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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 08/07/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Frosinone in persona del giudice dott. RA AN ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1198 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 tra e , con l'avv. Serafini Parte_1 Parte_2 attori e
, con l'avv. Fontana Controparte_1 convenuto
Controparte_2 convenuto-contumace
Controparte_3 convenuto -contumace
, con l'avv. Tonachella Controparte_4 convenuto
( già ) , con l'avv. Nicolosi Controparte_5 Controparte_6 convenuto
( già ) , con l'avv. Izzo Controparte_7 Controparte_8
1 convenuto e per essa quale mandataria ) , con l'avv. Controparte_9 Controparte_10
Patini intervenuto
( e per essa quale mandataria ) , con l'avv. Sanità CP_11 CP_12 intervenuto
( e per essa quale mandataria ) , con l'avv. Gargani Controparte_13 CP_14
intervenuto
Conclusioni : come da verbale del 17.9.24
Motivi della deisione e , premesso di aver posseduto da oltre un ventennio Parte_1 Parte_2 numerosi immobili siti in NO ( analiticamente indicati nell'atto introduttivo ) ; che gli immobili risultavano pervenuti a , a seguito di sentenza del Tribunale di Frosinone del Controparte_1
17.6.16 ; che sui fondi insistevano ipoteche a favore del , Controparte_15
, , Controparte_2 Controparte_6 Controparte_8
, nonché un sequestro conservativo in favore della curatela del fallimento
[...] CP_4
; convenivano in giudizio , oltre ai predetti soggetti , per sentir dichiarare in
[...] Controparte_1 loro favore l'acquisto per usucapione dei fondi per una quota pari alla metà ciascuno .
Si costituiva , resistendo alla domanda . Controparte_1
Si costituiva , quale società incorporante la Controparte_5 Controparte_6
, resistendo alla domanda .
[...]
Si costituiva ( già ) , deducendo di aver CP_7 Controparte_8 ceduto sin dal 2018 il credito ad unica passivamente legittimata . CP_16
Si costituiva la curatela del fallimento , resistendo alla domanda ed eccependo CP_4
, tra l'altro che la sentenza 717/16 del Tribunale di Frosinone , invocata dagli attori , che aveva trasferito la proprietà degli immobili in questione da alla moglie Controparte_17 [...]
, era stata impugnata dalla curatela con l'opposizione ex art. 404 secondo comma CP_1 cpc ed all'esito del relativo giudizio era stata revocata per dolo con sentenza del Tribunale di Frosinone n 691/18 , poi confermata in appello con sentenza 3259/21. 2 Interveniva ( e per essa , quale mandataria ) , quale CP_11 CP_12 cessionaria del credito vantato dalla Banca di credito cooperativo di resistendo alla CP_3 domanda .
Interveniva ( e per essa quale mandataria Controparte_9 Controparte_10
) quale cessionaria del credito vantato da , resistendo alla
[...] Controparte_2 domanda .
Interveniva ( e per essa , quale mandataria ) , quale Controparte_13 CP_14 cessionaria da del credito già vantato dalla Banca di credito cooperativo di CP_11
riportandosi alle difese della cedente . CP_3
All'udienza del 1.10.24 la causa è stata trattenuta in decisione con termini di rito per conclusionali e repliche sulle conclusioni rese a verbale delle parti.
-In base al principio della ragione più liquida la causa può essere definita sulla scorta delle considerazioni che seguono.
Come si è accennato in narrativa gli attori hanno convenuto in giudizio , quale Controparte_1 proprietaria dei beni di cui essi reclamano l'usucapione , fondando la legittimazione passiva della stessa sulla sentenza in data 17.6.16 del Tribunale di Frosinone , con cui è stata lei trasferita la proprietà dei beni , in accoglimento della domanda ex art. 2932 cc avanzata nei confronti del coniuge , per mancato adempimento della relativa obbligazione Controparte_17 assunta da costui in sede di separazione consensuale .
La curatela ha dedotto tuttavia che tale sentenza è stata impugnata con opposizione revocatoria , siccome frutto di dolo o collusione ai danni dei creditori del , già CP_4 amministratore della fallita , nei cui confronti essa curatela ha vittoriosamente CP_4 intrapreso giudizio ex art. 146 LF dinanzi il Tribunale di Roma;
e che all'esito dell'opposizione
, la sentenza ex art. 2932 cc del Tribunale è stata revocata , statuizione questa confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Roma , prodotta in atti .
Non v'è prova che tale ultima sentenza sia passata in giudicato , mancando in atti il certificato ex art. 124 disp. Att. cpc ( sulla necessità del detto certificato , ai fini della prova del giudicato , cfr. Cass. 36258/23) ; deve a contrario e di necessità dedursene , quale unica alternativa logica alla mancata dimostrazione del passaggio in giudicato , che la sentenza della Corte territoriale sia stata impugnata .
Tra l'odierno giudizio e quello relativo all'opposizione di terzo revocatoria , appare sussistere un evidente nesso di pregiudizialità , giacché tale ultimo giudizio condiziona il riconoscimento 3 della proprietà in capo all'odierna convenuta per effetto della sentenza di questo Tribunale del
17.6.16 .
Ora , secondo pacifica giurisprudenza della Corte di legittimità , la sospensione necessaria di cui all'art. 295 cpc , ricorre solo quando la sentenza emessa nel giudizio pregiudicante sia idonea a produrre gli effetti vincolanti del giudicato nel giudizio pregiudicato ( Cass. 5671/23
) .
Tuttavia siffatto stretto vincolo derivante dal giudicato , presuppone l'identità delle parti nel giudizio pregiudicante ed in quello pregiudicato : requisito questo insussistente nel caso di specie .
Si ricade allora nell'ipotesi della sospensione facoltativa di cui all'art. 337 cpc , che presuppone una valutazione discrezionale del giudice , volta a decidere se dare ingresso ( nella specie
) all'autorità della sentenza in grado di appello sull'opposizione di terzo revocatoria .
OR , l'esercizio del potere discrezionale del giudice di sospendere il processo pregiudicato
, richiede una motivazione sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato e quindi l'indicazione di circostanze di fatto o diritto, sostanziali o processuali , che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata in tale processo ( Cass. 16051/22 ).
Tuttavia , nella specie , parte attrice non ha prodotto , come sarebbe stato suo onere , copia dell'impugnazione avverso la sentenza di appello sopra menzionata , sì che è inibita a questo giudice qualunque valutazione sulla possibilità di riforma della sentenza della Corte IT .
Pertanto non si ritiene di sospendere l'odierno giudizio e va dato ingresso all'autorità della sentenza della Corte d'appello che ha confermato la sentenza di primo grado che aveva revocato la sentenza ex art. 2932 cc , con la conseguenza che va negata la legittimazione passiva di;
solo dovendosi soggiungere , per completezza , che la sentenza Controparte_1 che accolga l'opposizione di terzo revocatoria , ancorché proposta , come nella specie , dal creditore , ha l'effetto di produrre la totale eliminazione della sentenza nei confronti delle parti del processo originario e non solo nei confronti del creditore opponente ( Cass. 24631/15) . CP_ In definitiva la domanda proposta nei confronti della non può essere accolta per difetto di legittimazione passiva della convenuta .
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo , tenuto conto del valore dichiarato dagli attori , del fatto che la causa è stata decisa sulla base di una mera 4 questione pregiudiziale , senza alcuna necessità istruttoria , e che talune delle parti (
[...]
e ) non hanno depositato gli scritti difensivi Controparte_5 CP_11 conclusionali .
PQM
Rigetta la domanda di usucapione nei confronti;
Controparte_1 condanna gli attori in solido tra di loro alla refusione delle spese di lite in favore delle controparti costituite , che liquida , quanto a e , in Controparte_5 CP_11 euro 3.200 per ciascuna di esse , e quanto alle restanti parti costituite ( convenute o intervenute
) , in euro 6.100 per ciascuna di esse , oltre per tutte , accessori come per legge .
4.7.25
Il Giudice
RA AN
5
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Frosinone in persona del giudice dott. RA AN ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1198 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 tra e , con l'avv. Serafini Parte_1 Parte_2 attori e
, con l'avv. Fontana Controparte_1 convenuto
Controparte_2 convenuto-contumace
Controparte_3 convenuto -contumace
, con l'avv. Tonachella Controparte_4 convenuto
( già ) , con l'avv. Nicolosi Controparte_5 Controparte_6 convenuto
( già ) , con l'avv. Izzo Controparte_7 Controparte_8
1 convenuto e per essa quale mandataria ) , con l'avv. Controparte_9 Controparte_10
Patini intervenuto
( e per essa quale mandataria ) , con l'avv. Sanità CP_11 CP_12 intervenuto
( e per essa quale mandataria ) , con l'avv. Gargani Controparte_13 CP_14
intervenuto
Conclusioni : come da verbale del 17.9.24
Motivi della deisione e , premesso di aver posseduto da oltre un ventennio Parte_1 Parte_2 numerosi immobili siti in NO ( analiticamente indicati nell'atto introduttivo ) ; che gli immobili risultavano pervenuti a , a seguito di sentenza del Tribunale di Frosinone del Controparte_1
17.6.16 ; che sui fondi insistevano ipoteche a favore del , Controparte_15
, , Controparte_2 Controparte_6 Controparte_8
, nonché un sequestro conservativo in favore della curatela del fallimento
[...] CP_4
; convenivano in giudizio , oltre ai predetti soggetti , per sentir dichiarare in
[...] Controparte_1 loro favore l'acquisto per usucapione dei fondi per una quota pari alla metà ciascuno .
Si costituiva , resistendo alla domanda . Controparte_1
Si costituiva , quale società incorporante la Controparte_5 Controparte_6
, resistendo alla domanda .
[...]
Si costituiva ( già ) , deducendo di aver CP_7 Controparte_8 ceduto sin dal 2018 il credito ad unica passivamente legittimata . CP_16
Si costituiva la curatela del fallimento , resistendo alla domanda ed eccependo CP_4
, tra l'altro che la sentenza 717/16 del Tribunale di Frosinone , invocata dagli attori , che aveva trasferito la proprietà degli immobili in questione da alla moglie Controparte_17 [...]
, era stata impugnata dalla curatela con l'opposizione ex art. 404 secondo comma CP_1 cpc ed all'esito del relativo giudizio era stata revocata per dolo con sentenza del Tribunale di Frosinone n 691/18 , poi confermata in appello con sentenza 3259/21. 2 Interveniva ( e per essa , quale mandataria ) , quale CP_11 CP_12 cessionaria del credito vantato dalla Banca di credito cooperativo di resistendo alla CP_3 domanda .
Interveniva ( e per essa quale mandataria Controparte_9 Controparte_10
) quale cessionaria del credito vantato da , resistendo alla
[...] Controparte_2 domanda .
Interveniva ( e per essa , quale mandataria ) , quale Controparte_13 CP_14 cessionaria da del credito già vantato dalla Banca di credito cooperativo di CP_11
riportandosi alle difese della cedente . CP_3
All'udienza del 1.10.24 la causa è stata trattenuta in decisione con termini di rito per conclusionali e repliche sulle conclusioni rese a verbale delle parti.
-In base al principio della ragione più liquida la causa può essere definita sulla scorta delle considerazioni che seguono.
Come si è accennato in narrativa gli attori hanno convenuto in giudizio , quale Controparte_1 proprietaria dei beni di cui essi reclamano l'usucapione , fondando la legittimazione passiva della stessa sulla sentenza in data 17.6.16 del Tribunale di Frosinone , con cui è stata lei trasferita la proprietà dei beni , in accoglimento della domanda ex art. 2932 cc avanzata nei confronti del coniuge , per mancato adempimento della relativa obbligazione Controparte_17 assunta da costui in sede di separazione consensuale .
La curatela ha dedotto tuttavia che tale sentenza è stata impugnata con opposizione revocatoria , siccome frutto di dolo o collusione ai danni dei creditori del , già CP_4 amministratore della fallita , nei cui confronti essa curatela ha vittoriosamente CP_4 intrapreso giudizio ex art. 146 LF dinanzi il Tribunale di Roma;
e che all'esito dell'opposizione
, la sentenza ex art. 2932 cc del Tribunale è stata revocata , statuizione questa confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Roma , prodotta in atti .
Non v'è prova che tale ultima sentenza sia passata in giudicato , mancando in atti il certificato ex art. 124 disp. Att. cpc ( sulla necessità del detto certificato , ai fini della prova del giudicato , cfr. Cass. 36258/23) ; deve a contrario e di necessità dedursene , quale unica alternativa logica alla mancata dimostrazione del passaggio in giudicato , che la sentenza della Corte territoriale sia stata impugnata .
Tra l'odierno giudizio e quello relativo all'opposizione di terzo revocatoria , appare sussistere un evidente nesso di pregiudizialità , giacché tale ultimo giudizio condiziona il riconoscimento 3 della proprietà in capo all'odierna convenuta per effetto della sentenza di questo Tribunale del
17.6.16 .
Ora , secondo pacifica giurisprudenza della Corte di legittimità , la sospensione necessaria di cui all'art. 295 cpc , ricorre solo quando la sentenza emessa nel giudizio pregiudicante sia idonea a produrre gli effetti vincolanti del giudicato nel giudizio pregiudicato ( Cass. 5671/23
) .
Tuttavia siffatto stretto vincolo derivante dal giudicato , presuppone l'identità delle parti nel giudizio pregiudicante ed in quello pregiudicato : requisito questo insussistente nel caso di specie .
Si ricade allora nell'ipotesi della sospensione facoltativa di cui all'art. 337 cpc , che presuppone una valutazione discrezionale del giudice , volta a decidere se dare ingresso ( nella specie
) all'autorità della sentenza in grado di appello sull'opposizione di terzo revocatoria .
OR , l'esercizio del potere discrezionale del giudice di sospendere il processo pregiudicato
, richiede una motivazione sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato e quindi l'indicazione di circostanze di fatto o diritto, sostanziali o processuali , che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata in tale processo ( Cass. 16051/22 ).
Tuttavia , nella specie , parte attrice non ha prodotto , come sarebbe stato suo onere , copia dell'impugnazione avverso la sentenza di appello sopra menzionata , sì che è inibita a questo giudice qualunque valutazione sulla possibilità di riforma della sentenza della Corte IT .
Pertanto non si ritiene di sospendere l'odierno giudizio e va dato ingresso all'autorità della sentenza della Corte d'appello che ha confermato la sentenza di primo grado che aveva revocato la sentenza ex art. 2932 cc , con la conseguenza che va negata la legittimazione passiva di;
solo dovendosi soggiungere , per completezza , che la sentenza Controparte_1 che accolga l'opposizione di terzo revocatoria , ancorché proposta , come nella specie , dal creditore , ha l'effetto di produrre la totale eliminazione della sentenza nei confronti delle parti del processo originario e non solo nei confronti del creditore opponente ( Cass. 24631/15) . CP_ In definitiva la domanda proposta nei confronti della non può essere accolta per difetto di legittimazione passiva della convenuta .
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo , tenuto conto del valore dichiarato dagli attori , del fatto che la causa è stata decisa sulla base di una mera 4 questione pregiudiziale , senza alcuna necessità istruttoria , e che talune delle parti (
[...]
e ) non hanno depositato gli scritti difensivi Controparte_5 CP_11 conclusionali .
PQM
Rigetta la domanda di usucapione nei confronti;
Controparte_1 condanna gli attori in solido tra di loro alla refusione delle spese di lite in favore delle controparti costituite , che liquida , quanto a e , in Controparte_5 CP_11 euro 3.200 per ciascuna di esse , e quanto alle restanti parti costituite ( convenute o intervenute
) , in euro 6.100 per ciascuna di esse , oltre per tutte , accessori come per legge .
4.7.25
Il Giudice
RA AN
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