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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 30.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 717 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dalle avvocate Laura Parte_1
Filippucci e Raffaella Rinaldi ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima sito in
Perugia, Corso Vannucci 47
APPELLANTE E
, in persona del Ministro pro tempore, contumace Controparte_1
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8814/2023 del Tribunale di Roma pubblicata il
26/9/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la gravata sentenza il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso presentato da al fine di ottenere la condanna del Parte_1 Controparte_1 al pagamento in suo favore, a titolo di maggiori retribuzioni asseritamente maturate per l'attività lavorativa prestata quale detenuto, del complessivo importo di € 4.783,38 oltre accessori di legge.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su più motivi. Parte_1
Il , pur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio rimanendo Controparte_1 contumace.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
aveva agito in giudizio allegando di essere stato detenuto dal dicembre 2019 Parte_1 svolgendo, in particolare presso la Casa di Reclusione di Orvieto, attività lavorativa per l'amministrazione penitenziaria con mansioni di operaio generico-addetto alla lavorazione dei tessuti dal 1/12/2019 al 31/1/2021 e aiuto sarto dal 1/2/2021 al 30/6/2021 (che affermava essere riconducibili, all'area professionale tessile abbigliamento, al CCNL “Tessili Abbigliamento Confapi”, rispettivamente al I e al II livello tale C.C.N.L. ) rivendicando il proprio diritto ad una mercede di almeno 2/3 del trattamento economico previsto dai C.C.N.L., lamentando il mancato adeguamento delle mercedi e quantificando l'importo dovuto in € 4.783,38.
Il Tribunale respingeva la domanda.
Premesso il contenuto della normativa vigente in materia di lavoro penitenziario ed evidenziato come l'amministrazione penitenziaria avesse provveduto all'adeguamento dei parametri retributivi previsto dall'art. 22 l. 354/1975 rilevava come nel caso in esame il lavoratore avesse
“contestato il mancato pagamento integrale delle somme spettanti sulla base dei parametri aggiornati, senza tuttavia indicare specificamente gli elementi di divergenza tra quanto effettivamente percepito e quanto asseritamente dovuto, mentre il ha comprovato di aver CP_1 provveduto all'adeguamento”.
Con un primo motivo l'appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva accolto l'eccezione del di avvenuto aggiornamento delle mercedi a far data dal 1/10/2017, CP_1 lamentando che il primo giudice avrebbe fondato il proprio convincimento “su un presupposto di fatto del tutto inesistente, ovverosia sull'asserita dimostrazione, da parte del , CP_1 dell'adeguamento dei parametri retributivi e cioè del pagamento della mercede nella misura minima ed inderogabile prevista per legge”.
Evidenzia a tale proposito come, una volta comprovato da parte del lavoratore lo svolgimento della sua prestazione lavorativa e una volta allegata l'insufficienza della mercede, incombesse al convenuto la dimostrazione dell'adeguatezza del trattamento economico riconosciuto, CP_1 onere che sosteneva essere rimasto inadempiuto.
Sostiene che l'aggiornamento delle mercedi previsto dalla circolare n. 282390 del 6/9/2017 sarebbe stato solo teorico non avendo il dimostrato l'effettiva applicazione in suo favore CP_1 di tale aggiornamento evidenziando la mancata contestazione da parte dell'amministrazione penitenziaria delle specifiche allegazioni poste a fondamento della domanda, della documentazione prodotta e degli analitici conteggi allegati al ricorso. Contesta inoltre la gravata sentenza con un secondo motivo, nella parte in cui aveva affermato la mancata indicazione in modo specifico da parte del lavoratore degli elementi di divergenza tra quanto effettivamente percepito e quanto asseritamente dovuto evidenziando come tali divergenze fossero perfettamente comprensibili ed evincibili dai dati e dalle indicazioni contenute nel conteggio allegato al ricorso sui quali il non aveva preso posizione né effettuato CP_1 specifiche contestazioni.
L'appello non può trovare accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono.
Si osserva innanzitutto che, così come si evince dal complessivo contenuto del ricorso di primo grado, l'odierno appellante aveva rivendicato il proprio diritto alle maggiori retribuzioni asseritamente dovute per l'attività svolta nel periodo dal 1/12/2019 al 30/6/2021 presso la Casa di reclusione di Orvieto, con mansioni (il cui svolgimento non risulta contestato oltre che riscontrato dai prospetti paga prodotti in allegato al ricorso) di “operaio generico-addetto alla lavorazione dei tessuti” per il periodo sino al 31/1/2021 e di “aiuto sarto” per il periodo successivo, sulla base dei
2/3 della retribuzione prevista dal C.C.N.L. che indicava come applicabile e cioè il C.C.N.L Tessili
Abbigliamento Confapi, rispettivamente al I livello (per il periodo dal 1/12/2019 al 31/1/2021) e al II livello dello stesso (per il periodo successivo).
Invocava a tale proposito l'art. 22 della l. 354/1975 dolendosi, nel ricorso di primo grado, del mancato adeguamento delle retribuzioni.
Sosteneva in particolare che la competente Commissione non si sarebbe riunita dal 1993 quantificando le proprie retribuzioni confrontando, con appositi conteggi, gli importi asseritamente dovuti con quanto percepito.
Si premette che le rivendicazioni retributive dell'odierno appellante devono parametrarsi a quanto previsto dall'art. 22 l. 354/1975 nella sua formulazione, applicabile ratione temporis, risultante dalle modifiche apportate dalla l. 124/2018 ove prevede che “La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”.
Ciò premesso si osserva che, così come specificamente eccepito dal in sede di CP_1 costituzione nella precedente fase del giudizio e come trova riscontro nella documentazione prodotta in atti, le mercedi dei detenuti, contrariamente a quanto lamentato nel ricorso di primo grado, erano state più volte oggetto di aggiornamento, ai sensi dell'art. 22 della l. 354/1975.
Questo dapprima, nell'anno 2017, da parte della competente Commissione (originariamente prevista dall'art. 22 nella sua formulazione anteriore alle modifiche operate dalla l. 124/2018) e, a seguito dell'abolizione della citata Commissione ad opera della l. 124/2018, direttamente dall'amministrazione penitenziaria ( sulla base di tabelle elaborate del Ministero del lavoro),) con la nota in data 3/6/2019 (cfr. documentazione prodotta in allegato alla comparsa di costituzione del ), aggiornamento, quest'ultimo, applicabile ratione temporis al periodo oggetto di CP_1 rivendicazione (mentre non rileva ai fini della presente decisione, in quanto successivo a tale periodo, il successivo aggiornamento effettuato, sempre dall'amministrazione penitenziaria a decorrere dal 1/7/2021). Alla stregua del citato aggiornamento del 2019, sempre così come risulta dalla documentazione in atti, le mansioni di operaio generico (addetto alla lavorazione dei tessuti) e di aiuto sarto pacificamente svolte dall'appellante erano state ricondotte ai livelli 1 e 2 del C.C.N.L. Tessili Aziende Industriali, con determinazione, della paga base (al netto della quota di 13ª e TFR) in € 1.226,08 per il livello 1 (operaio generico) e in € 1.542,14 per il livello 2 (aiuto sarto) importi che, una volta decurtati della quota di 1/3 ai sensi dell'art. 22 della l. 354/1975, corrispondono a quelli, rispettivamente di € 817,39 e di € 1.028,09 indicati alla voce “paga base” nei prospetti paga prodotti in allegato al ricorso di primo grado (ed evidentemente utilizzati come parametro per determinare, anche sulla base dell'orario espletato dal lavoratore, gli importi dovuti),
Tanto premesso deve ritenersi meritevole di conferma quanto affermato dal giudice di prime cure, in ordine alla inidoneità delle allegazioni del lavoratore a dimostrare il suo preteso diritto percepire mercedi in misura maggiore di quelle corrisposte dall'amministrazione.
A fronte delle considerazioni che precedono e dei riscontri documentali precedentemente evidenziati sarebbe stato infatti onere del lavoratore evidenziare specificamente gli elementi di inadeguatezza e di non conformità agli aggiornamenti richiesti dall'art. 22 l. 354/1975 delle retribuzioni da questi materialmente percepite nel periodo oggetto di rivendicazione.
Trattasi di onere che non può ritenersi essere stato adempiuto dall'odierno appellante non potendo reputarsi sufficiente a tale scopo, in particolare, il solo riportarsi ai conteggi allegati al ricorso di primo grado.
Questo tanto più alla luce della erroneità di quanto allegato in tale atto a fondamento di tali rivendicazioni in ordine alla mancata effettuazione da parte del , a partire dal 1993, CP_1 dell'adeguamento previsto dall'art. 22 della l. 354/1975 (affermazione in realtà non corrispondente al vero, risultando essere stata tardivamente allegata solo nella presente fase di impugnazione la mancata applicazione degli adeguamenti effettuati alle retribuzioni corrisposte) e della constatazione che i citati conteggi, così come si evince dalle indicazioni ivi contenute e delle allegazioni dell'appellante, si fondano sull'applicazione di un C.C.N.L. (Tessili e Abbigliamento-
Piccola e Media Industria, prodotto quale all. 12 del ricorso) non coincidente con quello, diverso, applicato dal con l'aggiornamento, applicabile alla presente fattispecie, del 2019 CP_1
(C.C.N.L. Tessili-Aziende Industriali, cfr. Tabelle salariali allegate alla nota del del CP_1
3/6/2019, di aggiornamento delle mercedi, prodotte in allegato alla comparsa di costituzione di primo grado del ). CP_1
L'appello dovrà pertanto essere respinto.
Spese del grado irripetibili stante la mancata costituzione del . CP_1
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello. Irripetibili le spese del grado.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 30.1.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vincenzo Selmi
LA PRESIDENTE
dott.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 30.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 717 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dalle avvocate Laura Parte_1
Filippucci e Raffaella Rinaldi ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima sito in
Perugia, Corso Vannucci 47
APPELLANTE E
, in persona del Ministro pro tempore, contumace Controparte_1
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8814/2023 del Tribunale di Roma pubblicata il
26/9/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la gravata sentenza il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso presentato da al fine di ottenere la condanna del Parte_1 Controparte_1 al pagamento in suo favore, a titolo di maggiori retribuzioni asseritamente maturate per l'attività lavorativa prestata quale detenuto, del complessivo importo di € 4.783,38 oltre accessori di legge.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su più motivi. Parte_1
Il , pur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio rimanendo Controparte_1 contumace.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
aveva agito in giudizio allegando di essere stato detenuto dal dicembre 2019 Parte_1 svolgendo, in particolare presso la Casa di Reclusione di Orvieto, attività lavorativa per l'amministrazione penitenziaria con mansioni di operaio generico-addetto alla lavorazione dei tessuti dal 1/12/2019 al 31/1/2021 e aiuto sarto dal 1/2/2021 al 30/6/2021 (che affermava essere riconducibili, all'area professionale tessile abbigliamento, al CCNL “Tessili Abbigliamento Confapi”, rispettivamente al I e al II livello tale C.C.N.L. ) rivendicando il proprio diritto ad una mercede di almeno 2/3 del trattamento economico previsto dai C.C.N.L., lamentando il mancato adeguamento delle mercedi e quantificando l'importo dovuto in € 4.783,38.
Il Tribunale respingeva la domanda.
Premesso il contenuto della normativa vigente in materia di lavoro penitenziario ed evidenziato come l'amministrazione penitenziaria avesse provveduto all'adeguamento dei parametri retributivi previsto dall'art. 22 l. 354/1975 rilevava come nel caso in esame il lavoratore avesse
“contestato il mancato pagamento integrale delle somme spettanti sulla base dei parametri aggiornati, senza tuttavia indicare specificamente gli elementi di divergenza tra quanto effettivamente percepito e quanto asseritamente dovuto, mentre il ha comprovato di aver CP_1 provveduto all'adeguamento”.
Con un primo motivo l'appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva accolto l'eccezione del di avvenuto aggiornamento delle mercedi a far data dal 1/10/2017, CP_1 lamentando che il primo giudice avrebbe fondato il proprio convincimento “su un presupposto di fatto del tutto inesistente, ovverosia sull'asserita dimostrazione, da parte del , CP_1 dell'adeguamento dei parametri retributivi e cioè del pagamento della mercede nella misura minima ed inderogabile prevista per legge”.
Evidenzia a tale proposito come, una volta comprovato da parte del lavoratore lo svolgimento della sua prestazione lavorativa e una volta allegata l'insufficienza della mercede, incombesse al convenuto la dimostrazione dell'adeguatezza del trattamento economico riconosciuto, CP_1 onere che sosteneva essere rimasto inadempiuto.
Sostiene che l'aggiornamento delle mercedi previsto dalla circolare n. 282390 del 6/9/2017 sarebbe stato solo teorico non avendo il dimostrato l'effettiva applicazione in suo favore CP_1 di tale aggiornamento evidenziando la mancata contestazione da parte dell'amministrazione penitenziaria delle specifiche allegazioni poste a fondamento della domanda, della documentazione prodotta e degli analitici conteggi allegati al ricorso. Contesta inoltre la gravata sentenza con un secondo motivo, nella parte in cui aveva affermato la mancata indicazione in modo specifico da parte del lavoratore degli elementi di divergenza tra quanto effettivamente percepito e quanto asseritamente dovuto evidenziando come tali divergenze fossero perfettamente comprensibili ed evincibili dai dati e dalle indicazioni contenute nel conteggio allegato al ricorso sui quali il non aveva preso posizione né effettuato CP_1 specifiche contestazioni.
L'appello non può trovare accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono.
Si osserva innanzitutto che, così come si evince dal complessivo contenuto del ricorso di primo grado, l'odierno appellante aveva rivendicato il proprio diritto alle maggiori retribuzioni asseritamente dovute per l'attività svolta nel periodo dal 1/12/2019 al 30/6/2021 presso la Casa di reclusione di Orvieto, con mansioni (il cui svolgimento non risulta contestato oltre che riscontrato dai prospetti paga prodotti in allegato al ricorso) di “operaio generico-addetto alla lavorazione dei tessuti” per il periodo sino al 31/1/2021 e di “aiuto sarto” per il periodo successivo, sulla base dei
2/3 della retribuzione prevista dal C.C.N.L. che indicava come applicabile e cioè il C.C.N.L Tessili
Abbigliamento Confapi, rispettivamente al I livello (per il periodo dal 1/12/2019 al 31/1/2021) e al II livello dello stesso (per il periodo successivo).
Invocava a tale proposito l'art. 22 della l. 354/1975 dolendosi, nel ricorso di primo grado, del mancato adeguamento delle retribuzioni.
Sosteneva in particolare che la competente Commissione non si sarebbe riunita dal 1993 quantificando le proprie retribuzioni confrontando, con appositi conteggi, gli importi asseritamente dovuti con quanto percepito.
Si premette che le rivendicazioni retributive dell'odierno appellante devono parametrarsi a quanto previsto dall'art. 22 l. 354/1975 nella sua formulazione, applicabile ratione temporis, risultante dalle modifiche apportate dalla l. 124/2018 ove prevede che “La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”.
Ciò premesso si osserva che, così come specificamente eccepito dal in sede di CP_1 costituzione nella precedente fase del giudizio e come trova riscontro nella documentazione prodotta in atti, le mercedi dei detenuti, contrariamente a quanto lamentato nel ricorso di primo grado, erano state più volte oggetto di aggiornamento, ai sensi dell'art. 22 della l. 354/1975.
Questo dapprima, nell'anno 2017, da parte della competente Commissione (originariamente prevista dall'art. 22 nella sua formulazione anteriore alle modifiche operate dalla l. 124/2018) e, a seguito dell'abolizione della citata Commissione ad opera della l. 124/2018, direttamente dall'amministrazione penitenziaria ( sulla base di tabelle elaborate del Ministero del lavoro),) con la nota in data 3/6/2019 (cfr. documentazione prodotta in allegato alla comparsa di costituzione del ), aggiornamento, quest'ultimo, applicabile ratione temporis al periodo oggetto di CP_1 rivendicazione (mentre non rileva ai fini della presente decisione, in quanto successivo a tale periodo, il successivo aggiornamento effettuato, sempre dall'amministrazione penitenziaria a decorrere dal 1/7/2021). Alla stregua del citato aggiornamento del 2019, sempre così come risulta dalla documentazione in atti, le mansioni di operaio generico (addetto alla lavorazione dei tessuti) e di aiuto sarto pacificamente svolte dall'appellante erano state ricondotte ai livelli 1 e 2 del C.C.N.L. Tessili Aziende Industriali, con determinazione, della paga base (al netto della quota di 13ª e TFR) in € 1.226,08 per il livello 1 (operaio generico) e in € 1.542,14 per il livello 2 (aiuto sarto) importi che, una volta decurtati della quota di 1/3 ai sensi dell'art. 22 della l. 354/1975, corrispondono a quelli, rispettivamente di € 817,39 e di € 1.028,09 indicati alla voce “paga base” nei prospetti paga prodotti in allegato al ricorso di primo grado (ed evidentemente utilizzati come parametro per determinare, anche sulla base dell'orario espletato dal lavoratore, gli importi dovuti),
Tanto premesso deve ritenersi meritevole di conferma quanto affermato dal giudice di prime cure, in ordine alla inidoneità delle allegazioni del lavoratore a dimostrare il suo preteso diritto percepire mercedi in misura maggiore di quelle corrisposte dall'amministrazione.
A fronte delle considerazioni che precedono e dei riscontri documentali precedentemente evidenziati sarebbe stato infatti onere del lavoratore evidenziare specificamente gli elementi di inadeguatezza e di non conformità agli aggiornamenti richiesti dall'art. 22 l. 354/1975 delle retribuzioni da questi materialmente percepite nel periodo oggetto di rivendicazione.
Trattasi di onere che non può ritenersi essere stato adempiuto dall'odierno appellante non potendo reputarsi sufficiente a tale scopo, in particolare, il solo riportarsi ai conteggi allegati al ricorso di primo grado.
Questo tanto più alla luce della erroneità di quanto allegato in tale atto a fondamento di tali rivendicazioni in ordine alla mancata effettuazione da parte del , a partire dal 1993, CP_1 dell'adeguamento previsto dall'art. 22 della l. 354/1975 (affermazione in realtà non corrispondente al vero, risultando essere stata tardivamente allegata solo nella presente fase di impugnazione la mancata applicazione degli adeguamenti effettuati alle retribuzioni corrisposte) e della constatazione che i citati conteggi, così come si evince dalle indicazioni ivi contenute e delle allegazioni dell'appellante, si fondano sull'applicazione di un C.C.N.L. (Tessili e Abbigliamento-
Piccola e Media Industria, prodotto quale all. 12 del ricorso) non coincidente con quello, diverso, applicato dal con l'aggiornamento, applicabile alla presente fattispecie, del 2019 CP_1
(C.C.N.L. Tessili-Aziende Industriali, cfr. Tabelle salariali allegate alla nota del del CP_1
3/6/2019, di aggiornamento delle mercedi, prodotte in allegato alla comparsa di costituzione di primo grado del ). CP_1
L'appello dovrà pertanto essere respinto.
Spese del grado irripetibili stante la mancata costituzione del . CP_1
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello. Irripetibili le spese del grado.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 30.1.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vincenzo Selmi
LA PRESIDENTE
dott.ssa Vittoria Di Sario