievo al fatto che non si sia in presenza di una richiesta di porto d’armi ma di licenza commerciale per la vendita di preziosi, non essendo in discussione la natura di autorizzazione di polizia del titolo oggetto della richiesta stessa. Così recita, infatti, il primo comma dell’art.127 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.): “ I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi……hanno l'obbligo di munirsi di licenza del questore ”.
Neanche può pesare sulla valutazione del requisito della buona condotta in modo decisivo -come parte appellante pretenderebbe- la sopravvenuta estinzione degli effetti penali del fatto, non incidendo tale sopravvenienza sull’esistenza storica del fatto stesso.
Tuttavia, come ancora una volta puntualizzato da questa stessa Sezione, l’ampia discrezionalità di tale valutazione deve essere esercitata entro i confini della ragionevolezza: “ Nella materia delle autorizzazioni di polizia l'affidabilità e la buona condotta dell'istante possono esser desunti da sue condotte comunque significative, ma soprattutto collegate e coerenti con il tipo d'attività soggetta a tali titoli di polizia, con la precisazione, però, che il relativo giudizio parte dai dati per giungere ad una ragionevole valutazione complessiva della loro rilevanza, così da desumerne il serio e non remoto pericolo di sua inaffidabilità e cattiva condotta inerente all'attività e, da qui, l'abuso del titolo stesso ” (cfr. la sentenza n.6530 del 19 luglio 2024).
Orbene, nel caso di specie, sia pure a fronte di un unico e risalente episodio, la Questura ha posto l’accento sulla gravità dei fatti che hanno condotto alla condanna (sottrazione dell’arma al marito, porto della stessa senza autorizzazione e minaccia a mano armata per futili motivi) e sulla veridicità degli stessi, mai messa in discussione neanche nell’invocato provvedimento del GIP; fatti che hanno condotto a ritenere l’odierna appellante inadeguata a svolgere un’attività -quale la vendita di oggetti preziosi usati (“compro oro”)- che presuppone una costante sinergia con le forze dell’ordine in ragione dell’alto rischio di riciclaggio e ricettazione. Non appare dirimente -si ribadisce- l’allegata estinzione degli effetti penali del fatto, oggetto in sé di valutazione; né si rivela decisivo l’assunto dell’asserita criticità dell’impianto del TULPS (rappresentata prima in sede procedimentale e poi processuale), che -in tesi- tratterebbe indistintamente fattispecie eterogenee; vero è che, quand’anche fossero rintracciabili nel testo normativo incongruità e disallineamenti, la Questura dovrebbe comunque operare de iure condito .
In estrema sintesi, la sentenza gravata resiste alle censure -come detto articolate in un unico motivo- di violazione del TULPS, di difetto di motivazione e di erronea valutazione dei presupposti di fatto.
3.- Il gravame va, dunque, respinto. In ragione, tuttavia, della natura della pretesa azionata in giudizio, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO RE, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
IO Tulumello, Consigliere
GI NG, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI NG | IO RE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.