TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 3465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3465 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 969/2024
TRA
difesa dall'avv. VENERUSO ROSA Parte_1
RICORRENTE
E difeso dall'avv. MOSCARIELLO Controparte_1
CARMEN;
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/01/24 la ricorrente in epigrafe, iscritta nel registro della Capitaneria di Porto di Torre del Greco quale lavoratore marittimo con mansioni di piccolo di camera nel turno generale, proponeva domanda di accertamento del diritto alla corresponsione dell'indennità di malattia complementare per il periodo dal 01.02.2023 al 08.04.2023, avendo l' pagato solo per il periodo dal 21.12.2022 al 31.1.2023, con condanna CP_1 dell' all'erogazione in suo favore del relativo importo di €.5.183,79, CP_1 oltre interessi legali, con vittoria di spese.
In particolare, espone:
«che dopo lo sbarco del 01/12/2022 e precisamente il 21/12/2022 la Sig.ra lamentava dolori alla schiena ed è dovuta ricorrere alle Parte_1 cure del Dott. Ugo di Mare che, con certificato cartaceo diagnosticava: lombalgia acuta;
che l'evento morboso si è protratto fino al 08/04/2023 , data in cui è stata dichiarata clinicamente guarita;
che i certificati cartacei rilasciati dal medico di base sono stati trasmessi all' a CP_1 mezzo del servizio postale con racc.ta A/R; che i marittimi iscritti al
Turno Generale sono assistiti dai medici del SSN mentre gli iscritti al sono assistiti dal SASN ( SERVIZI ASSISTENZA SANITARIA Parte_2
NAVIGANTI) - che i medici del SSN, immotivatamente, dal 01/02/2023 al
30/03/2023 hanno rifiutato di trasmettere in via telematica i certificati
1 consegnati ai marittimi del TURNO GENERALE mentre quelli del SASN provvedevano regolarmente alla trasmissione telematica dei certificati rilasciati ai marittimi iscritti nel che la ricorrente Parte_2 ha assolto gli obblighi amministrativi inviando la comunicazione integrativa dalla quale si evince la data di sbarco e l'inizio della malattia;
che l' ha provveduto al pagamento della indennità di malattia CP_1 spettante fino al 30/01/2023 escludendo i certificati cartacei dal
01/02/2023 al 08/04/2023 trasmessi a mezzo servizio postale;
che la ricorrente ha diritto alla ulteriore liquidazione della malattia complementare nella misura di € 5183,79 calcolata come da prospetto paga che si allega ( 67 giorni X €77,37= € 5183,79); che a far data dal 25 gennaio 2023 l' rifiuta il pagamento della indennità di malattia CP_1 complementare in virtù di un protocollo del 19 luglio 2019 che prescrive
l'invio delle certificazioni mediche in modalità telematica;
che la trasmissione in via telematica della certificazione attestante la inabilità per malattia è una attività propria del medico di base e non del singolo cittadino.
L' si costituisce eccependo l'improponibilità e l'infondatezza della CP_1 domanda.
Il ricorso è fondato.
La domanda amministrativa risulta presentata regolarmente in data 21/12/22
(cfr. all. "comunicazione integrativa" prod. ric.), e non a caso l' ha CP_1 provveduto a corrispondere l'indennità in parola per il periodo coperto dai certificati medici trasmessi in via telematica, sicché l'eccezione di improponibilità è infondata.
Nel merito, la mancata trasmissione dei certificati in via telematica non può valere ad escludere il diritto alla prestazione.
Con l'art. 38 comma 5 del d.l. 31/05/10 n. 78 conv. dalla l. 30/07/10 n.
122, si è, invero, stabilito:
«Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per
l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresì l'utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi».
2 L'articolo 55-septies, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, per le P.A. ha previsto che «Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni,
e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare
l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale» e (comma 4) «L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica […] costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta
l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi».
Per i lavoratori marittimi, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dal 1° gennaio 2014, è l' che gestisce le CP_1 attività di erogazione delle indennità di malattia specifiche del settore.
Tuttavia, dalla normativa sopra richiamata, emerge unicamente l'obbligo per i medici, sanzionato sotto il profilo disciplinare, di inviare i certificati in via telematica, mentre alcun carattere costitutivo del diritto alle prestazioni collegate alla malattia viene attribuito a tale modalità di trasmissione.
Nella specie, i certificati medici allegati al ricorso e comprovanti lo stato di malattia nel periodo oggetto della domanda, segnatamente dal
01/02/23 all'08/04/23, posseggono tutti i requisiti formali idonei ad attribuire agli stessi carattere di certificazioni mediche, provenendo tutti da medico appartenente al SSN (dott. Di Mare ASL Na 3 Sud ds 55), e contenendo la valutazione del quadro patologico da cui è stata affetta la ricorrente, la diagnosi nonché la prognosi e coprono il periodo dal
01/02/23 fino alla guarigione (08/04/23).
Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso va accolto, e va dichiarato il diritto della ricorrente alla liquidazione della indennità di malattia per il periodo dal 01/02/23 fino al 08/04/23 con la condanna dell' , al pagamento in suo favore della somma di € 5183,79 oltre CP_1 interessi dalla maturazione al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) condanna l' ai sensi di cui in motivazione al pagamento in favore CP_1 della ricorrente dell'importo di € 5183,79 oltre interessi dalla maturazione al saldo;
3 b) condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di CP_1 lite, che liquida in € 1312,00, oltre spese forfetarie IVA e CPA, con attribuzione.
Napoli, 06/05/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
4