Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 12/03/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1450/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberta Bonaudi Presidente rel
Dott. Elisa Einaudi Giudice
Dott. Chiara Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 1450/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'Avv. BONELLI CLAUDIO che la rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso CP_1
l'Avv. DIONISIO OV che lo rappresenta e difende per procura in atti,
CONVENUTO
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: regolamentazione del mantenimento dei figli naturali
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, Contrariis rejectis,
Previo ordine d'esibizione di tutta la documentazione bancaria e contabile relativamente a tutti i rapporti di conto corrente, di mutuo, di deposito, di deposito titoli, di prodotti finanziari, anche di natura assicurativa, intestati al Sig. , nonché della CP_1 documentazione relativa alla titolarità di quote o azioni;
Previa pronuncia anche d'Ufficio d'ordine di integrazione della documentazione prodotta dal Sig. , CP_1
Disposta d'Ufficio l'adozione di mezzi di prova anche al di fuori dei limiti d'ammissibilità previsti dal codice di rito,
Preso atto degli esiti delle indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita del resistente,
1) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore IO ad entrambi i genitori.
Capodanno, le vacanze pasquali e quella di Carnevale ad anni alterni;
2) Disporre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo CP_1 di contributo al mantenimento del figlio minore IO, entro il giorno 1 di ogni mese, a decorrere dal deposito del ricorso, l'importo di €. 3.000,00 (tremila/00cent), somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario. Il padre inoltre concorrerà nella misura del 100% al pagamento delle spese straordinarie, come previste dal Protocollo del Tribunale di Cuneo, nonché di quelle urgenti o necessitate, previa presentazione da parte della madre di documentazione giustificativa entro 15 giorni dagli esborsi;
3) Assegnare al Sig. la casa familiare, completa di arredi e corredi, fatti salvi i beni e CP_1 gli effetti personali che la ricorrente ha già provveduto ad asportare;
4) respingere ogni diversa domanda del convenuto;
5) Con vittoria di competenze e spese, anche quanto al sub procedimento relativo all'iscrizione scolastica” e distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Per parte convenuta
Voglia il Tribunale di Cuneo, contrariis reiectis:
Affidare il figlio minore IO ad entrambi i genitori, con separata responsabilità genitoriale sulle sole questioni ordinarie nei tempi di rispettiva competenza, e con obbligo dei genitori di concordare tutte le decisioni maggiormente significative e di carattere straordinario, quali ad esempio quelle attinenti all'istruzione, all'educazione, alla cura, alla residenza;
Disporre che il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre, in Cuneo;
Disporre che il Signor possa vedere e tenere con sé il figlio minore secondo accordi CP_1 con la madre e, in difetto di diverso accordo, con le seguenti modalità
- a fine settimana alternati, dal venerdì sera, con prelievo presso la residenza materna, al lunedì mattino con riaccompagnamento presso l'istituto scolastico;
- un pomeriggio alla settimana (preferibilmente il mercoledì), con pernottamento, prelevando il minore presso l'abitazione materna e riaccompagnandolo presso l'istituto scolastico;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, e così di seguito). Il genitore che non gode del primo periodo potrà stare con il minore il pranzo o la cena della Vigilia. Natale 2024 con la mamma;
- per metà delle vacanze pasquali, comprensive ad anni alterni del giorno di Pasqua o del lunedì dell'Angelo;
- due settimane con ciascun genitore durante le vacanze estive, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. In assenza di diverso accordo, il minore trascorrerà negli anni pari le prime due settimane di agosto con la madre e le ultime due del mese di agosto con il padre;
negli anni dispari il minore trascorrerà le prime due settimane di agosto con il padre e le ultime due settimane di agosto con la madre.
Disporre che i genitori contribuiscano direttamente al mantenimento del figlio secondo i tempi di permanenza presso ciascuno di essi;
Disporre che il Signor corrisponda alla SI , per il mantenimento del figlio, CP_1 Pt_1 un assegno perequativo periodico non superiore a euro 1.300,00 mensili, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo indice Istat. Le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche e sportive – da concordare preventivamente e successivamente documentare – saranno a carico del padre, nella misura del 70%.
Con il favore delle spese di lite, oltre accessori di legge.
Per il Pubblico Ministero
Si emetta sentenza disponendo secondo la proposta conciliativa 18.11.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I signori e intrattenevano dal 2016 una relazione non Parte_1 CP_1 matrimoniale dalla quale a Cuneo, il 5.07.2017, nasceva IO, riconosciuto da entrambi i genitori;
la famiglia abitava in Fossano via S. Michele n. 33/a in immobile di proprietà dei genitori del sig. , in appartamento accanto a quello occupato da loro. CP_1
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato il 06.06.2023 chiedeva che il Parte_1
Tribunale regolamentasse l'affidamento, la collocazione e il mantenimento del figlio minore
IO nel seguente modo: 1) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore IO ad entrambi i genitori. Entrambi i genitori, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sul minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle sue capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni. Ciascun genitore, quando avrà presso di sè il figlio, eserciterà separatamene ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione. La collocazione del figlio
e la sua residenza rimarranno presso la madre, mentre il padre potrà vederlo e tenerlo con sè secondo le modalità più ampie e, in ogni caso, a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle 8.30 alla domenica sera alle 21.00, un pomeriggio infrasettimanale, dall'uscita di scuola alle ore 21,00, tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi entro il mese di maggio di ciascun anno (per l'anno in corso, quanto prima), una settimana durante le vacanze natalizie, comprendente ad anni alterni il Santo Natale o il
Capodanno, le vacanze pasquali e quella di Carnevale ad anni alterni;
2) Disporre a carico del
Sig. l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento del figlio minore IO, entro il giorno 1 di ogni mese, l'importo di €.
12.000,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario. Il padre inoltre concorrerà nella misura del 100% al pagamento delle spese straordinarie, come previste dal Protocollo del Tribunale di Cuneo, nonché di quelle urgenti o necessitate, previa presentazione da parte della madre di documentazione giustificativa entro 15 giorni dagli esborsi;
3) Assegnare al Sig. la casa familiare, CP_1 completa di arredi e corredi, fatti salvi i beni e gli effetti personali che la ricorrente provvederà ad asportare quanto prima, ma disponendo che questi metta a disposizione del figlio accompagnato dalla madre le case di Sanremo e di Limone Piemonte per almeno due settimane all'anno ciascuna.
2. Fissata udienza di prima comparizione al 17.10.2023 ore 10,30, con ricorso depositato in data 1.09.2023 la sig. , allegando l'esistenza di contrasto sulla scuola cui IO Pt_1 avrebbe dovuto essere iscritto per l'anno scolastico 2023/2024, chiedeva: Disposta d'Ufficio
l'adozione di mezzi di prova anche al di fuori dei limiti d'ammissibilità previsti dal codice di rito, e, previa - occorrenda - audizione di persone informate sui fatti, Disporre che il minore
- 06.07.2017 - frequenti la scuola primaria di Cuneo, Istituto Persona_1 Persona_2
Comprensivo Cuneo, Corso Soleri ove è attualmente iscritto atteso che la madre si era trasferita con il figlio in Cuneo, mentre il padre era rimasto ad abitare in Fossano.
Il Giudice designato, con decreto 1.09.2023 disponeva l'apertura di sub procedimento, assegnava termine al convenuto per costituirsi mediante deposito di memoria difensiva ed eventuali documenti nel sub procedimento sino al 11.9.2023 e fissava udienza per comparizione personale parti, tentativo di conciliazione e discussione della questione controversa al 14.9.2023 ore 10.40
Si costituiva il resistente che, richiamato il contenuto della memoria di costituzione nel giudizio principale, concludeva chiedendo: Disporre che, per l'anno scolastico 2023-2024, il minore sia autorizzato da questo Tribunale a frequentare la scuola pubblica Persona_1
Istituto Comprensivo “F. Sacco” – plesso scuola primaria “Primo Levi”, sita in Fossano. Con vittoria di spese di, giudizio ed onorari di patrocinio, oltre R.S.G., CPA ed IVA, comminando quanto meno la sanzione dell'ammonizione prevista ex art. 473 bis 39 c.p.c., salva ogni diversa sanzione che il Giudice vorrà assumere d'ufficio secondo legge.
Previa audizione delle parti all'udienza del 14.09.2023, con ordinanza 18.09.2023 il Giudice, premesso che le due scuole proposte dai genitori dovevano considerarsi equivalenti, sicché la reale questione controversa tra le parti risultava quella relativa alla collocazione del minore in Fossano o in Cuneo (salvo a voler ritenere che IO dovesse vivere in un luogo e frequentare la scuola in un altro, soluzione che all'evidenza non era rispondente al suo interesse, e che neppure le parti avevano proposto), dava atto che dagli atti emergeva che:
- il bambino, sin dalla nascita, è stato prevalentemente accudito dalla madre, la quale svolgeva e tuttora svolge un lavoro con “orari estremamente flessibili” (così scrive il sig. ), peraltro da tempo solo in smart working e non in presenza, alle dipendenze di CP_1 un'azienda comunque fisicamente localizzata in Madonna dell'Olmo, frazione di Cuneo;
- il padre, imprenditore di livello, fino a questo momento ha potuto dedicare al figlio solo i propri pochi momenti liberi, atteso che ad oggi lavora tutti i giorni, dal lunedì al sabato compresi, dalle 8.30 circa alle 18.30/19.00, senza rientrare neppure per la pausa pranzo;
- il padre ha domandato in via principale disporsi la collocazione del minore presso la madre, con un calendario di visita padre-figlio neppure paritario, ma basato su weekend alternati e un giorno infrasettimanale;
- il padre solo all'udienza del 14.9.2023 ha formulato per la prima volta, in via subordinata, la richiesta di collocazione del minore presso di sé per l'ipotesi in cui la madre insistesse per il trasferimento in Cuneo, asserendo di poter eventualmente riorganizzare la propria vita lavorativa in funzione degli orari del minore, e di poter garantire un ampio diritto di visita materno.
Alla luce di ciò riteneva che nessuna delle richieste paterne potesse trovare accoglimento, né quella formulata in via principale – di disporre la collocazione del minore in Fossano presso la madre, con iscrizione scolastica in Fossano – posto che la madre non intendeva continuare a vivere a Fossano, né quella formulata in via subordinata – disporre la collocazione del minore in Fossano presso il padre, con iscrizione scolastica in Fossano – posto che tale soluzione non appariva affatto rispondente all'interesse del minore, atteso che IO era stato da sempre accudito in via prioritaria dalla madre (il padre non ricorda neppure il nome del pediatra del bambino) e non era dato sapere se e come il sig. , imprenditore molto CP_1 impegnato, avrebbe potuto effettivamente riorganizzare la propria vita lavorativa in funzione del minore.
Pertanto, il Giudice riteneva rispondente all'interesse di IO attribuire alla madre il potere di formalizzare ed attuare, anche in mancanza del consenso paterno, l'iscrizione scolastica di IO alla scuola primaria di Cuneo, Istituto Comprensivo Persona_2
Cuneo, Corso Soleri, per il primo anno e sino alla conclusione del percorso scolastico.
Ammoniva inoltre entrambi i genitori al rispetto dei principi dell'affidamento condiviso, prescrivendo per l'effetto ad entrambi i genitori di collaborare, nell'interesse preminente del minore, nonché di valutare la possibilità di intraprendere un percorso di mediazione familiare.
3. Nel giudizio principale il convenuto si costituiva in data 11.09.2023 concludendo nel seguente modo: Affidare il figlio minore IO ad entrambi i genitori, con separata responsabilità genitoriale sulle sole questioni ordinarie nei tempi di rispettiva competenza, disponendo che il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre in Fossano. Disporre che il Signor possa vedere e tenere con sé il figlio minore, CP_1 secondo accordi con la madre e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità, salve diversi conclusioni all'esito del procedimento relativo all'iscrizione scolastica del minore:
- a fine settimana alternati, dal venerdì sera, con prelievo presso la residenza materna al lunedì mattino con riaccompagnamento presso l'istituto scolastico;
- un pomeriggio alla settimana (preferibilmente il mercoledì) con pernottamento, prelevando il minore presso l'abitazione materna e riaccompagnando il minore presso l'istituto scolastico;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito). Il genitore che non gode del primo periodo potrà stare con il minore il pranzo o la cena della Vigilia. Natale 2023 con il papà;
- per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
- due settimane con ciascun genitore durante le vacanze estive, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. In assenza di accordo, il minore trascorrerà negli anni pari le prime due settimane di agosto con la madre e le ultime due del mese di agosto con il padre;
negli anni dispari il minore trascorrerà le prime due settimane di agosto con il padre e le ultime due settimane di agosto con la madre.
Disporre che il Signor corrisponda alla SI , per il mantenimento del figlio, CP_1 Pt_1 assegno periodico non superiore ad euro 500,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche e sportive – da concordare preventivamente e successivamente concordare – saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 60% ciascuno.
Con il favore delle spese di giudizio e degli onorari di patrocinio, oltre CPA ed IVA
4. Alla udienza di comparizione del 17.10.2023 parte ricorrente dichiarava di nulla opporre rispetto al diritto di visita come proposto dal padre in comparsa di costituzione;
le parti concordavano che l'unica questione controversa riguardava l'importo del contributo al mantenimento ordinario e straordinario a carico del padre;
il Giudice, omesso l'ascolto delle parti, già sentite nel sub procedimento, si riservava e con ordinanza 18.10.2023 formulava alle parti la seguente proposta conciliativa:
- Affidamento condiviso del figlio minore con collocazione abituale e residenza anagrafica presso la madre in Cuneo,
- Obbligo dei genitori di concordare tutte le decisioni più importanti, attinenti istruzione, educazione, cura, cambio residenza e analoghe, con esercizio anche separato della responsabilità genitoriale in relazione alle scelte di ordinaria amministrazione,
- Diritto di visita padre-figlio come da comparsa di costituzione del convenuto depositata in data 11.9.2023 e quindi: secondo accordi con la madre e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: - a fine settimana alternati, dal venerdì sera, con prelievo presso la residenza materna al lunedì mattino con riaccompagnamento presso l'istituto scolastico;
- un pomeriggio alla settimana (preferibilmente il mercoledì) con pernottamento, prelevando il minore presso l'abitazione materna e riaccompagnando il minore presso l'istituto scolastico;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal
31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito). Il genitore che non gode del primo periodo potrà stare con il minore il pranzo o la cena della Vigilia. Natale 2023 con il papà; - per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; - due settimane con ciascun genitore durante le vacanze estive, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. In assenza di accordo, il minore trascorrerà negli anni pari le prime due settimane di agosto con la madre e le ultime due del mese di agosto con il padre;
negli anni dispari il minore trascorrerà le prime due settimane di agosto con il padre e le ultime due settimane di agosto con la madre;
- Obbligo dei genitori di contribuire direttamente al mantenimento del figlio secondo i tempi di permanenza presso ciascuno di essi;
- Assegno perequativo a carico del padre per il mantenimento del figlio, da versare a mezzo bonifico bancario in favore della madre entro il giorno 5 di ogni mese, pari ad euro 1.300,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie concordate e documentate;
- Spese di lite integralmente compensate tra le parti
Il Giudice per quantificare l'assegno perequativo teneva conto di: presumibili attuali esigenze del figlio minore in relazione all'età e al contesto di riferimento;
tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, situazione economico patrimoniale delle parti (attuale e in prospettiva futura) quale emergeva dagli atti e dai documenti prodotti, oneri (anche abitativi: es. canone di locazione della ricorrente) in capo alle parti, tenore di vita presumibilmente goduto dal figlio in costanza di convivenza dei genitori;
nello specifico, valutava: (i) che la ricorrente non aveva articolato alcun mezzo di prova relativo al tenore di vita effettivamente goduto dal minore in costanza di convivenza della coppia genitoriale;
(ii) che tale tenore di vita poteva peraltro presumersi alla luce degli atti e dei documenti già prodotti, e in particolare alla luce della più che florida situazione economico patrimoniale del padre (in particolare si evidenziava che la mancata distribuzione di utili sociali è una scelta imprenditoriale che non può andare a detrimento del figlio minore, dovendosi comunque considerare tutte le voci attive del patrimonio complessivamente considerato, anche in prospettiva futura); (iii) che il padre, per sostanziale accordo tra le parti (cfr. verbale di udienza del 17.10.2023), avrebbe tenuto con sé il figlio per tempi significativi, con conseguenti oneri di mantenimento diretto, e che la madre aveva dichiarato di avere possibilità di incrementare l'attività lavorativa (cfr. verbale di udienza nel sub proc. n. 1); (iv) che la madre comunque lavorava, aveva capacità ed esperienza ed era giovane, e che il figlio era impegnato a scuola dal lunedì al venerdì tutte le mattine, oltre a due pomeriggi settimanali, oltre alle attività sportive, sicché la mamma aveva certamente la possibilità di incrementare la propria attività lavorativa (al momento part time), ovvero reperire una seconda attività; (v) che inoltre l'assegno di mantenimento per il figlio non poteva tradursi, per il suo ammontare esorbitante e del tutto disancorato dalle presumibili reali esigenze di un bambino di sei anni, in un assegno di mantenimento che andasse anche a favore dell'ex convivente (la quale, diversamente del figlio, non aveva diritto di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di convivenza).
Alla proposta conciliativa aderiva il convenuto mentre la ricorrente dichiarava di non aderire osservando per un verso non essere vero che svolgeva attività part-time con possibilità di incremento del reddito e per altro verso che era documentalmente provato e non è contestato: - che il dott. sia a capo di un gruppo industriale che fattura circa €. CP_1
200.000.000,00 e che genera utili per alcuni milioni all'anno; - che il minore sia sempre stato ospitato in un'abitazione di proprietà della famiglia del dott. , assai lussuosa (piscina CP_1 coperta con nuoto controcorrente, giardino, palestra, sauna, grandi spazi comuni); - che la famiglia potesse disporre di due persone di servizio;
- che la famiglia potesse disporre di abitazioni al mare (Sanremo) ed in montagna (Limone Piemonte); - che la famiglia abbia sempre goduto di vacanze in hotel di lusso in Costa Smeralda;
- che la famiglia possa contare su risorse praticamente illimitate e non si sia mai dovuta preoccupare di stabilire un budget.
Insisteva pertanto perchè venga liquidato un assegno mensile di contributo al mantenimento del minore di almeno €. 6.000,00 con decorrenza da ottobre 2023.
5. Con ordinanza 28.11.2023 il Giudice, preso atto della posizione delle parti, in applicazione dell'art. 473-bis. 22 c.p.c., ribadiva quanto all'affidamento e alla collocazione del figlio minore la proposta conciliativa, atteso che le parti su detto punto erano concordi;
Per_3 disponeva in via provvisoria un assegno perequativo a carico del padre per il mantenimento del figlio minore IO, da versare a mezzo bonifico bancario in favore della madre entro il giorno 5 di ogni mese, pari ad euro 1.300,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie concordate e documentate.
Tenuto poi conto della complessità del patrimonio del sig. e delle richieste formulate CP_1 dalla parte ricorrente:
-disponeva CTU contabile con il seguente quesito:
Dica il C.T.U., letti gli atti di causa ed espletate le più opportune indagini, anche attraverso
l'acquisizione dei conti correnti intestati alle società indicate negli atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi delle parti o comunque riconducibili al sig. , nato a [...]
Savigliano il 5.7.1985, quale sia la effettiva capacità reddituale-patrimoniale-finanziaria del medesimo, al di là di quanto risulta dai documenti già in atti e dalle dichiarazioni dei redditi, valutando tutti gli atti di causa aventi rilevanza economico patrimoniale ma altresì la documentazione che sarà acquisita all'esito della indagini di Polizia Tributaria di seguito disposte, accertando in particolare quali ne siano:
-i redditi effettivi;
-quale l'effettiva consistenza del patrimonio mobiliare (con specifico riguardo ai movimenti su conti correnti bancari e postali, deposito titoli, gestioni patrimoniali, polizze vita, partecipazioni societarie e tutto quanto risulterà dal sig. posseduto anche attraverso CP_1 terzi fiduciari, congiuntamente o disgiuntamente, sia in Italia che all'estero);
-la redditività e consistenza del patrimonio immobiliare.
A tal fine il CTU provvederà a ricostruire il reddito disponibile netto complessivamente fruito, eventualmente integrando i dati, comprendendovi sia i flussi finanziari effettivi, sia il valore delle utilità derivanti dai beni patrimoniali in possesso delle parti (redditi figurativi), tra cui il valore locativo dell'abitazione familiare.
Determini altresì il CTU l'effettivo tenore di vita goduto dal figlio minore della coppia,
(e, se superiore, il tenore di vita di cui comunque il figlio minore IO Persona_1 avrebbe potuto godere in relazione alle sostanze del sig. ), considerando le spese CP_1 effettuate sia nel loro valore complessivo sia con riferimento alle singole tipologie di spesa
(per es: spese per acquisti di beni di consumo;
spese per viaggi;
spese per acquisti di beni mobili di rilevante valore;
spese per personale di servizio etc.) sia nel periodo antecedente all'introduzione del presente giudizio (giugno 2023) sia in quello successivo, fino al novembre
2023, ricostruendo poi il reddito complessivamente disponibile al lordo delle spese. -Visti gli artt. 473-bis.2 c.p.c., 337-ter c.c., 210 c.p.c. disponeva indagini reddituali e patrimoniali di Polizia Tributaria, su , nato a [...] il [...], con CP_1 accertamento dell'esistenza di rapporti bancari, postali, assicurativi e finanziari, anche qualora detenuti all'estero (Archivio Unico Informatico – AUI: Conto corrente - Conto deposito titoli e/o obbligazioni - Conto deposito a risparmio libero/vincolato - Rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939 - Gestione collettiva del risparmio - Gestione patrimoniale
- Certificati di deposito e buoni fruttiferi – Portafoglio - Conto terzi individuale/globale - Dopo incassi - Cessione indisponibile - Cassette di sicurezza - Depositi chiusi - Contratti derivati -
Carte di credito/debito - Garanzie - Crediti – Finanziamenti - Fondi pensione - Patto compensativo - Finanziamento in pool – Partecipazione - Operazione extra-conto - Altro rapporto) intestati e/o cointestati al sig. e/o alle persone fisiche e/o CP_1 giuridiche comunque al medesimo riconducibili, direttamente e/o per delega o procura, a decorrere dall'inizio del triennio anteriore all'attualità; disponeva inoltre che la Polizia
Tributaria competente, ove possibile, effettui un'analisi – relativa all'ultimo triennio – finalizzata all'individuazione: 1) di eventuali cespiti di comodo intestati alle società partecipate o amministrate dal sig. ; 2) di eventuali costi non inerenti alla attività CP_1 sociale delle società partecipate o amministrate dal sig. . autorizzava la delega delle CP_1 sopra indicate indagini nell'ambito del competente Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, con accesso alle diverse Sezioni dell'Anagrafe Tributaria ed a tutte le banche dati
(CCIAA - ACI/PRA – SISTER/Agenzia del Territorio), con delega alla richiesta di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alle , agli istituti di credito, alle compagnie assicurative CP_2 ed agli altri intermediari finanziari interessati ed alla consegna in copia disponendo che il nominato CTU possa direttamente acquisire la documentazione e gli esiti delle indagini della
Polizia Tributaria, autorizzandolo ad acquisire la documentazione dal citato Nucleo di Polizia
Tributaria ed ogni ulteriore dato ed informazione ritenuti utili presso enti e/o uffici privati e/o pubblici, persone fisiche e/o giuridiche, ivi compresi l' (Archivio Controparte_3 dei Rapporti Finanziari;
eventuale inserimento in specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo), l er trascrizioni effettuate Controparte_4 sul Registro delle Costruzioni (dichiarazione di costruzione;
passaggi di proprietà e trasferimento di quote di proprietà di aeromobili in costruzione;
iscrizione e cancellazione di ipoteca su aeromobili in costruzione) e/o per trascrizioni effettuate sul Registro
Aeronautico Nazionale – RAN (immatricolazione di aeromobili;
dichiarazione di esercenza;
passaggi di proprietà; trasferimento di quote di proprietà; successione di aeromobili immatricolati;
variazione denominazione, ragione sociale e/o indirizzo del proprietario;
iscrizione e cancellazione di ipoteche su aeromobili immatricolati;
pignoramento/sequestro di aeromobili, fermo amministrativo o sentenze di fallimento;
avviso di demolizione;
cancellazione aeromobili dal RAN) ed il COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE
CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA per trascrizioni effettuate sul Registro
Imbarcazioni da Diporto – RID (immatricolazione di imbarcazioni;
passaggi di proprietà, trasferimento di quote di proprietà, successione di imbarcazioni immatricolate;
variazione denominazione, ragione sociale e/o indirizzo del proprietario;
iscrizione e cancellazione di ipoteche su imbarcazioni immatricolate;
pignoramento/sequestro di imbarcazioni, fermo amministrativo o sentenze di fallimento;
avviso di demolizione;
cancellazione imbarcazioni dal RID).
Disposto il giuramento telematico del CTU e fissato al 26.02.2024 il termine per il deposito della relazione peritale, rinviava il procedimento per esame CTU e per ogni decisione sul prosieguo all'udienza del 5.3.2024 ore 9.00
6. Con sentenza n. 40/2023 pubblicata il 30.11.2023 la Corte d'Appello definitivamente pronunciando sul reclamo avverso l'ordinanza emessa dal Giudice delegato il 18.10.2023 nella causa civile iscritta al n.r.g. 1450/2023, dichiarava estinto il processo per rinuncia agli atti del giudizio.
A seguito di istanze di proroga dei termini accolte dal Giudice, la relazione peritale veniva depositata in data 5.05.2024 e alla successiva udienza del 28.05.2024 le parti davano atto di non avere osservazioni da formulare sulla relazione peritale, pur insistendo nelle rispettive posizioni processuali (la ricorrente nel rifiutare sia la proposta conciliativa del Giudice, sia quella del CTU;
il convenuto nel ribadire l'adesione alla proposta conciliativa del Giudice ma non a quella del CTU che senza alcuna preparazione specialistica, aveva proposto un importo maggiore a titolo di assegno perequativo per il figlio).
Con ordinanza 28.05.2024 il Giudice considerato che la causa era matura per la decisione fissava udienza per la rimessione della causa in decisione al 1.10.2024 ore 10.30, assegnando sin d'ora alle parti i termini a ritroso di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., lettere a) b) e c).
***
1. Osserva preliminarmente il Collegio che, in tema di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, la legge 54/06, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte in materia di separazione personale e divorzio, ha espresso, per tale aspetto, un'evidente equiparazione della posizione dei figli dei genitori non coniugati a quelli dei figli nati dal matrimonio, senza che alcun rilievo assumesse la forma (ormai abbandonata a favore dei rito unico) del rito camerale previsto (Cass. 30.10.2009 n. 23032), assimilazione del resto confermata dalla attribuzione dei procedimenti in questione, ex legge 219/12, al
Tribunale Ordinario.
Ne deriva che l'impianto normativo di cui alla citata legge 54/06 sull'esercizio della potestà
- oggi responsabilità, a seguito dell'entrata in vigore del D. L.vo 154/13 - e sull'affidamento condiviso, in caso di crisi della coppia genitoriale, ha riplasmato gli artt. 155 e ss. c.c., onde le misure applicabili - sia sotto i citati profili quanto sotto il profilo economico - risultano essere state in tal senso modificate ed oggi ulteriormente aggiornate, quanto alla soluzione dei confitti sull'esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito del D. L.vo 154/13, con la previsione normativa di cui agli artt. 316 e 337 bis e segg. c.c.
Va altresì premesso che la normativa di cui alla legge 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa. Ciò posto e con riferimento alla specifica vicenda in esame si osserva che le parti non hanno sollevato contestazioni sulla capacità genitoriale reciproca;
che la proposta conciliativa del
Giudice che sotto questo profilo ha accolto le istanze del convenuto è stata respinta dalla ricorrente quanto all'aspetto economico e non quanto alle modalità di affidamento, collocazione e permanenza del figlio IO;
che all'udienza del 17.10.2023 parte ricorrente dichiarava di nulla opporre rispetto al diritto di visita come proposto dal padre nella comparsa di costituzione (sebbene poi le conclusioni rassegnate siano diverse e prevedano una limitazione maggiore di tale diritto di visita).
Va quindi confermato l'affidamento condiviso con collocazione presso la madre e diritto di visita secondo quanto proposto dal convenuto e recepito nella proposta conciliativa e nei provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c.
2. Passando agli aspetti economici, va constatato che la ricorrente ha richiesto in ricorso un assegno perequativo di euro 12.000 mensili;
non ha accettato la proposta conciliativa del giudice che prevedeva un contributo di euro 1.300 né quella del CTU che aveva prospettato un assegno di euro 2.000, per concludere in modo definitivo con la richiesta di un contributo di euro 3.000 oltre al 100% delle spese straordinarie.
Il convenuto, che in sede di costituzione aveva offerto un assegno di euro 500, ha poi accettato la proposta conciliativa del giudice e su quella si sono poi conformate le sue conclusioni.
2.1. Va osservato che L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cass. n. 16739/2020; vedi anche Cass. n. 31720/23 che ricorda come il disposto dell'art. 337ter c.c., comma 4, stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice, al fine di realizzare questo principio di proporzionalità, determina un assegno periodico considerando, oltre le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita da questi goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, i tempi di permanenza presso ciascun genitore).
2.2. Tenuto conto di tali principi, nel caso di specie vanno ribaditi gli elementi di fatto considerati dal Giudice delegato nella proposta conciliativa, ossia: (i) che il minore godeva, in costanza di convivenza dei genitori, di un elevato tenore di vita mantenuto in particolare grazie alla florida condizione economica, patrimoniale e finanziaria del papà: IO viveva in un appartamento molto spazioso, con rifiniture di pregio (con piscina, palestra e sauna comuni alle altre unità abitative dei congiunti del papà) e si giovava seppure indirettamente dei collaboratori domestici della coppia, godeva delle seconde case al mare e in montagna
(di proprietà della nonna); attualmente, quando è con la mamma, IO vive in un appartamento ammobiliato condotto in locazione dalla mamma;
(ii) che il papà terrà con sé il figlio per tempi significativi, con conseguenti oneri di mantenimento diretto;
(iii) che la mamma ha un'attività lavorativa remunerativa, una capacità lavorativa anche specifica ed è giovane;
(iv) che il bambino è piccolo e al momento le sue esigenze di vita ordinarie non appaiono particolarmente impegnative per i genitori;
(iv) che -come precipuamente considerato dal Giudice delegato- l'assegno di mantenimento per il figlio non può tradursi, per il suo ammontare esorbitante e del tutto disancorato dalle presumibili reali esigenze di un bambino di sette anni, in un assegno di mantenimento che vada anche a favore dell'ex convivente (la quale diversamente del figlio non ha diritto di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di convivenza).
2.3. A giustificazione della mancata adesione alla proposta conciliativa del giudice
(confezionata sulla scorta dei condivisibili criteri di cui sopra) la ricorrente per un verso osserva non essere vero che la sua capacità reddituale può incrementarsi con il passaggio dal part-time al full-time e per altro verso valorizza le risultanze della CTU contabile.
Vero è che la ricorrente svolge già attività a tempo pieno (per 40 ore settimanali); ugualmente vero è che la ricorrente stessa all'udienza del 14.09.2023 dava atto che il CP_1
(suo datore di lavoro) le aveva proposto di incrementare le ore di lavoro, passando dallo smart ad una presenza in azienda regolare, con aumento di stipendio, il tutto nella sede di
Madonna dell'Olmo, fraz. Cuneo.
Quanto alle risultanze della CTU deve convenirsi con il che le stesse non CP_1 rappresentano una situazione diversa da quella già dedotta dalla ricorrente, se non quanto alle spese mensili;
il convenuto ha un reddito da lavoro dipendente per circa 8.500 euro al mese cui va aggiunto il godimento a titolo gratuito dell'alloggio di 150 mq di proprietà del papà; tale reddito viene pressoché speso integralmente per acquisti di beni di consumo, per il personale di servizio e per altre spese (vedi specchietto pag. 60 della relazione). Per effetto della sua partecipazione alla società ANGELA s.s. e, indirettamente, alla società UR
Holding -che a sua volta ha partecipazioni in altre società del gruppo-, egli è titolare di un patrimonio di oltre 14 milioni di euro e in termini finanziari gode di saldi medi sul conto corrente personale di euro 130.000 medi annuali.
Sicuramente la sua situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria è agiata;
tuttavia, tale risultanza, se rende assolutamente irrisoria l'offerta di un assegno perequativo per il figlio di euro 500 mensili come da comparsa di costituzione, non giustifica la richiesta decisamente esosa della ricorrente per il riconoscimento di un assegno di euro 12.000 mensili, né di euro
6.000 né di euro 3.000.
Tenuto conto dei due profili sopra argomentati (la capacità lavorativa della madre e la capacità reddituale, finanziaria e patrimoniale del padre per come definitivamente accertate dal CTU), si ritiene che l'assegno perequativo determinato dal Giudice in corso di causa vada aumentato a euro 1.500 mensili che appaiono congrui per assicurare al figlio IO -di sette anni- il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori, considerati anche che i tempi di permanenza del figlio minore presso il padre e una sua maggiore contribuzione alle spese straordinarie. Si concorda infatti con il Giudice delegato di proporzionare il contributo alle spese straordinarie alla capacità economica dei genitori, con maggiore impegno per il padre.
Nulla deve disporsi in ordine alla assegnazione della casa coniugale, atteso che la madre presso cui il figlio minore è collocato ha già trasferito altrove la sua residenza.
Spese di lite e di CTU.
1. Ai fini della regolamentazione delle spese di lite va considerato che la ricorrente è risultata vittoriosa nel sub-procedimento nell'ambito del quale il convenuto aveva assunto una posizione difensiva e delle conclusioni contradditorie e respinte nel merito dal Giudice;
che quanto al regime di affidamento, di collocazione e di permanenza del figlio minore IO la ricorrente, dopo aver dichiarato di essere d'accordo con quanto richiesto dal convenuto nella comparsa di costituzione e poi recepito nella proposta conciliativa e infine nei provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c., ha rassegnato conclusioni parzialmente difformi;
che quanto all'assegno perequativo e alle spese straordinarie la ricorrente risulta soccombente:
è pur vero che l'offerta del convenuto in sede di costituzione era irrisoria, ma egli ha poi prontamente aderito alla proposta conciliativa del Giudice, mentre la ricorrente -oltre ad avere formulato una domanda assolutamente esorbitante in rapporto alle esigenze di un bambino di sei anni- ha poi insistito per l'ammissione di una CTU contabile particolarmente elaborata, con acquisizione di copiosa documentazione che non è risultata idonea in sé a modificare i parametri di quantificazione del contributo.
Ciò considerato, si ritiene che le spese vadano compensate per un mezzo e per il residuo mezzo poste a carico di parte ricorrente.
Le spese sono quantificate tenuto conto delle tariffe professionali vigenti, scaglione di valore indeterminato medio nei valori prossimi al minimo in ragione della non complessità delle questioni affrontate (concentrate esclusivamente sugli aspetti economici), quattro fasi processuali, in complessivi euro 5.700,00 di cui euro 1.100 per la fase di studio, euro 800 per la fase introduttiva, euro 2.000 per la fase istruttoria ed euro 1.800 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di legge se dovuta. La ricorrente è quindi condannata al rimborso della metà di esse, pari a euro 2.850,00 oltre accessori.
2. Le spese della CTU vengono ugualmente poste a carico delle parti nella medesima proporzione e quindi per un terzo a carico del convenuto e per due terzi a carico della ricorrente;
non corrisponde al vero, infatti, che la stessa sia stata necessaria in considerazione della omessa produzione documentale del convenuto in sede di costituzione
(laddove con la comparsa nel procedimento principale il aveva versato in atti 1) Piano CP_1 genitoriale;
2) Foto immobile di residenza di Fossano;
3) Planimetria immobile di residenza di Fossano;
4) Versamento contributi previdenziali collaboratore domestico;
5) Estratti conto mensile della carta di credito;
6) Tabella spese ménage ordinario, tratta dagli estratti conto della carta di credito;
7) Estratti conto corrente bancario;
8) Visura ACI motociclo;
9) Schema struttura Gruppo UR Holding con incarichi e dati economici;
10) Articolo tratto dal giornale La Stampa;
11) Visura Angela ss;
12) Visure societarie delle singole aziende;
13)
Modelli 730 anni 2021 – 2022 e 2023; 14) Visura catastale Punto Immobiliare e aveva ulteriormente integrato tale documentazione in sede di memoria autorizzata).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
il figlio minore OV, nato a Cuneo il [...], in [...] condiviso a Pt_2 entrambi i genitori, con collocazione abituale e residenza anagrafica presso la madre in
Cuneo, e obbligo dei genitori di concordare tutte le decisioni più importanti, attinenti istruzione, educazione, cura, cambio residenza e analoghe, con esercizio anche separato della responsabilità genitoriale in relazione alle scelte di ordinaria amministrazione,
DISPONE che il figlio minore OV stia con il padre come segue: secondo accordi con la madre e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: - a fine settimana alternati, dal venerdì sera, con prelievo presso la residenza materna al lunedì mattino con riaccompagnamento presso l'istituto scolastico;
- un pomeriggio alla settimana
(preferibilmente il mercoledì) con pernottamento, prelevando il minore presso l'abitazione materna e riaccompagnando il minore presso l'istituto scolastico;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito). Il genitore che non gode del primo periodo potrà stare con il minore il pranzo o la cena della Vigilia;
- per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo; - due settimane con ciascun genitore durante le vacanze estive, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. In assenza di accordo, il minore trascorrerà negli anni pari le prime due settimane di agosto con la madre e le ultime due del mese di agosto con il padre;
negli anni dispari il minore trascorrerà le prime due settimane di agosto con il padre e le ultime due settimane di agosto con la madre;
DISPONE che il padre corrisponda alla madre, con decorrenza dalla domanda giudiziale, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore OV, entro il 5 di ogni mese,
l'assegno di euro 1500,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie previamente concordate e successivamente documentate;
DICHIARA compensate tra le parti le spese del presente giudizio nella misura di ½ e
CONDANNA parte ricorrente al rimborso, in favore di parte convenuta, del residuo mezzo che, in quota, si liquida in complessivi euro 2.850,00 oltre spese generali, CPA e IVA di legge;
PONE definitivamente le competenze della CTU liquidate con separato decreto a carico solidale delle parti, con ripartizione interna per 2/3 a carico della ricorrente per 1/3 a carico del convenuto.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 25/02/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Roberta Bonaudi