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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/06/2025, n. 3042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3042 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 3552/2025
Il Giudice AN M.C. LL, all'udienza del 26/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ) rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
BR EL AB
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to PECO GIULIO CP_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, la ricorrente ha convenuto, innanzi alla sezione lavoro di questo
Tribunale, eccependo l'erroneità delle conclusioni della CTU, disposta in sede di CP_1 accertamento tecnico preventivo la quale, considerandola soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 70%,
Ciò premesso, ha domandato, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, che venga accertato che il suo stato patologico
accertare che lo stato di salute della sig.ra sia da integrare i presupposti Parte_1 per il riconoscimento quantomeno delle misure assistenziali di cui all'art. 13 della suddetta legge 118/1971 e , per l'effetto, disporre una nuova perizia che accerti l'effettivo stato di salute del ricorrente, tenendo indenne il medesimo dall'esborso di qualsiasi somma si rendesse necessaria a causa del mancato accoglimento del ricorso
Si è costituito in giudizio il quale, eccependo la correttezza degli esiti della CTU CP_1 disposta in sede di ATP, ha chiesto il rigetto del ricorso, perché infondato in fatto e in diritto, nonché la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
All'udienza odierna, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, ha inviato i procuratori delle parti alla discussione.
All'esito della discussione, dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, il giudice ha deciso come da dispositivo in calce riportato, del quale è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La ricorrente, eccependo l'erroneità delle osservazioni della CTU, disposta in sede di accertamento tecnico preventivo R.G. 5317/2024, che ha concluso per la sussistenza della riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al solo 70%, impedendole di poter usufruire dell'assegno mensile di assistenza ex artt. 2 e 13 della L. 118/1971, ha domandato che venga accertato, previo rinnovo della CTU, che le patologie dalla stessa sofferte siano invece tali da integrare i requisiti sanitari necessari per l'erogazione del suddetto assegno.
In particolare, la ricorrente ha lamentato che la CTU del medico dott. abbia Persona_1 sottovalutato le molteplici patologie che la affliggono e non avrebbe correttamente applicato le tabelle percentuali di invalidità, giungendo così alla determinazione di un grado di invalidità minore rispetto a quello effettivamente attribuibile, che ha indicato nella misura superiore del 76%.
Le osservazioni di parte ricorrente invero non convincono: si è, infatti, sostanzialmente limitata a valutare in modo differente, rispetto a quanto fatto dalla CTU in sede di ATP,
l'entità delle proprie patologie e la rilevanza delle stesse ai fini dell'ottenimento del beneficio economico richiesto, senza tuttavia allegare, come invece avrebbe dovuto, precise carenze diagnostiche o puntuali affermazioni scientificamente errate o quantomeno dubbie della
CTU.
In proposito, si rammenta quanto recentemente affermato dal Tribunale di Roma, "Nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze
o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte" (Tribunale di Roma, Sez. Lav., 2 maggio 2017).
La perizia censurata, dal proprio canto, risulta invece esaustiva e adeguatamente motivata, anche sulla scorta della copiosa documentazione sanitaria prodotta.
Il CTU, dott. ha, in particolare, concluso: Persona_1
Dalla disamina della documentazione sanitaria esibita in atti ed avuto altresì riguardo allo specifico quesito posto, è possibile considerare quanto segue.
La Sig.ra è persona che risulta affetta da: sindrome ansioso- Parte_1 depressiva;
epatopatia HCV correlata;
fibromialgia; spondiloartrosi in bulging discali lombari;
incontinenza da sforzo;
ernia jatale.
Oggetto della presente valutazione è stabilire se l'invalidità conseguente alle infermità di cui sopra configuri uno stato di totale invalidità totale.
Per ciò che attiene la misura dell'eventuale percentuale di invalidità si fa ricorso alle tabelle di valutazione allegate al DM 5 febbraio 1992 ed ai relativi criteri di utilizzo.
Occorre dunque rilevare a quale tipo di percentuale corrisponda lo stato invalidante ad oggi accertato.
Ebbene, a mente del quadro diagnostico riscontrato, accostando le entità patologie riconosciute alle voci riportate nella allegata tabella di legge, si è del parere che il complesso invalidante nell'attualità apprezzato determini un'invalidità valutabile in misura pari al 70%.
Quanto sopra avuto riguardo alle seguenti menomazioni “tabellate” ed alle corrispettive valutazioni:
Menomazioni (codici) e relative valutazioni percentuali richiamati per il caso di specie:
Per quanto attiene la certificata sindrome ansioso-depressiva, così come certificata, stante
l'impatto invalidante sulla quotidianità nonché il trattamento medico necessario e la cronicizzazione dei sintomi, si è del parere che si possa invocare a parametro valutativo la seguente voce tabellata mutuando dalla stessa il valore minimo indicato nella forbice valutativa e cioè il 41%.
Per ciò che attiene la patologia fibromialgica, che si embrica nei suoi effetti invalidanti e nella sua espressione clinica con il quadro patologico di pressoché esclusiva competenza ortopedica (spondilodiscoartrosi con discopatie del tratto lombare), si è del parere che si possa invocare ad “analogia” la seguente voce tabellata:
restanti quadri patologici certificati (positiva HCV, incontinenza urinaria da sforzo, ernia jatale), stante la loro attuale espressione clinica e dunque invalidante, non si ritengono di entità tale da rientrare nel novero delle menomazioni che possiedano quel minimo (pari al
10%) di correlata invalidità richiesto per essere prese in considerazione in tale ambito valutativo.
Il consulente tecnico d'ufficio, dott. , nominato in sede di accertamento tecnico Persona_1 preventivo, ha dunque affermato che la ricorrete è affetta dalle patologie, indicate meglio in perizia, le quali tuttavia non integrano un quadro di tale gravità da determinare il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex artt. 2 e 13 della L. 118/1971.
Tali conclusioni risultano esaurienti e condivisibili e, in quanto tali, utilizzabili anche nella presente sede, pertanto si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla sig.ra . CP_2
In virtù di quanto precede, l'opposizione deve essere rigettata.
La particolarità del caso trattato giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella persona del giudice, dr. AN LL, definitivamente pronunziando nella causa R.G. n. 3552/2025 così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- compensa le spese di lite.
Milano, 26 giugno 2025
Il Giudice
AN LL
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 3552/2025
Il Giudice AN M.C. LL, all'udienza del 26/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ) rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
BR EL AB
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to PECO GIULIO CP_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, la ricorrente ha convenuto, innanzi alla sezione lavoro di questo
Tribunale, eccependo l'erroneità delle conclusioni della CTU, disposta in sede di CP_1 accertamento tecnico preventivo la quale, considerandola soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 70%,
Ciò premesso, ha domandato, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, che venga accertato che il suo stato patologico
accertare che lo stato di salute della sig.ra sia da integrare i presupposti Parte_1 per il riconoscimento quantomeno delle misure assistenziali di cui all'art. 13 della suddetta legge 118/1971 e , per l'effetto, disporre una nuova perizia che accerti l'effettivo stato di salute del ricorrente, tenendo indenne il medesimo dall'esborso di qualsiasi somma si rendesse necessaria a causa del mancato accoglimento del ricorso
Si è costituito in giudizio il quale, eccependo la correttezza degli esiti della CTU CP_1 disposta in sede di ATP, ha chiesto il rigetto del ricorso, perché infondato in fatto e in diritto, nonché la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
All'udienza odierna, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, ha inviato i procuratori delle parti alla discussione.
All'esito della discussione, dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, il giudice ha deciso come da dispositivo in calce riportato, del quale è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La ricorrente, eccependo l'erroneità delle osservazioni della CTU, disposta in sede di accertamento tecnico preventivo R.G. 5317/2024, che ha concluso per la sussistenza della riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al solo 70%, impedendole di poter usufruire dell'assegno mensile di assistenza ex artt. 2 e 13 della L. 118/1971, ha domandato che venga accertato, previo rinnovo della CTU, che le patologie dalla stessa sofferte siano invece tali da integrare i requisiti sanitari necessari per l'erogazione del suddetto assegno.
In particolare, la ricorrente ha lamentato che la CTU del medico dott. abbia Persona_1 sottovalutato le molteplici patologie che la affliggono e non avrebbe correttamente applicato le tabelle percentuali di invalidità, giungendo così alla determinazione di un grado di invalidità minore rispetto a quello effettivamente attribuibile, che ha indicato nella misura superiore del 76%.
Le osservazioni di parte ricorrente invero non convincono: si è, infatti, sostanzialmente limitata a valutare in modo differente, rispetto a quanto fatto dalla CTU in sede di ATP,
l'entità delle proprie patologie e la rilevanza delle stesse ai fini dell'ottenimento del beneficio economico richiesto, senza tuttavia allegare, come invece avrebbe dovuto, precise carenze diagnostiche o puntuali affermazioni scientificamente errate o quantomeno dubbie della
CTU.
In proposito, si rammenta quanto recentemente affermato dal Tribunale di Roma, "Nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze
o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte" (Tribunale di Roma, Sez. Lav., 2 maggio 2017).
La perizia censurata, dal proprio canto, risulta invece esaustiva e adeguatamente motivata, anche sulla scorta della copiosa documentazione sanitaria prodotta.
Il CTU, dott. ha, in particolare, concluso: Persona_1
Dalla disamina della documentazione sanitaria esibita in atti ed avuto altresì riguardo allo specifico quesito posto, è possibile considerare quanto segue.
La Sig.ra è persona che risulta affetta da: sindrome ansioso- Parte_1 depressiva;
epatopatia HCV correlata;
fibromialgia; spondiloartrosi in bulging discali lombari;
incontinenza da sforzo;
ernia jatale.
Oggetto della presente valutazione è stabilire se l'invalidità conseguente alle infermità di cui sopra configuri uno stato di totale invalidità totale.
Per ciò che attiene la misura dell'eventuale percentuale di invalidità si fa ricorso alle tabelle di valutazione allegate al DM 5 febbraio 1992 ed ai relativi criteri di utilizzo.
Occorre dunque rilevare a quale tipo di percentuale corrisponda lo stato invalidante ad oggi accertato.
Ebbene, a mente del quadro diagnostico riscontrato, accostando le entità patologie riconosciute alle voci riportate nella allegata tabella di legge, si è del parere che il complesso invalidante nell'attualità apprezzato determini un'invalidità valutabile in misura pari al 70%.
Quanto sopra avuto riguardo alle seguenti menomazioni “tabellate” ed alle corrispettive valutazioni:
Menomazioni (codici) e relative valutazioni percentuali richiamati per il caso di specie:
Per quanto attiene la certificata sindrome ansioso-depressiva, così come certificata, stante
l'impatto invalidante sulla quotidianità nonché il trattamento medico necessario e la cronicizzazione dei sintomi, si è del parere che si possa invocare a parametro valutativo la seguente voce tabellata mutuando dalla stessa il valore minimo indicato nella forbice valutativa e cioè il 41%.
Per ciò che attiene la patologia fibromialgica, che si embrica nei suoi effetti invalidanti e nella sua espressione clinica con il quadro patologico di pressoché esclusiva competenza ortopedica (spondilodiscoartrosi con discopatie del tratto lombare), si è del parere che si possa invocare ad “analogia” la seguente voce tabellata:
restanti quadri patologici certificati (positiva HCV, incontinenza urinaria da sforzo, ernia jatale), stante la loro attuale espressione clinica e dunque invalidante, non si ritengono di entità tale da rientrare nel novero delle menomazioni che possiedano quel minimo (pari al
10%) di correlata invalidità richiesto per essere prese in considerazione in tale ambito valutativo.
Il consulente tecnico d'ufficio, dott. , nominato in sede di accertamento tecnico Persona_1 preventivo, ha dunque affermato che la ricorrete è affetta dalle patologie, indicate meglio in perizia, le quali tuttavia non integrano un quadro di tale gravità da determinare il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex artt. 2 e 13 della L. 118/1971.
Tali conclusioni risultano esaurienti e condivisibili e, in quanto tali, utilizzabili anche nella presente sede, pertanto si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla sig.ra . CP_2
In virtù di quanto precede, l'opposizione deve essere rigettata.
La particolarità del caso trattato giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella persona del giudice, dr. AN LL, definitivamente pronunziando nella causa R.G. n. 3552/2025 così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- compensa le spese di lite.
Milano, 26 giugno 2025
Il Giudice
AN LL