Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/02/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 9678/2022 R.G.,
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Miglietta, procuratore domiciliatario;
- appellante -
CONTRO
Controparte_1
Rappresentata e difesa dagli avv. ti Tommaso Capurro e Maria Grazia D'Aprile, procuratori domiciliatari;
- appellata -
Controparte_2
- appellata contumace -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 4041/2022 R.S. del 06.06.2022 con cui il Giudice di Pace di Lecce aveva rigettato la domanda da egli proposta per il risarcimento dei danni asseritamente subiti il
17.01.2020 alle ore 06.00 al portone di ingresso della propria abitazione sita in Trepuzzi alla via Salerno n.42, a seguito dell'impatto di alcuni frammenti di braccetti e pendini staccatisi dalla linea elettrica ferroviaria durante il passaggio di un treno proveniente da
Lecce, deducendone l'illegittimità per le distinte ragioni illustrate nell'atto di gravame.
eccependo preliminarmente l'acquiescenza parziale alla sentenza e
[...]
l'inammissibilità dell'appello proposto, il difetto di legittimazione passiva di CP_2
e quello di legittimazione attiva di nonché contestando nel merito il
[...] Parte_1
gravame proposto.
Nonostante la ritualità e tempestività della notifica dell'atto introduttivo, Controparte_2
è rimasta contumace.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 05.03.2024 il Tribunale, ascoltate le conclusioni delle parti, ha trattenuto la causa per la decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla stregua delle risultanze in atti, ritiene il Tribunale che l'appello sia infondato.
Merita infatti integrale condivisione la decisione del Giudice di prime cure che ha ravvisato nel sinistro de quo il caso fortuito, esimente della responsabilità invocata dall'appellante ex art. 2051 c.c.: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Dalla lettura del verbale del Dipartimento della Polizia Ferroviaria per la Puglia, Basilicata ed il Molise del 20.02.2020, invero, emerge che il 17.01.2020 il treno Freccia Argento 8302
Lecce/Roma, partito regolarmente alle ore 05:52 dalla stazione di Lecce, aveva danneggiato con uno dei suoi pantografi alcuni braccetti e pendini della linea aerea, posizionati lungo il tratto ferroviario ricadente principalmente nel territorio del comune di Trepuzzi, rovinando per circa km. 2 la linea ed arrestando la sua marcia poco dopo l'uscita dalla stazione di Squinzano;
tuttavia il successivo treno Freccia Bianca 8814 partito da Lecce alle ore 06:06 danneggiava anch'esso entrambi i pantografi al suo passaggio sulla linea già guastata, rimanendo così fermo sul binario 2 della stazione di Squinzano.
Sebbene non sia dubitabile il rapporto di custodia della linea ferroviaria da parte di
[...]
e non sia stato provato se il distacco delle componenti rinvenute Controparte_1
nei pressi dell'abitazione del dai CC intervenuti sia avvenuto al momento del Pt_1
passaggio del primo treno o di quello immediatamente successivo, condivide il Tribunale la configurabilità nel caso di specie dell'esimente del fortuito, come recentemente descritto da Cassazione civile sez. III, 27/04/2023, n.11152, nel cd. “statuto della responsabilità del custode”, anche all'esito della pronuncia delle Sezioni Unite Cassazione civile sez. un., 30/06/2022,
n.20943,”: “Non è ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., abbia natura
2 oggettiva, come affermato da questa sezione con le decisioni nn. 2477-2483 rese pubbliche in data
1/02/2018, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal principio nessuna responsabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità (da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri.
II. Tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate (talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza di questa sezione, hanno ribadito che "La responsabilità di cui all'art. 2051
c.c., ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode".
III. All'affermazione di tale principio di carattere generale (punto 9 della decisione), le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza
20943/2022):
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.;
e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
3 IV. I principi appena evocati sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) - quanto in negativo
(l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente).
V. Nel confermare tali principi, in ossequio all'insegnamento delle Sezioni Unite, mette ancora conto di precisare, sul piano della struttura della fattispecie (non su quello degli effetti, che risultano ormai definitivamente scolpiti dal massimo organo della nomofilachia) che il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227, comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass. n. 21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode”.
Evidenziato nel caso di specie il brevissimo lasso temporale intercorso tra il momento in cui la linea aerea venne danneggiata dal passaggio della ed il Controparte_3
successivo in cui il medesimo tratto venne percorso dalla che con ogni Controparte_4
probabilità generò il distacco dei braccetti e la loro proiezione nello spazio circostante, e considerato che dalla documentazione in atti si evince che la medesima tratta era stata oggetto di manutenzione tra il 04 ed il 06 dicembre del 2019, reputa il decidente che l'evento occorso possa qualificarsi come fortuito, stante l'eccezionalità dell'accadimento, e l'invincibilità nonostante la migliore vigilanza.
Né può poi ipotizzarsi una violazione del disposto di cui all'art. 8 D.P.R. 753/1980 a causa dell'altezza della barriera antirumore, che secondo l'appellante non garantirebbe sicurezza, in quanto, vista la violenza della proiezione dei pezzi, una barriera di più alte dimensioni, potendo frantumarsi e favorire la moltiplicazione dei frammenti proiettati nello spazio circostante, avrebbe esposto a maggiore rischio le proprietà limitrofe, che per la loro ubicazione contigua alla sede di svolgimento di un'attività pericolosa sono consapevolmente esposte agli eventi fortuiti che possano riguardarla.
Per tutti questi motivi, conclude il Tribunale per il rigetto del gravame, con condanna dell'appellante al pagamento ragione della soccombenza delle spese di lite, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014, nonché ex art. 13 co. 1quater D.P.R. 115/02 (“Quando
4 l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, …”), al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'iscrizione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13 co. 1bis D.P.R.
115/02.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da Parte_1
avverso la sentenza n. 4041/2022 R.S. del Giudice di Pace di Lecce:
[...]
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida ex D.M. 55/2014 in € 2.127,00, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge;
3) Dichiara integralmente compensate tra le altre parti le spese di lite;
4) Visto l'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'iscrizione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13 co. 1bis D.P.R. 115/02.
Lecce, 22.02.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
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