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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 05/02/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 106/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente e Relatore
DI VIZIO FABIO, Giudice
NISI ITALO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 477/2024 depositato il 08/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50129 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Prof. Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Prof. Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 99/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 1
e pubblicata il 19/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B030201534-2022 RITENUTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B030201534-2022 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B030201534-2022 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 spa impugnava l'avviso dell'Agenzia delle Entrate che aveva recuperato ad imposizione la somma di €.983.808,67 appostata nelle voci di costo dell'anno 2016 che essa società, quale licenziataria del marchio Società_1, aveva versato a titolo di royalties alla licenziante Società_1, con sede in
Londra. Il recupero era stato giustificato per l'eccessiva percentuale della royalties pagata rispetto al fatturato ottenuto con l'uso del marchio.
La società contestava la interpretazione fornita dall'Ufficio delle clausole convenute nel contratto di licenza, denunciandone la parzialità, incompletezza e contraddittorietà, nonché l'inosservanza dell'onere probatorio su di esso gravante.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio riproponendo l'iter ermeneutico del contratto di licenza già riportato nella motivazione dell'avviso impugnato e su cui si fonda il prospettato dominio esercitato dalla odierna ricorrente sulla licenziante Società_1.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze accoglieva il ricorso perché ha ritenuto che il caso sottoposto al suo esame non ricade nell'ambito applicativo dell'art. 110, comma 7, TUIR.
Appella l'Agenzia delle Entrate sulla scorta di due motivi.
Il primo è volto ad argomentare sulle ragioni per le quali sussiste il requisito dell'influenza dominante di cui al citato art. 110.
La sentenza è viziata da un esame ben poco approfondito dei fatti di causa e delle difese di Parte Pubblica su ciascuno degli elementi indicati per escludere l'esistenza del requisito da parte della società e che il primo giudice ha condiviso acriticamente.
Il secondo motivo contesta la ripartizione dell'onere probatorio. L'avviso di accertamento attiene a un recupero fondato sul contenuto testuale del Contratto, e dei punti rilevanti per le linee guida OCSE cosicché la non congruità di una percentuale di royalties applicata sulla base della disciplina dei prezzi di trasferimento tra l'impresa controllante e la controllata o tra imprese collegate e/o associate, si può ricavare avendo riguardo ai parametri oggettivi di individuazione dei prezzi di cessione dei beni immateriali individuati dalla
C.M. 22 settembre 1980 n. 32 che individua come valore normale, non sospetto della cessione di beni immateriali tra imprese non indipendenti, quello individuato in una royalties riconosciuta pari al 2% del fatturato di vendita sul quale questa viene calcolata.
Si costituiva in giudizio la società che controdeduceva ampiamente sull'appello dell'Ufficio e presentava appello incidentale per scrupolo difensivo laddove si volesse interpretare la sentenza impugnata come affermante la spettanza in capo alla Società contribuente dell'onere di provare la congruità del corrispettivo corrisposto a Società_1, nella ipotesi in cui fossero ravvisati i presupposti per applicare la disciplina in materia di transfer price.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il comma 7 dell'art. 110 TUIR prevede: "I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 31- quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l'applicazione del presente comma".
Si tratta di norma che è stata inserita nell'ordinamento per evitare gli effetti di quel fenomeno noto come transfer price consentendo ad un soggetto che ne controlla un altro operante all'estero di spostare gli utili verso l'ordinamento fiscale che prevede una più conveniente tassazione degli utili.
Il presupposto per l'applicazione di detta previsione è che le due società che sottoscrivano dei contratti siano in un rapporto inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 2359 c.c. o che comunque, al di là della stretta configurabilità dei presupposti della norma civilistica, vi sia una significativa capacità di influire sulle sorti di una delle due parti del rapporto.
Le parti processuali hanno indicato una serie di sentenze della Suprema Corte cui si può fare rinvio per acclarare quale sia il campo di applicazione della norma.
Per affrontare il merito della controversia in esame è quindi necessario verificare se nei rapporti tra la società appellata e la controparte inglese si possa configurare o meno un condizionamento che consente di applicare i criteri di valutazione del rapporto economico indicati nell'art. 110 TUIR.
La sentenza impugnata ha negato che vi fosse il presupposto indicato dalla norma sulla scorta di una serie di elementi: l'esistenza di un contenzioso davanti all'Alta Corte di Giustizia di Londra per un inadempimento contrattuale contestato dalla licenziante alla licenziataria;
la circostanza che, in costanza di rapporto, la Società_1 ha avviato in proprio un flagship store nel Regno Unito;
la licenziataria non poteva commercializzare nuovi modelli da essa disegnati senza il consenso della licenziante;
la Società_1 poteva proporre ad Resistente_1 spa nuovi modelli che essa era obbligata a commercializzare quanto meno nella misura del 50%.
L'Agenzia delle Entrate per confutare le conclusioni cui è giunto il primo giudice sottolinea innanzitutto come la Società_1 non è nata dall'estro creatore di Nominativo_1, ma dall'iniziativa di una società di investimenti Società_3 inoltre l'esistenza del flagship store, di cui non è stata fornita la prova, non è fattore che possa riequilibrare lo sbilanciamento esistente a favore dell'Resistente_1 a seguito del contratto stipulato. Non è significativo neanche il contenzioso esistente tra le due società perchè il legame intenso va avanti nonostante un processo civile pendente da oltre dieci anni. peraltro se fosse accolta la domanda della società appellata il controllo sulla licenziante aumenterebbe l'influenza dominante già esistente. Il contratto
è costruito in modo tale che appare improbabile che la società Società_1 trovi sul mercato un operatore economico (indipendente) che voglia subentrare nella sua posizione di Licenziante, considerato che il contratto in questione la vede in una posizione di netto sfavore rispetto alla posizione del licenziatario. Vi sarebbero poi una serie di clausole nel contratto che evidenzierebbero l'influenza dominante della licenziataria sulla licenziante.
Nell'iniziare l'analisi degli elementi prodotti in atti va sottolineato preliminarmente che tra le due società non esiste alcun tipo di collegamento giuridico compresa la titolarità di quote di minoranza.
Parimenti non esiste un rapporto di commercializzazione esclusiva in favore dell'appellata, disponendo le due società di un'autonoma struttura commerciale. La società inglese è nata nel 2002 mentre i rapporti con la società appellata sono sorti nel 2009.
Resistente_1 aveva proposto di acquistare il 50% di Società_1, ma la richiesta era stata respinta.
Esaminando nel dettaglio in contenzioso esistente tra le due società emerge che Società_1 contesta alla controparte di non aver ottemperato alla richiesta di Società_1 di ricevere la lista dei clienti che avevano all'epoca effettuato ordini sul sito internet della Resistente_1, della mancata trasmissione di talune informazioni che era obbligata a comunicare alla sua controparte, di non aver inviato la prestazione del consenso del cliente alla trasmissione delle sue informazioni personali alla licenziante, di non aver fornito una serie di informazioni riguardanti i clienti e i prodotti venduti in particolare quanto ai distributori ubicati in Scandinavia
e negli Stati Uniti d'America. A fronte di tali contestazioni la società appellata ha instaurato una procedura di interdizione d'urgenza presso la High Court di Londra nel corso della quale Società_1 ha sollevato ulteriori contestazioni per non avetr permesso a Soc1 di avviare prima di tre mesi l'audit commissionato da quest'ultima alla società di revisione Società_2 s.r.l., oltre al mancato adempimento di quanto previsto dalle “Linee Guida per il Brand e il Marketing”.L'esistenza di un conflitto giudiziario così accesso e così risalente nel tempo non può lasciar presumere comunque una situazione di controllo che dovrebbe desumersi da una serie di clausole del contratto che regola i rapporti tra le parti che secondo l'Ufficio attestarebbero la bontà dell'operare del presupposto che solo legittima l'appliazione dell'art. 110, comma 7, TUIR.
L'Ufficio tende a ritenere inifluente l'esistenza di un vasto e radicato contenzioso che, invece, di per sè porta ad escludere una situazione di controllo dal momento che, se è vero che anche in una situazione di controllo può nascere un contenzioso, esso verrebbe in genere risolto con un accordo non essendo interesse di nessun fare delle guerre intestine. Peraltro se costi abnormi dell'uso della licenza possono servire a spostare gli utili da un paese all'altro, le spese legali sono da considerarsi un costo vivo che appesantiesce i conti aziendali.
Si potrebbero aggiungere altre considerazioni utili a contrastare le argomentazioni contenute nell'atto di appello, ma quanto riportato finora è sufficiente per escludere che vi fosse un rapporto di controllo o di influenza dominante tra la società appellata e la Società_1 cosicchè l'appello deve essere respinto in quanto le valutazioni contenute nell'atto di accertamento impugnate mancavano del presupposto per essere operate.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado, definitivamente decidendo, rigetta l'appello. Condanna
l'Agenzia delle Entrate a rifondere alla controparte le spese del giudizio che liquida in complessivi
€ 10.000 oltre agli accessori di legge. Firenze 27 gennaio 2026 IL PRESIDENTE ESTENSORE - dott.
UG De Carlo-
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente e Relatore
DI VIZIO FABIO, Giudice
NISI ITALO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 477/2024 depositato il 08/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50129 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Prof. Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Prof. Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 99/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 1
e pubblicata il 19/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B030201534-2022 RITENUTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B030201534-2022 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B030201534-2022 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 spa impugnava l'avviso dell'Agenzia delle Entrate che aveva recuperato ad imposizione la somma di €.983.808,67 appostata nelle voci di costo dell'anno 2016 che essa società, quale licenziataria del marchio Società_1, aveva versato a titolo di royalties alla licenziante Società_1, con sede in
Londra. Il recupero era stato giustificato per l'eccessiva percentuale della royalties pagata rispetto al fatturato ottenuto con l'uso del marchio.
La società contestava la interpretazione fornita dall'Ufficio delle clausole convenute nel contratto di licenza, denunciandone la parzialità, incompletezza e contraddittorietà, nonché l'inosservanza dell'onere probatorio su di esso gravante.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio riproponendo l'iter ermeneutico del contratto di licenza già riportato nella motivazione dell'avviso impugnato e su cui si fonda il prospettato dominio esercitato dalla odierna ricorrente sulla licenziante Società_1.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze accoglieva il ricorso perché ha ritenuto che il caso sottoposto al suo esame non ricade nell'ambito applicativo dell'art. 110, comma 7, TUIR.
Appella l'Agenzia delle Entrate sulla scorta di due motivi.
Il primo è volto ad argomentare sulle ragioni per le quali sussiste il requisito dell'influenza dominante di cui al citato art. 110.
La sentenza è viziata da un esame ben poco approfondito dei fatti di causa e delle difese di Parte Pubblica su ciascuno degli elementi indicati per escludere l'esistenza del requisito da parte della società e che il primo giudice ha condiviso acriticamente.
Il secondo motivo contesta la ripartizione dell'onere probatorio. L'avviso di accertamento attiene a un recupero fondato sul contenuto testuale del Contratto, e dei punti rilevanti per le linee guida OCSE cosicché la non congruità di una percentuale di royalties applicata sulla base della disciplina dei prezzi di trasferimento tra l'impresa controllante e la controllata o tra imprese collegate e/o associate, si può ricavare avendo riguardo ai parametri oggettivi di individuazione dei prezzi di cessione dei beni immateriali individuati dalla
C.M. 22 settembre 1980 n. 32 che individua come valore normale, non sospetto della cessione di beni immateriali tra imprese non indipendenti, quello individuato in una royalties riconosciuta pari al 2% del fatturato di vendita sul quale questa viene calcolata.
Si costituiva in giudizio la società che controdeduceva ampiamente sull'appello dell'Ufficio e presentava appello incidentale per scrupolo difensivo laddove si volesse interpretare la sentenza impugnata come affermante la spettanza in capo alla Società contribuente dell'onere di provare la congruità del corrispettivo corrisposto a Società_1, nella ipotesi in cui fossero ravvisati i presupposti per applicare la disciplina in materia di transfer price.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il comma 7 dell'art. 110 TUIR prevede: "I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 31- quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l'applicazione del presente comma".
Si tratta di norma che è stata inserita nell'ordinamento per evitare gli effetti di quel fenomeno noto come transfer price consentendo ad un soggetto che ne controlla un altro operante all'estero di spostare gli utili verso l'ordinamento fiscale che prevede una più conveniente tassazione degli utili.
Il presupposto per l'applicazione di detta previsione è che le due società che sottoscrivano dei contratti siano in un rapporto inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 2359 c.c. o che comunque, al di là della stretta configurabilità dei presupposti della norma civilistica, vi sia una significativa capacità di influire sulle sorti di una delle due parti del rapporto.
Le parti processuali hanno indicato una serie di sentenze della Suprema Corte cui si può fare rinvio per acclarare quale sia il campo di applicazione della norma.
Per affrontare il merito della controversia in esame è quindi necessario verificare se nei rapporti tra la società appellata e la controparte inglese si possa configurare o meno un condizionamento che consente di applicare i criteri di valutazione del rapporto economico indicati nell'art. 110 TUIR.
La sentenza impugnata ha negato che vi fosse il presupposto indicato dalla norma sulla scorta di una serie di elementi: l'esistenza di un contenzioso davanti all'Alta Corte di Giustizia di Londra per un inadempimento contrattuale contestato dalla licenziante alla licenziataria;
la circostanza che, in costanza di rapporto, la Società_1 ha avviato in proprio un flagship store nel Regno Unito;
la licenziataria non poteva commercializzare nuovi modelli da essa disegnati senza il consenso della licenziante;
la Società_1 poteva proporre ad Resistente_1 spa nuovi modelli che essa era obbligata a commercializzare quanto meno nella misura del 50%.
L'Agenzia delle Entrate per confutare le conclusioni cui è giunto il primo giudice sottolinea innanzitutto come la Società_1 non è nata dall'estro creatore di Nominativo_1, ma dall'iniziativa di una società di investimenti Società_3 inoltre l'esistenza del flagship store, di cui non è stata fornita la prova, non è fattore che possa riequilibrare lo sbilanciamento esistente a favore dell'Resistente_1 a seguito del contratto stipulato. Non è significativo neanche il contenzioso esistente tra le due società perchè il legame intenso va avanti nonostante un processo civile pendente da oltre dieci anni. peraltro se fosse accolta la domanda della società appellata il controllo sulla licenziante aumenterebbe l'influenza dominante già esistente. Il contratto
è costruito in modo tale che appare improbabile che la società Società_1 trovi sul mercato un operatore economico (indipendente) che voglia subentrare nella sua posizione di Licenziante, considerato che il contratto in questione la vede in una posizione di netto sfavore rispetto alla posizione del licenziatario. Vi sarebbero poi una serie di clausole nel contratto che evidenzierebbero l'influenza dominante della licenziataria sulla licenziante.
Nell'iniziare l'analisi degli elementi prodotti in atti va sottolineato preliminarmente che tra le due società non esiste alcun tipo di collegamento giuridico compresa la titolarità di quote di minoranza.
Parimenti non esiste un rapporto di commercializzazione esclusiva in favore dell'appellata, disponendo le due società di un'autonoma struttura commerciale. La società inglese è nata nel 2002 mentre i rapporti con la società appellata sono sorti nel 2009.
Resistente_1 aveva proposto di acquistare il 50% di Società_1, ma la richiesta era stata respinta.
Esaminando nel dettaglio in contenzioso esistente tra le due società emerge che Società_1 contesta alla controparte di non aver ottemperato alla richiesta di Società_1 di ricevere la lista dei clienti che avevano all'epoca effettuato ordini sul sito internet della Resistente_1, della mancata trasmissione di talune informazioni che era obbligata a comunicare alla sua controparte, di non aver inviato la prestazione del consenso del cliente alla trasmissione delle sue informazioni personali alla licenziante, di non aver fornito una serie di informazioni riguardanti i clienti e i prodotti venduti in particolare quanto ai distributori ubicati in Scandinavia
e negli Stati Uniti d'America. A fronte di tali contestazioni la società appellata ha instaurato una procedura di interdizione d'urgenza presso la High Court di Londra nel corso della quale Società_1 ha sollevato ulteriori contestazioni per non avetr permesso a Soc1 di avviare prima di tre mesi l'audit commissionato da quest'ultima alla società di revisione Società_2 s.r.l., oltre al mancato adempimento di quanto previsto dalle “Linee Guida per il Brand e il Marketing”.L'esistenza di un conflitto giudiziario così accesso e così risalente nel tempo non può lasciar presumere comunque una situazione di controllo che dovrebbe desumersi da una serie di clausole del contratto che regola i rapporti tra le parti che secondo l'Ufficio attestarebbero la bontà dell'operare del presupposto che solo legittima l'appliazione dell'art. 110, comma 7, TUIR.
L'Ufficio tende a ritenere inifluente l'esistenza di un vasto e radicato contenzioso che, invece, di per sè porta ad escludere una situazione di controllo dal momento che, se è vero che anche in una situazione di controllo può nascere un contenzioso, esso verrebbe in genere risolto con un accordo non essendo interesse di nessun fare delle guerre intestine. Peraltro se costi abnormi dell'uso della licenza possono servire a spostare gli utili da un paese all'altro, le spese legali sono da considerarsi un costo vivo che appesantiesce i conti aziendali.
Si potrebbero aggiungere altre considerazioni utili a contrastare le argomentazioni contenute nell'atto di appello, ma quanto riportato finora è sufficiente per escludere che vi fosse un rapporto di controllo o di influenza dominante tra la società appellata e la Società_1 cosicchè l'appello deve essere respinto in quanto le valutazioni contenute nell'atto di accertamento impugnate mancavano del presupposto per essere operate.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado, definitivamente decidendo, rigetta l'appello. Condanna
l'Agenzia delle Entrate a rifondere alla controparte le spese del giudizio che liquida in complessivi
€ 10.000 oltre agli accessori di legge. Firenze 27 gennaio 2026 IL PRESIDENTE ESTENSORE - dott.
UG De Carlo-