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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/05/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1444/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai IGg. Magistrati: dott. Alfredo GROSSO Presidente dott.ssa Tiziana MACCARRONE Consigliere dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1444/2022 promossa da:
(P.IVA ), con Parte_1 P.IVA_1
sede in Pianezza (TO), via Maria Bricca n. 5, in persona del legale rappresentante e presidente Pt_2
, rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Maurizio
[...]
Vecchio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Torino, via Sant'Anselmo n. 8
APPELLANTE contro
(P.IVA ), con sede in Piossasco (TO), via Controparte_1 P.IVA_2
Magenta n. 45, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e CP_2
difesa, come da procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione e risposta in appello, dagli avv.ti Enrico Maggiora e Dario Iervese, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Torino, via Treviso n. 36
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 3626/2022 del Tribunale di Torino pubblicata in data
19.09.2022
Recesso contrattuale e risarcimento danni
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
pagina 1 di 14 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, Sezione Civile, in riforma dell'impugnata sentenza
NEL MERITO
Fermo restando il capo della sentenza impugnata in ordine all'accertata inefficacia della disdetta
21.4.2019 per la data di scadenza del 31.5.2019, con conseguente cessazione del Contratto stipulato in data 21.5.2014 al 28.2.2020; Dichiarare tenuta e condannare , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno in favore dell'
[...]
in persona del Presidente IG. , per tutti i Parte_1 Parte_2
motivi indicati nel presente atto e negli atti di primo grado, per la complessiva somma capitale di Euro
174.210,30 oltre Cassa Previdenziale ed IVA oltre gli interessi legali di mora così come determinati ai sensi del D.lgs n. 231 del 2002, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla diffida al saldo ovvero per quella somma, maggiore o minore, che sarà di ritenuta di legge dal Giudice, IN OGNI CASO
Accertare e dichiarare l'illegittimità del rifiuto ad aderire alla negoziazione assistita da parte di
per tutti i motivi in fatto ed in diritto indicati nel ricorso introduttivo e nella Controparte_1
presente memoria e che qui si intendono integralmente trascritti e per gli effetti dichiarare tenuto e condannare al pagamento in favore dell'attrice della somma di 5.000 euro, Controparte_1
ovvero a quella somma maggiore o minore che sarà equitativamente determinata, anche ex officio, ai sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c. PER GLI EFFETTI Dichiarare tenuta e condannare
[...]
, in persona del legale rappresentante alla restituzione in favore dell' CP_1 [...]
della complessiva somma di Euro 7.262,05# conseguente alla Parte_1
liquidazione delle spese legali e di CTU come disposto in primo grado Dichiarare tenuta e condannare
, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese Controparte_1
legali e degli onorari, compresi gli oneri di CTU, di primo grado oltre che le spese e gli onorari di assistenza e rappresentanza del presente grado di giudizio IN VIA ISTRUTTORIA Ove e per quanto
d'uopo e/o in conformità ai poteri ex officio del Giudice dell'Appello disporsi CTU secondo il seguente quesito ovvero secondo la formulazione ritenuta di legge da codesta Ecc.ma Corte di Appello:
“Dica il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, acquisita in copia la documentazione contabile
e contrattuale/commerciale utile all'espletamento dell'incarico e compiuta ogni ulteriore indagine necessaria, valendosi se opportuno della collaborazione di un esperto di sua fiducia: a) quale fosse il fatturato della derivante dal contratto con dall'inizio del Parte_1 Controparte_1
rapporto (MARZO 2014) fino alla sua cessazione (MAGGIO 2019) b) quale fosse il fatturato medio annuale della derivante dal contratto con in considerazione Parte_1 Controparte_1
di quello complessivamente prodotto ed in considerazione del fatturato medio annuale della Parte_1
derivante dal contratto con per gli anni 2018 e 2019, c) quali fossero (o
[...] CP_1
pagina 2 di 14 sarebbero stati) i costi diretti ed indiretti dell' derivanti dal contratto Parte_1
con qualora lo stesso fosse proseguito nel periodo compreso tra il mese di Controparte_1
giugno 2019 (compreso) ed il mese di febbraio 2020 (compreso) d) quali fossero (o sarebbero stati) i costi di struttura dell' nel periodo compreso tra il mese di giugno Parte_1
2019 (compreso) ed il mese di febbraio 2020 (compreso) e quantifichi il loro eventuale aumento qualora il contratto fosse proseguito per il periodo indicato alla lettera c) e) quale fosse il maggiore utile che l' nell'esercizio 2019 e nell'esercizio 2020 avrebbe Parte_1
conseguito in ipotesi di prosecuzione del contratto nel periodo giugno 2019 (compreso) e 31 dicembre
2019 (compreso) e nel periodo gennaio 2020 (compreso) febbraio 2020 (compreso). Ciò nella duplice prospettiva di determinazione del fatturato secondo i criteri indicati alla lettera B.”
Per parte appellata:
“Voglia l'adita Ecc.ma Corte di Appello di Torino, II Sez. Civ., C.R. Ill.ma dott.ssa Rigoletti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
previo rigetto delle istanze istruttorie spiegate da parte appellante, in quanto aventi ad oggetto circostanze del tutto inammissibili e/o irrilevanti ai fini di causa;
dichiarare improponibile ed inammissibile in rito l'appello proposto dalla Parte_1
in ogni suo motivo, per le eccezioni dedotte in giudizio da parte appellata, ai sensi
[...]
e per gli effetti degli artt. 342 e/o 348 bis, comma I, c.p.c. e/o di qualunque altra norma applicabile alla fattispecie, confermando l'impugnata sentenza del Tribunale di Torino n. 3626/2022 pubblicata il
19/09/2022; in via subordinata e salvo gravame, rigettarlo integralmente in quanto assolutamente infondato nel merito in ogni suo motivo, in fatto ed in diritto, confermando l'impugnata sentenza del Tribunale di
Torino n. 3626/2022, pubblicata il 19/09/2022, eventualmente anche con diversa motivazione, e condannando l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio d'appello.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato il 14.12.2020, l' Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino, la
[...] CP_1
chiedendo di accertare l'illegittimità, l'inefficacia e/o l'invalidità della risoluzione del contratto
[...]
stipulato tra le parti in data 21.05.2014, e, conseguentemente, di condannare la convenuta a risarcirle i danni subiti, in conseguenza dell'interruzione del contratto, quantificati nell'importo di € 174.210,30, oltre cassa previdenza, IVA ed interessi legali di mora, nonché, previo accertamento dell'illegittimità del rifiuto ad aderire alla negoziazione assistita, al pagamento della somma di € 5.000,00, ovvero a pagina 3 di 14 quella somma maggiore o minore equitativamente determinata, anche ex officio, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
Esponeva parte attrice di aver stipulato in data 21.05.2014 con una Controparte_1
Convenzione avente ad oggetto prestazioni di attività sanitarie infermieristiche presso la struttura da quella gestita in Piossasco;
di aver iniziato a fornire le prestazioni oggetto del contratto a far tempo dal
01.03.2014; di aver pattuito una durata annuale del contratto, con decorrenza dal 01.03.2014, con rinnovo automatico di anno in anno, in assenza di disdetta, da comunicare con un preavviso di 30 giorni antecedenti la scadenza;
che gli infermieri dell'ASSOCIAZIONE avevano prestato la loro attività professionale in favore di nel periodo compreso tra il 1° marzo 2014 e il CP_1
mese di maggio 2019; di aver provveduto, nel mese di maggio, a comunicare il prospetto riepilogativo dei turni del mese di giugno e, stante l'assenza di riscontro, di aver contattato in data 14.05.2019 la coordinatrice della struttura, la quale aveva comunicato l'avvenuta risoluzione del contratto, come da lettera raccomandata del 24.04.2019; che, stante la mancata ricezione di detta lettera raccomandata,
aveva provveduto a comunicare la disdetta dal contratto tramite e-mail; di avere CP_1
l'ASSOCIAZIONE inviato a quel punto una diffida ad adempiere;
che, nonostante la diffida, CP_1
aveva impedito l'accesso in struttura e lo svolgimento delle prestazioni professionali
[...]
contrattualmente concordate;
che le infermiere e avevano CP_3 Controparte_4
continuato a svolgere la loro attività presso la struttura, ma non più in qualità di associate, bensì in regime autonomo;
di aver subito, a causa dell'illegittima disdetta, un danno pari ad € 174.210,30, importo ottenuto dividendo per 5 mesi il fatturato da gennaio a maggio 2019 (pari ad € 96.783,50) e moltiplicando il risultato (€ 19.356,70) per 9 mesi, e cioè sino al momento in cui la disdetta, non tempestivamente comunicata, avrebbe prodotto i suoi effetti;
di dover sostenere, per poter operare, dei costi diretti di commessa (acquisto della materia prima, costi del personale dipendente e così via), dei costi indiretti di commessa (ad esempio ammortamento dei macchinari o affitto dei medesimi) e dei costi di struttura (ufficio acquisti, amministrazione, ufficio tecnico, gestione del personale, costo del personale non direttamente spiegato nella commessa); che, essendo tutti i costi dell'ASSOCIAZIONE
“oneri di struttura di impresa”, i costi diretti e indiretti “sarebbero rimasti invariati con o senza la commessa di ”. Controparte_1
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto delle domande attoree, in Controparte_1
quanto infondate in fatto e in diritto, e deducendo, in particolare, che la Convenzione stipulata con l'ASSOCIAZIONE rientrava nella disciplina prevista per le prestazioni d'opera intellettuale e non prevedeva un numero minimo di ore lavorate;
che la disdetta, o meglio il recesso unilaterale, esercitato con raccomandata in data 24.04.2019, era giustificato dai ritardi dell'ASSOCIAZIONE nei pagamenti pagina 4 di 14 degli stipendi agli infermieri e dalla mancata presentazione del D.U.R.C.; che, in ogni caso, aveva esercitato il recesso, ex art. 2237 c.c.; che l' , fino alla fine del 2018, aveva Parte_1
provveduto a distribuire mensilmente agli associati gli utili netti, detraendo da quanto fatturato per ciascun operatore una percentuale del 10% per remunerare i propri costi fissi e le spese organizzative, secondo quanto previsto dall'art. 14, ultimo comma dello Statuto dell'Associazione.
Disposto il mutamento del rito, il Tribunale, respinte le istanze di prova orale, disponeva C.T.U. sul seguente quesito: “Il CTU, letti gli atti e i documenti di causa, compiuto ogni accertamento tecnico ritenuto necessario ACCERTI quale fosse la quota del fatturato dell' corrisposta agli Parte_1 infermieri associati, quali i costi di struttura e quale la quota rimanente in capo all' . Parte_1
in base al fatturato medio relativo a tutta la durata del rapporto, quale sarebbe stato CP_5
l'importo che l' avrebbe ottenuto, detratti i costi di struttura e la quota di fatturato Parte_1
destinata agli infermieri associati, se il rapporto fosse continuato dal 1° giugno 2019 al 28 febbraio
2020”.
In data 19.09.2022 il Tribunale pronunciava sentenza, con la quale accertava l'inefficacia della disdetta intimata il 21.04.2019 per il 31.05.2019 e, conseguentemente, accertava che il contratto era cessato il
28.02.2020; quindi rigettava la domanda di risarcimento formulata dall'ASSOCIAZIONE e la condannava a rimborsare a il 50% delle spese di lite, ponendo le spese di Controparte_1
C.T.U. per il 75% a carico di parte attrice e per il 25% a carico della convenuta.
Avverso la predetta sentenza, notificata in data 11.10.2022, ha proposto appello con atto di citazione notificato in data 10.11.2022, l' Parte_1
chiedendone la riforma nella parte in cui ha rigettato la sua domanda di risarcimento e non ha condannato la convenuta ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c.
Si è costituita in giudizio l'appellata, chiedendo che l'impugnazione sia dichiarata inammissibile, ex art. 342 o 348 bis c.p.c., o comunque rigettata.
A seguito della prima udienza, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 06.03.2024 e la causa veniva quindi trattenuta a decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata
La sentenza impugnata ha accertato l'inefficacia della disdetta in data 24.04.2019 a determinare la cessazione del rapporto a decorrere dal 01/06/2019, dato il mancato rispetto da parte di CP_1
del termine previsto dall'art. 11, primo comma, della Convenzione (“Alla scadenza della
[...]
Convenzione, qualora non sia data disdetta entro 30 giorni la Convenzione si intende tacitamente
pagina 5 di 14 prorogata per lo stesso periodo”), secondo cui, per evitare il rinnovo automatico per l'annualità dal
01.03.2019 al 28.02.2020, la disdetta avrebbe dovuto essere inviata entro il 31.01.2019.
Il Tribunale ha altresì ritenuto che la disdetta comunicata da non fosse sorretta da CP_1
giusta causa, non essendo indicato, nella comunicazione inviata il 24.04.2019, alcuna condotta qualificabile come giusta causa, sicché doveva essere escluso che la cessazione del rapporto fosse riconducibile alla previsione di cui all'art. 11, secondo comma, della Convenzione.
Ancora, il Tribunale ha escluso l'applicabilità al caso di specie del recesso ad nutum previsto dall'art. 2237 c.c., essendo quella una disposizione derogabile, che nella specie era stata derogata dalle parti proprio con le pattuizioni della Convenzione, contenute all'art. 11 (che disciplina la disdetta/recesso con preavviso di 30 gg), e dall'art. 12 (che disciplinava il recesso con preavviso di 20 giorni per le sole ipotesi di prevalenti motivi di interesse pubblico e per sopravvenute disposizioni di legge).
Quindi, il Giudice di prime cure, pur accertando che il rapporto contrattuale doveva ritenersi prorogato sino al 28.02.2020, ha respinto la domanda di risarcitoria dell' , per non essere stato Parte_1 assolto l'onere di allegazione e prova di danni patrimoniali subiti in conseguenza dell'impossibilità di dare esecuzione al contratto per il periodo dal 01.06.2019 al 28.02.2020.
In particolare, ha osservato il Tribunale come il corrispettivo percepito dall'ASSOCIAZIONE, secondo quanto accertato dalla C.T.U., fosse destinato per una quota a coprire i costi di struttura e per la rimanente quota fosse corrisposta in via definitiva agli infermieri associati, sicché, anche ove il rapporto fosse proseguito sino al 28.02.2020, il corrispettivo percepito non sarebbe rimasto in capo all'ASSOCIAZIONE, ma sarebbe stato corrisposto agli associati. Né vi era prova che gli associati avessero preteso dall' somme per non avere potuto prestare la loro attività in quel Parte_1 periodo, ipotesi nella quale l'ASSOCIAZIONE avrebbe potuto lamentare l'esistenza di un danno emergente.
In punto spese, il Tribunale, in considerazione della parziale reciproca soccombenza, ha disposto la compensazione delle spese di lite per il 50%, ponendo il restante 50% a carico dell' , Parte_1 mentre ha posto le spese di C.T.U., per il 75% a carico dell' e per il restante 25% a Parte_1
carico di . CP_1
I motivi di impugnazione
1. Con il primo motivo d'appello l' Parte_1 censura il provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto che “le somme percepite dall' erano costituite da una quota di costi di struttura e dalla rimanente quota che veniva Parte_1 corrisposta in via definitiva agli associati”, omettendo di considerare le indicazioni fornite dal C.T.U. circa la natura, le modalità e i termini del rapporto giuridico sostanziale tra Associazione ed associati e,
pagina 6 di 14 in particolare, trascurando di considerare come le “somme corrisposte agli Associati” siano state espressamente qualificate dal CTU come “utili dell' distribuiti agli associati”. Parte_1
Una volta chiarito ciò, ritiene l'appellante che il Giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente valutato la natura giuridica dell' e la natura dei rapporti esistenti tra ed Parte_1 Parte_1
associati, così omettendo di accertare la titolarità e la legittimazione attiva in capo
“a vantare, giudizialmente e nei confronti di , la mancata percezione Parte_3 CP_1 degli utili che sarebbero stati conseguiti in ipotesi di prosecuzione del contratto fino al febbraio 2020”.
Quanto al profilo relativo alla natura giuridica dell'associazione, l'appellante richiama alcune pronunce giurisprudenziali (Cass. civ. n. 3850/2020 e n. 2332/2022), secondo le quali gli associati possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti e, in detta ipotesi, l'associazione è dotata di legittimazione attiva rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente. L'associazione risulta dunque dotata di soggettività giuridica, in quanto nei rapporti con i terzi si presenta come un centro unitario d'imputazione di situazione giuridiche soggettive
Quanto al profilo relativo ai rapporti tra associazione e associati, l'
[...]
invoca le clausole statutarie di cui all'art. 5 (“per Parte_1 effetto del conferimento d'opera il risultato economico dell'attività professionale svolta dagli associati nell'ambito dello studio fa capo all' ”), all'art. 9 (“agli effetti patrimoniali, l'attività fa Parte_1 invece capo allo studio e vale quindi la responsabilità diretta dell'associazione e solo sussidiariamente quella personale e solidale degli associati ai sensi dell'art. 2267 c.c.”), e agli artt. 10 e 11, relativi al potere del Presidente, quale legale rappresentante, di sottoscrivere in nome e per conto dell' i contratti con i committenti, gestiti insieme ad un Direttivo Tecnico, e determinare Parte_1
le tariffe nel rispetto dei principi deontologici.
Infine, in base all'art. 14: “Gli utili netti conseguiti dall'associazione in ciascun esercizio saranno ripartiti fra gli associati annualmente in base all'impegno profuso e alla redditività di ciascun associato;
le quote possono perciò essere variate di anno in anno sulla base del consuntivo, quale determinato ed approvato ai sensi dell'articolo precedente. Qualora un esercizio chiuda in perdita, essa sarà ripartita tra gli associati nelle proporzioni indicate al precedente comma. L'effettiva redditività di ciascun associato in ogni esercizio sarà determinata in riferimento all'attività effettivamente svolta. In sede di approvazione del rendiconto vengono determinati gli utili da distribuire e quelli da destinare a fondo riserva, tenuto conto della situazione finanziaria e dei programmi di sviluppo dell'associazione. Nel corso dell'esercizio possono essere distribuiti acconti di utili, sulla base degli incassi dell'associazione e della situazione finanziaria”.
pagina 7 di 14 Osserva l'appellante come il fatturato destinato agli associati non è quindi altro che il reddito/utile distribuito agli associati e non è affatto automatico che l'intero utile venga distribuito, ben potendo l destinare parte dello stesso a fondo riserva;
né è corretto qualificare come “fatturato Parte_1 destinato agli associati” quello che è il “risultato economico” dell' , atteso che gli effetti Parte_1 patrimoniali e contabili del risultato economico ricadono sull' anche in via autonoma e Parte_1 distinta (ad es. per il pagamento dell'IRAP).
Conclude pertanto l'appellante che, se l'ASSOCIAZIONE deve essere considerata un autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici, risulta erronea l'intera impostazione sulla base della quale la sentenza impugnata ha ritenuto che non sia stata data la prova di un danno patrimoniale.
Rispetto a tale motivo d'impugnazione è fondata l'eccezione d'inammissibilità del gravame, formulata dalla parte appellata, poiché la censura muove da una ricostruzione in diritto della natura dell'associazione e dei rapporti tra l'associazione ed i professionisti, che ne fanno parte, che non coglie affatto la ratio decidendi, sulla base della quale il primo Giudice, nel valutare in concreto le conseguenze patrimoniali derivate dalla cessazione anticipata dell'esecuzione del rapporto contrattuale, ha escluso la ravvisabilità di un danno suscettibile di essere risarcito.
La ragione del rigetto della domanda non può in alcun modo essere ravvisata nel non avere il Tribunale correttamente considerato quale sia la natura giuridica dell' e la sua legittimazione ad Parte_1 essere un centro autonomo d'interessi, come del resto dimostrato nel caso di specie dalla stipula della
Convenzione con proprio in quanto soggetto munito di legale rappresentanza, Controparte_1
che ha assunto obbligazioni da eseguire a mezzo dei proprio associati, pattuendo, a fronte delle prestazioni che gli associati avrebbero reso, un corrispettivo, che sarebbe stato fatturato dall' , la quale si impegnava a corrispondere il compenso ai propri associati entro 30 giorni Parte_1
dal ricevimento del dovuto da parte di . CP_1
L'appellante svolge delle considerazioni meramente teoriche, facendo riferimento all'ipotetica possibilità per l' di destinare parte del corrispettivo ottenuto da a fondi Parte_1 CP_1
riserva, della cui esistenza e/o necessità non è stata fornita alcuna prova, e ciò a fronte della CTU espletata, che ha ricostruito, in concreto, nel periodo rilevante ai fini di causa, e cioè dal 2014 al 2020, in cui ha avuto svolgimento il rapporto contrattuale con e sino a quando quello CP_1
avrebbe dovuto proseguire, quale destinazione abbia avuto il fatturato generato.
Non può del resto trascurarsi di considerare come per sua natura l' non operi per fini di Parte_1
lucro suoi propri, bensì allo scopo di offrire ai suoi associati migliori condizioni d'impiego, oltre ad una serie di servizi nella gestione del rapporto professionale. L persegue infatti un interesse Parte_1 non economico (art. 3 dello Statuto: “All'Associazione non è consentito l'esercizio di Parte_1
pagina 8 di 14 attività commerciali o imprenditoriali, né investimenti in beni mobili o immobili non strettamente utilizzabili nell'attività professionale o comunque non finalizzati allo svolgimento di attività compatibili con gli ordinamenti professionali di appartenenza dei singoli associati”), che è quello, nel caso di specie, quello di agevolare l'esercizio in forma associata dell'attività infermieristica, coordinando le professioni degli associati, nonché acquisendo e gestendo i mezzi necessari od utili per lo svolgimento dell'attività infermieristica degli associati, “al fine di contenere i costi dei beni e servizi comuni e di ripartire tra gli associati le spese relative alla loro professione” (art. 3 Statuto appellante).
Da tutto ciò consegue, per quanto verrà più diffusamente esposto nell'esaminare il secondo motivo d'impugnazione, che l'esistenza di un danno proprio dell' , pur non potendo in linea Parte_1
generale e di principio essere esclusa, deve tuttavia essere allegata e provata nella sua specificità, propria di un siffatto tipo di organizzazione.
Così tornando alla valutazione compiuta in concreto dal primo Giudice, che l'ha condotto ad escludere la ravvisabilità di un danno patrimoniale in capo all' Parte_1
poiché non specificamente allegato e provato.
[...]
2. Con il secondo motivo di gravame, l' censura l'omessa Parte_1
considerazione da parte del Tribunale della quantificazione del danno da essa operata negli scritti difensivi di primo grado.
Afferma l'appellante di aver precisato, nel ricorso introduttivo, come, nella determinazione del danno, debbano essere considerate due distinte “voci di costo”: i costi diretti della commessa, e cioè costi che non si sarebbero generati con la perdita della commessa, perché ad essa direttamente riferibili, e i costi di struttura, che sarebbero rimasti invariati se la commessa fosse proseguita. Aggiunge altresì
l'appellante di avere precisato, sin dal primo grado, che la commessa con non ha CP_1
generato alcun costo, né diretto, né indiretto.
Pertanto, il mancato reddito/utile in capo all' , destinato ad essere Parte_1
distribuito agli associati in conformità alle regole statutarie, e previa delibera assembleare, corrisponde alla complessiva somma capitale di € 174.210,30, tenuto conto dell'aumento del fatturato nel corso degli anni, e quindi della media di fatturato realizzato nel corso del 2018 e nei primi mesi del 2019, pari a € 19.356,70.
Parte appellante contesta poi il calcolo dell'incidenza dei costi di struttura, operato dal CTU, sui ricavi della commessa, sostenendo che la sensibile diminuzione dei costi di struttura registrata negli esercizi
2018 e 2019 ha trovato ragione nella cessazione del rapporto contrattuale (nel 2017), intercorrente tra l' e la , cui erano affidati alcuni servizi Parte_1 Controparte_6 amministrativi e di fatturazione, per cui l'eliminazione di tale costo avrebbe dovuto condurre il CTU ad pagina 9 di 14 escludere del tutto l'incidenza di costi di struttura sul fatturato ricavato dalla commessa con CP_1
.
[...]
Nessun costo di struttura, asserisce l'appellante, avrebbe subito un incremento in ipotesi di prosecuzione del contratto con , il tema potrà eventualmente essere rimesso al CTU, CP_1
in ipotesi di rinnovazione della perizia, si tratterebbe in ogni caso di costi ordinari di struttura (utenze, cancelleria, professionisti contabili, avvocati, ecc.), che non hanno alcuna rilevanza o incidenza sulla commessa con . CP_1
In sede di comparsa conclusionale l'appellante precisa, sul punto, che il C.T.U. avrebbe calcolato il fatturato destinato agli associati in € 110.391,67, anziché in € 174.210,30, usando, erroneamente (o meglio, secondo quanto indicatogli nel quesito), quale dato di partenza, la media dei costi, invece di considerare “la sopravvenuta assenza di determinate voci di costo in pendenza di contratto (e che quindi non si sarebbe ripetute – come non si sono ripetute – negli anni successivi)” e “l'incidenza di aumento del fatturato per ciascun anno di effettiva vigenza del contratto. In altri termini: il fatturato annuale non è mai rimasto costante ma si è caratterizzato per un sensibile aumento di anno in anno”.
In buona sostanza l'appellante individua il danno nell'ammontare del fatturato, che sarebbe stato realizzato nel caso in cui la commessa fosse proseguita sino al momento del prodursi degli effetti della disdetta della Convenzione, fatturato che, come già chiarito, una volta escluso - per espressa affermazione dell' stessa – fosse destinato a coprire costi di struttura, sarebbe stato Parte_1 destinato a compensare l'attività prestata dagli associati, impiegati presso la struttura di CP_1
.
[...]
L'ASSOCIAZIONE appellante, che afferma di essere legittimata, nella sua qualità di centro d'imputazione d'interesse, ad agire anche per la tutela dei diritti dei propri associati, non ha tuttavia mai allegato alcunché riguardo alla situazione degli associati impiegati in quella commessa, e cioè se essi, cessato alla fine di maggio del 2019 il rapporto contrattuale con , siano rimasti CP_1
senza occupazione e per quanto tempo non abbiano reperito altro impiego.
Non solo vi è un'assoluta assenza di allegazioni in tal senso da parte dell , ma anzi, Parte_1
proprio le deduzioni contenute nel ricorso introduttivo escludono la configurabilità di un siffatto danno, visto quanto precisato riguardo agli associati impiegati presso la struttura di : CP_1 CP_3
e hanno continuato ad operare presso quella struttura, ma in regime libero
[...] Controparte_4
professionale; lasciava l'ASSOCIAZIONE e così pure che si Persona_1 Persona_2
trasferiva in altra Regione d'Italia; infine e cui pure veniva proposto da Parte_4 Persona_3
di proseguire il rapporto in regime libero professionale, non accettavano tale CP_1
pagina 10 di 14 proposta, ma le medesime non risultano comunque più nell'elenco degli associati del 2020 (v. doc. 6
). Parte_1
Se queste persone hanno compiuto delle scelte professionali o di vita, per effetto delle quali hanno comunque lasciato l' dopo il mese di maggio del 2019 (v. doc. 5 Parte_1 Parte_1
, elenco soci a maggio 2019), senza rivolgere all'
[...] Parte_1
alcuna richiesta di natura economica, in conseguenza del venire meno del loro impiego presso la struttura , è evidente come l' non possa attribuirsi alcuna CP_1 Parte_1
legittimazione ad agire per un risarcimento, che sarebbe di natura esclusivamente mediata, visto che dovrebbe essere destinato ad indennizzare la mancata perdita di guadagno in capo agli associati.
Correttamente, quindi, la sentenza di primo grado ha osservato come: “anche ove il rapporto fosse proseguito sino al 28.2.2020, il corrispettivo della Convenzione non sarebbe rimasto in capo all' , ma sarebbe stato corrisposto agli Associati per le prestazioni professionali che gli Parte_1
stessi avrebbero in quel periodo prestato.
Né vi è prova che gli Associati abbiano preteso dall somme per non aver potuto prestare Parte_1
la propria attività nel periodo compreso tra il 1° giugno 2019 al 28 febbraio 2020. In tale diversa ipotesi, infatti, l' avrebbe potuto invocare un danno emergente…” (v. pag. 9 sentenza Parte_1
impugnata).
A tali considerazioni – e a loro migliore precisazione - va aggiunto che, escluso che gli associati potessero rivendicare alcunché direttamente nei confronti dell' , viste le modalità con cui i Parte_1
compensi venivano loro corrisposti, difetta soprattutto la prova che gli associati impiegati in quella commessa un danno l'abbiano subito, per non avere reperito altro impiego attraverso l'ASSOCIAZIONE, ovvero con altre modalità.
Né l'ASSOCIAZIONE ha dedotto e provato che la fuoriuscita di alcuni associati, in conseguenza dell'interruzione del rapporto con , l'abbia pregiudicata nella possibilità di ottenere CP_1
delle nuove commesse, in quanto non disponeva di un adeguato numero di professionisti per l'espletamento dei servizi infermieristici.
Per il resto la stessa ASSOCIAZIONE ha affermato che la commessa con non ha CP_1
generato alcun costo diretto, né incremento di costi indiretti, sicché un danno emergente sotto tale profilo non può neppure astrattamente essere preso in considerazione.
Parimenti, a voler considerare i costi fissi di struttura ed il fatto che essi, perduta la commessa con
, siano andati ad incidere, necessariamente per una percentuale maggiore, sul restante CP_1
fatturato generato dalle altre commesse, così riducendolo, si tratta di un plausibile profilo di danno, che tuttavia non viene lamentato da parte appellante, la quale infatti non fornisce elementi utili al riguardo.
pagina 11 di 14 Né chiede in questa prospettiva l'appellante, nel presente grado di giudizio, di integrare l'indagine peritale, visto che l'istanza istruttoria di rinnovazione della CTU (v. pag. 20 atto d'appello) si muove sempre lungo l'asse della ricostruzione del fatturato e dei costi diretti ed indiretti derivanti dal contratto con , o su quali sarebbero stati i costi di struttura tra il mese di giugno 2019 e il CP_1
febbraio 2020 ed il loro eventuale aumento, qualora il contratto fosse proseguito, e quindi non nella prospettiva di un peggioramento a fine anno degli utili quantificati in via definitiva e distribuiti agli associati, secondo il meccanismo descritto alle pagg. 41 e 42 della CTU espletata in primo grado, per cui l'utile determinato in via definitiva è rappresentato dalla differenza tra il fatturato annuo dell' e le spese annuali di struttura. Parte_1
La sentenza impugnata, sulla base anche delle superiori ed ulteriori argomentazioni svolte, deve quindi essere confermata nel capo in cui ha escluso l'allegazione e prova di un danno patrimoniale risarcibile.
3. Con il terzo motivo d'impugnazione, l'appellante lamenta il rigetto della domanda volta ad ottenere la condanna di per responsabilità aggravata ex art. 96, Controparte_1
comma 3, c.p.c., per non avere quella aderito all'invito alla negoziazione assistita, così denotando un comportamento, se non doloso, quantomeno connotato da colpa gravissima.
Quanto esposto non integra un vero motivo di censura rivolto alla motivazione della sentenza di primo grado, bensì si tratta della riproposizione, ex art. 346 c.p.c., di argomentazioni, che in quella sede non sono state esaminate, in quanto assorbite dal rigetto della domanda risarcitoria, e che identica sorte devono avere anche nel presente grado di giudizio.
È infatti assorbente, rispetto ad ogni altra considerazione, il fatto che la condanna aggravata, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., abbia quale presupposto che la parte sia risultata soccombente all'esito del giudizio, il che non è nel caso di specie per quanto riguarda la domanda proposta nei confronti della
Controparte_1
4. Infine, con il quarto motivo di gravame, l'appellante chiede la rinnovazione della C.T.U. in conformità al quesito indicato nella memoria prodotta in primo grado, ex art. 177 c.p.c., e riportato in sede di precisazione delle conclusioni.
Nell'esaminare il secondo motivo d'impugnazione già è stato affrontato il tema dell'irrilevanza del quesito proposto dall' , al fine di pervenire all'individuazione e Parte_1
alla quantificazione di un danno suscettibile di essere risarcito, sicché è sufficiente richiamare le considerazioni già in precedenza svolte.
Sulla scorta delle argomentazioni sin qui svolte, l'appello deve pertanto essere integralmente respinto.
Le spese del giudizio
pagina 12 di 14 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono quindi liquidate in favore dell'appellata, sulla base dei parametri di cui al D.M. Controparte_1
55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione di valore da € 52.001,00
a € 260.000,00.
Tenuto conto della natura della controversia e del numero delle questioni trattate, deve applicarsi il compenso medio per le fasi di studio ed introduttiva e il compenso prossimo al minimo per la fase decisionale, limitata alla trattazione delle medesime questioni di fatto e diritto già contenute negli atti introduttivi, senza riconoscimento di alcun compenso per la fase di trattazione, non essendo state svolte nel corso della prima udienza alcuna delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. (v. Cass.
16/04/2021 n. 10206), e così:
€ 2.977,00 per la fase di studio;
€ 1.911,00 per la fase introduttiva;
€ 3.200,00 per la fase decisionale, e quindi complessivamente € 8.088,00, il tutto oltre rimborso spese forfettario del 15% ed accessori.
Tenuto conto della reiezione dell'appello, deve darsi atto dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi
17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2013), del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall Parte_1
avverso la sentenza n. 3626/2022 del Tribunale di Torino pronunciata in
[...]
data 19.09.2022, respinge l'appello, confermando l'impugnata sentenza;
condanna l a rifondere alla Parte_1 [...] le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 8.088,00 per Controparte_1
compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, Parte_1
pagina 13 di 14 del versamento di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 12/06/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai IGg. Magistrati: dott. Alfredo GROSSO Presidente dott.ssa Tiziana MACCARRONE Consigliere dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1444/2022 promossa da:
(P.IVA ), con Parte_1 P.IVA_1
sede in Pianezza (TO), via Maria Bricca n. 5, in persona del legale rappresentante e presidente Pt_2
, rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Maurizio
[...]
Vecchio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Torino, via Sant'Anselmo n. 8
APPELLANTE contro
(P.IVA ), con sede in Piossasco (TO), via Controparte_1 P.IVA_2
Magenta n. 45, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e CP_2
difesa, come da procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione e risposta in appello, dagli avv.ti Enrico Maggiora e Dario Iervese, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Torino, via Treviso n. 36
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 3626/2022 del Tribunale di Torino pubblicata in data
19.09.2022
Recesso contrattuale e risarcimento danni
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
pagina 1 di 14 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, Sezione Civile, in riforma dell'impugnata sentenza
NEL MERITO
Fermo restando il capo della sentenza impugnata in ordine all'accertata inefficacia della disdetta
21.4.2019 per la data di scadenza del 31.5.2019, con conseguente cessazione del Contratto stipulato in data 21.5.2014 al 28.2.2020; Dichiarare tenuta e condannare , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno in favore dell'
[...]
in persona del Presidente IG. , per tutti i Parte_1 Parte_2
motivi indicati nel presente atto e negli atti di primo grado, per la complessiva somma capitale di Euro
174.210,30 oltre Cassa Previdenziale ed IVA oltre gli interessi legali di mora così come determinati ai sensi del D.lgs n. 231 del 2002, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla diffida al saldo ovvero per quella somma, maggiore o minore, che sarà di ritenuta di legge dal Giudice, IN OGNI CASO
Accertare e dichiarare l'illegittimità del rifiuto ad aderire alla negoziazione assistita da parte di
per tutti i motivi in fatto ed in diritto indicati nel ricorso introduttivo e nella Controparte_1
presente memoria e che qui si intendono integralmente trascritti e per gli effetti dichiarare tenuto e condannare al pagamento in favore dell'attrice della somma di 5.000 euro, Controparte_1
ovvero a quella somma maggiore o minore che sarà equitativamente determinata, anche ex officio, ai sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c. PER GLI EFFETTI Dichiarare tenuta e condannare
[...]
, in persona del legale rappresentante alla restituzione in favore dell' CP_1 [...]
della complessiva somma di Euro 7.262,05# conseguente alla Parte_1
liquidazione delle spese legali e di CTU come disposto in primo grado Dichiarare tenuta e condannare
, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese Controparte_1
legali e degli onorari, compresi gli oneri di CTU, di primo grado oltre che le spese e gli onorari di assistenza e rappresentanza del presente grado di giudizio IN VIA ISTRUTTORIA Ove e per quanto
d'uopo e/o in conformità ai poteri ex officio del Giudice dell'Appello disporsi CTU secondo il seguente quesito ovvero secondo la formulazione ritenuta di legge da codesta Ecc.ma Corte di Appello:
“Dica il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, acquisita in copia la documentazione contabile
e contrattuale/commerciale utile all'espletamento dell'incarico e compiuta ogni ulteriore indagine necessaria, valendosi se opportuno della collaborazione di un esperto di sua fiducia: a) quale fosse il fatturato della derivante dal contratto con dall'inizio del Parte_1 Controparte_1
rapporto (MARZO 2014) fino alla sua cessazione (MAGGIO 2019) b) quale fosse il fatturato medio annuale della derivante dal contratto con in considerazione Parte_1 Controparte_1
di quello complessivamente prodotto ed in considerazione del fatturato medio annuale della Parte_1
derivante dal contratto con per gli anni 2018 e 2019, c) quali fossero (o
[...] CP_1
pagina 2 di 14 sarebbero stati) i costi diretti ed indiretti dell' derivanti dal contratto Parte_1
con qualora lo stesso fosse proseguito nel periodo compreso tra il mese di Controparte_1
giugno 2019 (compreso) ed il mese di febbraio 2020 (compreso) d) quali fossero (o sarebbero stati) i costi di struttura dell' nel periodo compreso tra il mese di giugno Parte_1
2019 (compreso) ed il mese di febbraio 2020 (compreso) e quantifichi il loro eventuale aumento qualora il contratto fosse proseguito per il periodo indicato alla lettera c) e) quale fosse il maggiore utile che l' nell'esercizio 2019 e nell'esercizio 2020 avrebbe Parte_1
conseguito in ipotesi di prosecuzione del contratto nel periodo giugno 2019 (compreso) e 31 dicembre
2019 (compreso) e nel periodo gennaio 2020 (compreso) febbraio 2020 (compreso). Ciò nella duplice prospettiva di determinazione del fatturato secondo i criteri indicati alla lettera B.”
Per parte appellata:
“Voglia l'adita Ecc.ma Corte di Appello di Torino, II Sez. Civ., C.R. Ill.ma dott.ssa Rigoletti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
previo rigetto delle istanze istruttorie spiegate da parte appellante, in quanto aventi ad oggetto circostanze del tutto inammissibili e/o irrilevanti ai fini di causa;
dichiarare improponibile ed inammissibile in rito l'appello proposto dalla Parte_1
in ogni suo motivo, per le eccezioni dedotte in giudizio da parte appellata, ai sensi
[...]
e per gli effetti degli artt. 342 e/o 348 bis, comma I, c.p.c. e/o di qualunque altra norma applicabile alla fattispecie, confermando l'impugnata sentenza del Tribunale di Torino n. 3626/2022 pubblicata il
19/09/2022; in via subordinata e salvo gravame, rigettarlo integralmente in quanto assolutamente infondato nel merito in ogni suo motivo, in fatto ed in diritto, confermando l'impugnata sentenza del Tribunale di
Torino n. 3626/2022, pubblicata il 19/09/2022, eventualmente anche con diversa motivazione, e condannando l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio d'appello.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato il 14.12.2020, l' Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino, la
[...] CP_1
chiedendo di accertare l'illegittimità, l'inefficacia e/o l'invalidità della risoluzione del contratto
[...]
stipulato tra le parti in data 21.05.2014, e, conseguentemente, di condannare la convenuta a risarcirle i danni subiti, in conseguenza dell'interruzione del contratto, quantificati nell'importo di € 174.210,30, oltre cassa previdenza, IVA ed interessi legali di mora, nonché, previo accertamento dell'illegittimità del rifiuto ad aderire alla negoziazione assistita, al pagamento della somma di € 5.000,00, ovvero a pagina 3 di 14 quella somma maggiore o minore equitativamente determinata, anche ex officio, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
Esponeva parte attrice di aver stipulato in data 21.05.2014 con una Controparte_1
Convenzione avente ad oggetto prestazioni di attività sanitarie infermieristiche presso la struttura da quella gestita in Piossasco;
di aver iniziato a fornire le prestazioni oggetto del contratto a far tempo dal
01.03.2014; di aver pattuito una durata annuale del contratto, con decorrenza dal 01.03.2014, con rinnovo automatico di anno in anno, in assenza di disdetta, da comunicare con un preavviso di 30 giorni antecedenti la scadenza;
che gli infermieri dell'ASSOCIAZIONE avevano prestato la loro attività professionale in favore di nel periodo compreso tra il 1° marzo 2014 e il CP_1
mese di maggio 2019; di aver provveduto, nel mese di maggio, a comunicare il prospetto riepilogativo dei turni del mese di giugno e, stante l'assenza di riscontro, di aver contattato in data 14.05.2019 la coordinatrice della struttura, la quale aveva comunicato l'avvenuta risoluzione del contratto, come da lettera raccomandata del 24.04.2019; che, stante la mancata ricezione di detta lettera raccomandata,
aveva provveduto a comunicare la disdetta dal contratto tramite e-mail; di avere CP_1
l'ASSOCIAZIONE inviato a quel punto una diffida ad adempiere;
che, nonostante la diffida, CP_1
aveva impedito l'accesso in struttura e lo svolgimento delle prestazioni professionali
[...]
contrattualmente concordate;
che le infermiere e avevano CP_3 Controparte_4
continuato a svolgere la loro attività presso la struttura, ma non più in qualità di associate, bensì in regime autonomo;
di aver subito, a causa dell'illegittima disdetta, un danno pari ad € 174.210,30, importo ottenuto dividendo per 5 mesi il fatturato da gennaio a maggio 2019 (pari ad € 96.783,50) e moltiplicando il risultato (€ 19.356,70) per 9 mesi, e cioè sino al momento in cui la disdetta, non tempestivamente comunicata, avrebbe prodotto i suoi effetti;
di dover sostenere, per poter operare, dei costi diretti di commessa (acquisto della materia prima, costi del personale dipendente e così via), dei costi indiretti di commessa (ad esempio ammortamento dei macchinari o affitto dei medesimi) e dei costi di struttura (ufficio acquisti, amministrazione, ufficio tecnico, gestione del personale, costo del personale non direttamente spiegato nella commessa); che, essendo tutti i costi dell'ASSOCIAZIONE
“oneri di struttura di impresa”, i costi diretti e indiretti “sarebbero rimasti invariati con o senza la commessa di ”. Controparte_1
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto delle domande attoree, in Controparte_1
quanto infondate in fatto e in diritto, e deducendo, in particolare, che la Convenzione stipulata con l'ASSOCIAZIONE rientrava nella disciplina prevista per le prestazioni d'opera intellettuale e non prevedeva un numero minimo di ore lavorate;
che la disdetta, o meglio il recesso unilaterale, esercitato con raccomandata in data 24.04.2019, era giustificato dai ritardi dell'ASSOCIAZIONE nei pagamenti pagina 4 di 14 degli stipendi agli infermieri e dalla mancata presentazione del D.U.R.C.; che, in ogni caso, aveva esercitato il recesso, ex art. 2237 c.c.; che l' , fino alla fine del 2018, aveva Parte_1
provveduto a distribuire mensilmente agli associati gli utili netti, detraendo da quanto fatturato per ciascun operatore una percentuale del 10% per remunerare i propri costi fissi e le spese organizzative, secondo quanto previsto dall'art. 14, ultimo comma dello Statuto dell'Associazione.
Disposto il mutamento del rito, il Tribunale, respinte le istanze di prova orale, disponeva C.T.U. sul seguente quesito: “Il CTU, letti gli atti e i documenti di causa, compiuto ogni accertamento tecnico ritenuto necessario ACCERTI quale fosse la quota del fatturato dell' corrisposta agli Parte_1 infermieri associati, quali i costi di struttura e quale la quota rimanente in capo all' . Parte_1
in base al fatturato medio relativo a tutta la durata del rapporto, quale sarebbe stato CP_5
l'importo che l' avrebbe ottenuto, detratti i costi di struttura e la quota di fatturato Parte_1
destinata agli infermieri associati, se il rapporto fosse continuato dal 1° giugno 2019 al 28 febbraio
2020”.
In data 19.09.2022 il Tribunale pronunciava sentenza, con la quale accertava l'inefficacia della disdetta intimata il 21.04.2019 per il 31.05.2019 e, conseguentemente, accertava che il contratto era cessato il
28.02.2020; quindi rigettava la domanda di risarcimento formulata dall'ASSOCIAZIONE e la condannava a rimborsare a il 50% delle spese di lite, ponendo le spese di Controparte_1
C.T.U. per il 75% a carico di parte attrice e per il 25% a carico della convenuta.
Avverso la predetta sentenza, notificata in data 11.10.2022, ha proposto appello con atto di citazione notificato in data 10.11.2022, l' Parte_1
chiedendone la riforma nella parte in cui ha rigettato la sua domanda di risarcimento e non ha condannato la convenuta ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c.
Si è costituita in giudizio l'appellata, chiedendo che l'impugnazione sia dichiarata inammissibile, ex art. 342 o 348 bis c.p.c., o comunque rigettata.
A seguito della prima udienza, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 06.03.2024 e la causa veniva quindi trattenuta a decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata
La sentenza impugnata ha accertato l'inefficacia della disdetta in data 24.04.2019 a determinare la cessazione del rapporto a decorrere dal 01/06/2019, dato il mancato rispetto da parte di CP_1
del termine previsto dall'art. 11, primo comma, della Convenzione (“Alla scadenza della
[...]
Convenzione, qualora non sia data disdetta entro 30 giorni la Convenzione si intende tacitamente
pagina 5 di 14 prorogata per lo stesso periodo”), secondo cui, per evitare il rinnovo automatico per l'annualità dal
01.03.2019 al 28.02.2020, la disdetta avrebbe dovuto essere inviata entro il 31.01.2019.
Il Tribunale ha altresì ritenuto che la disdetta comunicata da non fosse sorretta da CP_1
giusta causa, non essendo indicato, nella comunicazione inviata il 24.04.2019, alcuna condotta qualificabile come giusta causa, sicché doveva essere escluso che la cessazione del rapporto fosse riconducibile alla previsione di cui all'art. 11, secondo comma, della Convenzione.
Ancora, il Tribunale ha escluso l'applicabilità al caso di specie del recesso ad nutum previsto dall'art. 2237 c.c., essendo quella una disposizione derogabile, che nella specie era stata derogata dalle parti proprio con le pattuizioni della Convenzione, contenute all'art. 11 (che disciplina la disdetta/recesso con preavviso di 30 gg), e dall'art. 12 (che disciplinava il recesso con preavviso di 20 giorni per le sole ipotesi di prevalenti motivi di interesse pubblico e per sopravvenute disposizioni di legge).
Quindi, il Giudice di prime cure, pur accertando che il rapporto contrattuale doveva ritenersi prorogato sino al 28.02.2020, ha respinto la domanda di risarcitoria dell' , per non essere stato Parte_1 assolto l'onere di allegazione e prova di danni patrimoniali subiti in conseguenza dell'impossibilità di dare esecuzione al contratto per il periodo dal 01.06.2019 al 28.02.2020.
In particolare, ha osservato il Tribunale come il corrispettivo percepito dall'ASSOCIAZIONE, secondo quanto accertato dalla C.T.U., fosse destinato per una quota a coprire i costi di struttura e per la rimanente quota fosse corrisposta in via definitiva agli infermieri associati, sicché, anche ove il rapporto fosse proseguito sino al 28.02.2020, il corrispettivo percepito non sarebbe rimasto in capo all'ASSOCIAZIONE, ma sarebbe stato corrisposto agli associati. Né vi era prova che gli associati avessero preteso dall' somme per non avere potuto prestare la loro attività in quel Parte_1 periodo, ipotesi nella quale l'ASSOCIAZIONE avrebbe potuto lamentare l'esistenza di un danno emergente.
In punto spese, il Tribunale, in considerazione della parziale reciproca soccombenza, ha disposto la compensazione delle spese di lite per il 50%, ponendo il restante 50% a carico dell' , Parte_1 mentre ha posto le spese di C.T.U., per il 75% a carico dell' e per il restante 25% a Parte_1
carico di . CP_1
I motivi di impugnazione
1. Con il primo motivo d'appello l' Parte_1 censura il provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto che “le somme percepite dall' erano costituite da una quota di costi di struttura e dalla rimanente quota che veniva Parte_1 corrisposta in via definitiva agli associati”, omettendo di considerare le indicazioni fornite dal C.T.U. circa la natura, le modalità e i termini del rapporto giuridico sostanziale tra Associazione ed associati e,
pagina 6 di 14 in particolare, trascurando di considerare come le “somme corrisposte agli Associati” siano state espressamente qualificate dal CTU come “utili dell' distribuiti agli associati”. Parte_1
Una volta chiarito ciò, ritiene l'appellante che il Giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente valutato la natura giuridica dell' e la natura dei rapporti esistenti tra ed Parte_1 Parte_1
associati, così omettendo di accertare la titolarità e la legittimazione attiva in capo
“a vantare, giudizialmente e nei confronti di , la mancata percezione Parte_3 CP_1 degli utili che sarebbero stati conseguiti in ipotesi di prosecuzione del contratto fino al febbraio 2020”.
Quanto al profilo relativo alla natura giuridica dell'associazione, l'appellante richiama alcune pronunce giurisprudenziali (Cass. civ. n. 3850/2020 e n. 2332/2022), secondo le quali gli associati possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti e, in detta ipotesi, l'associazione è dotata di legittimazione attiva rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente. L'associazione risulta dunque dotata di soggettività giuridica, in quanto nei rapporti con i terzi si presenta come un centro unitario d'imputazione di situazione giuridiche soggettive
Quanto al profilo relativo ai rapporti tra associazione e associati, l'
[...]
invoca le clausole statutarie di cui all'art. 5 (“per Parte_1 effetto del conferimento d'opera il risultato economico dell'attività professionale svolta dagli associati nell'ambito dello studio fa capo all' ”), all'art. 9 (“agli effetti patrimoniali, l'attività fa Parte_1 invece capo allo studio e vale quindi la responsabilità diretta dell'associazione e solo sussidiariamente quella personale e solidale degli associati ai sensi dell'art. 2267 c.c.”), e agli artt. 10 e 11, relativi al potere del Presidente, quale legale rappresentante, di sottoscrivere in nome e per conto dell' i contratti con i committenti, gestiti insieme ad un Direttivo Tecnico, e determinare Parte_1
le tariffe nel rispetto dei principi deontologici.
Infine, in base all'art. 14: “Gli utili netti conseguiti dall'associazione in ciascun esercizio saranno ripartiti fra gli associati annualmente in base all'impegno profuso e alla redditività di ciascun associato;
le quote possono perciò essere variate di anno in anno sulla base del consuntivo, quale determinato ed approvato ai sensi dell'articolo precedente. Qualora un esercizio chiuda in perdita, essa sarà ripartita tra gli associati nelle proporzioni indicate al precedente comma. L'effettiva redditività di ciascun associato in ogni esercizio sarà determinata in riferimento all'attività effettivamente svolta. In sede di approvazione del rendiconto vengono determinati gli utili da distribuire e quelli da destinare a fondo riserva, tenuto conto della situazione finanziaria e dei programmi di sviluppo dell'associazione. Nel corso dell'esercizio possono essere distribuiti acconti di utili, sulla base degli incassi dell'associazione e della situazione finanziaria”.
pagina 7 di 14 Osserva l'appellante come il fatturato destinato agli associati non è quindi altro che il reddito/utile distribuito agli associati e non è affatto automatico che l'intero utile venga distribuito, ben potendo l destinare parte dello stesso a fondo riserva;
né è corretto qualificare come “fatturato Parte_1 destinato agli associati” quello che è il “risultato economico” dell' , atteso che gli effetti Parte_1 patrimoniali e contabili del risultato economico ricadono sull' anche in via autonoma e Parte_1 distinta (ad es. per il pagamento dell'IRAP).
Conclude pertanto l'appellante che, se l'ASSOCIAZIONE deve essere considerata un autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici, risulta erronea l'intera impostazione sulla base della quale la sentenza impugnata ha ritenuto che non sia stata data la prova di un danno patrimoniale.
Rispetto a tale motivo d'impugnazione è fondata l'eccezione d'inammissibilità del gravame, formulata dalla parte appellata, poiché la censura muove da una ricostruzione in diritto della natura dell'associazione e dei rapporti tra l'associazione ed i professionisti, che ne fanno parte, che non coglie affatto la ratio decidendi, sulla base della quale il primo Giudice, nel valutare in concreto le conseguenze patrimoniali derivate dalla cessazione anticipata dell'esecuzione del rapporto contrattuale, ha escluso la ravvisabilità di un danno suscettibile di essere risarcito.
La ragione del rigetto della domanda non può in alcun modo essere ravvisata nel non avere il Tribunale correttamente considerato quale sia la natura giuridica dell' e la sua legittimazione ad Parte_1 essere un centro autonomo d'interessi, come del resto dimostrato nel caso di specie dalla stipula della
Convenzione con proprio in quanto soggetto munito di legale rappresentanza, Controparte_1
che ha assunto obbligazioni da eseguire a mezzo dei proprio associati, pattuendo, a fronte delle prestazioni che gli associati avrebbero reso, un corrispettivo, che sarebbe stato fatturato dall' , la quale si impegnava a corrispondere il compenso ai propri associati entro 30 giorni Parte_1
dal ricevimento del dovuto da parte di . CP_1
L'appellante svolge delle considerazioni meramente teoriche, facendo riferimento all'ipotetica possibilità per l' di destinare parte del corrispettivo ottenuto da a fondi Parte_1 CP_1
riserva, della cui esistenza e/o necessità non è stata fornita alcuna prova, e ciò a fronte della CTU espletata, che ha ricostruito, in concreto, nel periodo rilevante ai fini di causa, e cioè dal 2014 al 2020, in cui ha avuto svolgimento il rapporto contrattuale con e sino a quando quello CP_1
avrebbe dovuto proseguire, quale destinazione abbia avuto il fatturato generato.
Non può del resto trascurarsi di considerare come per sua natura l' non operi per fini di Parte_1
lucro suoi propri, bensì allo scopo di offrire ai suoi associati migliori condizioni d'impiego, oltre ad una serie di servizi nella gestione del rapporto professionale. L persegue infatti un interesse Parte_1 non economico (art. 3 dello Statuto: “All'Associazione non è consentito l'esercizio di Parte_1
pagina 8 di 14 attività commerciali o imprenditoriali, né investimenti in beni mobili o immobili non strettamente utilizzabili nell'attività professionale o comunque non finalizzati allo svolgimento di attività compatibili con gli ordinamenti professionali di appartenenza dei singoli associati”), che è quello, nel caso di specie, quello di agevolare l'esercizio in forma associata dell'attività infermieristica, coordinando le professioni degli associati, nonché acquisendo e gestendo i mezzi necessari od utili per lo svolgimento dell'attività infermieristica degli associati, “al fine di contenere i costi dei beni e servizi comuni e di ripartire tra gli associati le spese relative alla loro professione” (art. 3 Statuto appellante).
Da tutto ciò consegue, per quanto verrà più diffusamente esposto nell'esaminare il secondo motivo d'impugnazione, che l'esistenza di un danno proprio dell' , pur non potendo in linea Parte_1
generale e di principio essere esclusa, deve tuttavia essere allegata e provata nella sua specificità, propria di un siffatto tipo di organizzazione.
Così tornando alla valutazione compiuta in concreto dal primo Giudice, che l'ha condotto ad escludere la ravvisabilità di un danno patrimoniale in capo all' Parte_1
poiché non specificamente allegato e provato.
[...]
2. Con il secondo motivo di gravame, l' censura l'omessa Parte_1
considerazione da parte del Tribunale della quantificazione del danno da essa operata negli scritti difensivi di primo grado.
Afferma l'appellante di aver precisato, nel ricorso introduttivo, come, nella determinazione del danno, debbano essere considerate due distinte “voci di costo”: i costi diretti della commessa, e cioè costi che non si sarebbero generati con la perdita della commessa, perché ad essa direttamente riferibili, e i costi di struttura, che sarebbero rimasti invariati se la commessa fosse proseguita. Aggiunge altresì
l'appellante di avere precisato, sin dal primo grado, che la commessa con non ha CP_1
generato alcun costo, né diretto, né indiretto.
Pertanto, il mancato reddito/utile in capo all' , destinato ad essere Parte_1
distribuito agli associati in conformità alle regole statutarie, e previa delibera assembleare, corrisponde alla complessiva somma capitale di € 174.210,30, tenuto conto dell'aumento del fatturato nel corso degli anni, e quindi della media di fatturato realizzato nel corso del 2018 e nei primi mesi del 2019, pari a € 19.356,70.
Parte appellante contesta poi il calcolo dell'incidenza dei costi di struttura, operato dal CTU, sui ricavi della commessa, sostenendo che la sensibile diminuzione dei costi di struttura registrata negli esercizi
2018 e 2019 ha trovato ragione nella cessazione del rapporto contrattuale (nel 2017), intercorrente tra l' e la , cui erano affidati alcuni servizi Parte_1 Controparte_6 amministrativi e di fatturazione, per cui l'eliminazione di tale costo avrebbe dovuto condurre il CTU ad pagina 9 di 14 escludere del tutto l'incidenza di costi di struttura sul fatturato ricavato dalla commessa con CP_1
.
[...]
Nessun costo di struttura, asserisce l'appellante, avrebbe subito un incremento in ipotesi di prosecuzione del contratto con , il tema potrà eventualmente essere rimesso al CTU, CP_1
in ipotesi di rinnovazione della perizia, si tratterebbe in ogni caso di costi ordinari di struttura (utenze, cancelleria, professionisti contabili, avvocati, ecc.), che non hanno alcuna rilevanza o incidenza sulla commessa con . CP_1
In sede di comparsa conclusionale l'appellante precisa, sul punto, che il C.T.U. avrebbe calcolato il fatturato destinato agli associati in € 110.391,67, anziché in € 174.210,30, usando, erroneamente (o meglio, secondo quanto indicatogli nel quesito), quale dato di partenza, la media dei costi, invece di considerare “la sopravvenuta assenza di determinate voci di costo in pendenza di contratto (e che quindi non si sarebbe ripetute – come non si sono ripetute – negli anni successivi)” e “l'incidenza di aumento del fatturato per ciascun anno di effettiva vigenza del contratto. In altri termini: il fatturato annuale non è mai rimasto costante ma si è caratterizzato per un sensibile aumento di anno in anno”.
In buona sostanza l'appellante individua il danno nell'ammontare del fatturato, che sarebbe stato realizzato nel caso in cui la commessa fosse proseguita sino al momento del prodursi degli effetti della disdetta della Convenzione, fatturato che, come già chiarito, una volta escluso - per espressa affermazione dell' stessa – fosse destinato a coprire costi di struttura, sarebbe stato Parte_1 destinato a compensare l'attività prestata dagli associati, impiegati presso la struttura di CP_1
.
[...]
L'ASSOCIAZIONE appellante, che afferma di essere legittimata, nella sua qualità di centro d'imputazione d'interesse, ad agire anche per la tutela dei diritti dei propri associati, non ha tuttavia mai allegato alcunché riguardo alla situazione degli associati impiegati in quella commessa, e cioè se essi, cessato alla fine di maggio del 2019 il rapporto contrattuale con , siano rimasti CP_1
senza occupazione e per quanto tempo non abbiano reperito altro impiego.
Non solo vi è un'assoluta assenza di allegazioni in tal senso da parte dell , ma anzi, Parte_1
proprio le deduzioni contenute nel ricorso introduttivo escludono la configurabilità di un siffatto danno, visto quanto precisato riguardo agli associati impiegati presso la struttura di : CP_1 CP_3
e hanno continuato ad operare presso quella struttura, ma in regime libero
[...] Controparte_4
professionale; lasciava l'ASSOCIAZIONE e così pure che si Persona_1 Persona_2
trasferiva in altra Regione d'Italia; infine e cui pure veniva proposto da Parte_4 Persona_3
di proseguire il rapporto in regime libero professionale, non accettavano tale CP_1
pagina 10 di 14 proposta, ma le medesime non risultano comunque più nell'elenco degli associati del 2020 (v. doc. 6
). Parte_1
Se queste persone hanno compiuto delle scelte professionali o di vita, per effetto delle quali hanno comunque lasciato l' dopo il mese di maggio del 2019 (v. doc. 5 Parte_1 Parte_1
, elenco soci a maggio 2019), senza rivolgere all'
[...] Parte_1
alcuna richiesta di natura economica, in conseguenza del venire meno del loro impiego presso la struttura , è evidente come l' non possa attribuirsi alcuna CP_1 Parte_1
legittimazione ad agire per un risarcimento, che sarebbe di natura esclusivamente mediata, visto che dovrebbe essere destinato ad indennizzare la mancata perdita di guadagno in capo agli associati.
Correttamente, quindi, la sentenza di primo grado ha osservato come: “anche ove il rapporto fosse proseguito sino al 28.2.2020, il corrispettivo della Convenzione non sarebbe rimasto in capo all' , ma sarebbe stato corrisposto agli Associati per le prestazioni professionali che gli Parte_1
stessi avrebbero in quel periodo prestato.
Né vi è prova che gli Associati abbiano preteso dall somme per non aver potuto prestare Parte_1
la propria attività nel periodo compreso tra il 1° giugno 2019 al 28 febbraio 2020. In tale diversa ipotesi, infatti, l' avrebbe potuto invocare un danno emergente…” (v. pag. 9 sentenza Parte_1
impugnata).
A tali considerazioni – e a loro migliore precisazione - va aggiunto che, escluso che gli associati potessero rivendicare alcunché direttamente nei confronti dell' , viste le modalità con cui i Parte_1
compensi venivano loro corrisposti, difetta soprattutto la prova che gli associati impiegati in quella commessa un danno l'abbiano subito, per non avere reperito altro impiego attraverso l'ASSOCIAZIONE, ovvero con altre modalità.
Né l'ASSOCIAZIONE ha dedotto e provato che la fuoriuscita di alcuni associati, in conseguenza dell'interruzione del rapporto con , l'abbia pregiudicata nella possibilità di ottenere CP_1
delle nuove commesse, in quanto non disponeva di un adeguato numero di professionisti per l'espletamento dei servizi infermieristici.
Per il resto la stessa ASSOCIAZIONE ha affermato che la commessa con non ha CP_1
generato alcun costo diretto, né incremento di costi indiretti, sicché un danno emergente sotto tale profilo non può neppure astrattamente essere preso in considerazione.
Parimenti, a voler considerare i costi fissi di struttura ed il fatto che essi, perduta la commessa con
, siano andati ad incidere, necessariamente per una percentuale maggiore, sul restante CP_1
fatturato generato dalle altre commesse, così riducendolo, si tratta di un plausibile profilo di danno, che tuttavia non viene lamentato da parte appellante, la quale infatti non fornisce elementi utili al riguardo.
pagina 11 di 14 Né chiede in questa prospettiva l'appellante, nel presente grado di giudizio, di integrare l'indagine peritale, visto che l'istanza istruttoria di rinnovazione della CTU (v. pag. 20 atto d'appello) si muove sempre lungo l'asse della ricostruzione del fatturato e dei costi diretti ed indiretti derivanti dal contratto con , o su quali sarebbero stati i costi di struttura tra il mese di giugno 2019 e il CP_1
febbraio 2020 ed il loro eventuale aumento, qualora il contratto fosse proseguito, e quindi non nella prospettiva di un peggioramento a fine anno degli utili quantificati in via definitiva e distribuiti agli associati, secondo il meccanismo descritto alle pagg. 41 e 42 della CTU espletata in primo grado, per cui l'utile determinato in via definitiva è rappresentato dalla differenza tra il fatturato annuo dell' e le spese annuali di struttura. Parte_1
La sentenza impugnata, sulla base anche delle superiori ed ulteriori argomentazioni svolte, deve quindi essere confermata nel capo in cui ha escluso l'allegazione e prova di un danno patrimoniale risarcibile.
3. Con il terzo motivo d'impugnazione, l'appellante lamenta il rigetto della domanda volta ad ottenere la condanna di per responsabilità aggravata ex art. 96, Controparte_1
comma 3, c.p.c., per non avere quella aderito all'invito alla negoziazione assistita, così denotando un comportamento, se non doloso, quantomeno connotato da colpa gravissima.
Quanto esposto non integra un vero motivo di censura rivolto alla motivazione della sentenza di primo grado, bensì si tratta della riproposizione, ex art. 346 c.p.c., di argomentazioni, che in quella sede non sono state esaminate, in quanto assorbite dal rigetto della domanda risarcitoria, e che identica sorte devono avere anche nel presente grado di giudizio.
È infatti assorbente, rispetto ad ogni altra considerazione, il fatto che la condanna aggravata, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., abbia quale presupposto che la parte sia risultata soccombente all'esito del giudizio, il che non è nel caso di specie per quanto riguarda la domanda proposta nei confronti della
Controparte_1
4. Infine, con il quarto motivo di gravame, l'appellante chiede la rinnovazione della C.T.U. in conformità al quesito indicato nella memoria prodotta in primo grado, ex art. 177 c.p.c., e riportato in sede di precisazione delle conclusioni.
Nell'esaminare il secondo motivo d'impugnazione già è stato affrontato il tema dell'irrilevanza del quesito proposto dall' , al fine di pervenire all'individuazione e Parte_1
alla quantificazione di un danno suscettibile di essere risarcito, sicché è sufficiente richiamare le considerazioni già in precedenza svolte.
Sulla scorta delle argomentazioni sin qui svolte, l'appello deve pertanto essere integralmente respinto.
Le spese del giudizio
pagina 12 di 14 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono quindi liquidate in favore dell'appellata, sulla base dei parametri di cui al D.M. Controparte_1
55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione di valore da € 52.001,00
a € 260.000,00.
Tenuto conto della natura della controversia e del numero delle questioni trattate, deve applicarsi il compenso medio per le fasi di studio ed introduttiva e il compenso prossimo al minimo per la fase decisionale, limitata alla trattazione delle medesime questioni di fatto e diritto già contenute negli atti introduttivi, senza riconoscimento di alcun compenso per la fase di trattazione, non essendo state svolte nel corso della prima udienza alcuna delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. (v. Cass.
16/04/2021 n. 10206), e così:
€ 2.977,00 per la fase di studio;
€ 1.911,00 per la fase introduttiva;
€ 3.200,00 per la fase decisionale, e quindi complessivamente € 8.088,00, il tutto oltre rimborso spese forfettario del 15% ed accessori.
Tenuto conto della reiezione dell'appello, deve darsi atto dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi
17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2013), del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall Parte_1
avverso la sentenza n. 3626/2022 del Tribunale di Torino pronunciata in
[...]
data 19.09.2022, respinge l'appello, confermando l'impugnata sentenza;
condanna l a rifondere alla Parte_1 [...] le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 8.088,00 per Controparte_1
compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, Parte_1
pagina 13 di 14 del versamento di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 12/06/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
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