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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/03/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3100/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 3100/2024 promossa da:
nata a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 GALLIERA N. 91 40121 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. MARTINELLI FRANCESCA che la rappresenta e difende, giusta delega in atti e nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Parte_2 STRADA MAGGIORE, 37 40125 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. CALZONI MARZIA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione di udienza del 14/01/2025; il P.M ha espresso parere favorevole.
FATTO E DIRITTO considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 05/03/2024, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata oltre alla separazione consensuale anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dal 30/04/2024, termine entro cui le parti hanno depositato note scritte in sostituzione d'udienza nel procedimento di separazione consensuale;
pagina 1 di 6
considerato che
con sentenza n. 170/2024 il Tribunale di Bologna ha omologato le condizioni di cui al ricorso introduttivo, pronunciando la separazione personale dei coniugi;
considerato che
con successiva ordinanza il Tribunale ha pronunciato la remissione in istruttoria per la pronuncia della sentenza di divorzio;
considerato che
le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nata a Parte_1
BOLOGNA (BO), il 27/04/1975, e nato a [...], il [...], Parte_2
celebrato a il 13/06/2020 in BENTIVOGLIO (BO) trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Bentivoglio (BO) - al n. 1 parte 2 Serie A anno 2020;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) assegna l'ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Bentivoglio (Bo), in Vicolo Pasqualino n. 5/4, unitamente agli arredi e corredi, a favore della Sig.ra nell'interesse dei figli minori ivi Pt_1
stabilmente conviventi e fin tanto che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
2) affida i figli ad entrambi i genitori, i quali continueranno ad esercitare la potestà di legge secondo le disposizioni dell'affidamento condiviso, con collocazione prevalente e residenza presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale sino al raggiungimento della loro autosufficienza economica;
pertanto le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica, alle attività ludiche, agli sport e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli.
Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
pagina 2 di 6 3) dispone che, i figli, tenuto conto che attualmente il Sig. durante la settimana lavora e vive a Pt_2
Milano, trascorreranno i fine settimana alternati con il padre, dal sabato mattina alle ore 10.00 alla domenica dopo il pranzo fino alle ore 18.00, salvo diversi accordi tra i genitori e, in tal caso, tenuto conto delle esigenze di studio e di svago dei minori;
in occasione delle festività scolastiche, tenuto conto dei desideri, delle richieste e delle esigenze di studio e di svago dei minori natalizie;
un giorno durante le vacanze pasquali;
quindici giorni durante le vacanze estive, in aggiunta ai due fine settimana che già gli competono, di cui almeno 7 giorni consecutivi in cui far fruire ai figli un periodo di villeggiatura;
i genitori avranno cura che i minori trascorrano le feste maggiori (Vigilia di Natale, giorno di Natale, giorno di Capodanno, giorno dell'Epifania, Pasqua, Lunedi dell'Angelo), ciascuna rispettivamente, ad anni alterni, con il padre o con la madre, salvo diversi accordi tra i genitori e, in tal caso, tenuto conto delle esigenze di studio e di svago dei minori. I genitori concorderanno tali alternanze in modo tale che i fratelli possano trascorrere insieme tali festività, così con un genitore come con l'altro;
4) ciascun genitore, nei giorni in cui i figli sono con lui, curerà che studino e svolgano tutti i compiti che sono stati loro assegnati a scuola anche per i giorni successivi, facendosi carico degli impegni, anche serali, di sport e di svago;
5) prende atto che entrambi i genitori si impegnano ad avere tra loro un dialogo costruttivo nell'interesse dei figli, per una loro crescita serena ed equilibrata;
gli accordi, le comunicazione e le informazioni relativi a tutte le questioni inerenti i minori, dovranno essere prese direttamente tra i genitori sino al raggiungimento della maggiore età dei figli;
i genitori condivideranno preventivamente tra di loro le scelte e gli indirizzi educativi in relazione ai minori affinché non vi siano contraddizioni ed incongruenze nella gestione ed educazione degli stessi;
entrambi i genitori si impegnano ad affrontare insieme il dialogo con i figli e favorire tra di loro una comunicazione serena che non sminuisca o denigri, neppure indirettamente, nessuna delle due figure genitoriali ed attueranno le strategie utili per il raggiungimento di questo fine;
i genitori si obbligano altresì a darsi comunicazione in ordine al luogo di villeggiatura ove intenderanno trascorrere le ferie con i figli ed a consentire loro le comunicazioni telefoniche che vorranno;
6) obbliga il Sig. a versare a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori, in favore Pt_2 della moglie, la somma di € 500,00 mensili per ciascuno dei figli, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente con codice Iban n. [...], sino raggiungimento della loro autosufficienza economica;
pagina 3 di 6 7) dispone che i genitori sosterranno, nella misura del 50% o del 70%, come di seguito specificato, le spese straordinarie a favore dei figli sino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, per tali intendendosi in via semplificativa e non esaustiva, anche se del caso in espressa deroga al
Protocollo del Tribunale di Bologna n. 7367 del 09.08.2017 per quanto infra pattuito in contrasto con esso:
a) le spese straordinarie, da non concordare preventivamente, ovvero:
spese mediche (in caso di visita specialistica privata, lo specialista dovrà essere previamente concordato dai genitori), comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dell'attività sportiva (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); campi scuola estivi, pre-scuola e post-scuola; spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
eventuali contravvenzioni dovute a violazioni del codice della strada elevate nei confronti dei figli;
abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari;
spese mediche aventi carattere d'urgenza; tutto quanto sopra al 50% ciascuno. Per quanto riguarda le spese per apparecchi dentistici, saranno a carico del padre nella misura del 70% e a carico della madre nella misura del 30%;
b) le spese straordinarie da concordare preventivamente, ovvero: corsi di recupero e lezioni private;
corsi di lingua e/o di informatica;
spese per ricariche telefoniche;
uscite scolastiche con pernottamento;
corsi per l'apprendimento di lingue straniere;
vestiario; vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
tutto quanto sopra al 50% ciascuno. Qualora i figli trascorrano le vacanze con uno dei genitori, le spese (es. viaggio, vitto, alloggio, soggiorno, trasferimenti) saranno integralmente a carico dello stesso genitore.
Per quanto riguarda le spese di acquisto e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi di trasporto
(bicicletta, motorino, moto, auto); spese per la RC e bollo auto;
acquisto di computer e accessori e/o telefono cellulare e/o tablet;
spese di istruzione universitaria, relativi libri ed altre spese connesse;
master e corsi di specializzazione;
soggiorni- studi all'estero, saranno a carico del padre nella misura del 70% e a carico della madre nella misura del 30%;
d) tutte le spese straordinarie da concordare verranno regolate tra le parti come segue: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con e-mail o WhatsApp), anche in relazione pagina 4 di 6 all'entità della spesa;
il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con e-mail o
WhatsApp) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi;
il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario, secondo quanto stabilito nel protocollo del Tribunale di Bologna n. 7367 del 09.08.2017, avverrà dietro consegna di regolare documentazione fiscale comprovante la spesa, rilasciandone copia. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre 15 giorni dalla richiesta. La documentazione fiscale dev'essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo
Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative ai minori vanno a beneficio di entrambi i genitori nella quota del 50% ciascuno.
8) dispone che gli assegni familiari vengano percepiti esclusivamente dalla Sig.ra Pt_1
9) prende atti che il Sig. verserà alla Sig.ra entro il 30 gg. dal passato in giudicato Pt_2 Pt_1 della presente sentenza, la somma omnicomprensiva di € 45.000,00, in un'unica soluzione, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente con codice Iban n. [...], che al momento della sua corresponsione assumerà il titolo di assegno divorzile una tantum, previsto dall'art. 5, comma
8, L. n. 898 del 1970, che la Sig.ra accetta in modo conforme e senza riserve, ritenendolo Pt_1
pienamente satisfattivo di tutte le sue esigenze e/o pretese e a totale definizione di qualsivoglia pretesa e/o diritto e/o esigenza, sotto i profili assistenziale e/o risarcitorio e/o compensativo, nascente dagli obblighi matrimoniali;
in conseguenza di ciò, dichiara di non avere più nulla a pretendere dal coniuge per nessun titolo, ragione e/o causa, disponendo di redditi e di cespiti patrimoniali adeguati al suo sostentamento e/o potendoseli procurare per il futuro, anche nell'eventualità di dover sostenere spese di carattere medico e/o assistenziale e/o per necessità farmacologiche;
10) prende atto che le parti hanno convenuto che il c/c n. 001060124979 acceso presso POSTE
ITALIANE, filiale di San Giorgio di Piano (Bo), rimarrà in essere, essendo collegato al c.d.Superbonus
110%", al c.d. "Bonus edilizio 50%", e ai relativi rimborsi che verranno corrisposti ed incassati esclusivamente dal Sig. secondo le pattuizioni di cui al successivo punto 11); solo all'esito Pt_2
positivo di tali operazioni il conto corrente verrà estinto e i Sig.ri e si obbligano, ora Pt_1 Pt_2
per allora, a sottoscrivere tutta la documentazione all'uopo necessaria onde addivenire alla chiusura del conto. L'eventuale residuo al netto delle spese di chiusura resterà nella piena ed esclusiva disponibilità del Sig. Pt_2
pagina 5 di 6 11) prende atto che i coniugi si dichiarano autosufficienti sotto un profilo economico/patrimoniale e, pertanto, di essere ciascuno in grado di provvedere al proprio personale mantenimento con il rispettivo reddito da lavoro;
i coniugi dichiarano di non vantare alcuna pretesa l'uno nei confronti dell'altro con riferimento a beni in precedenza acquistati nell'interesse della famiglia o a lavori dagli stessi effettuati a proprie spese su beni comuni, con ogni più ampia reciproca rinuncia al riguardo;
12) prende atto che la Sig.ra dichiara che il Sig. ha assunto a proprio carico tutte le Pt_1 Pt_2
spese per i lavori nella casa coniugale, sita in Bentivoglio (Bo), in vicolo Pasqualino n. 5/4, effettuati negli anni 2021-2022, che il Sig. dichiara essere ammontati ad € 124.000,00 (euro Pt_2 centoventiquattromila/00),nonché ad € 14.500,00 (euro quattordicimilacinquecento/00), usufruendo rispettivamente del c.d. "Superbonus 110%" e del c.d. "Bonus edilizio 50%", e, pertanto, riconosce il pieno diritto del Sig. ad incassare e trattenere per sé i relativi rimborsi a seguito della cessione Pt_2
dei crediti e rinuncia sin d'ora e senza riserve a richiedere, in tutto o in parte, gli importi che venissero corrisposti al Sig. obbligandosi, ora per allora, a sottoscrivere tutta la documentazione all'uopo Pt_2
necessaria. Il Sig. qualora non riuscisse ad incassare, in tutto o in parte, i rimborsi del c.d. Pt_2
"Superbonus 110%" e del c.d. "Bonus edilizio 50%", nulla avrà a pretendere dalla Sig.ra Pt_1
13) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
6) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Bentivoglio (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 21.1.2025 ___
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 3100/2024 promossa da:
nata a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 GALLIERA N. 91 40121 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. MARTINELLI FRANCESCA che la rappresenta e difende, giusta delega in atti e nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Parte_2 STRADA MAGGIORE, 37 40125 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. CALZONI MARZIA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione di udienza del 14/01/2025; il P.M ha espresso parere favorevole.
FATTO E DIRITTO considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 05/03/2024, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata oltre alla separazione consensuale anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dal 30/04/2024, termine entro cui le parti hanno depositato note scritte in sostituzione d'udienza nel procedimento di separazione consensuale;
pagina 1 di 6
considerato che
con sentenza n. 170/2024 il Tribunale di Bologna ha omologato le condizioni di cui al ricorso introduttivo, pronunciando la separazione personale dei coniugi;
considerato che
con successiva ordinanza il Tribunale ha pronunciato la remissione in istruttoria per la pronuncia della sentenza di divorzio;
considerato che
le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nata a Parte_1
BOLOGNA (BO), il 27/04/1975, e nato a [...], il [...], Parte_2
celebrato a il 13/06/2020 in BENTIVOGLIO (BO) trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Bentivoglio (BO) - al n. 1 parte 2 Serie A anno 2020;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) assegna l'ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Bentivoglio (Bo), in Vicolo Pasqualino n. 5/4, unitamente agli arredi e corredi, a favore della Sig.ra nell'interesse dei figli minori ivi Pt_1
stabilmente conviventi e fin tanto che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
2) affida i figli ad entrambi i genitori, i quali continueranno ad esercitare la potestà di legge secondo le disposizioni dell'affidamento condiviso, con collocazione prevalente e residenza presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale sino al raggiungimento della loro autosufficienza economica;
pertanto le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica, alle attività ludiche, agli sport e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli.
Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
pagina 2 di 6 3) dispone che, i figli, tenuto conto che attualmente il Sig. durante la settimana lavora e vive a Pt_2
Milano, trascorreranno i fine settimana alternati con il padre, dal sabato mattina alle ore 10.00 alla domenica dopo il pranzo fino alle ore 18.00, salvo diversi accordi tra i genitori e, in tal caso, tenuto conto delle esigenze di studio e di svago dei minori;
in occasione delle festività scolastiche, tenuto conto dei desideri, delle richieste e delle esigenze di studio e di svago dei minori natalizie;
un giorno durante le vacanze pasquali;
quindici giorni durante le vacanze estive, in aggiunta ai due fine settimana che già gli competono, di cui almeno 7 giorni consecutivi in cui far fruire ai figli un periodo di villeggiatura;
i genitori avranno cura che i minori trascorrano le feste maggiori (Vigilia di Natale, giorno di Natale, giorno di Capodanno, giorno dell'Epifania, Pasqua, Lunedi dell'Angelo), ciascuna rispettivamente, ad anni alterni, con il padre o con la madre, salvo diversi accordi tra i genitori e, in tal caso, tenuto conto delle esigenze di studio e di svago dei minori. I genitori concorderanno tali alternanze in modo tale che i fratelli possano trascorrere insieme tali festività, così con un genitore come con l'altro;
4) ciascun genitore, nei giorni in cui i figli sono con lui, curerà che studino e svolgano tutti i compiti che sono stati loro assegnati a scuola anche per i giorni successivi, facendosi carico degli impegni, anche serali, di sport e di svago;
5) prende atto che entrambi i genitori si impegnano ad avere tra loro un dialogo costruttivo nell'interesse dei figli, per una loro crescita serena ed equilibrata;
gli accordi, le comunicazione e le informazioni relativi a tutte le questioni inerenti i minori, dovranno essere prese direttamente tra i genitori sino al raggiungimento della maggiore età dei figli;
i genitori condivideranno preventivamente tra di loro le scelte e gli indirizzi educativi in relazione ai minori affinché non vi siano contraddizioni ed incongruenze nella gestione ed educazione degli stessi;
entrambi i genitori si impegnano ad affrontare insieme il dialogo con i figli e favorire tra di loro una comunicazione serena che non sminuisca o denigri, neppure indirettamente, nessuna delle due figure genitoriali ed attueranno le strategie utili per il raggiungimento di questo fine;
i genitori si obbligano altresì a darsi comunicazione in ordine al luogo di villeggiatura ove intenderanno trascorrere le ferie con i figli ed a consentire loro le comunicazioni telefoniche che vorranno;
6) obbliga il Sig. a versare a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori, in favore Pt_2 della moglie, la somma di € 500,00 mensili per ciascuno dei figli, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente con codice Iban n. [...], sino raggiungimento della loro autosufficienza economica;
pagina 3 di 6 7) dispone che i genitori sosterranno, nella misura del 50% o del 70%, come di seguito specificato, le spese straordinarie a favore dei figli sino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, per tali intendendosi in via semplificativa e non esaustiva, anche se del caso in espressa deroga al
Protocollo del Tribunale di Bologna n. 7367 del 09.08.2017 per quanto infra pattuito in contrasto con esso:
a) le spese straordinarie, da non concordare preventivamente, ovvero:
spese mediche (in caso di visita specialistica privata, lo specialista dovrà essere previamente concordato dai genitori), comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dell'attività sportiva (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); campi scuola estivi, pre-scuola e post-scuola; spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
eventuali contravvenzioni dovute a violazioni del codice della strada elevate nei confronti dei figli;
abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari;
spese mediche aventi carattere d'urgenza; tutto quanto sopra al 50% ciascuno. Per quanto riguarda le spese per apparecchi dentistici, saranno a carico del padre nella misura del 70% e a carico della madre nella misura del 30%;
b) le spese straordinarie da concordare preventivamente, ovvero: corsi di recupero e lezioni private;
corsi di lingua e/o di informatica;
spese per ricariche telefoniche;
uscite scolastiche con pernottamento;
corsi per l'apprendimento di lingue straniere;
vestiario; vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
tutto quanto sopra al 50% ciascuno. Qualora i figli trascorrano le vacanze con uno dei genitori, le spese (es. viaggio, vitto, alloggio, soggiorno, trasferimenti) saranno integralmente a carico dello stesso genitore.
Per quanto riguarda le spese di acquisto e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi di trasporto
(bicicletta, motorino, moto, auto); spese per la RC e bollo auto;
acquisto di computer e accessori e/o telefono cellulare e/o tablet;
spese di istruzione universitaria, relativi libri ed altre spese connesse;
master e corsi di specializzazione;
soggiorni- studi all'estero, saranno a carico del padre nella misura del 70% e a carico della madre nella misura del 30%;
d) tutte le spese straordinarie da concordare verranno regolate tra le parti come segue: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con e-mail o WhatsApp), anche in relazione pagina 4 di 6 all'entità della spesa;
il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con e-mail o
WhatsApp) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi;
il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario, secondo quanto stabilito nel protocollo del Tribunale di Bologna n. 7367 del 09.08.2017, avverrà dietro consegna di regolare documentazione fiscale comprovante la spesa, rilasciandone copia. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre 15 giorni dalla richiesta. La documentazione fiscale dev'essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo
Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative ai minori vanno a beneficio di entrambi i genitori nella quota del 50% ciascuno.
8) dispone che gli assegni familiari vengano percepiti esclusivamente dalla Sig.ra Pt_1
9) prende atti che il Sig. verserà alla Sig.ra entro il 30 gg. dal passato in giudicato Pt_2 Pt_1 della presente sentenza, la somma omnicomprensiva di € 45.000,00, in un'unica soluzione, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente con codice Iban n. [...], che al momento della sua corresponsione assumerà il titolo di assegno divorzile una tantum, previsto dall'art. 5, comma
8, L. n. 898 del 1970, che la Sig.ra accetta in modo conforme e senza riserve, ritenendolo Pt_1
pienamente satisfattivo di tutte le sue esigenze e/o pretese e a totale definizione di qualsivoglia pretesa e/o diritto e/o esigenza, sotto i profili assistenziale e/o risarcitorio e/o compensativo, nascente dagli obblighi matrimoniali;
in conseguenza di ciò, dichiara di non avere più nulla a pretendere dal coniuge per nessun titolo, ragione e/o causa, disponendo di redditi e di cespiti patrimoniali adeguati al suo sostentamento e/o potendoseli procurare per il futuro, anche nell'eventualità di dover sostenere spese di carattere medico e/o assistenziale e/o per necessità farmacologiche;
10) prende atto che le parti hanno convenuto che il c/c n. 001060124979 acceso presso POSTE
ITALIANE, filiale di San Giorgio di Piano (Bo), rimarrà in essere, essendo collegato al c.d.Superbonus
110%", al c.d. "Bonus edilizio 50%", e ai relativi rimborsi che verranno corrisposti ed incassati esclusivamente dal Sig. secondo le pattuizioni di cui al successivo punto 11); solo all'esito Pt_2
positivo di tali operazioni il conto corrente verrà estinto e i Sig.ri e si obbligano, ora Pt_1 Pt_2
per allora, a sottoscrivere tutta la documentazione all'uopo necessaria onde addivenire alla chiusura del conto. L'eventuale residuo al netto delle spese di chiusura resterà nella piena ed esclusiva disponibilità del Sig. Pt_2
pagina 5 di 6 11) prende atto che i coniugi si dichiarano autosufficienti sotto un profilo economico/patrimoniale e, pertanto, di essere ciascuno in grado di provvedere al proprio personale mantenimento con il rispettivo reddito da lavoro;
i coniugi dichiarano di non vantare alcuna pretesa l'uno nei confronti dell'altro con riferimento a beni in precedenza acquistati nell'interesse della famiglia o a lavori dagli stessi effettuati a proprie spese su beni comuni, con ogni più ampia reciproca rinuncia al riguardo;
12) prende atto che la Sig.ra dichiara che il Sig. ha assunto a proprio carico tutte le Pt_1 Pt_2
spese per i lavori nella casa coniugale, sita in Bentivoglio (Bo), in vicolo Pasqualino n. 5/4, effettuati negli anni 2021-2022, che il Sig. dichiara essere ammontati ad € 124.000,00 (euro Pt_2 centoventiquattromila/00),nonché ad € 14.500,00 (euro quattordicimilacinquecento/00), usufruendo rispettivamente del c.d. "Superbonus 110%" e del c.d. "Bonus edilizio 50%", e, pertanto, riconosce il pieno diritto del Sig. ad incassare e trattenere per sé i relativi rimborsi a seguito della cessione Pt_2
dei crediti e rinuncia sin d'ora e senza riserve a richiedere, in tutto o in parte, gli importi che venissero corrisposti al Sig. obbligandosi, ora per allora, a sottoscrivere tutta la documentazione all'uopo Pt_2
necessaria. Il Sig. qualora non riuscisse ad incassare, in tutto o in parte, i rimborsi del c.d. Pt_2
"Superbonus 110%" e del c.d. "Bonus edilizio 50%", nulla avrà a pretendere dalla Sig.ra Pt_1
13) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
6) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Bentivoglio (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 21.1.2025 ___
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
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