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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/12/2025, n. 4253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4253 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
Il Tribunale di Napoli Nord, 3^ sezione civile, in persona del giudice monocratico designato GOP dott. Gianluca Actis, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5440/2024 R.G., introitata in decisione nell'udienza del
25.11.2025 e vertente
T R A
(C.F. ), elettivamente domiciliato in San Marcellino Parte_1 C.F._1
(CE), alla Via V. Bellini n. 17, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Santagata (PEC:
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, Email_1
OPPONENTE
E
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla Via
Crisafi n. 34, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Mazzotta (PEC:
, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, Email_2
NONCHE'
(C.F.: ), in persona del Ministro legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Diaz n. 11, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (PEC:
, che lo rappresenta e difende ex lege, Email_3
OPPOSTI
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.11.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti si riportavano agli scritti difensivi concludendo come da atti di causa, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.
L'opponente concludeva come da atti e verbali di causa.
L' concludeva per l'inammissibilità dell'opposizione Controparte_3
perché tardiva ed irritualmente proposta, nonché per il rigetto della domanda attorea perché infondata, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Il concludeva come da comparsa di costituzione e risposta. Controparte_2
Sulle rassegnate conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 27.06.2024, il Sig. proponeva Parte_1
opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., avverso l'intimazione di pagamento n. 028 2024 90059565 60/000, notificatagli in data 21.06.2024, limitando l'opposizione alla cartella di pagamento n. 028 2020 00111671 67/000, per un importo di € 2.251,30 a titolo di spese di giustizia, in essa ricompresa.
A fondamento della propria domanda, l'opponente deduceva plurimi motivi, asserendo:
- di non avere mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento n. 028 2020 00111671
67/000, contrariamente a quanto indicato nell'intimazione di pagamento;
- che la procedura di riscossione sarebbe nulla per la mancata notifica dell'avviso bonario e per non essere stata preceduta dalla notifica dell'invito al pagamento previsto dalla normativa sulle spese di giustizia e quindi in violazione dell'art. 227-bis D.P.R. 115/2002;
- la decadenza dal diritto di riscossione in conseguenza della mancata notifica della cartella e, in subordine, la prescrizione del credito, sia per il decorso del termine tra l'anno di riferimento del debito (2011) e la presunta data di notifica della cartella (2022), sia per il periodo successivo a tale notifica e fino alla ricezione dell'intimazione di pagamento.
Concludeva per l'annullamento del ruolo esattoriale e della relativa intimazione di pagamento n. 028 2024 90059565 60/000, limitatamente alla cartella di pagamento n.
028 2020 00111671 67/000; con vittoria di spese e competenze di causa da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l , la quale contestava Controparte_1
integralmente le domande dell'opponente, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità e tardività dell'opposizione, sostenendo la rituale notifica della cartella di pagamento in data 12.01.2022 a mani di un familiare convivente (la moglie), con conseguente definitività della pretesa e decadenza dal termine per l'impugnazione; e nel merito, ribadiva la regolarità della notifica eseguita ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 602/1973, non richiedente l'invio della raccomandata informativa (c.d.
C.A.N.).
Inoltre, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai vizi attinenti al merito della pretesa (prescrizione anteriore alla notifica della cartella, omessa notifica di atti presupposti), in quanto di esclusiva competenza dell'ente creditore;
ed infine, contestava l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica della cartella, evidenziando l'effetto interruttivo di tale atto e la successiva intimazione, nonché l'applicazione dei periodi di sospensione dei termini legati all'emergenza Covid-19.
Si costituiva altresì il il quale chiedeva il rigetto Controparte_2
dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite.
In particolare, l'Amministrazione documentava l'origine del credito, derivante dalla sentenza di condanna n. 1613/2011 del Tribunale di S. Maria C.V., divenuta irrevocabile il 24.09.2013, e da un successivo decreto di liquidazione di compensi a un consulente tecnico dell'11.11.2019, nell'ambito della procedura esecutiva per la demolizione di opere abusive;
altresì precisando che l'obbligo di notifica dell'invito al pagamento era stato soppresso a seguito di riforme normative intervenute nel 2009 e che l'ordine di demolizione e le relative spese non erano soggette a prescrizione, confermando la data di notifica della cartella al 12.01.2022 e la legittimità del proprio operato.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale.
Con ordinanza del 23.01.2025, venivano concessi i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c. All'udienza del 17.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.11.2025.
Nelle more, con provvedimento del Presidente del Tribunale di Napoli Nord del
13.10.2025, la causa veniva assegnata sul ruolo del sottoscritto GOP.
All'udienza del 25.11.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
§1.- In via preliminare, va affermata la giurisdizione del Giudice ordinario a decidere la presente controversia, in quanto l'opposizione ha ad oggetto una cartella di pagamento relativa a “spese di giustizia” e, secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità, le controversie relative alla riscossione di crediti per spese di giustizia non hanno natura tributaria e rientrano, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario
(Cass., SS.UU., 03.04.2025, n. 8810).
Quindi, la domanda è stata correttamente incardinata dinanzi a questo Tribunale.
§2.- L'azione promossa dall'opponente va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., in quanto con essa si contesta il diritto dell'Agente della
Riscossione di procedere ad esecuzione forzata, facendo valere fatti estintivi o impeditivi della pretesa (omessa notifica dell'atto presupposto, prescrizione).
L'eccezione di inammissibilità e tardività dell'opposizione, sollevata dall'
[...]
sul presupposto della definitività della cartella non impugnata nei Controparte_1
termini, è infondata: l'opponente ha impugnato l'intimazione di pagamento, quale atto successivo alla cartella, facendo valere, tra l'altro, proprio l'omessa notifica di quest'ultima. La giurisprudenza ammette pacificamente che il contribuente possa impugnare un atto consequenziale (l'intimazione) per far valere il vizio di notifica dell'atto presupposto (la cartella), recuperando così la possibilità di difesa (Trib. Palermo, sent.
10.06.2024, n. 3432; Trib. Roma, sent. 11.04.2024, n. 4371).
Inoltre, l'eccezione di prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella costituisce un fatto estintivo del diritto di credito che può essere fatto valere in ogni momento tramite opposizione all'esecuzione, non essendo soggetto a termini di decadenza (Cass., SS.UU., 24.12.2019, n. 34447).
§3.- Venendo all'esame del merito della questione, il motivo principale di opposizione, su cui si fondano anche le eccezioni di decadenza e prescrizione anteriore, è la presunta omessa notifica della cartella di pagamento n. 028 2020 00111671 67/000; ma tale doglianza è smentita dalla documentazione in atti.
L'Agente della Riscossione ha prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui è stata spedita la cartella, dal quale risulta che la stessa è stata consegnata in data
12.01.2022 presso l'indirizzo del destinatario a un soggetto qualificatosi come "familiare convivente"; e tale notifica è stata eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.P.R. n.
602/1973, che prevede una modalità semplificata di notifica diretta a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, la cui disciplina speciale prevale sulle norme generali del codice di procedura civile e della Legge n. 890/1982.
La giurisprudenza è costante nell'affermare che, in caso di notifica eseguita con tale modalità, non è necessaria la redazione di una relata di notifica, né l'invio della raccomandata informativa (c.d. C.A.N.) qualora il plico sia consegnato a persona di famiglia convivente;
infatti “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del
D.P.R. 29 settembre 1913, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del
Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente" (Cass. n. 11708/2011; cfr. anche Cass. n. 6395/2014 ed altre conformi;
App. Roma, sent. n. 3351 del 28.10.2024; Trib. Lamezia Terme, sent.
n. 216 del 05.03.2024). Inoltre, l'avviso di ricevimento, regolarmente prodotto, costituisce atto pubblico e fa fede fino a querela di falso del ricevimento e della data in esso indicata (Trib. Agrigento, sent.
n. 628/2018): nessuna querela di falso risulta proposta dall'opponente avverso la sottoscrizione apposta sull'avviso, per cui la prova della notifica può considerarsi raggiunta e la data di perfezionamento della stessa va individuata nel 12.01.2022.
§4.- L'eccezione di prescrizione, avanzata relativamente al periodo sia precedente che successivo della notifica della cartella, è infondata.
Riguardo alla dedotta prescrizione del diritto di credito per il periodo anteriore alla notifica della cartella, il credito per spese di giustizia deriva da una sentenza penale di condanna divenuta irrevocabile il 24.09.2013 perché passata in giudicato.
Ebbene, il termine di prescrizione del diritto alla riscossione è quello ordinario decennale (actio iudicati) previsto dall'art. 2953 c.c. e tale termine, nella fattispecie in esame, ha iniziato a decorrere dal 24.09.2013 e sarebbe scaduto il 24.09.2023; quindi, la notifica della cartella di pagamento, avvenuta il 12.01.2022, è intervenuta ampiamente prima della scadenza del decennio, interrompendo efficacemente il decorso della prescrizione. L'argomentazione dell'opponente, che fa riferimento all'anno del debito
(2011), è irrilevante, poiché il dies a quo per la prescrizione del credito accertato giudizialmente è il passaggio in giudicato della sentenza;
e va inoltre tenuto in considerazione che i termini di prescrizione sono stati sospesi per l'emergenza Covid-19 per il periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, il che sposta ulteriormente in avanti la scadenza.
Quanto alla dedotta prescrizione del diritto di credito per il periodo successivo alla notifica della cartella, essa è stata notificata il 12.01.2022 e l'intimazione di pagamento è stata notificata il 21.06.2024: tra i due atti, quindi, è trascorso un periodo manifestamente inferiore al termine di prescrizione decennale.
§5.- Altresì infondata è l'eccezione di mancata notifica dell'avviso bonario e violazione dell'art. 227-bis D.P.R. 115/2002, in quanto l'obbligo di notificare l'invito al pagamento prima dell'iscrizione a ruolo per le spese di giustizia è stato abrogato per effetto delle modifiche normative introdotte nel 2009 (L. 18.06.2009, n. 69) per le iscrizioni a ruolo successive al 4 luglio 2009: poiché il ruolo in questione stato formato nel 2020 (ruolo n.
2020/002660), nessuna violazione procedurale può essere ravvisata.
§6.- Le spese di lite seguono la soccombenza per cui esse vanno poste a carico dell'opponente nella misura liquidata in dispositivo, in favore di ciascuna Parte_1
parte opposta costituitasi, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione fino a € 5.200,00, in considerazione del valore della cartella opposta) e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da nei Parte_1
confronti di e del , disattesa Controparte_3 Controparte_2
ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) rigetta l'opposizione avanzata da;
Parte_1
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché del
[...] [...]
, in persona del Ministro legale rappresentante pro-tempore, delle spese Controparte_2
di giudizio, che si liquidano, per ciascuno, in complessivi € 1.500,00 per competenze, oltre spese generali CPA e IVA.
Così deciso in Aversa in data 02.12.2025.
Il G.O.P. Giudice monocratico dott. Gianluca Actis
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
Il Tribunale di Napoli Nord, 3^ sezione civile, in persona del giudice monocratico designato GOP dott. Gianluca Actis, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5440/2024 R.G., introitata in decisione nell'udienza del
25.11.2025 e vertente
T R A
(C.F. ), elettivamente domiciliato in San Marcellino Parte_1 C.F._1
(CE), alla Via V. Bellini n. 17, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Santagata (PEC:
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, Email_1
OPPONENTE
E
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla Via
Crisafi n. 34, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Mazzotta (PEC:
, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, Email_2
NONCHE'
(C.F.: ), in persona del Ministro legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Diaz n. 11, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (PEC:
, che lo rappresenta e difende ex lege, Email_3
OPPOSTI
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.11.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti si riportavano agli scritti difensivi concludendo come da atti di causa, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.
L'opponente concludeva come da atti e verbali di causa.
L' concludeva per l'inammissibilità dell'opposizione Controparte_3
perché tardiva ed irritualmente proposta, nonché per il rigetto della domanda attorea perché infondata, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Il concludeva come da comparsa di costituzione e risposta. Controparte_2
Sulle rassegnate conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 27.06.2024, il Sig. proponeva Parte_1
opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., avverso l'intimazione di pagamento n. 028 2024 90059565 60/000, notificatagli in data 21.06.2024, limitando l'opposizione alla cartella di pagamento n. 028 2020 00111671 67/000, per un importo di € 2.251,30 a titolo di spese di giustizia, in essa ricompresa.
A fondamento della propria domanda, l'opponente deduceva plurimi motivi, asserendo:
- di non avere mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento n. 028 2020 00111671
67/000, contrariamente a quanto indicato nell'intimazione di pagamento;
- che la procedura di riscossione sarebbe nulla per la mancata notifica dell'avviso bonario e per non essere stata preceduta dalla notifica dell'invito al pagamento previsto dalla normativa sulle spese di giustizia e quindi in violazione dell'art. 227-bis D.P.R. 115/2002;
- la decadenza dal diritto di riscossione in conseguenza della mancata notifica della cartella e, in subordine, la prescrizione del credito, sia per il decorso del termine tra l'anno di riferimento del debito (2011) e la presunta data di notifica della cartella (2022), sia per il periodo successivo a tale notifica e fino alla ricezione dell'intimazione di pagamento.
Concludeva per l'annullamento del ruolo esattoriale e della relativa intimazione di pagamento n. 028 2024 90059565 60/000, limitatamente alla cartella di pagamento n.
028 2020 00111671 67/000; con vittoria di spese e competenze di causa da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l , la quale contestava Controparte_1
integralmente le domande dell'opponente, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità e tardività dell'opposizione, sostenendo la rituale notifica della cartella di pagamento in data 12.01.2022 a mani di un familiare convivente (la moglie), con conseguente definitività della pretesa e decadenza dal termine per l'impugnazione; e nel merito, ribadiva la regolarità della notifica eseguita ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 602/1973, non richiedente l'invio della raccomandata informativa (c.d.
C.A.N.).
Inoltre, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai vizi attinenti al merito della pretesa (prescrizione anteriore alla notifica della cartella, omessa notifica di atti presupposti), in quanto di esclusiva competenza dell'ente creditore;
ed infine, contestava l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica della cartella, evidenziando l'effetto interruttivo di tale atto e la successiva intimazione, nonché l'applicazione dei periodi di sospensione dei termini legati all'emergenza Covid-19.
Si costituiva altresì il il quale chiedeva il rigetto Controparte_2
dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite.
In particolare, l'Amministrazione documentava l'origine del credito, derivante dalla sentenza di condanna n. 1613/2011 del Tribunale di S. Maria C.V., divenuta irrevocabile il 24.09.2013, e da un successivo decreto di liquidazione di compensi a un consulente tecnico dell'11.11.2019, nell'ambito della procedura esecutiva per la demolizione di opere abusive;
altresì precisando che l'obbligo di notifica dell'invito al pagamento era stato soppresso a seguito di riforme normative intervenute nel 2009 e che l'ordine di demolizione e le relative spese non erano soggette a prescrizione, confermando la data di notifica della cartella al 12.01.2022 e la legittimità del proprio operato.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale.
Con ordinanza del 23.01.2025, venivano concessi i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c. All'udienza del 17.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.11.2025.
Nelle more, con provvedimento del Presidente del Tribunale di Napoli Nord del
13.10.2025, la causa veniva assegnata sul ruolo del sottoscritto GOP.
All'udienza del 25.11.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
§1.- In via preliminare, va affermata la giurisdizione del Giudice ordinario a decidere la presente controversia, in quanto l'opposizione ha ad oggetto una cartella di pagamento relativa a “spese di giustizia” e, secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità, le controversie relative alla riscossione di crediti per spese di giustizia non hanno natura tributaria e rientrano, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario
(Cass., SS.UU., 03.04.2025, n. 8810).
Quindi, la domanda è stata correttamente incardinata dinanzi a questo Tribunale.
§2.- L'azione promossa dall'opponente va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., in quanto con essa si contesta il diritto dell'Agente della
Riscossione di procedere ad esecuzione forzata, facendo valere fatti estintivi o impeditivi della pretesa (omessa notifica dell'atto presupposto, prescrizione).
L'eccezione di inammissibilità e tardività dell'opposizione, sollevata dall'
[...]
sul presupposto della definitività della cartella non impugnata nei Controparte_1
termini, è infondata: l'opponente ha impugnato l'intimazione di pagamento, quale atto successivo alla cartella, facendo valere, tra l'altro, proprio l'omessa notifica di quest'ultima. La giurisprudenza ammette pacificamente che il contribuente possa impugnare un atto consequenziale (l'intimazione) per far valere il vizio di notifica dell'atto presupposto (la cartella), recuperando così la possibilità di difesa (Trib. Palermo, sent.
10.06.2024, n. 3432; Trib. Roma, sent. 11.04.2024, n. 4371).
Inoltre, l'eccezione di prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella costituisce un fatto estintivo del diritto di credito che può essere fatto valere in ogni momento tramite opposizione all'esecuzione, non essendo soggetto a termini di decadenza (Cass., SS.UU., 24.12.2019, n. 34447).
§3.- Venendo all'esame del merito della questione, il motivo principale di opposizione, su cui si fondano anche le eccezioni di decadenza e prescrizione anteriore, è la presunta omessa notifica della cartella di pagamento n. 028 2020 00111671 67/000; ma tale doglianza è smentita dalla documentazione in atti.
L'Agente della Riscossione ha prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui è stata spedita la cartella, dal quale risulta che la stessa è stata consegnata in data
12.01.2022 presso l'indirizzo del destinatario a un soggetto qualificatosi come "familiare convivente"; e tale notifica è stata eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.P.R. n.
602/1973, che prevede una modalità semplificata di notifica diretta a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, la cui disciplina speciale prevale sulle norme generali del codice di procedura civile e della Legge n. 890/1982.
La giurisprudenza è costante nell'affermare che, in caso di notifica eseguita con tale modalità, non è necessaria la redazione di una relata di notifica, né l'invio della raccomandata informativa (c.d. C.A.N.) qualora il plico sia consegnato a persona di famiglia convivente;
infatti “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del
D.P.R. 29 settembre 1913, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del
Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente" (Cass. n. 11708/2011; cfr. anche Cass. n. 6395/2014 ed altre conformi;
App. Roma, sent. n. 3351 del 28.10.2024; Trib. Lamezia Terme, sent.
n. 216 del 05.03.2024). Inoltre, l'avviso di ricevimento, regolarmente prodotto, costituisce atto pubblico e fa fede fino a querela di falso del ricevimento e della data in esso indicata (Trib. Agrigento, sent.
n. 628/2018): nessuna querela di falso risulta proposta dall'opponente avverso la sottoscrizione apposta sull'avviso, per cui la prova della notifica può considerarsi raggiunta e la data di perfezionamento della stessa va individuata nel 12.01.2022.
§4.- L'eccezione di prescrizione, avanzata relativamente al periodo sia precedente che successivo della notifica della cartella, è infondata.
Riguardo alla dedotta prescrizione del diritto di credito per il periodo anteriore alla notifica della cartella, il credito per spese di giustizia deriva da una sentenza penale di condanna divenuta irrevocabile il 24.09.2013 perché passata in giudicato.
Ebbene, il termine di prescrizione del diritto alla riscossione è quello ordinario decennale (actio iudicati) previsto dall'art. 2953 c.c. e tale termine, nella fattispecie in esame, ha iniziato a decorrere dal 24.09.2013 e sarebbe scaduto il 24.09.2023; quindi, la notifica della cartella di pagamento, avvenuta il 12.01.2022, è intervenuta ampiamente prima della scadenza del decennio, interrompendo efficacemente il decorso della prescrizione. L'argomentazione dell'opponente, che fa riferimento all'anno del debito
(2011), è irrilevante, poiché il dies a quo per la prescrizione del credito accertato giudizialmente è il passaggio in giudicato della sentenza;
e va inoltre tenuto in considerazione che i termini di prescrizione sono stati sospesi per l'emergenza Covid-19 per il periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, il che sposta ulteriormente in avanti la scadenza.
Quanto alla dedotta prescrizione del diritto di credito per il periodo successivo alla notifica della cartella, essa è stata notificata il 12.01.2022 e l'intimazione di pagamento è stata notificata il 21.06.2024: tra i due atti, quindi, è trascorso un periodo manifestamente inferiore al termine di prescrizione decennale.
§5.- Altresì infondata è l'eccezione di mancata notifica dell'avviso bonario e violazione dell'art. 227-bis D.P.R. 115/2002, in quanto l'obbligo di notificare l'invito al pagamento prima dell'iscrizione a ruolo per le spese di giustizia è stato abrogato per effetto delle modifiche normative introdotte nel 2009 (L. 18.06.2009, n. 69) per le iscrizioni a ruolo successive al 4 luglio 2009: poiché il ruolo in questione stato formato nel 2020 (ruolo n.
2020/002660), nessuna violazione procedurale può essere ravvisata.
§6.- Le spese di lite seguono la soccombenza per cui esse vanno poste a carico dell'opponente nella misura liquidata in dispositivo, in favore di ciascuna Parte_1
parte opposta costituitasi, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione fino a € 5.200,00, in considerazione del valore della cartella opposta) e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da nei Parte_1
confronti di e del , disattesa Controparte_3 Controparte_2
ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) rigetta l'opposizione avanzata da;
Parte_1
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché del
[...] [...]
, in persona del Ministro legale rappresentante pro-tempore, delle spese Controparte_2
di giudizio, che si liquidano, per ciascuno, in complessivi € 1.500,00 per competenze, oltre spese generali CPA e IVA.
Così deciso in Aversa in data 02.12.2025.
Il G.O.P. Giudice monocratico dott. Gianluca Actis