Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 05/04/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4980/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4980/2024 promosso da:
nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. CLEMENTI MONICA;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. FREGA Parte_2
STEFANIA.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: [pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti] “CONDIZIONI
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, sita ad Ancona in Via Martiri della Resistenza n.2 è assegnata alla IG.ra che vi abita con la GL maggiorenne ma non ancora economicamente Parte_1
autosufficiente.
3) Nell'ambito del divorzio e della regolamentazione patrimoniale tra le parti quale condizione indefettibile per la risoluzione della crisi familiare, le parti, comproprietari dell'immobile
- 1 -
in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale della complessiva somma di Parte_1 circa € 65.000,00 di cui € 15.000,00 a titolo di contributo al mantenimento nonché per rimborso delle spese straordinarie della GL a far data dal novembre 2021 ed € 50.000 circa quale restituzione del 50% delle rate del mutuo interamente versate dalla SI.ra , Parte_1
alla condizione indefettibile per la definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi di cui in premessa e che trovano la loro causa nel rapporto di coniugio, i coniugi convengono che, con la sottoscrizione del presente atto il IG. ede e trasferisce la propria Pt_2 quota indivisa di proprietà dell' immobile sopradescritto quanto al diritto di nuda proprietà alla GL (c.f. ) e, quanto al corrispondente diritto di usufrutto Parte_3 C.F._1
vita natural durante, sulla medesima abitazione, in favore della IG.ra Parte_1
Il SInor e la SInora si obbligano pertanto a sottoscrivere il relativo atto di Pt_2 Pt_1
cessione e trasferimento, entro giorni venti da quando la sentenza sarà pubblicata, ed inoltre sosterranno per pari quota ½ ciascuno, le spese tutte anche notarili che occorreranno per la valida formalizzazione dell'atto di trasferimento idoneo alla volturazione immobiliare.
Si precisa che l'accordo patrimoniale che precede, a beneficio della GL e della Parte_3
SI.ra è elemento funzionale, essenziale e imprescindibile ai fini della Parte_1
presente regolamentazione delle condizioni di divorzio, quale specifica condizione richiesta ed accordata reciprocamente dalla SInora e dal SInor ai fini Parte_1 Parte_2 della conclusione dell'accordo di divorzio;
le obbligazioni assunte devono intendersi avere l'efficacia ex art. 2932 c.c., obbligandosi le parti a comparire innanzi a Notaio rogante, nei detti termini e condizioni, onde formalizzare definitivamente e ad ogni giuridico effetto il trasferimento immobiliare di che trattasi, in particolare ai fini della regolare volturazione dei diritti reali di cui sopra;
il trasferimento e la cessione del cespite immobiliare stesso viene effettuato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutto quanto di accessorio e pertinente, nulla escluso, e così accettato senza riserve;
le parti sono consapevoli della regolarità urbanistica del cespite immobiliare stesso mentre sono state assolte le obbligazioni
- 2 - tributarie, ai sensi di legge, sino a tutt'oggi; ogni effetto giuridico, attivo e passivo, della presente convenzione decorre tra le parti dalla stessa sottoscrizione dell'atto notarile di cessione e trasferimento;
i coniugi infine si obbligano reciprocamente, con la sottoscrizione del presente atto, ad acconsentire, sottoscrivendo eventuali atti all'uopo ancora necessari, alla
“volturazione/sostituzione/cessione” dei rapporti contrattuali in essere con riferimento alle utenze di erogazione e somministrazione dei servizi (luce, acqua, gas, e simili) di cui è dotato l'immobile stesso.
La IG.ra con la sottoscrizione del presente atto si assume l'onere di Parte_1
provvedere al pagamento delle rate del mutuo ipotecario fondiario acceso presso la Banca
Popolare dell'Emilia Romagna a lei intestato.
All'uopo, con la sottoscrizione del presente ricorso le parti reciprocamente rinunciano al diritto al rimborso e di regresso di tutti gli importi da ciascuno pagati dalla data di acquisto dell'immobile sino all'atto di trasferimento di proprietà.
Con i benefici di esenzione da imposte di registro, ipotecaria e catastali e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19 della L. 6/3/1987 n. 74 e confermata da Circolare Agenzia delle Entrate n. 2E del 21.2.2014, incluso tassa archivio.
5) Si precisa che per effetto di tutto quanto sopra, la IG.ra diverrà esclusiva Parte_3
titolare del diritto di nuda proprietà sulla quota del cespite immobiliare cedutogli, mentre la
SInora diverrà esclusiva titolare del diritto di usufrutto vita natural durante Parte_1
sulla quota del cespite immobiliare parzialmente cedutogli permanendo piena proprietaria della quota di cui è già intestataria;
inoltre, sin d'ora si precisa che le parti tutte invocano anche i benefici fiscali, trattandosi di immobile già destinato a residenza sia della SInora Parte_1
che della GL;
[...] Parte_3
6) i coniugi convengono altresì che il garage di proprietà di entrambi identificato ai seguenti estremi catastali Comune di Ancona: Foglio 20 Particella 108 Sub. 49, categ. C/6, consistenza
34 metri quadri- sito ad Ancona in Via Bentivoglio, verrà posto in vendita il cui valore ammonta ad oggi ad € 14.000,00 così come da stima allegata (doc. 13) ed il ricavato detratte le spese, verrà suddiviso tra le parti.
In ogni caso, le parti si riservano, prima di procedere alla vendita, di valutare l'opportunità di richiedere un'ulteriore valutazione del valore del suddetto immobile;
- 3 - 7) La IG.ra tenuto conto delle attuali condizioni economiche del SI. provvederà Pt_1 Pt_2
interamente al mantenimento della GL.
8) le spese straordinarie relative alla GL, saranno altresì interamente a carico della madre la IG.ra con impegno da parte del padre IG. a contribuire nella misura del 50% Pt_1 Pt_2 qualora avrà una entrata fissa mensile superiore a €.1000,00=, e si impegna quindi ad aggiornare la IG.ra della sua condizione lavorativa. Pt_1
Si intendono tali quelle previste secondo il Protocollo per la trattazione dei procedimenti civili attualmente applicato in materia e concordato tra il Tribunale di Ancona e il ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona sottoscritto il 10.7.02024.
9) nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento tra i coniugi, essendo entrambi attualmente economicamente autosufficienti;
10) l'assegno Unico Inps viene attribuito interamente alla IG.ra Pt_1
11) le parti si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
12) la IG.ra si impegna a consegnare al IG. i beni di sua proprietà rimasti Pt_1 Pt_2
custoditi nella abitazione familiare/garage, come da lista che si allega (doc. 14); la consegna avverrà, previo accordo con la IG.ra per la data e le modalità, tramite ed in presenza Pt_1 dell' e/o di persona di fiducia del IG. CP_1 Pt_2
13) i IGg. dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca Parte_4
pendenza economica e pertanto ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro; le spese del presente giudizio sono da intendersi integralmente compensate fra le parti;
14) i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona il 23/05/1999, rappresentando che dal rapporto di coniugio è nata la GL (in data 30/08/2004), che il Tribunale di Pt_3
Ancona con sentenza n.1010/2013 pubblicata in data 15/07/2013 ha pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al marito e che tra i coniugi non si è più ricostituita la
- 4 - comunione materiale e spirituale e per l'effetto gli stessi sono addivenuti alla comune decisione di richiedere la pronuncia per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 10/12/2024.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 1010 del 15/07/2013, diventata irrevocabile il 02/07/2014, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi nella contumacia del marito. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di dodici mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona il
23/05/1999 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 70, parte 2, serie A, dell'anno 1999.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della GL maggiorenne, studentessa universitaria – tenuto conto dell'impegno di a contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50% Parte_2 qualora avrà una entrata fissa mensile superiore a €.1000,00.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione consensuale del procedimento costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- 5 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e ad Ancona il 23/05/1999 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Parte_2
Comune di Ancona al n. 70, parte 2, serie A, dell'anno 1999; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di conIGlio del 26/03/2025
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
- 6 -