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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/07/2025, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Monza
Sezione Seconda Civile
Verbale di udienza
All'udienza del 17/07/2025, innanzi al giudice dr.ssa Maddalena
NE, è stata chiamata la causa iscritta al N.r.g.a.c. 8426/2024
Sono comparsi:
1. l'avv. PALMIERI MASSIMILIANO per;
CP_1
2. l'avv. CIMINO FRANCESCA per AR HE;
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi e chiedono l'accoglimento di tutte le domande, eccezioni, istanze (anche istruttorie) e conclusioni ivi rassegnate, con il rigetto delle avversarie difese ed il favore delle spese del giudizio. Chiedono che la causa sia decisa.
IL GIUDICE dato atto, dichiara chiusa la discussione e si ritira in camera di consiglio per l'emissione della sentenza.
§§§§
All'esito il giudice, assenti i procuratori delle parti, emette separata sentenza ex art. 429 comma 1° c.p.c., di cui dà lettura e che provvede contestualmente ad inviare al deposito in cancelleria, mediante CONSOLLE del magistrato.
Il Giudice
Maddalena NE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Seconda Civile in persona del giudice, dott.ssa Maddalena NE, all'udienza del 17 luglio 2025, all'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 429 comma 1^ c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n°8426 del Registro
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente tra
(C.F. ), elettivamente CP_1 C.F._1
domiciliata in Seveso, via Colombo n. 16, presso lo studio dell'avv.
LI MI, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso in riassunzione;
ricorrente e
HE AR (C.F. ), C.F._2
elettivamente domiciliata in Seregno, via Cadore n. 45, presso lo studio dell'avv. Francesca Cimino, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al memoria di costituzione;
resistente
Motivi della Decisione
1. Con atto di citazione del 28 dicembre 2023 conveniva CP_1
in giudizio, davanti al Tribunale di Como, KA HE, al fine di accertare e dichiarare la sua responsabilità per i danni rilevati al momento del rilascio dell'unità immobiliare abitativa concessa in locazione e per la sua conseguenziale condanna al risarcimento per un importo di €23.771,70, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al saldo effettivo, ovvero a quella maggiore o minore ritenuta di Giustizia.
HE KA si costituiva tempestivamente in giudizio e a sua volta confutava le eccezioni avversarie, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 24 settembre 2024 il Tribunale di Como, dichiarava l'incompetenza del Tribunale di Como in favore del Tribunale di Monza depositava ricorso in riassunzione ex art. 50 c.p.c. davanti CP_1
all'intestato Tribunale, riproponendo le domande formulate davanti al
Tribunale di Como.
Si costituiva nel giudizio riassunto anche KA HE, contestando la fondatezza delle pretese attoree.
Questo tribunale, all'esito dell'udienza di discussione, respinte le richieste di prova articolate dalle parti, rinviava all'odierna udienza di discussione.
2. La domanda di parte ricorrente volta ad ottenere il risarcimento delle spese di ripristino sostenute a causa dei danni causati dal conduttore, odierno resistente, è infondata e deve essere rigettata, per le ragioni di seguito esposte.
Le risultanze processuali e la lacunosità delle allegazioni di parte ricorrente consentono di escluderne la addebitabilità al conduttore, essendo del tutto indimostrata la riconducibilità di tali danni, anche laddove esistenti, all'uso difforme o cattivo fattone dal conduttore (cfr. Cass. 1320/2015).
Ebbene, nel caso di specie la ricorrente ha affermato di aver subito un danno eccedente il deterioramento o il consumo derivante dall'uso della cosa in conformità del contratto. Non ha però assolto al relativo onere della prova.
Invero, non è stato redatto il verbale di constatazione in sede di rilascio
(o comunque non risulta prodotto in giudizio), con conseguente mancata indicazione di eventuali vizi e difetti;
né è stato specificamente riportato e descritto lo stato dell'abitazione, con le specifiche criticità riscontrate al momento del rilascio. La ricorrente, infatti, si è limitata a riportare il contenuto della consulenza tecnica di parte che, nel descrivere lo stato dell'immobile, indica, in modo, talvolta eccessivamente generico, che: “Il bagno presenta danni gravi, come piastrelle rotte o mancanti, sanitari danneggiati o rimossi, e potrebbe esserci persino la presenza di infiltrazioni d'acqua o muffa a causa della mancata manutenzione, la doccia ha i binari di scorrimento delle pareti mobili, completamente ostruiti dalla sporcizia che rende impossibile in normale utilizzo;
L'intera cucina e parti della camera sono state completamente smontati e asportati;
Le lampade della cucina sono state completamente danneggiate o rimosse …; Le guarnizioni dei pavimenti
(zoccolini) erano state asportate in diverse aree dell'appartamento; Le finestre dell'appartamento sono danneggiate o rotte, compromettendo la sicurezza e l'isolamento termico dell'abitazione; Il divano risulta oltremodo usurato e presenta segni di brasatura anomali;
Le pareti dell'appartamento sono state imbiancate con un'esecuzione pessima, lasciando macchie, sbavature e con un'applicazione eterogenea dei prodotti. Risultavano verniciate parti non soggette ad intervento, quali porte e finestre, oltre che interruttori e prese elettriche …”.
Rispetto a tali danni la domanda, pertanto, non può trovare accoglimento, atteso che, a seguito della pacifica riconsegna dell'immobile senza contestazione di tali vizi e difetti, questi sono da considerarsi successivi al rilascio e dunque non imputabili alla parte conduttrice.
A ben vedere, infatti, tali circostanze non risultano essere state evidenziate nel contraddittorio tra le parti, con conseguente impossibilità di ritenere provato il nesso causale con l'inadempimento del conduttore.
Né, sul punto, risulta di alcuna utilità la prova dichiarativa offerta dalla ricorrente in quanto articolata in ordine a capitoli che non integrano fatti che potrebbero comprovare circostanze fattuali di tale peculiarità e specificità, giacché formulati in termini eccessivamente generici, da trasmodare in valutazione: Vero che “le lampade della sala risultavano danneggiate … ? il divano presente nello stesso risultava deteriorato … ?” (v. Cass.
n°1808.2015; Cass. n°5548.2010: “la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi e non apprezzamenti o valutazioni richiedenti conoscenze tecniche o nozioni di esperienza non rientranti nel notorio;
ne consegue che il giudice, avvalendosi eventualmente di una consulenza tecnica, può porre i fatti riferiti dal testimone a base degli apprezzamenti e delle valutazioni necessarie per decidere, ma non può chiedere al teste di esprimere valutazioni o apprezzamenti personali”; conf. Cass.
n°22720.2014), oltre che inammissibili in quanto intesi a dimostrare il contenuto di un documento già versato in atti.
Ad ogni modo, la rappresentazione dei fatti di parte ricorrente non fa emergere danni legati a usi impropri o non conformi alla natura del bene locato, oltre ad indicare difetti che non trovano riscontro nella documentazione fotografica in atti. Ciò vale ad esempio per le “piastrelle rotte o mancanti”, per i binari di scorrimento delle pareti mobili della doccia
“ostruiti dalla sporcizia” e per il deterioramento del divano – verosimilmente rovinati dal normale utilizzo nel corso del tempo – così come per il danneggiamento delle finestre e delle lampade, non direttamente imputabili a colpe del conduttore ma potenzialmente ascrivibili, anch'essi, all'uso protratto nel tempo. Analoghe conclusioni valgono per la tinteggiatura non a regola d'arte e per la mancanza degli zoccolini in “diverse aree dell'appartamento”.
Inoltre, dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio non emerge l'asserita “asportazione” dei sanitari del bagno che, invece, risultano presenti, né l'asserita asportazione dei mobili della camera da letto.
Quanto all'asportazione della cucina, va rilevato che il contratto di locazione, all'articolo 10, stabiliva: “ARREDO: l'immobile verrà locato comprensivo dell'arredo, dei complementi e degli accessori presenti al suo interno e di seguito meglio descritti: - Soggiorno: Divano, tavolo con n° 4 sedie, televisione;
- Camera: armadio, comò, n° 2 comodini, letto matrimoniale con rete;
Corridoio: mobiletto portascarpe”, senza nessuna indicazione de mobili della cucina.
Ciò posto, poiché (così Cass. n.21140/2007) “in tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno” (conf. Cass. 5960/2005:
“sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore. A tal fine l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale”), e poiché la ricorrente non ha financo evaso l'onere di allegazione che le incombeva in giudizio, sussiste ragione di rigetto della domanda riconvenzionale ora esaminata.
Discende dalle considerazioni svolte che la presente controversia deve essere decisa con il rigetto delle domande proposte dalla ricorrente, dovendosi ritenere infondata la pretesa creditoria azionata.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate come da dispositivo, in relazione al valore della causa, tenuto altresì conto dell'attività concretamente effettuata, del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dalle tariffe forensi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda formulata da nei confronti di KA CP_1 HE;
2 ) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute in CP_1
questa sede dall'avv. Francesca Cimino, dichiaratosi antistatario, che si liquidano in complessivi €1.700,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, CPA e IVA (se dovute) come per legge.
Monza, 17/07/2025
Il giudice
Maddalena NE