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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVI, sentenza 26/02/2026, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1653/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 16, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NC AU AN PAS, Presidente
MOGAVERO NICOLA, Relatore
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6346/2020 depositato il 13/11/2020
proposto da
Ric._1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 380/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 6 e pubblicata il 22/01/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2016002SC000002890002 - 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: L'appellante si riporta e insiste nell'accoglimento dell'appello.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Il Sig. Ric._1 (di seguito il Sig. “Ric._1”) proponeva ricorso – reclamo, ai sensi dell'art 17 bis del D.Lgs 546/92 vigente ratione temporis, alla Commissione tributaria provinciale di Messina contro l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Messina (di seguito l'”Ufficio”), avverso l'avviso di liquidazione in materia di imposta di registro descritto in epigrafe, per mezzo della quale si chiedeva il pagamento della somma di Euro 3.811,00 in relazione a sentenza del Tribunale civile ivi richiamata.
Richiamata l'istanza di annullamento in autotutela del predetto avviso di liquidazione, infruttuosamente inviata all'Ufficio, invocava l'annullamento dell'atto impugnato per svariati motivi.
2.- Il ricorrente, ancorchè ricorresse l'applicazione della mediazione tributaria di cui all'art. 17 bis del D.Lgs.
n. 546/92, si costituiva in giudizio prima dello spirare del termine di cui all'art. 17 bis, comma 3, del D.Lgs
546/92.
3.- L'Ufficio, entro i termini di cui al predetto art. 17 bis del D.Lgs 546/92, accoglieva le istanze del ricorrente per mezzo del reclamo-ricorso, secondo documentazione versata agli del primo grado di giudizio, ed annullava l'atto impugnato.
3.- I giudici di prime cure, per mezzo della sentenza descritta in epigrafe, depositata il 22.1.2020 – non notificata –, prendevano atto del provvedimento di “sgravio” dell'atto impugnato dell'Ufficio e dichiaravano la cessata materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese di giudizio.
4.Il Sig. Ric._1 ha appellato tempestivamente la predetta sentenza invocandone la riforma, limitatamente al capo relativo al regolamento delle spese di giudizio, affidandosi al seguente motivo di ricorso: “violazione e/o falsa applicazione del principio della soccombenza processuale statuito dall'art. 91c.p.c. edall'art.15 comma 1 D. Lgs. 546/92”.
Invoca la condanna di “Riscossione Sicilia SpA al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.”
5.-L'Ufficio si è costituito nel presente grado di giudizio invocando l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio ed il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del Sig. Ric._1 è fondato.
6.- In via del preliminare, si osserva che l'improcedibilità ricorso, per essersi costituito il ricorrente antecedentemente al termine di cui all'art. 17 bis commi 2 e 3, risulta superata dal pronunciamento dei
Giudici di prime cure in data 25.11.2019 abbondantemente oltre il termine di cui all'art. 17 bis commi 2 e 3
(15.1.2019).
6.1.- Ciò posto, versandosi in fattispecie di cessazione della materia del contendere, il regolamento delle spese processuali va disposto in base al principio della soccombenza virtuale, per cui il giudice è tenuto ad individuare l'illegittimità originaria o meno dell'atto impositivo annullato dall'amministrazione e dunque accertare l'eventuale sua negligenza (Cass. n. 5191 del 2015; Cass. 31/08/2015, n. 17312; Cass. 11/02/2015,
n. 2719 n. 6016/2017). Nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla, infatti, necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione (Cass., Sez. 5, Ordinanza
n. 22231 del 26/10/2011, Rv. 620084; conf. Cass. n. 7273 del 2016; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19947 del
21/09/2010, Rv. 614544, e Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3950 del 14/02/2017, Rv. 643203). L'eventuale responsabilità dell'ufficio deve essere, dunque, valutata caso per caso, dovendosi avere riguardo alla configurabilità nella fattispecie concreta dell'ingiustizia del danno, collegata alla sussistenza di un comportamento colposo dell'amministrazione.
6.1.2.- E' stato, pertanto affermato il seguente principio di diritto: "nelle ipotesi di annullamento dell'atto impositivo da parte dell'ente impositore nella fase del reclamo ex art. 17-bis D.Lgs. n. 546/1992, la regola della compensazione delle spese cede al criterio della soccombenza virtuale - che costituisce declinazione di quello del principio di causalità rispetto alla domanda svolta - nell'ipotesi di caducazione sopravvenuta del titolo per effetto dell'annullamento in autotutela da parte dell'Ufficio; essa tuttavia, deve essere orientata dall'accertamento (ovvero riconoscimento implicito) dell'invalidità originaria dell'atto provvedimentale annullato;
mentre la regola della compensazione delle spese può trovare giustificazione in tutte le ipotesi in cui non sia ravvisabile una invalidità originaria dell'atto successivamente annullato né ipotesi di negligenza dell'amministrazione". (Cass. Ord. 20750/2025).
Diversamente la redistribuzione dei costi di lite dipenderebbe irrazionalmente dalla casualità, determinata dalla tempistica della caducazione del titolo (Cass. n.31955/2018).
6.2.- Ciò posto, nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti, si evince che il contribuente, prima della proposizione del ricorso-reclamo, aveva avanzato all'Ufficio istanza di annullamento in autotutela dell'atto in questione rappresentando le medesime doglianze espresse per mezzo del successivo ricorso reclamo, ovverosia, la totale infondatezza del presupposto impositivo, in quanto, incontestatamente tra le parti, del tutto inesistente.
6.2.2.- Inoltre, la predetta istanza di annullamento in autotutela è rimasta inevasa dall'Ufficio. La Corte osserva che, ancorchè non ricorresse (ratione temporis) l'obbligo dell'Ufficio ad una risposta a detta istanza di annullamento in autotutela (il D.Lgs. 219/2023 con effetto dal 18.1.2024 ha abrogato l'autotutela prevista dall'art.
2-quater del D.L. 564/1994 e dal D.M. 11.2.1997, n. 37, introducendo la distinzione tra autotutela obbligatoria,di cui all'art. 10-quater L. 212/2000, e autotutela facoltativa di cui all'art. 10-quinquies L.
212/2000, prevedendo l'obbligo di risposta entro 90 giorni per le istanze di autotutela obbligatoria), l'inerzia dell'Ufficio non può ritenersi ispirata al disposto dell'art. 10, comma 1, della legge 212/2000, secondo il quale “I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.”.
6.2.3.- Ne consegue che non può escludersi il diritto alla refusione delle spese sostenute dal ricorrente, in quanto l'annullamento dell'atto viziato sarebbe potuto e dovuto intervenire in una fase anteriore a quella della procedura prevista dall'art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/1992 in quanto, come lamentato dal contribuente
(anche prima della notifica del ricorso – reclamo), ricorreva, incontestatamente, la fattispecie della illegittimità originaria dell'atto impositivo. La Corte, pertanto, rileva il comportamento negligente dell'Ufficio, non ispirato nel suo complesso al principio della collaborazione e della buona fede (Cass. n. 5191 del 2015; Cass.
31/08/2015, n. 17312; Cass. 11/02/2015, n. 2719 n. 6016/2017).
6.2.4.- Deve, pertanto, essere escluso l'automatismo della compensazione delle spese nel caso di annullamento dell'atto in sede di reclamo, con conseguente legittimità della richiesta di condanna alle spese dell'Ufficio invocata dal Sig. Ric._1 in ragione delle circostanze sopra evidenziate. 6.3.- Per tutto quanto precede la Corte accoglie l'appello del Sig. Ric._1 e, per l'effetto, in riforma del capo della sentenza appellata relativo al regolamento delle spese di giudizio, dispone la condanna dell'Ufficio alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal Sig. Ric._1 che liquida - in base al pertinente scaglione tariffario, ai minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. 37/2018 e dal D.M.
147/2022 – in Euro 463,00 (studio e introduttiva), oltre accessori di legge.
7.- Quanto al regolamento delle spese del presente grado di giudizio la Corte, considerata la totale soccombenza dell'Ufficio, condanna quest'ultimo, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D. Lgs 546/92, alla rifusione di quelle sostenute dal Sig. Ric._1, che liquida - in base al pertinente scaglione tariffario, ai minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014,aggiornati dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022,
e ridotte ai sensi dell'art. 15, comma 2 sexies, del D.Lgs 546/92 – in Euro 233,00 (studio, introduttiva e decisionale), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della regione Sicilia, sezione sedicesima di Messina, accoglie l'appello del Sig. Ric._1 e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata n. 380/2020 della C.T.P. MESSINA sez. 06, dispone la condanna dell'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Messina, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal ricorrente che liquida in Euro 463,00, oltre accessori di legge.
Condanna, altresì, l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Messina, alla rifusione delle spese del presente grado sostenute dal Sig. Ric._1, che liquida in Euro 233,00, oltre accessori di legge.
Il Giudice estensore Il Presidente
LA AV MA TO QU LA
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 16, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NC AU AN PAS, Presidente
MOGAVERO NICOLA, Relatore
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6346/2020 depositato il 13/11/2020
proposto da
Ric._1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 380/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 6 e pubblicata il 22/01/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2016002SC000002890002 - 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: L'appellante si riporta e insiste nell'accoglimento dell'appello.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Il Sig. Ric._1 (di seguito il Sig. “Ric._1”) proponeva ricorso – reclamo, ai sensi dell'art 17 bis del D.Lgs 546/92 vigente ratione temporis, alla Commissione tributaria provinciale di Messina contro l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Messina (di seguito l'”Ufficio”), avverso l'avviso di liquidazione in materia di imposta di registro descritto in epigrafe, per mezzo della quale si chiedeva il pagamento della somma di Euro 3.811,00 in relazione a sentenza del Tribunale civile ivi richiamata.
Richiamata l'istanza di annullamento in autotutela del predetto avviso di liquidazione, infruttuosamente inviata all'Ufficio, invocava l'annullamento dell'atto impugnato per svariati motivi.
2.- Il ricorrente, ancorchè ricorresse l'applicazione della mediazione tributaria di cui all'art. 17 bis del D.Lgs.
n. 546/92, si costituiva in giudizio prima dello spirare del termine di cui all'art. 17 bis, comma 3, del D.Lgs
546/92.
3.- L'Ufficio, entro i termini di cui al predetto art. 17 bis del D.Lgs 546/92, accoglieva le istanze del ricorrente per mezzo del reclamo-ricorso, secondo documentazione versata agli del primo grado di giudizio, ed annullava l'atto impugnato.
3.- I giudici di prime cure, per mezzo della sentenza descritta in epigrafe, depositata il 22.1.2020 – non notificata –, prendevano atto del provvedimento di “sgravio” dell'atto impugnato dell'Ufficio e dichiaravano la cessata materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese di giudizio.
4.Il Sig. Ric._1 ha appellato tempestivamente la predetta sentenza invocandone la riforma, limitatamente al capo relativo al regolamento delle spese di giudizio, affidandosi al seguente motivo di ricorso: “violazione e/o falsa applicazione del principio della soccombenza processuale statuito dall'art. 91c.p.c. edall'art.15 comma 1 D. Lgs. 546/92”.
Invoca la condanna di “Riscossione Sicilia SpA al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.”
5.-L'Ufficio si è costituito nel presente grado di giudizio invocando l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio ed il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del Sig. Ric._1 è fondato.
6.- In via del preliminare, si osserva che l'improcedibilità ricorso, per essersi costituito il ricorrente antecedentemente al termine di cui all'art. 17 bis commi 2 e 3, risulta superata dal pronunciamento dei
Giudici di prime cure in data 25.11.2019 abbondantemente oltre il termine di cui all'art. 17 bis commi 2 e 3
(15.1.2019).
6.1.- Ciò posto, versandosi in fattispecie di cessazione della materia del contendere, il regolamento delle spese processuali va disposto in base al principio della soccombenza virtuale, per cui il giudice è tenuto ad individuare l'illegittimità originaria o meno dell'atto impositivo annullato dall'amministrazione e dunque accertare l'eventuale sua negligenza (Cass. n. 5191 del 2015; Cass. 31/08/2015, n. 17312; Cass. 11/02/2015,
n. 2719 n. 6016/2017). Nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla, infatti, necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione (Cass., Sez. 5, Ordinanza
n. 22231 del 26/10/2011, Rv. 620084; conf. Cass. n. 7273 del 2016; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19947 del
21/09/2010, Rv. 614544, e Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3950 del 14/02/2017, Rv. 643203). L'eventuale responsabilità dell'ufficio deve essere, dunque, valutata caso per caso, dovendosi avere riguardo alla configurabilità nella fattispecie concreta dell'ingiustizia del danno, collegata alla sussistenza di un comportamento colposo dell'amministrazione.
6.1.2.- E' stato, pertanto affermato il seguente principio di diritto: "nelle ipotesi di annullamento dell'atto impositivo da parte dell'ente impositore nella fase del reclamo ex art. 17-bis D.Lgs. n. 546/1992, la regola della compensazione delle spese cede al criterio della soccombenza virtuale - che costituisce declinazione di quello del principio di causalità rispetto alla domanda svolta - nell'ipotesi di caducazione sopravvenuta del titolo per effetto dell'annullamento in autotutela da parte dell'Ufficio; essa tuttavia, deve essere orientata dall'accertamento (ovvero riconoscimento implicito) dell'invalidità originaria dell'atto provvedimentale annullato;
mentre la regola della compensazione delle spese può trovare giustificazione in tutte le ipotesi in cui non sia ravvisabile una invalidità originaria dell'atto successivamente annullato né ipotesi di negligenza dell'amministrazione". (Cass. Ord. 20750/2025).
Diversamente la redistribuzione dei costi di lite dipenderebbe irrazionalmente dalla casualità, determinata dalla tempistica della caducazione del titolo (Cass. n.31955/2018).
6.2.- Ciò posto, nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti, si evince che il contribuente, prima della proposizione del ricorso-reclamo, aveva avanzato all'Ufficio istanza di annullamento in autotutela dell'atto in questione rappresentando le medesime doglianze espresse per mezzo del successivo ricorso reclamo, ovverosia, la totale infondatezza del presupposto impositivo, in quanto, incontestatamente tra le parti, del tutto inesistente.
6.2.2.- Inoltre, la predetta istanza di annullamento in autotutela è rimasta inevasa dall'Ufficio. La Corte osserva che, ancorchè non ricorresse (ratione temporis) l'obbligo dell'Ufficio ad una risposta a detta istanza di annullamento in autotutela (il D.Lgs. 219/2023 con effetto dal 18.1.2024 ha abrogato l'autotutela prevista dall'art.
2-quater del D.L. 564/1994 e dal D.M. 11.2.1997, n. 37, introducendo la distinzione tra autotutela obbligatoria,di cui all'art. 10-quater L. 212/2000, e autotutela facoltativa di cui all'art. 10-quinquies L.
212/2000, prevedendo l'obbligo di risposta entro 90 giorni per le istanze di autotutela obbligatoria), l'inerzia dell'Ufficio non può ritenersi ispirata al disposto dell'art. 10, comma 1, della legge 212/2000, secondo il quale “I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.”.
6.2.3.- Ne consegue che non può escludersi il diritto alla refusione delle spese sostenute dal ricorrente, in quanto l'annullamento dell'atto viziato sarebbe potuto e dovuto intervenire in una fase anteriore a quella della procedura prevista dall'art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/1992 in quanto, come lamentato dal contribuente
(anche prima della notifica del ricorso – reclamo), ricorreva, incontestatamente, la fattispecie della illegittimità originaria dell'atto impositivo. La Corte, pertanto, rileva il comportamento negligente dell'Ufficio, non ispirato nel suo complesso al principio della collaborazione e della buona fede (Cass. n. 5191 del 2015; Cass.
31/08/2015, n. 17312; Cass. 11/02/2015, n. 2719 n. 6016/2017).
6.2.4.- Deve, pertanto, essere escluso l'automatismo della compensazione delle spese nel caso di annullamento dell'atto in sede di reclamo, con conseguente legittimità della richiesta di condanna alle spese dell'Ufficio invocata dal Sig. Ric._1 in ragione delle circostanze sopra evidenziate. 6.3.- Per tutto quanto precede la Corte accoglie l'appello del Sig. Ric._1 e, per l'effetto, in riforma del capo della sentenza appellata relativo al regolamento delle spese di giudizio, dispone la condanna dell'Ufficio alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal Sig. Ric._1 che liquida - in base al pertinente scaglione tariffario, ai minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. 37/2018 e dal D.M.
147/2022 – in Euro 463,00 (studio e introduttiva), oltre accessori di legge.
7.- Quanto al regolamento delle spese del presente grado di giudizio la Corte, considerata la totale soccombenza dell'Ufficio, condanna quest'ultimo, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D. Lgs 546/92, alla rifusione di quelle sostenute dal Sig. Ric._1, che liquida - in base al pertinente scaglione tariffario, ai minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014,aggiornati dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022,
e ridotte ai sensi dell'art. 15, comma 2 sexies, del D.Lgs 546/92 – in Euro 233,00 (studio, introduttiva e decisionale), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della regione Sicilia, sezione sedicesima di Messina, accoglie l'appello del Sig. Ric._1 e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata n. 380/2020 della C.T.P. MESSINA sez. 06, dispone la condanna dell'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Messina, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal ricorrente che liquida in Euro 463,00, oltre accessori di legge.
Condanna, altresì, l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Messina, alla rifusione delle spese del presente grado sostenute dal Sig. Ric._1, che liquida in Euro 233,00, oltre accessori di legge.
Il Giudice estensore Il Presidente
LA AV MA TO QU LA