Art. 13.
Sono istituiti, con effetto dal 1 gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1967, registro 41, foglio 55, pubblicato nel "Bollettino ufficiale", parte I, del Ministero della pubblica istruzione n. 22-23 del 1-8 giugno 1967, i seguenti nuovi posti di operai permanenti dell'amministrazione universitaria, della scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici, distribuiti nel modo appresso indicato:
posti 30 (capo operaio)
posti 233 (1ª categoria)
posti 206 (2ª categoria)
posti 126 (3ª categoria)
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Totale posti 595.
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I predetti posti saranno cosi' ripartiti: centottanta per gli orti botanici e centoventi per gli istituti delle facolta' di agraria e veterinaria, per le qualifiche di giardiniere, vivaista, boscaiolo, stalliere e altre qualifiche; duecentonovantacinque per gli altri istituti universitari per le qualifiche di cui alla legge 26 febbraio 1952, n. 67 .
I posti cosi' assegnati saranno proporzionalmente ripartiti sulla base dell'incremento organico nelle quattro categorie del personale.
Sono istituiti, con effetto dal 1 gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1967, registro 41, foglio 55, pubblicato nel "Bollettino ufficiale", parte I, del Ministero della pubblica istruzione n. 22-23 del 1-8 giugno 1967, i seguenti nuovi posti di operai permanenti dell'amministrazione universitaria, della scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici, distribuiti nel modo appresso indicato:
posti 30 (capo operaio)
posti 233 (1ª categoria)
posti 206 (2ª categoria)
posti 126 (3ª categoria)
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Totale posti 595.
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I predetti posti saranno cosi' ripartiti: centottanta per gli orti botanici e centoventi per gli istituti delle facolta' di agraria e veterinaria, per le qualifiche di giardiniere, vivaista, boscaiolo, stalliere e altre qualifiche; duecentonovantacinque per gli altri istituti universitari per le qualifiche di cui alla legge 26 febbraio 1952, n. 67 .
I posti cosi' assegnati saranno proporzionalmente ripartiti sulla base dell'incremento organico nelle quattro categorie del personale.