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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/12/2025, n. 3343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3343 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 8327/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 16.12.2025, promossa da
, con l'avv. Anna Santa Castellana;
Parte_1
opponente
contro
, con l'avv. Ornella Tripaldi;
Controparte_1
opposto
avente ad oggetto: opposizione ad ingiunzione.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 3.9.2024 la Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 520, emesso il 19.7.2024
in suo danno e in favore di per l'importo di euro Controparte_1
2.099,65 oltre accessori a titolo di trattamento di fine rapporto,
chiedendone la revoca.
Costituendosi in giudizio, chiedeva rigettarsi Controparte_1
l'opposizione.
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il primo motivo di opposizione, la opponente eccepisce l'intervenuto pagamento di un acconto sul t.f.r. di euro 250,00 in data 30.11.2022,
ovvero in epoca antecedente al deposito del ricorso per ingiunzione.
Il motivo è infondato, nel senso che il detto importo era stato già portato in detrazione, nel ricorso per ingiunzione, dal maggior credito vantato dall'opposto a titolo di trattamento di fine rapporto.
Con il secondo e ultimo motivo di opposizione, la opponente eccepisce la integrale compensazione del credito riconosciuto in via monitoria con il maggior credito, dalla stessa vantato, di complessivi euro 2.999,86 di cui euro 2.097,00 a titolo di restituzione di somme di denaro prestate ed euro
902,86 a titolo di rimborso di sanzioni pecuniarie pagate per violazioni del codice della strada commesse dall'opposto.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Il credito vantato a titolo di restituzione di somme di denaro prestate non
è stato sufficientemente provato, rivelandosi all'uopo inidonei il promemoria e il messaggio vocale inviati su whatsapp a Parte_2
, legale rappresentante della opponente, da , moglie
[...] CP_2
dell'odierno opposto, il 22.12.2023, e ciò in quanto provenienti da soggetto diverso dal presunto debitore, così da non avere efficacia di ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., e da non dispensare pertanto il creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale: onere rimasto nella specie inadempiuto, in difetto sia di ogni riscontro documentale
2 (ricevute, bonifici o altre tracce di pagamento delle somme che si assumono prestate), sia di dichiarazione confessoria dell'opposto in sede di interrogatorio formale.
Il credito vantato a titolo di rimborso di sanzioni pecuniarie pagate per violazioni del codice della strada è stato invece provato nei limiti che seguono.
Deve premettersi che l'opposto ha lavorato alle dipendenze della opponente quale autotrasportatore.
Ebbene, i tre verbali di contravvenzione elevati in data 9.3.2023 nei confronti dell'opposto quale conducente del veicolo di proprietà della opponente, oltre che nei confronti di quest'ultima quale obbligata in solido, afferiscono a infrazioni (relative alla attestazione del rapporto di lavoro e alle condizioni del veicolo) imputabili alla stessa opponente, che pertanto non può rivalersi nei confronti del dipendente per le sanzioni a tale titolo pagate.
I due verbali di contravvenzione elevati in data 10.9.2021 e in data
27.9.2021 nei confronti della opponente quale obbligata in solido attengono viceversa a infrazioni (eccesso di velocità) ascrivibili al conducente, poi identificato in persona dell'opposto sulla base delle dichiarazioni di responsabilità dallo stesso sottoscritte (tardivamente prodotte in giudizio ma acquisibili agli atti ex art. 421 c.p.c.); pertanto, la opponente ha diritto di rivalersi nei suoi confronti per le sanzioni a tale titolo pagate in misura di euro 255,97 ciascuna, e così di complessivi euro
511,94.
3 Il verbale di contravvenzione elevato in data 4.5.2023 nei confronti della opponente quale obbligata in solido afferisce, a sua volta, a infrazione
(inosservanza del semaforo rosso) imputabile al conducente, ma la sua identificazione nella persona dell'opposto non è stata sufficientemente provata, in difetto di dichiarazione di responsabilità da lui sottoscritta o di confessione giudiziale, e rivelandosi a tal fine inidonea la comunicazione
(tardivamente prodotta in giudizio ma acquisibile agli atti ex art. 421
c.p.c.) dei dati del conducente, siccome proveniente dalla stessa opponente.
Non può tenersi conto, infine, del verbale di contravvenzione elevato in data 18.3.2022 nei confronti della opponente quale obbligata in solido, e afferente a infrazione (eccesso di velocità) imputabile al conducente, in quanto detto verbale non è stato richiamato nel ricorso in opposizione a ingiunzione, nel quale neppure è stato eccepito in compensazione il credito derivante dal pagamento della relativa sanzione, con conseguente preclusione, ex art. 420 c.p.c., della modifica dell'eccezione di compensazione così operata in corso di causa, in quanto tardiva e non autorizzata.
Non può poi condividersi l'assunto dell'opposto secondo cui la compensazione eccepita ex adverso non potrebbe in concreto operare trattandosi di crediti di genere diverso, e ciò in quanto l'art. 1243 c.c.
prevede la compensazione tra debiti aventi per oggetto un quantità di cose fungibili solo se dello stesso genere, ma nessuna limitazione pone ove i debiti abbiano invece per oggetto, come nel presente caso, una somma di danaro.
4 Dal credito di euro 2.099,65 vantato dall'opposto a titolo di trattamento di fine rapporto deve allora detrarsi in compensazione il solo credito di euro
511,94 vantato dalla opponente;
ne residua un credito dell'opposto di euro 1.587,71.
Conclusivamente, in parziale accoglimento della opposizione e previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, deve condannarsi la opponente al pagamento, in favore della parte opposta, di euro 1.587,71 con aggravio di rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate
(cfr. Cass. Sez. Un. 29.1.2001 n. 38/SU) a decorrere, ex art. 429 co. 3 c.p.c.,
dal giorno della maturazione dei diritti.
Il complessivo esito del giudizio, comprensivo anche della fase monitoria,
poiché connotato da reciproca soccombenza, giustifica, ex art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese di causa.
P.q.m.
revoca l'opposto decreto ingiuntivo;
condanna la opponente a pagare alla parte opposta la somma di euro 1.587,71 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali decorrenti dal giorno della maturazione dei diritti;
spese compensate.
Taranto, 16.12.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
5
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 8327/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 16.12.2025, promossa da
, con l'avv. Anna Santa Castellana;
Parte_1
opponente
contro
, con l'avv. Ornella Tripaldi;
Controparte_1
opposto
avente ad oggetto: opposizione ad ingiunzione.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 3.9.2024 la Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 520, emesso il 19.7.2024
in suo danno e in favore di per l'importo di euro Controparte_1
2.099,65 oltre accessori a titolo di trattamento di fine rapporto,
chiedendone la revoca.
Costituendosi in giudizio, chiedeva rigettarsi Controparte_1
l'opposizione.
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il primo motivo di opposizione, la opponente eccepisce l'intervenuto pagamento di un acconto sul t.f.r. di euro 250,00 in data 30.11.2022,
ovvero in epoca antecedente al deposito del ricorso per ingiunzione.
Il motivo è infondato, nel senso che il detto importo era stato già portato in detrazione, nel ricorso per ingiunzione, dal maggior credito vantato dall'opposto a titolo di trattamento di fine rapporto.
Con il secondo e ultimo motivo di opposizione, la opponente eccepisce la integrale compensazione del credito riconosciuto in via monitoria con il maggior credito, dalla stessa vantato, di complessivi euro 2.999,86 di cui euro 2.097,00 a titolo di restituzione di somme di denaro prestate ed euro
902,86 a titolo di rimborso di sanzioni pecuniarie pagate per violazioni del codice della strada commesse dall'opposto.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Il credito vantato a titolo di restituzione di somme di denaro prestate non
è stato sufficientemente provato, rivelandosi all'uopo inidonei il promemoria e il messaggio vocale inviati su whatsapp a Parte_2
, legale rappresentante della opponente, da , moglie
[...] CP_2
dell'odierno opposto, il 22.12.2023, e ciò in quanto provenienti da soggetto diverso dal presunto debitore, così da non avere efficacia di ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., e da non dispensare pertanto il creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale: onere rimasto nella specie inadempiuto, in difetto sia di ogni riscontro documentale
2 (ricevute, bonifici o altre tracce di pagamento delle somme che si assumono prestate), sia di dichiarazione confessoria dell'opposto in sede di interrogatorio formale.
Il credito vantato a titolo di rimborso di sanzioni pecuniarie pagate per violazioni del codice della strada è stato invece provato nei limiti che seguono.
Deve premettersi che l'opposto ha lavorato alle dipendenze della opponente quale autotrasportatore.
Ebbene, i tre verbali di contravvenzione elevati in data 9.3.2023 nei confronti dell'opposto quale conducente del veicolo di proprietà della opponente, oltre che nei confronti di quest'ultima quale obbligata in solido, afferiscono a infrazioni (relative alla attestazione del rapporto di lavoro e alle condizioni del veicolo) imputabili alla stessa opponente, che pertanto non può rivalersi nei confronti del dipendente per le sanzioni a tale titolo pagate.
I due verbali di contravvenzione elevati in data 10.9.2021 e in data
27.9.2021 nei confronti della opponente quale obbligata in solido attengono viceversa a infrazioni (eccesso di velocità) ascrivibili al conducente, poi identificato in persona dell'opposto sulla base delle dichiarazioni di responsabilità dallo stesso sottoscritte (tardivamente prodotte in giudizio ma acquisibili agli atti ex art. 421 c.p.c.); pertanto, la opponente ha diritto di rivalersi nei suoi confronti per le sanzioni a tale titolo pagate in misura di euro 255,97 ciascuna, e così di complessivi euro
511,94.
3 Il verbale di contravvenzione elevato in data 4.5.2023 nei confronti della opponente quale obbligata in solido afferisce, a sua volta, a infrazione
(inosservanza del semaforo rosso) imputabile al conducente, ma la sua identificazione nella persona dell'opposto non è stata sufficientemente provata, in difetto di dichiarazione di responsabilità da lui sottoscritta o di confessione giudiziale, e rivelandosi a tal fine inidonea la comunicazione
(tardivamente prodotta in giudizio ma acquisibile agli atti ex art. 421
c.p.c.) dei dati del conducente, siccome proveniente dalla stessa opponente.
Non può tenersi conto, infine, del verbale di contravvenzione elevato in data 18.3.2022 nei confronti della opponente quale obbligata in solido, e afferente a infrazione (eccesso di velocità) imputabile al conducente, in quanto detto verbale non è stato richiamato nel ricorso in opposizione a ingiunzione, nel quale neppure è stato eccepito in compensazione il credito derivante dal pagamento della relativa sanzione, con conseguente preclusione, ex art. 420 c.p.c., della modifica dell'eccezione di compensazione così operata in corso di causa, in quanto tardiva e non autorizzata.
Non può poi condividersi l'assunto dell'opposto secondo cui la compensazione eccepita ex adverso non potrebbe in concreto operare trattandosi di crediti di genere diverso, e ciò in quanto l'art. 1243 c.c.
prevede la compensazione tra debiti aventi per oggetto un quantità di cose fungibili solo se dello stesso genere, ma nessuna limitazione pone ove i debiti abbiano invece per oggetto, come nel presente caso, una somma di danaro.
4 Dal credito di euro 2.099,65 vantato dall'opposto a titolo di trattamento di fine rapporto deve allora detrarsi in compensazione il solo credito di euro
511,94 vantato dalla opponente;
ne residua un credito dell'opposto di euro 1.587,71.
Conclusivamente, in parziale accoglimento della opposizione e previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, deve condannarsi la opponente al pagamento, in favore della parte opposta, di euro 1.587,71 con aggravio di rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate
(cfr. Cass. Sez. Un. 29.1.2001 n. 38/SU) a decorrere, ex art. 429 co. 3 c.p.c.,
dal giorno della maturazione dei diritti.
Il complessivo esito del giudizio, comprensivo anche della fase monitoria,
poiché connotato da reciproca soccombenza, giustifica, ex art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese di causa.
P.q.m.
revoca l'opposto decreto ingiuntivo;
condanna la opponente a pagare alla parte opposta la somma di euro 1.587,71 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali decorrenti dal giorno della maturazione dei diritti;
spese compensate.
Taranto, 16.12.2025.
Il giudice
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