Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/06/2025, n. 3587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3587 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin conIGliere
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo conIGliere relatore riunita in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3449 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa all'udienza del giorno 6/06/2025 e vertente
TRA
, (C.F. ), con gli Parte_1 C.F._1 avvocati Andrea Palazzolo (C.F. ) e Maria Francesca C.F._2
Simeoni (C.F. ) nel cui studio in Roma, in Via G. C.F._3
Argenterio 2, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con l'avvocato Controparte_1 P.IVA_1
Donatella Rossi (C.F. ) nel cui studio in Roma, in C.F._4
Via Venti Settembre n. 3, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 7585/2022 pubblicata il
16/05/2022 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
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il pagamento della somma di € 14.274,00 oltre interessi e spese di
[...] procedura per provvigioni dovute per l'attività di intermediazione prestata nella conclusione del contratto di compravendita di un immobile di proprietà della perfezionatosi in data 27 giugno 2017, acquistato Pt_2 da;
Parte_3 esaminati i documenti , i rispettivi scritti delle parti e le comparse conclusionali e di replica;
...”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha rigettato l'opposizione e ha condannato l'opponente a rifondere all'opposta le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.856,00 compresi compensi professionali e spese, oltre accessori come per legge.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “ritenuta l'infondatezza dell'opposizione, avendo il creditore istante, odierno opposto, provato la fonte del credito azionato, costituita dal contratto di mediazione per vendita immobiliare perfezionatosi in data 3.11.2016, avente ad oggetto l'incarico di mediazione in regime di semi -esclusiva conferito da , della durata di Parte_1 mesi sei;
considerato che
la compravendita si perfezionava in data 27 giugno 2017, dopo la scadenza concordata di sei mesi dell'incarico, ma che tale scadenza non incide sul diritto alla compenso per il mediatore, essendosi il venditore obbligato a corrispondere all'agenzia immobiliare una provvigione pari al 3% sull'effettivo prezzo di vendita nel caso di vendita effettuata entro un anno dalla scadenza naturale del contratto a soggetti contattati e/o segnalati dall'agente immobiliare al venditore;
considerato pertanto che, provata la sussistenza dell'incarico ed il contenuto dei diritti ed obblighi delle parti espresso dalle clausole sottoscritte dalla la contestazione investe la circostanza che Pt_1 l'affare si sia concluso per il tramite dell'agente immobiliare;
rilevato che l'opposta ha prodotto, a suffragio del proprio assunto, due dichiarazioni di presa visione dell'immobile da parte dell'acquirente e di , padre della stessa ,datate 30 e 31 Parte_3 Testimone_1 marzo 2017, nonché copia di una transazione intervenuta con l'acquirente nella quale la medesima dichiara di avere visionato Parte_3 l'immobile per il tramite dell'agenzia in tre occasioni nella primavera 2017;
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considerato che
l'opposta ha prodotto anche una dichiarazione di ricevuta dei documenti da parte di un addetto allo studio notarile dove l'atto si è perfezionato;
ritenuto che
le dichiarazioni , come quelle prodotte, provenienti da terzi estranei al processo “… possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., né quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c….”; che tuttavia atteso che esse costituiscono “prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo» Cass. civ., Sez. Un. 23 giugno 2010, n. 15169conforme, Cass. civ., sez. II, 14 marzo
2013, n. 6536); ritenuto che la circostanza che l'immobile sia stato visitato dalla compratrice per il tramite dell'agenzia appare suffragata dall'intervenuta transazione, nella parte in cui contiene essa contiene la dichiarazione della parte acquirente in ordine al fatto storico delle tre visite dell'immobile effettuate tramite l'agenzia e che la circostanza dell'intermediazione è avvalorata dal ricevimento dei documenti da parte dello studio notarile che ha rogato l'atto; ribadito che il mancato adempimento non può trovare giustificazione nella dedotta scadenza dell'incarico, mentre la circostanza che l'acquirente abbia visitato l'immobile per il tramite dell'agenzia appare sostenuta dalle convergenti dichiarazioni del terzo, liberamente valutabili e che concorrono alla formazione del convincimento ex art. 116 comma 2
c.p.c.; che pertanto l'opposizione va respinta;
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, nei valori minimi ex dm 55/2014...”.
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adìta ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- in via pregiudiziale e cautelare, inaudita altera parte o previa eventuale fissazione di udienza straordinaria, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, in ragione della sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, così come dedotto nella relativa istanza;
- in via istruttoria, ammettersi, siccome ammissibili e rilevanti, le prove testimoniali richieste con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 in seno al primo grado di giudizio, che di seguito si riportano:
- Vero che la madre della IG.ra nel mese di settembre/ottobre del Pt_3
2016 ha citofonato alla IG.ra , residente in [...]
22, per avere informazioni sull'immobile in vendita e che quest'ultima ne ha informato la proprietaria?
pag. 3 di 5 - Vero che la madre della IG.ra ha visitato l'immobile di via Scalise Pt_3
22 di cui è causa durante i mesi di settembre ed ottobre del 2016 dichiarando di farlo nell'interesse della figlia? Chiamando a testi sulle superiori circostanze la IG.ra , Testimone_2 residente a [...] e l'arch. residente a [...]
Roma in Via Possagno 18.
- nel merito, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni spiegate in sede di opposizione e non accolte, che di seguito si riportano: Revocare nei confronti di il decreto ingiuntivo Parte_1
N. 17685/2018 del 01/08/2018, emesso dal Tribunale di Roma, con cui le si ingiunge di pagare al ricorrente, l'importo di € 14.274,00 nel termine di giorni 40 dalla notifica, oltre interessi come da domanda, nonché spese del procedimento, liquidate in € 730,00 per compensi professionali ed € 145,50 per spese, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge per le ragioni esposte in narrativa In ogni caso ridurre la somma dovuta in ragione delle eccezioni svolte. Con tutte le conseguenze di legge rispetto a spese, competenze ed onorari.
- condannare parte appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio da determinarsi in ragione degli esiti dell'appello.”
Ha resistito l'appellata rassegnando le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE
• Accertata la infondatezza e la assenza dei motivi cautelari, rigettare la richiesta di sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
NEL MERITO
• Accertata e dichiarata la infondatezza dei motivi di appello, rigettare l'appello proposto dalla IGnora e, per l'effetto, confermare la Parte_1 sentenza n.
7585 del 16 maggio 2022, emessa dal Tribunale Civile di Roma, con ogni conseguenza di legge;
• Condannare la IGnora alla refusione delle spese Parte_1 di lite del presente giudizio;
• Atteso il comportamento processuale della IGnora Parte_1
condannare la stessa al risarcimento del danno per lite
[...] temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nella misura ritenuta di giustizia da codesta Ecc.ma Corte di Appello.”
Con ordinanza del 28/10/2022, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensiva e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
pag. 4 di 5 § 4. – L'appello era rinviato all'udienza dell'23/5/2025.
A tale udienza le parti non comparivano e la causa era rinviata ex art. 309 c.p.c. alla odierna udienza, alla quale pure non comparivano.
La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c.. Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008. A norma dell'art. 310 quarto comma c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di contro la sentenza n.
[...] Controparte_1
7585/2022, pubblicata il 16/05/2022, resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – dichiara l'estinzione del processo;
2. – spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
Così deciso in Roma il giorno 6/6/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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