Sentenza 28 settembre 2023
Rigetto
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 09/12/2025, n. 9664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9664 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09664/2025REG.PROV.COLL.
N. 03269/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3269 del 2024, proposto dalla società Sicaf S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati CO Cinque e Ciro Sito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Comune di Sant'Antonio Abate, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Lenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Campania, sede di Napoli, sez. VII, 28 settembre 2023 n.5278, che ha respinto il ricorso n. 2986/2019 R.G. proposto per l’annullamento dei seguenti atti del Comune di Sant’Antonio Abate:
a) della deliberazione 11 aprile 2019 n.19, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria – BURC 20 maggio 2019 n.27, con la quale il Consiglio comunale ha approvato il Piano urbanistico comunale- PUC, limitatamente alla parte in cui non ha riconosciuto quale industriale l'area di proprietà della Sicaf S.r.l.;
b) della deliberazione 7 maggio 2019 n.96, pubblicata all’albo pretorio dal 9 maggio successivo, con cui la Giunta comunale ha preso atto degli elaborati modificati;
e di ogni atto, anche endoprocedimentale consequenziale, connesso, preordinato e presupposto;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Antonio Abate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025 il Cons. CO MB SA e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente appellante, impresa del settore conserviero, è titolare in Comune di Sant’Antonio Abate di due immobili, un capannone aziendale situato in via della Marna, distinto al relativo catasto al foglio 4 particelle nn. 49, 669, 372, 373 1600, 1611, 2104, ed un terreno situato in via Casoni Marna, ovvero a circa 750 metri dal capannone, distinto allo stesso catasto al foglio 3, particelle nn. 375, 376, 2239, 2340 (memoria Comune 2 ottobre 2025 p. 3, fatti non contestati; è fatto localmente notorio la topografia della località, con la distanza indicata). Si controverte del regime urbanistico impresso al terreno in questione dagli atti di cui in epigrafe.
2. Gli immobili della ricorrente appellante sono stati, nel corso del tempo, classificati nel modo che segue, riassunto per quanto rileva ai fini del decidere.
2.1 Nello strumento urbanistico previgente a quello per cui è causa – programma di fabbricazione approvato con decreto ministeriale 31 maggio 1960 n.35- entrambi gli immobili erano classificati come zona industriale (memoria Comune 2 ottobre 2025 p.2, fatto incontestato).
2.2 Questa classificazione è stata mantenuta anche nel momento in cui il Comune, con delibera della Giunta 10 ottobre 2018 n.189, ha adottato il nuovo strumento urbanistico generale, ovvero il piano urbanistico comunale – PUC (memoria Comune 2 ottobre 2025, come sopra).
2.3 Sul piano adottato, sono intervenuti i pareri delle autorità competenti, in particolare il parere di coerenza 25 marzo 2019 n.2065 della Città metropolitana di Napoli (nell’all. 2 Comune in appello, p. 53 del file), che ha osservato (ibidem, p. 58): “ Si rileva, quindi, che il PUC propone una quantità di aree da destinare ad attività produttive che appare sovradimensionata per le effettive esigenze del territorio, determinando, di fatto, un ingiustificato consumo di suolo agronaturale. Infatti, il PUC, come innanzi detto, già individua un esteso ambito produttivo DI in prossimità al realizzando svincolo di collegamento autostrada A3 ed ex SS 268 capace di soddisfare la richiesta di aree produttive ”.
2.4 A ciò dichiaratamente aderendo, il Comune, con gli atti di cui in epigrafe (all. ti 2 e 3 Comune in appello) è intervenuto sulla sola classificazione urbanistica del terreno di via Casoni Marna, modificandola da industriale a “ E3 – Aree Agricole ad insediamenti radi ”.
3. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il T.a.r. ha respinto il ricorso proposto dall’impresa contro quest’esito, da essa ritenuto peggiorativo. In motivazione, ha ritenuto in sintesi estrema che nel far ciò il Comune abbia correttamente esercitato la discrezionalità, notoriamente ampia, di cui è titolare in materia urbanistica.
4. Contro questa sentenza, la società ha proposto impugnazione, con appello che contiene un unico motivo, nel quale deduce che la scelta urbanistica impugnata sarebbe invece irrazionale, e che quindi il Giudice di I grado avrebbe immotivatamente ritenuto il contrario.
4.1 In sintesi, la parte si richiama ad una perizia tecnica di parte (all. 4 Comune in appello), da cui risulterebbe che il terreno in questione è sempre stato utilizzato per fini aziendali, ovvero era adibito “ al deposito temporaneo dei residui delle lavorazioni, nonché alla loro separazione ed ospitava l’impianto di depurazione per i reflui da conferire nella pubblica fognatura di via Casoni Marna ” (appello, p. 5 prime righe) e sarebbe quindi “ strettamente funzionale all’impianto produttivo ” (appello, p. 5 settimo rigo dal basso).
4.2 A dire della parte, il Comune non avrebbe considerato queste caratteristiche, che in ogni caso chiede siano accertate se del caso anche mediante una verificazione (appello, p. 7 nono rigo), e avrebbe in ogni caso compiuto una scelta irrazionale data la “ contraddittorietà dell’inserimento di un’area agricola in una proprietà destinata in ogni sua altra parte in zona industriale ” (appello, p. 6 prime tre righe).
5. Il Comune ha resistito, con atto 13 maggio 2024 e memoria 2 ottobre 2025, in cui chiede che l’appello sia dichiarato inammissibile, e comunque respinto nel merito. In via preliminare, il Comune sostiene (memoria 2 ottobre 2025, pp. 9-10) che l’appello sarebbe inammissibile, in quanto si soffermerebbe solo sul presunto vincolo di pertinenzialità che sussisterebbe fra il terreno e lo stabilimento, ma non contesterebbe, dando così luogo ad un giudicato interno, la congruità della scelta del Comune stesso, ritenuta dal Giudice di I grado. Nel merito, sostiene poi la correttezza della propria scelta.
6. Con replica 23 ottobre 2025, la società ha ribadito le sue asserite ragioni.
7. Alla camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.
8. L’appello, nell’unico motivo di cui esso consta, è manifestamente infondato nel merito, e ciò consente di non esaminare l’eccezione preliminare di inammissibilità proposta dal Comune, secondo il noto principio della ragione più liquida.
8.1 In termini generali, è principio noto, e come tale non richiede puntuali citazioni di giurisprudenza, quello per cui il Comune nell’ambito delle scelte di pianificazione urbanistica del proprio territorio è titolare di ampia discrezionalità, come tale sindacabile dal Giudice amministrativo di legittimità nei soli casi di esiti abnormi, ovvero manifestamente illogici per contraddittorietà intrinseca o per contrasto con la realtà dei fatti.
8.2 In particolare, come ritenuto per tutte di recente anche da C.d.S. sez. IV 25 giugno 2025 n.5542, e già in base alla nota sentenza C.d.S. A.P. 22 dicembre 1999 n.24, non vi è invece onere alcuno di motivare in modo specifico, ovvero in termini più precisi di quanto emerge dalla relazione al piano, la modifica in senso peggiorativo del regime di un’area, dato che non esiste nel sistema, né tantomeno assume rango costituzionale, un generale principio che vieti la reformatio in peius di una situazione: si tratta di una mera aspettativa di fatto e non di un affidamento in qualche modo qualificato, sì da richiedere una motivazione rafforzata.
8.3 Applicando i suddetti principi al caso di specie, va affermato che la scelta del Comune, di riclassificare l’area come agricola, in primo luogo non richiedeva alcuna motivazione particolare, diversa da quanto emerge dagli atti del piano e in secondo luogo che in base a questi atti e allo stato dei luoghi non può ritenersi illogica ovvero abnorme.
8.4 Lo stato dei luoghi è desumibile dalle mappe dell’applicazione Google Earth, che come ritenuto dalla giurisprudenza, per tutte Cass. civ. sez. Vi ord, 10 gennaio 2020 n.308, costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili. Così come si è detto, il terreno per cui è causa si trova a circa 750 metri dallo stabilimento della ricorrente appellante, per cui non si può, in mancanza di altri elementi, che non sono allegati, ravvisare fra questi due immobili un nesso di pertinenzialità, termine che per vero nemmeno la ricorrente appellante usa.
8.5 Nemmeno si può ritenere che la classificazione come agricola di un’area che si trova in una zona a prevalenza industriale sia nel caso concreto di per sé illogica, dato che, come risulta dalle immagini citate, il terreno in questione si trova in una parte non completamente edificata della zona industriale medesima, sì che appare non arbitrario mantenerla libera per contenere il consumo di suolo. È quindi da respingere, perché superflua, l’istanza di verificazione avanzata sul punto.
9. L’appello va in conclusione respinto; le spese seguono la soccombenza e si liquidano così come in dispositivo, in misura comunque prossima ai valori minimi previsti dal D.M. 13 agosto 2022 n.147 per una causa di valore indeterminato e di difficoltà media.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n.3269/2024 R.G.), lo respinge.
Condanna la ricorrente appellante Sicaf S.r.l. a rifondere all’intimato appellato Comune di Sant’Antonio Abate le spese del giudizio, spese che liquida in € 6.000 (seimila/00), oltre rimborso spese forfetario ed accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ZO RI, Presidente
CO MB SA, Consigliere, Estensore
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO MB SA | ZO RI |
IL SEGRETARIO