Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 12/12/2025, n. 22529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22529 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22529/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13105/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13105 del 2022, proposto da
Wind One s.r.l. con sede in San Martino Sannita alla località Chianarile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Verrusio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gse s.p.a. - Gestore dei Servizi Energetici, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare San Mauro e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Cesare San Mauro in Roma, via Guido d'Arezzo, 2;
per la condanna
dcl G.S.E SpA al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'illegittimo diniego all'accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili emesso da GSE prot. GSEWEB/P20150099216 del 30/10/2015, in pari data comunicato a mezzo pec, ad oggetto: FER000188/Diniego -Richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (ai sensi del Titolo VI del D.M. 6 luglio 2012 e del DPR n. 445/) per l'intervento di nuova costruzione dell'impianto di generazione dell'energia elettrica da fonte eolica onshore con potenza pari a 0,200 MW sito alla località “CHIAGNOLOFERRO” nel Comune di San Giorgio La Molara (BN). Codice Registri: EOLN-RG, annullato con sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, II Sezione, n. 4140/2022 Reg. Provv. Coll. (resa sull'appello inter partes iscritto al n. 1228/2022 R.G.), depositata e pubblicata il 24 maggio 2022, nonché dipendente da ogni comportamento e condotta lesiva e cagionante danno del G.S.E. SpA, anche infra processo, collegata e/o conseguente, nella misura che sarà provata nel corso del giudizio o, in subordine, secondo equità, e per ogni altra statuizione di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gse s.p.a. - Gestore dei Servizi Energetici;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 7 novembre 2025 il dott. GI CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società Wind one ha chiesto il risarcimento il danno dei danni asseritamente riconducibili all’illegittimo diniego di accesso alla tariffa incentivante per impianto eolico e dal comportamento omissivo tenuto, nelle more del giudizio, dal GSE, così come da provvedimento (prot. GSEWEB/P20150099216) del 30 ottobre 2015, con cui si è disposto il diniego all’accesso alle tariffe incentivanti di cui al d.m. 6 luglio 2012 (Incentivazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) Elettriche diverse dal fotovoltaico), per l’intervento di nuova costruzione dell’impianto di generazione di energia elettrica da fonte eolica onshore, di potenza pari a 0,200 MW, sito nel Comune di San Giorgio La Molara (BN) in località “Chiagnoloferro”.
Il provvedimento di diniego sopra citato è stato definitivamente annullato a seguito della sentenza n. 4140/2022 con la quale il Consiglio di Stato ha accolto l'appello proposto da Wind One S.r.l. avverso la sentenza del TAR Lazio n. 13419/2021.
Mediante l’adozione di detto provvedimento e con il comportamento successivo ad esso, GSE avrebbe impedito a Wind One s.r.l. l'accesso ai meccanismi di incentivazione, negando di fatto l'esercizio dell’attività economica, per un danno complessivo che è stato quantificato in euro 1.366.086,16, comprensivo dei “mancati ricavi”, del pregiudizio riconducibile alla “manutenzione straordinaria”, al “pagamento canoni di locazione”, al “mancato accesso al credito” e ai danni da “perdita di chance”.
Si sostiene che il GSE avrebbe assunto un provvedimento lesivo delle clausole generali di buona fede e correttezza e di imparzialità e alla buona amministrazione, avendo tenuto un comportamento ingiustificato di rifiuto anche per quanto concerne la sottoscrizione di un contratto condizionato (contratto-ponte).
Si è costituito il GSE che ha evidenziato che la pretesa risarcitoria era stata già soddisfatta con il pagamento degli incentivi effettivamente spettanti, calcolati sui dati di produzione dell’energia forniti dal Gestore di rete per un totale di euro 230.449,83 e ciò in conseguenza della sentenza n. 4140/2022 del Consiglio di Stato.
Sempre secondo la prospettazione del GSE, i profili di danno non sarebbero stati dimostrati, in quanto si fonderebbero su una stima teorica rispetto alla producibilità dell’impianto.
All’udienza straordinaria del 7 novembre 2025, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso va respinto.
1.1 A tal fine è necessario premettere che, in ottemperanza alla citata sentenza n. 4140/2022 del Consiglio di Stato, il GSE, con provvedimento del 15 dicembre 2023, ha comunicato “l’accoglimento della richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui all’art. 7, comma 4 del Decreto (tariffa omnicomprensiva) per l’intervento di nuova Costruzione dell’impianto eolico in oggetto”.
1.2 Con il medesimo provvedimento ha rappresentato che il periodo relativo al diritto all’incentivazione “decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto ed è pari a 20 anni” e che, ancora, l’incentivazione da riconoscere all’energia prodotta dall’impianto è calcolata sulla base dell’algoritmo comunicato alla stessa ricorrente.
1.3 La società Wind One, il 20 dicembre 2023, ha sottoscritto il “Contratto per il riconoscimento delle tariffe incentivanti all'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”, ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. 28/2011 e del d.m. 6 luglio 2012, accettando le condizioni ivi previste.
1.4 Il GSE, a seguito dei preliminari di fattura emessi da Wind One il 26 gennaio 2024, ha pagato gli incentivi spettanti alla società per un totale di euro 230.449,83, importo quest’ultimo che è stato calcolato applicando la riconosciuta tariffa di 251,92 €/MWh sulla produzione netta immessa in rete (da agosto 2015 a gennaio 2021).
1.5 Fermo restando l’avvenuta erogazione degli incentivi in origine non attribuiti, nel caso di specie è dirimente constatare che la ricorrente non ha dimostrato il venire in essere di un effettivo e ulteriore pregiudizio, facendo riferimento a circostanze e pregiudizi solo potenziali, senza che risulti accertata una correlazione con il mancato pagamento degli incentivi di cui si tratta.
1.6 È noto, infatti, che per un costante orientamento giurisprudenziale la “responsabilità della Pubblica Amministrazione per atto amministrativo illegittimo …ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano”; che “l’elemento centrale […] è quindi l’ingiustizia del danno, che deve essere dimostrata in giudizio, diversamente da quanto avviene nelle ipotesi di responsabilità contrattuale, e che implica che il risarcimento potrà essere riconosciuto solo se l’esercizio illegittimo del potere amministrativo abbia leso un bene della vita del privato che questo avrebbe avuto titolo per mantenere od ottenere” (T.A.R. Lazio, 27 settembre 2022, n. 12243).
1.7 Ne consegue che, per ritenere esistente detta forma di responsabilità, devono essere accertati i relativi elementi costitutivi, “di carattere oggettivo (danno, ingiustizia dello stesso e nesso causale)” e “di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante)”; grava, poi, sul danneggiato la dimostrazione della sussistenza di tali elementi, secondo gli ordinari criteri di distribuzione dell’onere della prova ex art. 2697 del codice civile (da ultimo, T.A.R. Lazio, sez. terza- ter , 29 settembre 2025, n. 16726).
1.8 Deve osservarsi al proposito che il danno da “mancato incentivo” si basa su una stima teorica rispetto alla produttività dell’impianto e che, ancora, la pretesa risarcitoria è stata già soddisfatta con il pagamento da parte del GSE degli incentivi effettivamente spettanti, calcolati sui dati di produzione dell’energia forniti dal Gestore di rete.
1.9 Non solo il pagamento degli incentivi dovuti fa venir meno l’asserito danno per la mancata vendita di energia, ma nemmeno la ricorrente ha dimostrato il nesso di causalità anche per quanto concerne i danni da “manutenzione straordinaria”.
2. Si consideri, infatti, che per dimostrare i costi di manutenzione straordinaria sostenuti per “gravi guasti” all’impianto e per “interventi radicali” la ricorrente ha allegato una serie di fatture riferite agli anni 2018, 2022, 2023, 2024, 2025 e ciò malgrado il fatto che l’impianto risulti fermo dal 2021.
2.1 Non è dimostrato, in particolare, che i presunti guasti interessanti l’impianto e i successivi interventi siano imputabili al diniego degli incentivi e ciò anche considerando che la ricorrente avrebbe potuto comunque mantenere in esercizio l’impianto anche in assenza dell’erogazione degli incentivi.
2.2 Altrettanto non comprensibile è la correlazione tra il danno da “pagamento dei canoni di locazione sito impianto” e il mancato riconoscimento degli incentivi, così come non risulta dimostrato il danno da “mancato accesso al credito”, non risultando alcun diniego di finanziamento nei confronti della ricorrente.
2.3 Più in generale non è stato provato il venire in essere del presupposto soggettivo della “colpa” a carico di GSE, attesa l’oggettiva complessità della vicenda, dimostrata da differenti pronunciamenti in primo e secondo grado di giudizio (questo Tribunale aveva condiviso l’interpretazione “restrittiva” della disciplina di riferimento data dal GSE, interpretazione poi modificata in sede di giudizio di appello dal Consiglio di Stato).
2.4 Non rientra nella responsabilità di GSE la circostanza che la ricorrente “non ha potuto neppure accedere alla vendita dell’energia a tariffa non incentivata”, dal momento che nulla vietava a Wind One di vendere l’energia senza dover concludere alcun tipo di contratto “ponte” con il Gestore.
2.5 A quanto premesso consegue che non spetta alla ricorrente alcuna rivalutazione monetaria, dal momento che non è stata fornita la prova del maggior danno derivante dalla mancata disponibilità degli incentivi durante il periodo in cui gli stessi non sono stati riconosciuti.
2.6 Non spettano neppure gli interessi su quegli incentivi, perché il pagamento è stato eseguito già prima della definizione del presente giudizio (in tal senso, cfr., T.A.R. Lazio, 10 settembre 2025, n. 16152).
2.7 In conclusione, nel caso di specie, sono rimasti indimostrati i presupposti soggettivi e oggettivi della responsabilità aquiliana, così come non vi è evidenza di un nesso di causalità tra i danni asseritamente subiti e il mancato accesso agli incentivi.
2.8 Il ricorso va pertanto respinto mentre la particolarità della fattispecie esaminata consente di compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza- ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PP DA, Presidente
GI CH, Consigliere, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI CH | PP DA |
IL SEGRETARIO