Articolo 19 della Legge 24 maggio 1952, n. 610
Articolo 18Articolo 20
Versione
18 giugno 1952
Art. 19.
Gli impiegati delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in servizio al 1 gennaio 1950 e non aventi servizi anteriori al 1 gennaio 1908, iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali dal 1 gennaio 1938 o successivamente, sono obbligati all'iscrizione alla Cassa stessa anche per i periodi di servizio precedenti per i quali, pur non esistendo l'obbligo della iscrizione, fosse stata adottata nei loro riguardi deliberazione di nomina ed inoltre per i servizi che comunque prestati abbiano almeno avuto la durata di due anni.
Sono esclusi dall'obbligo della iscrizione di cui al comma precedente i periodi di servizi prestati con iscrizione a regolamenti speciali di pensione, quelli resi con stipendio annuo inferiore a lire trecento o presso enti che disponevano di una rendita netta inferiore a lire cinquemila annue, nonche' quelli che vengono riconosciuti utili in applicazione dei precedenti articoli 15 e 16.
A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge cessano i pagamenti ancora in corso per contributi di riscatto dei servizi che vengono riconosciuti utili in applicazione dei commi precedenti, rimanendo escluso, in ogni caso, il rimborso dei contributi versati.
Entrata in vigore il 18 giugno 1952
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