Art. 4.
Per il completamento dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio culturale di cui all' articolo 14 della legge 8 agosto 1977, n. 546 , nonche' per gli impianti di protezione, antifurto e antincendio dei beni culturali restaurati e da restaurare, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 60 miliardi di lire da ripartire nel periodo 1982-85.
La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 5 miliardi di lire.
I lavori di cui all' articolo 14 della legge 8 agosto 1977, n. 546 , sono considerati urgenti e per essi sono sospesi i pareri ed i controlli preventivi previsti dalle norme vigenti e sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti dalla legge 1 marzo 1975, n. 44 , dalla legge 28 dicembre 1977, n. 970 , e dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509 .
Per il completamento dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio culturale di cui all' articolo 14 della legge 8 agosto 1977, n. 546 , nonche' per gli impianti di protezione, antifurto e antincendio dei beni culturali restaurati e da restaurare, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 60 miliardi di lire da ripartire nel periodo 1982-85.
La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 5 miliardi di lire.
I lavori di cui all' articolo 14 della legge 8 agosto 1977, n. 546 , sono considerati urgenti e per essi sono sospesi i pareri ed i controlli preventivi previsti dalle norme vigenti e sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti dalla legge 1 marzo 1975, n. 44 , dalla legge 28 dicembre 1977, n. 970 , e dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509 .