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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 07/03/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Sent. N. 134/2024
Cron. N.
Deposito minuta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati: dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente rel. dr. Aida SABBATO Consigliera dr. Rosa LAROCCA Consigliera ha pronunziato, all'udienza del 3/10/2024, la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 200/2022 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]al Largo Parte_1
Dinardo n. 12, rappresentata e difesa dagli avv.ti Tiziana Agostini e Alessandro De
Angelis giusta mandato allegato al ricorso in appello e presso di loro elettivamente domiciliata in Monte San Biagio (LT) alla via Provinciale San Magno 113,
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., sedente Controparte_1
presso la casa comunale per ragioni della carica in Venosa alla via Vittorio Emanuele
II n. 298, elettivamente domiciliato in Potenza alla via IV novembre n. 38, presso lo studio dell'avv. Salvatore Paolo Guarino, dal quale è rappresentato e difeso giusta delibera di G.C. n. 42 del 19/4/2023 e mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta,
APPELLATO
All'udienza del 3/10/2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: per l'appellante Pt_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza gravata, dichiarare per tutto quanto esposto nel corpo dell'atto di appello che la domanda proposta dall'arch. nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e tesa Pt_1
ad ottenere il risarcimento dei danni: 1) da perdita di chance della nomina dell'area 3 tecnica del di cui ha comunque svolto le relative mansioni;
2) per Controparte_1
la mancata percezione dell'indennità di risultato;
3) danno all'immagine personale e professionale, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario;
conseguentemente, ai sensi dell'art. 353 cpc, disporre la rimessione della causa al primo giudice;
con vittoria delle spese dei due gradi del giudizio. per l'appellato : Controparte_1
“Vogli l'adita Corte dichiarare l'inammissibilità dell'appello ovvero respingere l'appello; condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado.”, quindi, all'esito di trattazione scritta, la Corte ha pronunciato la presente sentenza, con deposito immediato del dispositivo in calce.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 633 del 14/7/2022, il Tribunale di Potenza in funzione di g.l. (adito da
, dirigente del che si affermava creditrice nei Parte_2 Controparte_1
confronti dell'ente datore di lavoro della complessiva somma di € 39.969,07 a titolo di risarcimento danni per perdita della posizione apicale già ricoperta e di danno alla professionalità), dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice adito e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
A fondamento della propria decisione il primo giudice poneva la circostanza che le censure della lavoratrice si appuntassero essenzialmente su atti di organizzazione espressione di discrezionalità amministrativa. In particolare, la ricorrente additava come illegittime, eppertanto foriere ai suoi danni dell'ingiusta perdita di compensi legati alla posizione apicale in precedenza rivestita nonchè di danno professionale: a) le delibere della Giunta municipale n. 124 e 125 del 2019, con le quali era stato rideterminato il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ex art. 109 TUEL e approvato il nuovo Modello Organizzativo, con unificazione nell'Area n. 3
Tecnica delle aree Servizi Tecnici e Servizi al Territorio;
b) la delibera di Giunta municipale n. 129 del 2019, con la quale era stato modificato il regolamento per il conferimento delle posizioni organizzative, espungendo la valutazione comparativa ed istruttoria in ipotesi di contestuale presenza di figure compatibili. Determinazioni, queste, dalle quali sarebbe derivata, quale immediata conseguenza, la soppressione dell'Area già diretta dalla ricorrente e la nomina quale responsabile della nuova Area
3 Tecnica di altro dipendente, in difetto di comparazione e di motivazione, con conseguente danno di cui la ricorrente chiedeva il ristoro.
Richiamando la distinzione tra atti di macro-organizzazione e atti di micro- organizzazione, e ritenendo che le doglianze della ricorrente non inerissero alla mera gestione privatistica del rapporto di lavoro, il primo giudice dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello , chiedendone la Parte_1
riforma nel senso di affermare sussistente la giurisdizione del giudice ordinario e rimettersi la causa innanzi al giudice adito.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
L'appello è fondato, conducendo all'affermazione della potestà giurisdizionale in capo all'adita giurisdizione ordinaria.
, dal 2004 in servizio presso il e sin dal 2006 Parte_1 Controparte_1
responsabile del Settore Tecnico del lamenta l'adozione da parte CP_1
dell'Amministrazione di una serie di delibere a suo danno, ché le avrebbero impedito il conseguimento della posizione organizzativa dell'Area n.3 Tecnica.
In particolare, ella ha puntato il dito verso le delibere di Giunta n. 124 e 125 del
29/10/2019, con le quali erano stati approvati rispettivamente il Nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e il Nuovo Modello Organizzativo, nonché verso la delibera n. 129 del 31/10/2019, nella misura in cui il conferimento delle posizioni organizzative, eseguito in assenza di comparazione e istruttoria tra figure compatibili, aveva condotto all'individuazione di altro responsabile apicale e non di essa ricorrente. Pertanto ha chiesto condannarsi il a risarcirle il Controparte_1
danno, in termini di differenze retributive e di perdita di professionalità, conseguenti alla mancata attribuzione della posizione organizzativa di responsabile dell'Area n. 3
Tecnica del Controparte_1
Orbene, questo essendo il petitum dell'azione intrapresa dalla non può non Pt_1
farsene discendere la giurisdizione del giudice ordinario, facendo propria quella giurisprudenza della Suprema Corte a tenore della quale “In tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l'assunzione ed il
conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel comma 4 del citato art. 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con
la P.A.. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di procedura finalizzata all'eventuale conferimento di incarichi, caratterizzata da emanazione di un bando, valutazione comparativa dei candidati e compilazione finale di una graduatoria di merito”, cfr. da ultimo Cass. SS.UU., ord. n.. 18653 del 08/07/2024).
Dunque ai sensi dell'art. 353 co. 1 c.p.c.,, le parti vanno rimandate innanzi al primo giudice;
e le spese devono essere compensate, stante la sussistenza di contrasti giurisprudenziali sul tema del riparto di giurisdizione in materia.
P.Q.M.
ha pronunziato all'udienza del 3 ottobre 2024 il seguente dispositivo: definitivamente pronunciando sull'appello proposto il 10/12/2022 da nei Parte_2
confronti del avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n. 633/2022 Controparte_1
del 14/7/2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello;
2) dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e, per l'effetto, rimanda le parti innanzi al Tribunale di Potenza g.l.; 3) dispone che le parti riassumano il processo innanzi al predetto giudice nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza;
4) dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado.
Potenza 3/10/2024
Il Presidente est.
dott. Roberto SPAGNUOLO
Cron. N.
Deposito minuta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati: dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente rel. dr. Aida SABBATO Consigliera dr. Rosa LAROCCA Consigliera ha pronunziato, all'udienza del 3/10/2024, la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 200/2022 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]al Largo Parte_1
Dinardo n. 12, rappresentata e difesa dagli avv.ti Tiziana Agostini e Alessandro De
Angelis giusta mandato allegato al ricorso in appello e presso di loro elettivamente domiciliata in Monte San Biagio (LT) alla via Provinciale San Magno 113,
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., sedente Controparte_1
presso la casa comunale per ragioni della carica in Venosa alla via Vittorio Emanuele
II n. 298, elettivamente domiciliato in Potenza alla via IV novembre n. 38, presso lo studio dell'avv. Salvatore Paolo Guarino, dal quale è rappresentato e difeso giusta delibera di G.C. n. 42 del 19/4/2023 e mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta,
APPELLATO
All'udienza del 3/10/2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: per l'appellante Pt_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza gravata, dichiarare per tutto quanto esposto nel corpo dell'atto di appello che la domanda proposta dall'arch. nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e tesa Pt_1
ad ottenere il risarcimento dei danni: 1) da perdita di chance della nomina dell'area 3 tecnica del di cui ha comunque svolto le relative mansioni;
2) per Controparte_1
la mancata percezione dell'indennità di risultato;
3) danno all'immagine personale e professionale, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario;
conseguentemente, ai sensi dell'art. 353 cpc, disporre la rimessione della causa al primo giudice;
con vittoria delle spese dei due gradi del giudizio. per l'appellato : Controparte_1
“Vogli l'adita Corte dichiarare l'inammissibilità dell'appello ovvero respingere l'appello; condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado.”, quindi, all'esito di trattazione scritta, la Corte ha pronunciato la presente sentenza, con deposito immediato del dispositivo in calce.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 633 del 14/7/2022, il Tribunale di Potenza in funzione di g.l. (adito da
, dirigente del che si affermava creditrice nei Parte_2 Controparte_1
confronti dell'ente datore di lavoro della complessiva somma di € 39.969,07 a titolo di risarcimento danni per perdita della posizione apicale già ricoperta e di danno alla professionalità), dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice adito e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
A fondamento della propria decisione il primo giudice poneva la circostanza che le censure della lavoratrice si appuntassero essenzialmente su atti di organizzazione espressione di discrezionalità amministrativa. In particolare, la ricorrente additava come illegittime, eppertanto foriere ai suoi danni dell'ingiusta perdita di compensi legati alla posizione apicale in precedenza rivestita nonchè di danno professionale: a) le delibere della Giunta municipale n. 124 e 125 del 2019, con le quali era stato rideterminato il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ex art. 109 TUEL e approvato il nuovo Modello Organizzativo, con unificazione nell'Area n. 3
Tecnica delle aree Servizi Tecnici e Servizi al Territorio;
b) la delibera di Giunta municipale n. 129 del 2019, con la quale era stato modificato il regolamento per il conferimento delle posizioni organizzative, espungendo la valutazione comparativa ed istruttoria in ipotesi di contestuale presenza di figure compatibili. Determinazioni, queste, dalle quali sarebbe derivata, quale immediata conseguenza, la soppressione dell'Area già diretta dalla ricorrente e la nomina quale responsabile della nuova Area
3 Tecnica di altro dipendente, in difetto di comparazione e di motivazione, con conseguente danno di cui la ricorrente chiedeva il ristoro.
Richiamando la distinzione tra atti di macro-organizzazione e atti di micro- organizzazione, e ritenendo che le doglianze della ricorrente non inerissero alla mera gestione privatistica del rapporto di lavoro, il primo giudice dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello , chiedendone la Parte_1
riforma nel senso di affermare sussistente la giurisdizione del giudice ordinario e rimettersi la causa innanzi al giudice adito.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
L'appello è fondato, conducendo all'affermazione della potestà giurisdizionale in capo all'adita giurisdizione ordinaria.
, dal 2004 in servizio presso il e sin dal 2006 Parte_1 Controparte_1
responsabile del Settore Tecnico del lamenta l'adozione da parte CP_1
dell'Amministrazione di una serie di delibere a suo danno, ché le avrebbero impedito il conseguimento della posizione organizzativa dell'Area n.3 Tecnica.
In particolare, ella ha puntato il dito verso le delibere di Giunta n. 124 e 125 del
29/10/2019, con le quali erano stati approvati rispettivamente il Nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e il Nuovo Modello Organizzativo, nonché verso la delibera n. 129 del 31/10/2019, nella misura in cui il conferimento delle posizioni organizzative, eseguito in assenza di comparazione e istruttoria tra figure compatibili, aveva condotto all'individuazione di altro responsabile apicale e non di essa ricorrente. Pertanto ha chiesto condannarsi il a risarcirle il Controparte_1
danno, in termini di differenze retributive e di perdita di professionalità, conseguenti alla mancata attribuzione della posizione organizzativa di responsabile dell'Area n. 3
Tecnica del Controparte_1
Orbene, questo essendo il petitum dell'azione intrapresa dalla non può non Pt_1
farsene discendere la giurisdizione del giudice ordinario, facendo propria quella giurisprudenza della Suprema Corte a tenore della quale “In tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l'assunzione ed il
conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel comma 4 del citato art. 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con
la P.A.. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di procedura finalizzata all'eventuale conferimento di incarichi, caratterizzata da emanazione di un bando, valutazione comparativa dei candidati e compilazione finale di una graduatoria di merito”, cfr. da ultimo Cass. SS.UU., ord. n.. 18653 del 08/07/2024).
Dunque ai sensi dell'art. 353 co. 1 c.p.c.,, le parti vanno rimandate innanzi al primo giudice;
e le spese devono essere compensate, stante la sussistenza di contrasti giurisprudenziali sul tema del riparto di giurisdizione in materia.
P.Q.M.
ha pronunziato all'udienza del 3 ottobre 2024 il seguente dispositivo: definitivamente pronunciando sull'appello proposto il 10/12/2022 da nei Parte_2
confronti del avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n. 633/2022 Controparte_1
del 14/7/2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello;
2) dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e, per l'effetto, rimanda le parti innanzi al Tribunale di Potenza g.l.; 3) dispone che le parti riassumano il processo innanzi al predetto giudice nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza;
4) dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado.
Potenza 3/10/2024
Il Presidente est.
dott. Roberto SPAGNUOLO