Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 23/05/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2383/2020 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al numero di ruolo generale indicato in epigrafe, promosso da:
, P IVA , con sede in S. Stefano Magra, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Amodeo, domiciliato presso lo studio del difensore in La Spezia, Via V. Veneto 11,
-attrice-
CONTRO
, P. IVA con sede in Roma, Via A. Controparte_1 P.IVA_2
Fabrizi n. 9, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Giorgio Palmisano del Foro di Milano,
Corso Magenta 96,
-convenuta -
Controparte_2
(P IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Giordano Balossi del foro
[...] P.IVA_3
di Milano, domiciliata presso lo studio dell'avv. Mattai Biso in La Spezia, Piazza Cesare
Battisti n. 40,
1
C.F. , con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, CP_3 P.IVA_4
rappresentata e difesa dall'Avv. Giordano Balossi del Foro di Milano, domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mattia Biso in La Spezia, Piazza C. Battisti n. 40,
-convenuta –
, Controparte_2
- chiamata in causa – contumace
***
CONCLUSIONI
*Per l'attrice , come da foglio di precisazione delle Parte_1
conclusioni depositato il 06.12.2024:
““Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione respinta,
accertato e dichiarato che la liquidazione della polizza per cui è causa effettuata da
[...]
in data 11-12/1/16 è illegittima e priva di efficacia liberatoria per i Controparte_1
motivi svolti nel presente giudizio, condannare detta società, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, a pagare al concludente, in adempimento del Parte_1
contratto di capitalizzazione scaduto il 26/2/19 o in subordine a titolo di risarcimento danni
conseguenti all'inadempimento di agli obblighi contrattuali Controparte_1
e/o esistenti ex lege a carico della stessa, le somme (capitale di € 360.000,00 + interessi/
rivalutazione) che aveva diritto di riscuotere alla scadenza in forza del Parte_1
contratto di capitalizzazione per cui è causa, come da polizza prodotta e condizioni di
contratto prodotte, con interessi e maggior danno dalla scadenza al saldo;
In ipotesi di rigetto di tale domanda: accertata e dichiarata la nullità, per i motivi svolti nel
presente giudizio, dell'operazione di “sale and lease back” per cui è causa nonché dei
contratti ed atti (vendita di cui all'atto not. 23/2/09 - Rep. 186.483, leasing immobiliare Per_1
2 di cui al contratto 23/2/09 e costituzione di pegno di cui all'atto 23/2/09 prodotti) con cui è
stata attuata tale operazione e, conseguentemente, l'inesistenza del credito di
[...]
a garanzia del quale era stato costituito il pegno nonché l'inefficacia di detto Controparte_4
pegno e, comunque, accertata e dichiarata l'illegittimità, per i motivi svolti nel presente
giudizio, della escussione del pegno e della riscossione del credito per cui è causa (avvenuta
in assenza di una garanzia valida ed efficace ed in assenza di prelazione, in assenza di
ammissione al passivo del credito garantito nonché di qualsiasi preavviso e comunicazione
alla Curatela), condannare e/o Controparte_2 CP_3
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a rimborsare al
[...] Parte_1
concludente, eventualmente anche ex art. 1189 II comma c.c., la somma di € 413.122,45
(liquidata da in data 12/1/16 in relazione alla polizza per cui Controparte_1
è causa) con interessi e maggior danno dalla liquidazione (avvenuta il 12/1/16) al saldo o a
risarcire al concludente i danni – per responsabilità contrattuale e/o Parte_1
extracontrattuale – allo stesso derivati da tale illegittima escussione e riscossione (nella
misura accertanda in causa) con rivalutazione monetaria ed interessi o, comunque, con
interessi e maggior danno sino al saldo o, in via di estremo subordine, a indennizzare il
concludente ex art. 2041 c.c. e, così, a pagare a detto Fallimento la somma di € Parte_1
413.122,45 con rivalutazione monetaria ed interessi o, comunque, con interessi e maggior
danno dal 12/1/16 al saldo. In ogni ipotesi: con vittoria di spese, compenso, spese forfettarie,
Iva e Cpa.
*Per la convenuta , come da foglio di precisazione depositato il 9 Controparte_1
dicembre 2024:
“In via preliminare disporre la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. sino alla
definizione del procedimento di opposizione allo stato passivo R.G. 13931/2016, pendente in
Cassazione;
3 Ancora pregiudizialmente disporre la riunione del presente giudizio con quello pendente
innanzi a codesto Tribunale R.G. 1534/2016;
Nel merito respingere le domande proposte da nei confronti di Parte_1
perché infondate in fatto e diritto. Controparte_1
nel merito, in via subordinata nel denegato caso di accoglimento, in tutto o in parte, delle
domande svolte nei confronti della convenuta previa Controparte_1
declaratoria di contumacia di dichiarare quest'ultima Controparte_2
tenuta e condannarla a manlevare e tenere indenne per quanto fosse eventualmente tenuta a
pagare in favore della parte attrice a qualsiasi titolo in relazione al petitum del Fallimento
attore.
Con vittoria delle spese e competenze.”
*Per parte convenuta come Controparte_5
da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 5 dicembre 2024 :
“ IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle avversarie domande ai sensi degli art.
2952 – 2947 – 2935 c.c. o come meglio ritenuto in forza di quanto esposto in narrativa, con
ogni conseguente statuizione di inammissibilità e preclusione delle avversarie azioni;
- accertare e dichiarare la nullità della citazione introduttiva ex art. 163 b. 4 c.p.c. per omessa
indicazione degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, come meglio in atto,
con i conseguenti provvedimenti;
NEL MERITO
rigettare integralmente ogni avversaria domanda svolta dal Controparte_6
nei confronti, o comunque spiegante effetto nei confronti di Controparte_4
in quanto palesemente infondata in fatto e diritto per le causali di cui in narrativa ed in
particolare in forza di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 170/2004 assolvendo detta
4 convenuta da qualsivoglia richiesta di accertamento, pagamento e/o condanna a qualsiasi
titolo avanzata;
rigettare integralmente ogni avversaria domanda, da qualunque parte processuale proposta,
sia essa preliminare, pregiudiziale o di merito, anche riconvenzionale, promossa o spiegante
effetti nei confronti di in quanto del tutto infondate in fatto e Controparte_4
diritto per i motivi di cui in atto.
Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento.
*Per parte convenuta (quale mandataria di Controparte_7 CP_3
e come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 5
[...] CP_8
dicembre 2024:
“IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a e Controparte_3
rappresentate nel presente procedimento da Controparte_8 Controparte_7
per totale carenza di titolarità del lato passivo del rapporto, come meglio esposto in atto, con
ogni conseguente statuizione anche in punto di estromissione dal giudizio;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle avversarie domande ai sensi degli artt.
2952 – 2947 – 2935 c.c. o come meglio ritenuto in forza di quanto esposto in narrativa, con
ogni conseguente statuizione di inammissibilità e preclusione delle avversarie azioni;
- accertare e dichiarare la nullità della citazione introduttiva ex art. 163 c. 4 c.p.c. per omessa
indicazione degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, come meglio in atto,
con i conseguenti provvedimenti;
NEL MERITO rigettare integralmente ogni avversaria domanda svolta dal
[...]
nei confronti, o comunque spiegante effetto nei confronti di Controparte_6 CP_3
e rappresentate nel presente procedimento da
[...] Controparte_8 Controparte_7
in quanto palesemente infondata in fatto e diritto per le causali di cui in
[...]
5 narrativa, per mancanza di titolarità passiva del rapporto e conseguente legittimazione
passiva e comunque per essere la fattispecie regolata dall'art. 4 del D.Lgs. 170/2004,
assolvendo detta convenuta da qualsivoglia richiesta di accertamento, pagamento e/o
condanna a qualsiasi titolo avanzata;
IN OGNI CASO rigettare integralmente ogni avversaria domanda, da qualunque parte
processuale proposta, sia essa preliminare, pregiudiziale o di merito, anche riconvenzionale,
promossa o spiegante effetti nei confronti di e Controparte_3 Controparte_8
rappresentate nel presente procedimento da in quanto del Controparte_7
tutto infondate in fatto e diritto per i motivi di cui in atto. Con vittoria di spese e competenze
del presente procedimento.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso
*Con atto di citazione ritualmente notificato, il , in persona Parte_1
del Curatore dott. ha convenuto in giudizio Parte_2 Controparte_1
e deducendo che in Controparte_2 Controparte_3
data 23 febbraio 2009 la società aveva stipulato con un Controparte_9 CP_1
contratto di capitalizzazione con premio unico pari a € 360.000,00, con decorrenza dal 26
febbraio 2009 e scadenza al 26 febbraio 2019.
In pari data, il credito derivante da tale contratto veniva costituito in pegno a favore di
[...]
a garanzia del pagamento dei canoni relativi a un contestuale Controparte_4
contratto di leasing immobiliare.
Successivamente, veniva trasformata in società in nome collettivo nel 2014 e Parte_1
dichiarata fallita nel 2015. Solo a seguito di successive richieste della Curatela, CP_1
comunicava, nel 2020, che la polizza era stata escussa nel gennaio 2016, su richiesta del creditore garantito , e che l'importo erogato, pari a € 413.122,45, Controparte_4
6 era stato versato su un conto intestato alla filiale locale della CP_2 CP_2
.
[...]
Il deduceva l'illegittimità della suddetta liquidazione, Parte_1
sostenendo che essa fosse stata eseguita in favore di un soggetto diverso da quello a favore del quale era stato originariamente costituito il pegno, ovvero in favore della
[...]
anziché di come risultante dalla Controparte_2 Controparte_4
documentazione prodotta.
In ogni caso, tale pagamento veniva ritenuto privo di efficacia liberatoria, essendo avvenuto in
Contr assenza di notifica o accettazione del pegno da parte di , con atto a data certa anteriore al fallimento, ai sensi dell'art. 2800 c.c. La violazione di tale norma renderebbe inefficace il diritto reale di garanzia nei confronti della massa fallimentare, ove non correttamente formalizzato.
Si deduceva, altresì, che la liquidazione fosse avvenuta successivamente alla dichiarazione di fallimento, in violazione della Legge Fallimentare, atteso che il credito garantito non era stato ammesso al passivo, come previsto dagli artt. 52 e 53 L.F.
Veniva inoltre evidenziata la violazione dell'art. 5 dell'atto costitutivo di pegno, in quanto non risultava alcuna comunicazione o preavviso né alla società debitrice né alla Curatela. L'art. 5,
infatti, subordinava la realizzazione della garanzia alla comunicazione scritta da inviarsi al debitore con un preavviso di almeno due giorni, al fine di consentirgli eventuali contestazioni.
Si lamentava, inoltre, l'assenza di qualsivoglia comunicazione o rendiconto successivo all'incasso.
Il Fallimento evidenziava altresì che l'operazione sottostante di sale and lease back, posta in essere sempre in data 23 febbraio 2009, presentava plurimi profili di nullità. In particolare,
aveva trasferito un immobile a per un importo pari a Parte_1 Controparte_4
€ 1.800.000,00, salvo poi riceverlo in locazione finanziaria tramite un contratto di leasing che
7 prevedeva un canone iniziale di € 486.168,00. Contestualmente, sottoscriveva il Pt_1
contratto di capitalizzazione e costituiva in pegno il relativo credito.
Tali atti, stipulati contestualmente e funzionalmente collegati tra loro, venivano qualificati dal come volti a eludere il divieto di patto commissorio, ai sensi dell'art. 2744 c.c., e Parte_1
dunque affetti da nullità, ai sensi degli artt. 1344 e 1418 c.c.
Veniva infine evidenziato come, all'epoca, si trovasse in grave situazione Parte_1
debitoria, in particolare verso AN TO (appartenente al medesimo gruppo bancario di
Contr
e ), a conferma della funzione di garanzia sottesa all'intera operazione e, P_
quindi, della sua natura fraudolenta.
Il corrispettivo effettivamente ricevuto da risultava, secondo quanto Parte_1
documentato, pari a soli € 855.000,00, a fronte di un prezzo formale di € 1.800.000,00, tenuto conto delle somme immediatamente riaddebitate per maxi canone, spese di istruttoria e premio del contratto di capitalizzazione. Tale circostanza comprovava, ad avviso della
Curatela, la sproporzione del sinallagma e, ulteriormente, l'illiceità della causa.
In ragione di quanto sopra, il chiedeva: Parte_1
la condanna di al pagamento in proprio favore Controparte_1
delle somme dovute in forza del contratto di capitalizzazione alla scadenza, ovvero, in subordine, al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento contrattuale;
in via alternativa, la condanna di (e di Controparte_4 CP_3
quale cessionaria) alla restituzione dell'importo indebitamente riscosso, ovvero al
[...]
risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, o, in via ulteriormente subordinata, all'indennizzo per arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Il tutto con vittoria di spese, onorari e accessori di legge.
8 *Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione del Controparte_1
25 marzo 2021, contestando integralmente la fondatezza della domanda attorea e formulando istanza di autorizzazione alla chiamata in causa di Controparte_2
in qualità di soggetto tenuto a manlevare la compagnia in forza di specifica
[...]
pattuizione assunta nel 2015.
La convenuta eccepiva, nel merito, la piena legittimità della liquidazione effettuata, invocando l'applicazione del D.Lgs. n. 170/2004 in materia di garanzie finanziarie, ritenuto applicabile alla fattispecie. A sostegno di tale impostazione, evidenziava che il contratto di capitalizzazione e l'atto costitutivo di pegno risultavano redatti in forma scritta con data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, come richiesto dalla normativa richiamata e, in via generale, dall'art. 2800 c.c. ai fini dell'opponibilità ai terzi.
Sottolineava inoltre che la garanzia era stata escussa da in Controparte_4
qualità di beneficiaria del pegno regolarmente costituito, e che il pagamento era avvenuto in modo liberatorio, escludendo pertanto qualsiasi profilo di responsabilità in capo alla compagnia assicurativa.
Con riguardo alle contestazioni attoree attinenti alla validità dell'operazione di sale and lease back sottostante, evidenziava come la relativa questione fosse già oggetto di CP_1
separato giudizio (R.G. 1534/2016) pendente innanzi al medesimo Tribunale, promosso dallo stesso Fallimento per ottenere la declaratoria di nullità della compravendita immobiliare intercorsa con e delle operazioni ad essa collegate, già Controparte_4
oggetto di rigetto in sede di opposizione allo stato passivo (R.G. 3939/2015), attualmente pendente in sede di legittimità.
Alla luce di tale connessione pregiudiziale, la convenuta chiedeva, in via preliminare, la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ovvero, in subordine, la
9 riunione con il giudizio iscritto al R.G. 1534/2016, evidenziando l'identità delle questioni giuridiche oggetto dei due procedimenti.
Concludeva, infine, per il rigetto integrale delle domande proposte dalla Curatela, con vittoria di spese.
*Si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 25 Controparte_4
marzo 2021, contestando integralmente le domande attoree e sollevando, in via preliminare,
diverse eccezioni processuali.
In primo luogo, eccepiva l'improcedibilità dell'azione promossa dal , per mancato Parte_1
esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, trattandosi di controversia in materia contrattuale e bancaria, soggetta alla disciplina dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010.
In secondo luogo, eccepiva la prescrizione quinquennale delle pretese risarcitorie della
Curatela, in quanto il termine era decorso almeno a partire dal 12 gennaio 2016, data della liquidazione della polizza.
In terzo luogo, deduceva il difetto di legittimazione passiva, in quanto non parte del contratto di capitalizzazione stipulato tra e né titolare di alcun Parte_1 Controparte_1
rapporto diretto con la Curatela. In ogni caso, l'escussione del pegno era avvenuta in piena legittimità, a seguito del regolare esercizio di un diritto di garanzia costituito in data 23
febbraio 2009 da risultante da scrittura con data certa anteriore al Controparte_9
fallimento (timbro postale del 25 febbraio 2009), avente ad oggetto un credito certo, liquido ed esigibile alla scadenza del contratto di capitalizzazione.
La società contestava inoltre l'esistenza di qualsivoglia obbligo di preavviso o comunicazione alla Curatela in sede di escussione del pegno, rilevando che la normativa applicabile (D.Lgs.
170/2004) non prevedeva tali oneri, specie in assenza di revoca giudiziale dell'autonomia patrimoniale e in presenza di un diritto di prelazione validamente costituito prima della dichiarazione di fallimento.
10 Con riferimento alle ulteriori contestazioni attoree sulla validità dell'operazione di sale and lease back, la convenuta osservava che la stessa era oggetto di due giudizi già pendenti:
R.G. 3939/2015, relativo all'insinuazione al passivo del credito di P_
, definito con rigetto e attualmente pendente in Cassazione;
[...]
R.G. 1534/2016, instaurato dal per far dichiarare la nullità degli atti connessi Parte_1
alla vendita e al successivo leasing dell'immobile.
Alla luce della connessione oggettiva e soggettiva tra le controversie, e per evitare un conflitto di giudicati, chiedeva la sospensione del presente giudizio ai sensi Controparte_4
dell'art. 295 c.p.c., ovvero, in subordine, la riunione con il procedimento R.G. 1534/2016.
Nel merito, la convenuta difendeva la validità e legittimità dell'intera operazione economica,
negando che potesse configurarsi una frode alla legge o una violazione del divieto di patto commissorio. Sottolineava la regolarità della compravendita immobiliare, con corrispettivo congruo, determinato secondo valutazioni tecnico-estimative, e del contratto di leasing immobiliare concluso a condizioni di mercato, senza anomalie negoziali o sproporzioni.
Concludeva per il rigetto integrale delle domande attoree, con vittoria di spese.
*Si costituivano infine e rappresentate da Controparte_3 Controparte_8 [...]
in qualità di mandataria, con comparsa di costituzione e risposta del 25 Controparte_7
marzo 2021, eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione passiva e la totale estraneità ai fatti oggetto di causa.
Rappresentavano che era divenuta titolare, a seguito di cessione del 2019, Controparte_3
dei diritti e obblighi relativi a un contratto di leasing immobiliare originariamente stipulato tra e ma non aveva mai acquisito rapporti Controparte_4 Parte_1
o diritti relativi al contratto di capitalizzazione o al pegno sulla polizza assicurativa, oggetto principale della controversia. Ne conseguiva l'illegittimità della chiamata in giudizio e la necessità della loro estromissione dal processo.
11 Sul piano sostanziale, ribadivano la piena legittimità dell'operazione di compravendita e leasing dell'immobile di Sarzana, conclusa nel 2009, priva degli elementi tipici della frode o dell'elusione secondo la giurisprudenza in materia di sale and lease back. Escludevano
l'esistenza di una situazione debitoria tra le parti, di difficoltà economiche note o di sproporzioni nel prezzo pattuito.
Eccepivano inoltre l'improcedibilità per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, nonché la prescrizione sia dell'azione fondata sul contratto di assicurazione, sia dell'eventuale azione risarcitoria, essendo decorso il termine dal momento in cui il Curatore
era stato posto in grado di agire.
Denunciavano altresì un abuso del diritto e del processo da parte del , che, pur in Parte_1
presenza di giudizi pendenti sulle medesime questioni, promuoveva un nuovo procedimento,
violando i principi di economia processuale e buona fede.
Contr Nel merito, confermavano la legittimità della liquidazione della polizza da parte di a favore di in persona di Controparte_4 Controparte_2
effettuata in forza del contratto di pegno, ai sensi del D.Lgs. 170/2004, anche in
[...]
costanza di procedura concorsuale e con formale comunicazione alla Curatela. Le doglianze circa l'omessa notifica e prelazione venivano ritenute infondate, in quanto la documentazione attestava la piena conoscenza e accettazione del vincolo da parte del . Parte_1
Concludevano per il rigetto delle domande attoree, l'accertamento della carenza di legittimazione passiva di e l'accoglimento delle ulteriori eccezioni sollevate. Controparte_3
*Il Giudice, con provvedimento dell'08.04.2021, autorizzava Controparte_1
alla chiamata in causa di .
[...] Controparte_2
*All'udienza del 4 novembre 2021, le parti insistevano sulle rispettive difese e chiedevano la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. Il dichiarava che Parte_1
nel frattempo era stata esperita con esito negativo la procedura di mediazione, come da nota
12 depositata il 22 ottobre 2021. Il Giudice invitava al deposito della busta Controparte_1
telematica della notifica PEC eseguita il 15 aprile 2021 nei confronti di Controparte_2
, ai fini della dichiarazione di contumacia, e concedeva i termini ex art. 183,
[...]
comma 6, nn. 1, 2 e 3 c.p.c., fissando l'udienza del 6 ottobre 2022 per la discussione delle istanze istruttorie.
*All'udienza del 6 ottobre 2022, il Giudice, rilevata la regolarità della notifica degli atti introduttivi nei confronti di e preso atto della Controparte_2
mancata costituzione in giudizio, ne dichiarava la contumacia.
Con ordinanza del 23 novembre 2022, resa a scioglimento della riserva assunta in udienza, il
Giudice disponeva consulenza tecnica d'ufficio, formulando il seguente quesito:
“Il consulente tecnico d'ufficio, esaminati gli atti e i documenti di causa, sentiti i consulenti
tecnici di parte, proceda come segue:
1. Descriva il contratto di capitalizzazione intercorso tra e Controparte_9 [...]
stipulato in data 26 febbraio 2009; Controparte_1
2. Determini l'ammontare del credito garantito capitalizzato (come da contratto) risultante
alla data di scadenza della polizza, fissata al 26 febbraio 2019.”
Veniva nominata consulente tecnico d'ufficio la dott.ssa e fissato per il Persona_2
giuramento l'udienza del 16 febbraio 2023.
La relazione peritale veniva depositata il 26 luglio 2023. L'udienza per la precisazione delle conclusioni, inizialmente fissata per il 17 ottobre 2024, veniva rinviata al 13 dicembre 2024.
All'udienza del 13.12.2024 le parti precisavano le conclusioni, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Osservato
1.Sulle eccezioni di prescrizioni.
13 L'eccezione di prescrizione sollevata da ai sensi dell'art. Controparte_1
2952 c.c. è infondata.
La disposizione richiamata disciplina la prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione e, pertanto, nel caso di specie, trova applicazione esclusivamente con riferimento alle pretese sorte dal contratto di capitalizzazione prodotto in atti (doc. b parte attrice). Tale contratto prevedeva la scadenza al 26 febbraio 2019.
Considerato che si tratta di prescrizione biennale, come previsto dall'art. 2952 c.c., e che l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è stato notificato in data 29 dicembre 2020,
ne consegue l'evidente tempestività dell'azione giudiziaria e, quindi, l'infondatezza dell'eccezione sollevata con riferimento alle somme (capitale, interessi e rivalutazione) dovute da a alla scadenza del contratto di Controparte_1 Parte_1
capitalizzazione.
Diversamente, le domande proposte in via subordinata dal nei confronti di Parte_1 [...]
non sono riconducibili al contratto di assicurazione e, dunque, non Controparte_4
sono soggette alla prescrizione biennale di cui all'art. 2952 c.c.. Esse attengono, infatti, a pretese risarcitorie per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale derivanti dalla illegittima escussione del pegno e sono pertanto soggette alla prescrizione ordinaria decennale, ovvero, con riferimento alla responsabilità extracontrattuale, alla prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c.
Quanto all'ulteriore eccezione ex art. 2947 c.c., formulata in relazione alla richiesta risarcitoria per danni, essa è parimenti infondata.
Ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere: nel caso di specie, ciò si è verificato solo a partire dall'11 gennaio
2016, data in cui ha liquidato la somma assicurata a Controparte_1
soggetto diverso dal legittimato.
14 Non assume rilievo, in contrario, la comunicazione a mezzo e-mail datata 17 novembre 2015,
richiamata dalla convenuta , non potendo da tale missiva desumersi né l'avvenuta CP_1
lesione concreta del diritto né la piena conoscenza del fatto lesivo da parte della Curatela. Il
, peraltro, aveva facoltà di scegliere se chiedere il riscatto della polizza prima della Parte_1
scadenza ovvero il pagamento delle somme dovute alla scadenza naturale del contratto (26
febbraio 2019), e la decisione di agire per il pagamento del capitale scaduto non può in alcun modo far retroagire il termine iniziale della prescrizione.
Ne consegue l'infondatezza di tutte le eccezioni di prescrizione sollevate dalle convenute.
2.Nel merito della causa.
La domanda attorea è fondata e come tale deve essere accolta per i seguenti motivi.
Dall'istruttoria svolta, dalla documentazione allegata agli atti e dalle difese delle parti, emerge che la polizza di capitalizzazione sottoscritta da in data 23 febbraio 2009 e Controparte_9
costituita in pegno a favore di è stata oggetto di liquidazione Controparte_4
da parte di in data 11 gennaio 2016, su richiesta Controparte_1
avanzata da in proprio nome. Controparte_2
Tale richiesta, come documentato, non conteneva alcuna formale spendita del nome della società titolare del pegno, né alcuna menzione della qualità rappresentativa dell'istituto bancario, con la conseguenza che – ai sensi degli artt. 1387 ss. c.c. e in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 29689/2019; 25104/2013) – non può
ritenersi perfezionato un atto giuridico efficace nei confronti del soggetto rappresentato, in difetto della dichiarazione di agire in nome altrui contenuta nell'atto stesso.
Contr
ha effettuato il pagamento del capitale assicurato in favore di Controparte_2
soggetto diverso dal creditore originario e dal titolare del pegno, senza che
[...]
quest'ultimo ( risultasse formalmente rappresentato nella Controparte_4
richiesta di liquidazione.
15 In base all'art. 1188 c.c., il pagamento è liberatorio solo se fatto al creditore o a chi è
autorizzato a riceverlo. In mancanza di spendita formale del nome del rappresentato, come richiesto dalla giurisprudenza (Cass. 29689/2019; 25104/2013), il pagamento è inefficace verso il vero avente diritto.
A ciò si aggiunge che il credito derivante dalla polizza era stato costituito in pegno senza che
Contr tale garanzia fosse stata né notificata ad né formalmente accettata dalla compagnia assicurativa con data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, secondo quanto previsto dall'art. 2800 c.c. e ribadito da Cass. 13551/2006 e Cass. 7158/1995. Ne consegue che il pegno, pur documentato da scrittura privata, non era opponibile alla Curatela e non integrava un diritto reale di garanzia valido verso terzi.
Inoltre l'art. 4 delle condizioni generali della polizza prevedeva che il vincolo pignoratizio
Contr producesse effetti solo dal momento in cui ne avesse ricevuto comunicazione scritta,
con conseguente annotazione sul documento di polizza o appendice. Tale comunicazione non è mai avvenuta, come confermato dall'assenza di annotazione sul duplicato della polizza
Contr e dalla risposta evasiva data da alla Curatela.
Ciò costituisce una violazione sia del regolamento contrattuale, sia delle regole di diligenza professionale ex art. 1176 c.c., con conseguente responsabilità contrattuale per inadempimento.
pertanto, ha provveduto alla liquidazione della somma a Controparte_1
favore di un soggetto che non era legittimato né a riscuotere in proprio, né quale mandatario del titolare del pegno, e senza il rispetto delle condizioni previste dal contratto di assicurazione – il quale richiedeva espressamente, per la validità della richiesta, la forma scritta e l'annotazione del vincolo sulla polizza.
Alla luce di tutto quanto precede, la responsabilità principale resta in capo ad
[...]
in qualità di debitore dell'obbligazione derivante dal contratto di Controparte_1
16 capitalizzazione, poiché in quanto tale aveva l'onere di verificare la titolarità del soggetto richiedente e l'esistenza dei presupposti per la liberazione della propria obbligazione.
Contr Procedendo alla liquidazione in favore di un soggetto privo di legittimazione, ha omesso un controllo necessario e dovuto, assumendo il rischio dell'inadempimento verso il legittimo creditore (la massa fallimentare).
Contr Anche qualora si volesse ritenere che abbia effettuato il pagamento su richiesta di un soggetto che agiva per conto del titolare del pegno, resta comunque il fatto che la garanzia pignoratizia non era opponibile alla Curatela, con la conseguenza che la liquidazione non è
liberatoria nei confronti del (che, in quanto terzo, non è vincolato da garanzie non Parte_1
opponibili).
Alla luce di quanto sopra, ha eseguito un pagamento non Controparte_1
liberatorio, in violazione della disciplina del pegno su crediti, delle previsioni del contratto di assicurazione e degli obblighi generali di corretto adempimento delle obbligazioni.
Ne consegue che essa resta obbligata nei confronti del Parte_1
al pagamento del capitale maturato alla scadenza del contratto di capitalizzazione (26
febbraio 2019) , importo pari ad € 460.012,95 come quantificato nella consulenza tecnica espletata in causa dalla Dott.ssa (vedasi pag. 12 elaborato peritale). Persona_2
*Quanto alla richiesta di manleva formulata da , risulta documentato agli atti che, CP_1
con dichiarazione sottoscritta in data 28 luglio 2015, la Controparte_2
ha assunto nei confronti di un impegno di manleva,
[...] Controparte_1
obbligandosi espressamente a tenerla indenne da qualsivoglia danno o pregiudizio che potesse derivare da eventuali contestazioni sulla legittimità della richiesta di escussione della polizza oggetto di causa.
Tale dichiarazione configura un valido impegno unilaterale di garanzia, rilevante ai sensi degli artt. 1321 ss. c.c., e presenta i caratteri della specificità, determinatezza e riferibilità diretta
17 all'operazione per cui è causa. L'efficacia del suddetto impegno è da ritenersi subordinata alla
Contr sussistenza di un danno patrimoniale in capo al soggetto garantito ( ), che venga chiamato a rispondere in via diretta nei confronti della procedura fallimentare per effetto della liquidazione contestata.
Conseguentemente, la domanda di garanzia proposta da Controparte_1
nei confronti della è fondata e va accolta nei limiti Controparte_2
Contr dell'impegno assunto, subordinatamente alla condanna di all'adempimento nei confronti del . Parte_1
Rigetta nel resto ogni altra domanda.
3. Sulle spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 23.827,00 per onorari, oltre accessori di legge secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, tenendo conto del valore della controversia (Euro 460.012,95 come da CTU ) del tipo di procedimento (procedimento ordinario) dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), delle attività processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), oltre al rimborso delle spese vive per iscrizione a ruolo per Euro 1.713,00, oltre Euro 5.044,98 per la
CTP dr. ome da fattura allegata. Per_3
***
P.Q.M.
A) CONDANNA a corrispondere al Controparte_1 [...]
la somma di Euro 460.012,95 a titolo di capitale maturato alla Parte_1
scadenza del contratto di capitalizzazione in data 26/02/2019, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza e fino all'effettivo soddisfo.
B) CONDANNA alla rifusione in favore del Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in Euro 23.827,00 Parte_1
18 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, nonché al rimborso delle spese di iscrizione a ruolo della causa pari ad Euro 1.713,00 e di CTP pari ad Euro 5.044,98 come documentate.
C) PONE definitivamente a carico esclusivo di le spese di Controparte_1
CTU liquidate in euro 14.582,37 oltre accessori per onorari, come da ordinanza del
14.09.2023.
D) CONDANNA la a manlevare e tenere indenne Controparte_2
da ogni somma da questa dovuta al Controparte_1 [...]
in esecuzione della presente sentenza. Parte_1
E) DICHIARA COMPENSATE le spese tra e Controparte_1 [...]
in considerazione della complessità giuridica e Controparte_10
della connessione oggettiva delle questioni trattate.
F) RIGETTA ogni altra domanda.
La Spezia, 22.05.2025
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
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