CASS
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 3346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3346 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LI BE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza n. 7007/2025 della Quarta sezione penale del 14/11/2024 della Corte Suprema di cassazione;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dai consigliere Maria Cristina Amoroso;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Marilia di Nardo che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dei lT;
uglio 2015, emessa dal GIP del Tribunale di Firenze, LI BE veniva scUoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per concorso nel reato di bancarotta fraudolenta pluriaggravata, reato dal quale sarebbe poi stato assolto 'per non aver commesso il fatto" con sentenza della Corte d'appello di Firenze del 16 marzo 2023, divenuta irrevocabile. La misura Penale Sent. Sez. 3 Num. 3346 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: AMOROSO MARIA CRISTINA Data Udienza: 04/12/2025 i $1 d, d 44CA t*‘-‘ Gru r Luti.tr. ette C: (-- lomiciliari, disposta il 21 gennaio 2016 e infine revocata il 21 aprile 2016, data nella quale veniva applicata la misura interdittiva del divieto di esercizio della professione forense. Una volta divenuta definitiva la sentenza di assoluzione, il LI proponeva istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta in conseguenza dell'applicazione della richiamata misura cautelare. Tale istanza veniva rigettata dalla Corte d'appello di Firenze con ordinanza dell'Il luglio 2024. Avverso questo provvedimento il LI proponeva ricorso per cassazione, rigettato con sentenza n. 7007 del 14 novembre 2024. A fondamento della propria decisione, la Corte di cassazione chiariva che l'annullamento dell'ordinanza cautelare da essa precedentemente disposto non atteneva alla mancanza dei gravi indizi di colpevolezza, ma esclusivamente alla motivazione relativa all'adeguatezza della custodia in carcere, con ciò escludendo che si trattasse di un'ipotesi di "ingiustizia formale". La Corte ribadiva inoltre che, nel giudizio di riparazione, il giudice può rivalutare i fatti emersi nel processo qualora siano tali da far apparire, valutati ex ante, plausibile il coinvolgimento dell'interessato nel reato. Alla luce di tali principi, veniva ritenuta corretta la valutazione della Corte d'appello, secondo cui le condotte del LI, in particolare il ruolo di tramite, l'ospitalità offerta alle riunioni e la consapevolezza del contesto in ragione della propria professionalità, erano idonee a indurre l'autorità giudiziaria a ritenerlo coinvolto nel fatto, integrando una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione. Da ciò il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese processuali, comprese quelle in favore del Ministero. 2.Avverso tale decisione, il LI propone ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. tramite il proprio difensore fiduciario. 3.Nel primo motivo di ricorso il ricorrente censura un errore di fatto, assumendo che questa Corte avrebbe omesso di esaminare il quinto motivo già proposto avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Firenze, con il quale era stata contestata la condanna alle spese processuali in favore del Ministero dell'economia. Deduce che tale doglianza non risulterebbe affrontata nella motivazione, con conseguente omissione su un punto idoneo a incidere sull'assetto conclusivo della decisione. 4.Nel secondo motivo lamenta un distinto errore di fatto, riferito alla mancata trattazione del quarto motivo dell'impugnazione originaria relativo alla valutazione della condotta ritenuta ostativa al riconoscimento della riparazione. 2 Sostiene che la Corte non avrebbe considerato le ragioni dedotte per escludere il nesso causale tra le condotte ascrittegli e l'adozione della misura cautelare, né il rilievo della sentenza assolutoria che aveva negato ogni valenza indiziante agli elementi valorizzati dal giudice della cautela. 5.Infine, nel terzo motivo deduce un errore di fatto nella trattazione del primo motivo già devoluto all'esame di questa Corte, concernente l'ipotesi di ingiustizia formale di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. Assume che non sarebbe stato colto il nucleo della censura, fondato sull'assenza originaria dei gravi indizi di colpevolezza e sulla coincidenza tra gli elementi considerati in sede cautelare e quelli poi ritenuti insufficienti in sede di merito. 6.Con la memoria di replica del 27/11/2025 la difesa del ricorrente osserva che le conclusioni del Procuratore Generale, incentrate sull'asserito difetto di legittimazione del ricorrente a proporre il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., non tengono conto della natura civilistica del giudizio di riparazione per ingiusta detenzione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Evidenzia che, trattandosi di procedimento civile inserito nel rito penale, ai fini dell'individuazione degli strumenti rimediali esperibili contro l'errore di fatto della Corte deve farsi riferimento ai principi processual-civilistici, che prevedono la possibilità di correggere l'omessa trattazione di un motivo mediante l'istituto della revocazione (artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. pen.). Richiama la giurisprudenza civile e costituzionale che riconosce la necessità di garantire tutela effettiva contro gli errori percettivi della Corte di cassazione e sottolinea come la ratio dell'art. 625-bis cod. proc. pen. sia quella di assicurare un analogo rimedio anche in sede penale. Ricorda, inoltre, che le Sezioni Unite hanno esteso la nozione di "condannato" anche ai soggetti gravati da statuizioni definitive di natura civile, ravvisando in tali casi la stessa esigenza di tutela del diritto al giudizio di legittimità. Da ciò la difesa deduce che il LI, condannato in via definitiva al pagamento delle spese del giudizio di merito e di legittimità, deve essere considerato "condannato" agli effetti dell'art. 625-bis cod. proc. pen., con conseguente legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario. Ritiene pertanto ingiustificata la richiesta di inammissibilità formulata dal Procuratore Generale, poiché comporterebbe una lesione del diritto di difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. È preliminare, rispetto a ogni valutazione di merito, soffermarsi sulla questione dell'ammissibilità astratta dello strumento processuale azionato dal ricorrente, ossia il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., nella misura in cui esso sia stato proposto a tutela della posizione soggettiva rivendicata dal ricorrente. Come risulta chiaramente dal dato normativo, tale rimedio disciplina i casi in cui si ritenga che un provvedimento della Corte di cassazione sia affetto da "errore materiale o di fatto", attribuendo il relativo potere, oltre che al Procuratore generale, esclusivamente al "condannato". Si tratta di un rimedio connotato da natura impugnatoria, poiché volto a sollecitare un nuovo intervento della medesima autorità giudiziaria, all'esito di un procedimento formale, per far emergere e correggere il vizio del provvedimento contestato, con possibilità di modificarne il contenuto in senso favorevole al soggetto privato. L'espressione letterale della norma disegna confini soggettivi rigorosi, destinati a limitare in modo tassativo i soggetti legittimati ad attivare tale strumento. La Corte di cassazione, anche in un'interpretazione prudente e sistematica della disposizione, ha chiarito che, pur potendo la norma ammettere un'interpretazione estensiva, essa non consente applicazioni analogiche. È in tale prospettiva che si è riconosciuta la legittimazione al ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. anche all'imputato condannato al solo risarcimento dei danni in favore della parte civile, purché il provvedimento impugnato rivesta contenuto tale da attribuirgli comunque la qualifica di "condannato" (Sez. 3 del 10/11/2015, n. 45031, P., Rv. 265439; in senso conforme, Sez. U. del 17/7/2022, n. 28719, Marani, Rv. 252695). Diversamente, si è negata tale legittimazione al soggetto costituito parte civile che, avendo impugnato la sentenza del processo cui aveva partecipato, sia stato condannato al pagamento della somma prevista dall'art. 616 cod. proc. pen., trattandosi di condanna accessoria priva del carattere sostanziale richiesto dalla norma (Sez. 5, del 3/8/2017, n. 38780, P.c. in proc. BA e altri, Rv 270807). In modo analogo, la legittimazione è stata esclusa nei confronti del soggetto ancora sottoposto a indagini preliminari, anche quando la Corte abbia emesso, nel subprocedimento de libertate, un provvedimento ritenuto erroneo, poiché tale provvedimento non è idoneo a determinare una "condanna" irrevocabile (Sez. 3 del 19/11/2021, n. 42518, Delli Carri, Rv 282077). La rassegna giurisprudenziale, pur sintetica, consente di ribadire che il rimedio in esame è precluso a chi non sia stato destinatario di una condanna in senso tecnico. In questa prospettiva, la Corte ha negato la legittimazione anche al terzo, estraneo al reato, che abbia visto respingere la propria istanza di restituzione del bene confiscato, poiché il rimedio è esperibile solo contro il provvedimento che abbia 4 reso definitiva una sentenza di condanna (Sez. 5 del 1/02/2024, n. 4611, Linardi, Rv 285940). 2.11 Collegio non ignora l'orientamento giurisprudenziale espresso da Sez. 3 del 5/07/ 2022, n. 25653, Sassano, Rv 283621091, e Sez. 3 del 17/11/2022, n. 43608, Pattti, secondo cui sarebbe ammissibile, in linea di principio, il ricorso straordinario proposto dall'imputato assolto avverso la sentenza di questa Corte che abbia rigettato il ricorso contro l'ordinanza di reiezione della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione. Tale orientamento fonda l'estensione del rimedio sull'assunto che la legittimazione non sia riservata esclusivamente al condannato, ma possa essere riconosciuta anche a chi sia stato condannato e poi assolto a seguito di revisione. Tuttavia, a prescindere dalla condivisibilità teorica di tale ricostruzione, essa non è applicabile al caso in esame. Il LI, infatti, non ha agito per la riparazione dell'errore giudiziario, non essendo mai divenuta definitiva la sentenza emessa a suo carico, né essendo stato rimosso un giudicato mediante revisione ai sensi degli artt. 629 e ss. cod. proc. pen., ma per ottenere l'equa riparazione ex art. 314, comma 1, cod. proc. pen. A differenza dei casi richiamati dall'orientamento minoritario, in cui i soggetti coinvolti avevano effettivamente rivestito la qualifica di condannati in via definitiva, sia pure in relazione a un diverso giudizio;
nel caso presente, la condanna emessa nei confronti del LI non ha mai acquisito tale carattere, essendo egli stato prosciolto già in sede di appello. 3.È per tale ragione, che deve ribadirsi il principio secondo cui è inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto proposto, avverso la sentenza della Corte di cassazione di rigetto del ricorso contro l'ordinanza di reiezione della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, da chi sia stato assolto nel giudizio di appello, essendo la legittimazione ad agire circoscritta, ex art. 625-bis cod. proc. pen., al solo condannato in via definitiva. (Sez. 3, n. 35329 del 04/06/2024, Crupi, Rv. 286888 - 01; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970 - 01; Sez. 3, n. 16659/08 del 06/12/2007, Accardo, Rv. 239858). Ne consegue l'impossibilità di esaminare la fondatezza della censura. 4.Alla pronunzia di inammissibilità del ricorso introduttivo fa seguito, visto l'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 5 X Il Presidente
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 04/12/2025 Il Consigliere estensore
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dai consigliere Maria Cristina Amoroso;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Marilia di Nardo che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dei lT;
uglio 2015, emessa dal GIP del Tribunale di Firenze, LI BE veniva scUoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per concorso nel reato di bancarotta fraudolenta pluriaggravata, reato dal quale sarebbe poi stato assolto 'per non aver commesso il fatto" con sentenza della Corte d'appello di Firenze del 16 marzo 2023, divenuta irrevocabile. La misura Penale Sent. Sez. 3 Num. 3346 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: AMOROSO MARIA CRISTINA Data Udienza: 04/12/2025 i $1 d, d 44CA t*‘-‘ Gru r Luti.tr. ette C: (-- lomiciliari, disposta il 21 gennaio 2016 e infine revocata il 21 aprile 2016, data nella quale veniva applicata la misura interdittiva del divieto di esercizio della professione forense. Una volta divenuta definitiva la sentenza di assoluzione, il LI proponeva istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta in conseguenza dell'applicazione della richiamata misura cautelare. Tale istanza veniva rigettata dalla Corte d'appello di Firenze con ordinanza dell'Il luglio 2024. Avverso questo provvedimento il LI proponeva ricorso per cassazione, rigettato con sentenza n. 7007 del 14 novembre 2024. A fondamento della propria decisione, la Corte di cassazione chiariva che l'annullamento dell'ordinanza cautelare da essa precedentemente disposto non atteneva alla mancanza dei gravi indizi di colpevolezza, ma esclusivamente alla motivazione relativa all'adeguatezza della custodia in carcere, con ciò escludendo che si trattasse di un'ipotesi di "ingiustizia formale". La Corte ribadiva inoltre che, nel giudizio di riparazione, il giudice può rivalutare i fatti emersi nel processo qualora siano tali da far apparire, valutati ex ante, plausibile il coinvolgimento dell'interessato nel reato. Alla luce di tali principi, veniva ritenuta corretta la valutazione della Corte d'appello, secondo cui le condotte del LI, in particolare il ruolo di tramite, l'ospitalità offerta alle riunioni e la consapevolezza del contesto in ragione della propria professionalità, erano idonee a indurre l'autorità giudiziaria a ritenerlo coinvolto nel fatto, integrando una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione. Da ciò il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese processuali, comprese quelle in favore del Ministero. 2.Avverso tale decisione, il LI propone ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. tramite il proprio difensore fiduciario. 3.Nel primo motivo di ricorso il ricorrente censura un errore di fatto, assumendo che questa Corte avrebbe omesso di esaminare il quinto motivo già proposto avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Firenze, con il quale era stata contestata la condanna alle spese processuali in favore del Ministero dell'economia. Deduce che tale doglianza non risulterebbe affrontata nella motivazione, con conseguente omissione su un punto idoneo a incidere sull'assetto conclusivo della decisione. 4.Nel secondo motivo lamenta un distinto errore di fatto, riferito alla mancata trattazione del quarto motivo dell'impugnazione originaria relativo alla valutazione della condotta ritenuta ostativa al riconoscimento della riparazione. 2 Sostiene che la Corte non avrebbe considerato le ragioni dedotte per escludere il nesso causale tra le condotte ascrittegli e l'adozione della misura cautelare, né il rilievo della sentenza assolutoria che aveva negato ogni valenza indiziante agli elementi valorizzati dal giudice della cautela. 5.Infine, nel terzo motivo deduce un errore di fatto nella trattazione del primo motivo già devoluto all'esame di questa Corte, concernente l'ipotesi di ingiustizia formale di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. Assume che non sarebbe stato colto il nucleo della censura, fondato sull'assenza originaria dei gravi indizi di colpevolezza e sulla coincidenza tra gli elementi considerati in sede cautelare e quelli poi ritenuti insufficienti in sede di merito. 6.Con la memoria di replica del 27/11/2025 la difesa del ricorrente osserva che le conclusioni del Procuratore Generale, incentrate sull'asserito difetto di legittimazione del ricorrente a proporre il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., non tengono conto della natura civilistica del giudizio di riparazione per ingiusta detenzione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Evidenzia che, trattandosi di procedimento civile inserito nel rito penale, ai fini dell'individuazione degli strumenti rimediali esperibili contro l'errore di fatto della Corte deve farsi riferimento ai principi processual-civilistici, che prevedono la possibilità di correggere l'omessa trattazione di un motivo mediante l'istituto della revocazione (artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. pen.). Richiama la giurisprudenza civile e costituzionale che riconosce la necessità di garantire tutela effettiva contro gli errori percettivi della Corte di cassazione e sottolinea come la ratio dell'art. 625-bis cod. proc. pen. sia quella di assicurare un analogo rimedio anche in sede penale. Ricorda, inoltre, che le Sezioni Unite hanno esteso la nozione di "condannato" anche ai soggetti gravati da statuizioni definitive di natura civile, ravvisando in tali casi la stessa esigenza di tutela del diritto al giudizio di legittimità. Da ciò la difesa deduce che il LI, condannato in via definitiva al pagamento delle spese del giudizio di merito e di legittimità, deve essere considerato "condannato" agli effetti dell'art. 625-bis cod. proc. pen., con conseguente legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario. Ritiene pertanto ingiustificata la richiesta di inammissibilità formulata dal Procuratore Generale, poiché comporterebbe una lesione del diritto di difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. È preliminare, rispetto a ogni valutazione di merito, soffermarsi sulla questione dell'ammissibilità astratta dello strumento processuale azionato dal ricorrente, ossia il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., nella misura in cui esso sia stato proposto a tutela della posizione soggettiva rivendicata dal ricorrente. Come risulta chiaramente dal dato normativo, tale rimedio disciplina i casi in cui si ritenga che un provvedimento della Corte di cassazione sia affetto da "errore materiale o di fatto", attribuendo il relativo potere, oltre che al Procuratore generale, esclusivamente al "condannato". Si tratta di un rimedio connotato da natura impugnatoria, poiché volto a sollecitare un nuovo intervento della medesima autorità giudiziaria, all'esito di un procedimento formale, per far emergere e correggere il vizio del provvedimento contestato, con possibilità di modificarne il contenuto in senso favorevole al soggetto privato. L'espressione letterale della norma disegna confini soggettivi rigorosi, destinati a limitare in modo tassativo i soggetti legittimati ad attivare tale strumento. La Corte di cassazione, anche in un'interpretazione prudente e sistematica della disposizione, ha chiarito che, pur potendo la norma ammettere un'interpretazione estensiva, essa non consente applicazioni analogiche. È in tale prospettiva che si è riconosciuta la legittimazione al ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. anche all'imputato condannato al solo risarcimento dei danni in favore della parte civile, purché il provvedimento impugnato rivesta contenuto tale da attribuirgli comunque la qualifica di "condannato" (Sez. 3 del 10/11/2015, n. 45031, P., Rv. 265439; in senso conforme, Sez. U. del 17/7/2022, n. 28719, Marani, Rv. 252695). Diversamente, si è negata tale legittimazione al soggetto costituito parte civile che, avendo impugnato la sentenza del processo cui aveva partecipato, sia stato condannato al pagamento della somma prevista dall'art. 616 cod. proc. pen., trattandosi di condanna accessoria priva del carattere sostanziale richiesto dalla norma (Sez. 5, del 3/8/2017, n. 38780, P.c. in proc. BA e altri, Rv 270807). In modo analogo, la legittimazione è stata esclusa nei confronti del soggetto ancora sottoposto a indagini preliminari, anche quando la Corte abbia emesso, nel subprocedimento de libertate, un provvedimento ritenuto erroneo, poiché tale provvedimento non è idoneo a determinare una "condanna" irrevocabile (Sez. 3 del 19/11/2021, n. 42518, Delli Carri, Rv 282077). La rassegna giurisprudenziale, pur sintetica, consente di ribadire che il rimedio in esame è precluso a chi non sia stato destinatario di una condanna in senso tecnico. In questa prospettiva, la Corte ha negato la legittimazione anche al terzo, estraneo al reato, che abbia visto respingere la propria istanza di restituzione del bene confiscato, poiché il rimedio è esperibile solo contro il provvedimento che abbia 4 reso definitiva una sentenza di condanna (Sez. 5 del 1/02/2024, n. 4611, Linardi, Rv 285940). 2.11 Collegio non ignora l'orientamento giurisprudenziale espresso da Sez. 3 del 5/07/ 2022, n. 25653, Sassano, Rv 283621091, e Sez. 3 del 17/11/2022, n. 43608, Pattti, secondo cui sarebbe ammissibile, in linea di principio, il ricorso straordinario proposto dall'imputato assolto avverso la sentenza di questa Corte che abbia rigettato il ricorso contro l'ordinanza di reiezione della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione. Tale orientamento fonda l'estensione del rimedio sull'assunto che la legittimazione non sia riservata esclusivamente al condannato, ma possa essere riconosciuta anche a chi sia stato condannato e poi assolto a seguito di revisione. Tuttavia, a prescindere dalla condivisibilità teorica di tale ricostruzione, essa non è applicabile al caso in esame. Il LI, infatti, non ha agito per la riparazione dell'errore giudiziario, non essendo mai divenuta definitiva la sentenza emessa a suo carico, né essendo stato rimosso un giudicato mediante revisione ai sensi degli artt. 629 e ss. cod. proc. pen., ma per ottenere l'equa riparazione ex art. 314, comma 1, cod. proc. pen. A differenza dei casi richiamati dall'orientamento minoritario, in cui i soggetti coinvolti avevano effettivamente rivestito la qualifica di condannati in via definitiva, sia pure in relazione a un diverso giudizio;
nel caso presente, la condanna emessa nei confronti del LI non ha mai acquisito tale carattere, essendo egli stato prosciolto già in sede di appello. 3.È per tale ragione, che deve ribadirsi il principio secondo cui è inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto proposto, avverso la sentenza della Corte di cassazione di rigetto del ricorso contro l'ordinanza di reiezione della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, da chi sia stato assolto nel giudizio di appello, essendo la legittimazione ad agire circoscritta, ex art. 625-bis cod. proc. pen., al solo condannato in via definitiva. (Sez. 3, n. 35329 del 04/06/2024, Crupi, Rv. 286888 - 01; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970 - 01; Sez. 3, n. 16659/08 del 06/12/2007, Accardo, Rv. 239858). Ne consegue l'impossibilità di esaminare la fondatezza della censura. 4.Alla pronunzia di inammissibilità del ricorso introduttivo fa seguito, visto l'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 5 X Il Presidente
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 04/12/2025 Il Consigliere estensore