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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 26/08/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 801/2025
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Andrea AR - Presidente
Günter Morandell - Giudice relatore
Julia Dorfmann - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa per separazione giudiziale dei coniugi di primo grado iscritta al n. R.G.
801/2025, promossa:
da pagina 1 di 6 . , codice fiscale , nata il Pt_1 Parte_2 C.F._1
10/04/1987 a BERAT (ALBANIA), con l'Avv. KOFLER ANGELIKA, giusta delega in atti,
- parte ricorrente -;
contro
, codice fiscale nato il [...] a [...] CP_1 C.F._2
(ALBANIA), con l'Avv. WINKLER IVO, giusta delega in atti,
- parte resistente -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO,
- parte intervenuta -.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 17/03/2025, la parte ricorrente Parte_3
a adito il Tribunale di Bolzano chiedendo la separazione e lo scioglimento
[...] Pt_2
del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.); si è costituita la parte resistente CP_1
[...]
2. I coniugi, sentiti dal giudice delegato per il tentativo di conciliazione, non si sono riconciliati, manifestando così seria e meditata volontà di separarsi.
3. Il procedimento è nato contenzioso, ma le parti si sono concordate in corso di causa per le conclusioni congiunte riportate nella parte dispositiva della presente sentenza;
il pagina 2 di 6 pubblico ministero ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti.
4. Le parti concordano nel ritenere fallito il loro matrimonio e nel chiedere quindi la pronuncia di separazione. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza risulta dagli atti e fa ritenere altamente improbabile una ripresa della comunione di vita.
Sussistono quindi i presupposti dell'art. 151 c.c. e deve essere di conseguenza pronunciata la separazione personale dei coniugi giusta richiesta delle parti in atti.
5. Alle condizioni di separazione proposte dalle parti nelle conclusioni congiuntamente formulate non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole ( , nato il Parte_4
14.09.2009 a Brunico, codice fiscale: , , nato il C.F._3 Parte_5
20.10.2012 a Brunico, codice fiscale: , e , nata il C.F._4 Parte_6
12.09.2016 a Brunico;
codice fiscale: ; il procedimento è rituale e C.F._5
sussiste la competenza di questo Tribunale. Non sono state sentiti i minori apparendo il loro ascolto “manifestamente superfluo” alla luce delle conclusioni concordemente formulate dalle parti (art. 473bis.4, comma 2, c.p.c.).
6. Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti come da loro richiesta.
Le conclusioni delle parti vanno quindi integralmente accolte.
P.Q.M.
pagina 3 di 6 Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, visti gli articoli 150 ss. c.c., 337bis. ss. c.c. e 473bis.47. ss.
c.p.c. e ritenuta la propria competenza,
pronuncia
la separazione personale dei coniugi:
RM PI NT. nata a [...] il [...]; Pt_2
e nato a [...] il [...]; CP_1
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
dispone
che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni formulate dalle parti in modo congiunto:
“
1. I minori , nato il [...] a [...], , nato il [...] Parte_4 Parte_5
a Brunico, e , nata il [...] a [...], rimangono affidati in modo Parte_6
condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, dove i
figli mantengono la loro residenza.
pagina 4 di 6
2. L'appartamento familiare a Brunico, Via Am Kühbergl n. 8, viene assegnato in uso
esclusivo alla madre con i figli. Sia l'affitto che tutte le spese accessorie per la casa
sono ad esclusivo carico della madre.
3. Il padre manterrà contatti regolari con i figli minori, concordando i relativi tempi
preventivamente con la madre in considerazione delle esigenze di studio e degli impegni
dei figli.
4. Il signor paga alla RA come contributo per il CP_1 Parte_3
mantenimento dei tre (3) figli entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese l'importo
complessivo di € 500,00, e quindi € 167 per figlio. Detto importo è soggetto ad
automatica rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ASTAT per la Provincia
Autonoma di Bolzano, con prima rivalutazione al 1° luglio 2026 e successivamente al 1°
luglio di ogni anno.
5. Le spese straordinarie per i figli verranno sostenute da entrambi i genitori nella
misura di metà ciascuno. Per la definizione e la regolamentazione delle spese
straordinarie le parti rinviano al relativo Protocollo d'Intesa del Tribunale di Bolzano
vigente.
6. Gli assegni familiari ed eventuali altri contributi pubblici nell'interesse della famiglia
e/o dei figli, come l'assegno unico e universale ed i contributi pubblici locali, spettano
esclusivamente alla RA . Parte_3
7. Le parti si scambiano reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo del
passaporto o documenti equipollenti e per le dichiarazioni di accompagnamento per i
minori infraquattordicenni. pagina 5 di 6
8. I genitori concordano che nessuno dei due potrà portare i figli all'estero senza il
previo consenso dell'altro genitore.
9. Le spese del presente giudizio sono interamente compensate”.
Così deciso in Bolzano (BZ), in Camera di consiglio il 12/08/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea AR
(firma digitale) (firma digitale)
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 801/2025
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Andrea AR - Presidente
Günter Morandell - Giudice relatore
Julia Dorfmann - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa per separazione giudiziale dei coniugi di primo grado iscritta al n. R.G.
801/2025, promossa:
da pagina 1 di 6 . , codice fiscale , nata il Pt_1 Parte_2 C.F._1
10/04/1987 a BERAT (ALBANIA), con l'Avv. KOFLER ANGELIKA, giusta delega in atti,
- parte ricorrente -;
contro
, codice fiscale nato il [...] a [...] CP_1 C.F._2
(ALBANIA), con l'Avv. WINKLER IVO, giusta delega in atti,
- parte resistente -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO,
- parte intervenuta -.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 17/03/2025, la parte ricorrente Parte_3
a adito il Tribunale di Bolzano chiedendo la separazione e lo scioglimento
[...] Pt_2
del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.); si è costituita la parte resistente CP_1
[...]
2. I coniugi, sentiti dal giudice delegato per il tentativo di conciliazione, non si sono riconciliati, manifestando così seria e meditata volontà di separarsi.
3. Il procedimento è nato contenzioso, ma le parti si sono concordate in corso di causa per le conclusioni congiunte riportate nella parte dispositiva della presente sentenza;
il pagina 2 di 6 pubblico ministero ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti.
4. Le parti concordano nel ritenere fallito il loro matrimonio e nel chiedere quindi la pronuncia di separazione. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza risulta dagli atti e fa ritenere altamente improbabile una ripresa della comunione di vita.
Sussistono quindi i presupposti dell'art. 151 c.c. e deve essere di conseguenza pronunciata la separazione personale dei coniugi giusta richiesta delle parti in atti.
5. Alle condizioni di separazione proposte dalle parti nelle conclusioni congiuntamente formulate non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole ( , nato il Parte_4
14.09.2009 a Brunico, codice fiscale: , , nato il C.F._3 Parte_5
20.10.2012 a Brunico, codice fiscale: , e , nata il C.F._4 Parte_6
12.09.2016 a Brunico;
codice fiscale: ; il procedimento è rituale e C.F._5
sussiste la competenza di questo Tribunale. Non sono state sentiti i minori apparendo il loro ascolto “manifestamente superfluo” alla luce delle conclusioni concordemente formulate dalle parti (art. 473bis.4, comma 2, c.p.c.).
6. Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti come da loro richiesta.
Le conclusioni delle parti vanno quindi integralmente accolte.
P.Q.M.
pagina 3 di 6 Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, visti gli articoli 150 ss. c.c., 337bis. ss. c.c. e 473bis.47. ss.
c.p.c. e ritenuta la propria competenza,
pronuncia
la separazione personale dei coniugi:
RM PI NT. nata a [...] il [...]; Pt_2
e nato a [...] il [...]; CP_1
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
dispone
che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni formulate dalle parti in modo congiunto:
“
1. I minori , nato il [...] a [...], , nato il [...] Parte_4 Parte_5
a Brunico, e , nata il [...] a [...], rimangono affidati in modo Parte_6
condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, dove i
figli mantengono la loro residenza.
pagina 4 di 6
2. L'appartamento familiare a Brunico, Via Am Kühbergl n. 8, viene assegnato in uso
esclusivo alla madre con i figli. Sia l'affitto che tutte le spese accessorie per la casa
sono ad esclusivo carico della madre.
3. Il padre manterrà contatti regolari con i figli minori, concordando i relativi tempi
preventivamente con la madre in considerazione delle esigenze di studio e degli impegni
dei figli.
4. Il signor paga alla RA come contributo per il CP_1 Parte_3
mantenimento dei tre (3) figli entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese l'importo
complessivo di € 500,00, e quindi € 167 per figlio. Detto importo è soggetto ad
automatica rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ASTAT per la Provincia
Autonoma di Bolzano, con prima rivalutazione al 1° luglio 2026 e successivamente al 1°
luglio di ogni anno.
5. Le spese straordinarie per i figli verranno sostenute da entrambi i genitori nella
misura di metà ciascuno. Per la definizione e la regolamentazione delle spese
straordinarie le parti rinviano al relativo Protocollo d'Intesa del Tribunale di Bolzano
vigente.
6. Gli assegni familiari ed eventuali altri contributi pubblici nell'interesse della famiglia
e/o dei figli, come l'assegno unico e universale ed i contributi pubblici locali, spettano
esclusivamente alla RA . Parte_3
7. Le parti si scambiano reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo del
passaporto o documenti equipollenti e per le dichiarazioni di accompagnamento per i
minori infraquattordicenni. pagina 5 di 6
8. I genitori concordano che nessuno dei due potrà portare i figli all'estero senza il
previo consenso dell'altro genitore.
9. Le spese del presente giudizio sono interamente compensate”.
Così deciso in Bolzano (BZ), in Camera di consiglio il 12/08/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea AR
(firma digitale) (firma digitale)
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