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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/09/2025, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 531/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 531/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BUCETI AMILCARE e dell'avv. GIOVANARDI PEZZAIOLI ELISABETTA.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Parte_2 C.F._2 dell'avv. MORIGI SIMONE, elettivamente domiciliato in V. F. SINTONI N. 27/D
47042 CESENATICO presso il difensore avv. MORIGI SIMONE.
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
BUCETI AMILCARE e dell'avv. GIOVANARDI PEZZAIOLI ELISABETTA.
pagina 1 di 26 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
BUCETI AMILCARE e dell'avv. GIOVANARDI PEZZAIOLI ELISABETTA.
APPELLANTI contro
GIA' Controparte_3 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 P.IVA_2
COMPAGNI DAVIDE, elettivamente domiciliato in VIA J. ALLEGRETTI N. 17
47121 FORLI' presso il difensore avv. COMPAGNI DAVIDE.
. E PER ESSA QUALE PROCURATORE DOVALUE SPA Controparte_5
(GIÀ ) (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COMPAGNI CP_6 P.IVA_3
DAVIDE, elettivamente domiciliato in VIA J. ALLEGRETTI N. 17 47121 FORLI' presso il difensore avv. COMPAGNI DAVIDE.
APPELLATI
Riassunta da :
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Parte_2 C.F._2 dell'avv. MORIGI SIMONE, elettivamente domiciliato in V. F. SINTONI N. 27/D
47042 CESENATICO presso il difensore avv. MORIGI SIMONE.
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
Nei confronti di :
GIA' Controparte_3 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 P.IVA_2
COMPAGNI DAVIDE, elettivamente domiciliato in VIA J. ALLEGRETTI N. 17
47121 FORLI' presso il difensore avv. COMPAGNI DAVIDE.
pagina 2 di 26 . E PER ESSA QUALE PROCURATORE DOVALUE SPA Controparte_5
(GIÀ ) (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COMPAGNI CP_6 P.IVA_3
DAVIDE, elettivamente domiciliato in VIA J. ALLEGRETTI N. 17 47121 FORLI' presso il difensore avv. COMPAGNI DAVIDE.
(C.F. ). CONTUMACE. Controparte_7
(C.F. ). CONTUMACE. Controparte_8
C.F. ). CONTUMACE. Controparte_9
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
BUCETI AMILCARE e dell'avv. GIOVANARDI PEZZAIOLI ELISABETTA.
APPELLATI-CONVENUTI IN RIASSUNZIONE.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive, ex art. 127 ter c.p.c., depositate, in via telematica, per l'udienza del 5/11/2024.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 710/2020, resa in data 21/9/2020, il Tribunale di Forlì, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, ex art. 645 c.p.c., dalla debitrice principale
(poi, in corso di causa, e dai suoi Controparte_7 Controparte_7 fideiussori ed previa revoca Parte_1 Parte_2 Controparte_1 dell'opposto decreto ingiuntivo, aveva dichiarato “la nullità dei (confluiti) contratti di conto anticipi s.b.f. n.7487312, conto anticipi su fatture n. 7487313 e conto anticipi import/export/crediti di firma n. 084/FN/11928 e n. 084/RC/27389”, condannato, in solido, , e al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 Parte_2
, quale cessionaria del credito, dell'importo di € 6.366.876,51 Controparte_5
pagina 3 di 26 calcolato alla data del 26.7.13, oltre interessi fino al saldo e tenuto conto dell'attualizzazione di cui in parte motiva (v. § 7.1)”, rigettato la domanda di risarcimento formulata dagli opponenti”, compensato “per due terzi le spese di lite, condannando , e a corrispondere, in Parte_1 Controparte_1 Parte_2 favore di , il residuo terzo che quantifica in € 26.470,00, oltre Controparte_5 spese a forfait al 15%, cassa avvocati ed iva come per legge”, e, infine, disponendo “che le spese di c.t.u. siano poste per due terzi a carico di tutte le parti, mentre il restante terzo sia posto a carico esclusivo degli opponenti costituiti”.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, la società CP_7
“in bonis”, ed hanno convenuto in
[...] Parte_1 Parte_2 Controparte_1 giudizio, innanzi all'intestata Corte d'Appello, (oggi Controparte_4 Controparte_3
e, quale cessionaria del credito oggetto di causa, la società
[...] CP_5
e, per essa, quale sua procuratrice, la società VA s.p.a. (già ,
[...] CP_6 nonchè il Fallimento della società proponendo impugnazione avverso Controparte_7 la suddetta sentenza.
In particolare, quali motivi di gravame, gli appellanti hanno dedotto l'erroneità dell'impugnata sentenza nelle parti in cui, 1) in violazione degli artt. 61, 116, 191 e 198
c.p.c., “revocando il decreto ingiuntivo, ha condannato in solido gli opponenti al pagamento in favore di quale cessionaria del credito, dell'importo di Controparte_10
€ 6.366.876,51 calcolato alla data del 26.07.13, importo attualizzato in € 12.148.398,58 alla data di deposito della sentenza (16.09.2020)”, 2) “ha quantificato l'importo alla data del (16.09.2020) in € 12.148.398,58”, in violazione degli artt. 1815 c. II c.c. e 112 c.p.c.,
3) “ha rigettato la richiesta di declaratoria di nullità delle fideiussioni omnibus per violazione della normativa antitrust con conseguente liberazione dei fideiussori”, in violazione degli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del 1990 e dell'art. 1419 c.c.”, 4)
“ha rigettato la domanda riconvenzionale sull'accertamento dell'abuso di posizione dominante di , i danni da interruzione improvvisa e brutale del credito”, 5) CP_4 in violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, ha omesso di pronunciare “relativamente alla nullità della fideiussione per violazione art. pagina 4 di 26 1955 c.c.”, 6) ha illegittimamente escluso la responsabilità della banca opposta “sulla contestata interruzione brutale del credito anche sotto il profilo del mancato risarcimento”.
Gli appellanti hanno, pertanto, concluso chiedendo “in via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n. 710/2020 resa dal
Tribunale Ordinario di Forlì in giudizio R.G. 4212/2013 (riunita a R.G. 4237/2013), pubblicata in data 21 settembre 2020, non notificata, stante la ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c., valendo quanto alla ricorrenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora le obiettive e documentate ragioni illustrate nell'apposita sezione del presente appello. - nel merito, riformare integralmente la sentenza impugnata n. 710/2020 resa dal Tribunale Ordinario di Forlì in giudizio
R.G.4212/2013 (riunita a R.G. 4237), pubblicata in data 21 settembre 2020, non notificata, ed in accoglimento dei dispiegati motivi di appello: - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, voglia dichiarare nullo ovvero revocare l'opposto D.I. n° 1232/13 così come proposto nei confronti della società gruppo in persona del suo CP_7
l.r.p.t., e del signor ed ed ordinare la Parte_2 Parte_1 Controparte_1 cancellazione delle ipoteche iscritte sugli immobili di proprietà dei fideiussori ponendo a carico della banca opposta, e/o dei successori secondo le ragioni di diritto introdotte dai medesimi nei rispettivi atti di costituzione, le relative spese e con esonero da ogni responsabilità per il Conservatore dei RR.II; - accertare e dichiarare la natura di tutti i rapporti bancari intercorsi tra la debitrice principale, (in bonis) e Controparte_7
e, per l'effetto, dichiarare la nullità delle condizioni economiche Controparte_4 applicate ai medesimi con riquantificazione secondo esiti peritali e/o comunque secondo la diversa misura stabilita dalla Corte, in ossequio ai principi di legge, ad integrale ricezione dei contenuti declinati nei motivi di appello nn. 1 e 2, e perciò anche con riferimento all'errata ed abnorme liquidazione della misura degli interessi legali;
- accertare e dichiarare in ossequio alle disposizioni di legge, l'abuso di posizione dominante di la violazione dei principi di correttezza e buona fede Controparte_4 nell'esecuzione dei contratti, l'illegittima segnalazione alla centrale rischi della Banca
d'Italia, l'esercizio del credito senza seguire le regole proprie del «bonus argentarius», la pagina 5 di 26 sospensione illegittima degli affidamenti concessi e la successiva revoca ex abrupto e, per l'effetto, condannare nella qualità di successore per Controparte_3 intervenuta fusione per incorporazione di a risarcire alla società Controparte_4 opponente ed ai garanti ed i danni Parte_2 Parte_1 Controparte_1 patrimoniali subiti, come accertati e quantificati nella consulenza tecnica d'Ufficio a firma dott. cui integralmente ci si riporta, avuto particolare Persona_1 riferimento alle conclusioni tipizzate al punto sub B) (conseguenze patrimoniali negative per la società pari ad € 1.516.698,00 e conseguenze patrimoniali per i garanti pari ad €
4.807.482,00). - in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni prestate dagli appellanti ed per le seguenti Parte_2 Parte_1 Controparte_1 concorrenti violazioni dell'art. 1955 c.c., (che indica come causa estintiva dell'obbligazione un comportamento colposo, contrario a buona fede ed in violazione di un dovere giuridico), dell'art. 1939 c.c. e più in generale per la contrarietà di più clausole del contratto di fideiussione (in particolare, gli artt. 2, 6, 7, 8) alle norme imperative di legge ed in ogni caso per l'illegittimità delle singole previsioni contrattuali tipizzate in conseguenza del loro inserimento uniforme nello schema ABI, come tali censurate dal provvedimento della Banca d'Italia n. B423 del 2 maggio 2005 (Cass. civ.,12.12.2017, n.
29810). Per l'effetto, dichiarare la liberazione dei garanti e l'estinzione delle garanzie prestate, ordinando la cancellazione delle ipoteche iscritte sugli immobili di proprietà dei fideiussori ponendo a carico delle parti appellate le relative spese e con esonero da ogni responsabilità per il Conservatore dei RR.II; in ogni caso rigettare la domanda sostanziale proposta dalla (ora e per l'effetto ordinare CP_4 Controparte_5 la cancellazione delle ipoteche iscritte sugli immobili di proprietà dei fideiussori ponendo a carico delle parti appellare le relative spese e con esonero da ogni responsabilità per il Conservatore dei RR.II.; - condannare le parti appellate al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Con separate comparse di risposta, (oggi Controparte_4 Controparte_3
e la sua cessionaria e, per essa, quale sua procuratrice, la società Controparte_5
VA s.p.a. (già , si sono costituite nel presente giudizio e, CP_6 contestando l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di impugnazione ex adverso pagina 6 di 26 dedotti, hanno concluso chiedendo “in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'avverso appello per le ragioni indicate in atti e/o l'incompetenza della Corte adita ad esaminare la domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, per cui è eventualmente competente il Tribunale di Milano,
Sezione Specializzata Impresa. Nel merito, rigettare l'avverso appello in quanto infondato, immotivato e /o non provato. In via di appello incidentale, previa parziale riforma della sentenza nella parte in cui riconosce il credito della Cessionaria
nella limitata misura di euro 6.366.876,51= alla data del Controparte_5
27.03.2013, accogliere le conclusioni formulate in primo grado, in questa sede confermate: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, premesse le declaratorie tutte necessarie ed opportune anche in punto alla carenza di legittimazione attiva e passiva, nel merito, rigettare tutte le avverse domande in quanto infondate, immotivate e
/o non provate e, riconosciuta la correttezza e legittimità del credito azionato monitoriamente da , confermare l'ingiunzione opposta;
in via Controparte_4 subordinata e salvo gravame, condannare l'opponente al pagamento a favore della cessionaria della somma portata dalle linee di credito azionate Controparte_5 monitoriamente da nell'importo che risulterà dovuto all'esito del Controparte_4 giudizio e degli accertamenti disposti in corso di causa”. Con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio”.
Nel corso del giudizio, celebrato nella contumacia del convenuto Controparte_7
la Corte, previa sospensione dell'esecutività dell'appellata sentenza
[...]
“limitatamente alla somma relativa agli interessi e, quindi, eccedente il capitale di €
6.366.876,51”, ha dichiarato l'interruzione del giudizio per sopravvenuto fallimento degli appellanti ed in proprio, quali soci illimitatamente Parte_1 Controparte_1 responsabili della fallita società Parte_3
Con ricorso, ex art. 300 c.p.c., l'appellante ha riassunto la causa, Parte_2 evocando nuovamente in giudizio le società appellate e Controparte_3
la società “in bonis”, nonché il Controparte_5 Controparte_7 Controparte_7
il ed il
[...] Controparte_8 Controparte_9 pagina 7 di 26 Successivamente, la Corte, previa dichiarazione della contumacia delle Curatele sopra menzionate, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, e, all'esito dell'udienza tenuta, ex art. 127 ter c.p.c., in modalità cartolare, il 5/11/2024, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, preliminarmente, dichiarare la contumacia (anche) della società CP_7
“in bonis”, originaria appellante e, successivamente, non più costituita in giudizio a
[...] seguito della notifica del ricorso in riassunzione.
Ancora in via preliminare di rito, deve rilevarsi che l'allora opponente società
[...]
“in bonis”, benchè posta in fallimento già durante il giudizio di primo grado, a CP_7 seguito di riassunzione da parte dell'altro opponente si era formalmente Parte_1
(ri)costituita, in proprio, nel giudizio di opposizione, diversamente dal Fallimento della medesima società rimasto contumace.
Inoltre, nel corso dello stesso giudizio di primo grado come sopra riassunto,
l'ingiungente creditrice opposta, nonostante il sopravvenuto fallimento dell'ingiunta debitrice principale aveva ugualmente coltivato la domanda monitoria Controparte_7 anche nei confronti della suddetta società opponente “in bonis” come sopra ricostituita in giudizio, chiedendo l'integrale conferma dell'opposto decreto monitorio e, in ogni caso, la condanna, indistintamente, di parte opponente al pagamento della somma dovuta.
In tale contesto processuale, con la sentenza di primo grado, il Tribunale, previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, aveva poi condannato al pagamento dell'importo indicato in premessa i soli garanti e non anche la debitrice principale “in bonis”, né tantomeno la Curatela di quest'ultima.
Successivamente, avverso la suddetta sentenza, è stato proposto appello, oltre che dai garanti in proprio, anche dalla società “in bonis” nonostante il suo Controparte_7 pregresso fallimento (rimasto sempre contumace) e benchè l'impugnata sentenza, come detto, non contenesse nei suoi confronti alcuna statuizione di condanna. pagina 8 di 26 Nel costituirsi in secondo grado, le appellate e Controparte_3 CP_5
(e, per essa, quale procuratrice, VA s.p.a.) hanno proposto, a loro volta,
[...] appello incidentale, chiedendo, previa parziale riforma della sentenza nella parte in cui riconosce il credito della Cessionaria nella limitata misura di euro Controparte_5
6.366.876,51 alla data del 27.03.2013, e previo richiamo delle eccezioni sollevate in punto di carenza di legittimazione attiva e passiva, il rigetto di tutte le avverse domande, con conseguente conferma dell'ingiunzione opposta, nonché, in via subordinata e salvo gravame, la condanna dell'opponente al pagamento a favore della cessionaria della somma portata dalle linee di credito azionate Controparte_5 monitoriamente da nell'importo che risulterà dovuto all'esito del Controparte_4 giudizio e degli accertamenti disposti in corso di causa.
Sempre nel corso del presente giudizio di appello, è stato dichiarato il fallimento, in proprio, degli originari appellanti ed (in conseguenza del Parte_1 Controparte_1 fallimento della società di cui erano soci illimitatamente Parte_3 responsabili) ed i rispettivi Fallimenti non si sono costituiti nel giudizio riassunto dall'altro appellante Parte_2
Va, infine, evidenziato che ed in proprio, alla pari della Parte_1 Controparte_1 società “in bonis”, a seguito dell'interruzione del giudizio di appello in Controparte_7 ragione del loro sopravvenuto fallimento, non si sono ricostituiti né sono intervenuti in giudizio, ed il loro difensore ha formalmente rinunciato al mandato.
A quest'ultimo proposito, deve precisarsi che, in ogni caso, il fallimento, in proprio, degli originari opponenti ed in quanto intervenuto in Parte_1 Controparte_1 epoca successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado e alla proposizione da parte degli stessi dell'appello, è processualmente ininfluente ai fini della loro legittimazione attiva e/o passiva, spettando poi al creditore la facoltà di insinuarsi nella pendente procedura concorsuale in forza della sentenza di condanna dei suddetti debitori ove in questa sede confermata.
Orbene, in relazione alle sopra sintetizzate vicende processuali, giova rilevare che, secondo costante e consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, “in caso di pagina 9 di 26 fallimento, il fallito perde la sua capacità di stare in giudizio nelle controversie relative ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore. Tuttavia, se l'amministrazione fallimentare rimane inerte e mostra un totale disinteresse nei confronti della controversia, il fallito conserva eccezionalmente la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali (v., ad es., Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 11/06/2024, n. 16151).
In particolare, la Suprema Corte ha sancito il principio secondo cui la dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta, a norma dell'art. 43 l. fall., la perdita della sua capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore: se, però, l'amministrazione fallimentare rimane inerte, il fallito conserva, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l'inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando essa consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia (v. anche Cass. 10 ottobre 2022, n. 29462; Cass. 2 febbraio 2018, n. 2626; Cass. 6 luglio 2016, n. 13814; cfr. pure: Cass. 25 ottobre 2013, n. 24159; Cass. 20 marzo 2012, n. 4448; Cass. 22 luglio
2005, n. 15369).
Nel caso di specie, la Curatela della società come detto, non si è Controparte_7 costituita nel giudizio come sopra riassunto e non vi è prova, incombente sul soggetto fallito che intenda stare in giudizio in proprio, che l'inerzia della procedura sia dipesa non da una valutazione negativa circa il possibile esito della controversia, ma da un totale disinteresse degli organi fallimentari, sicchè non ricorrono le condizioni per riconoscere in capo ai soggetti falliti in proprio la residuale o sussidiaria legittimazione a stare in giudizio in luogo della loro Curatela (ovvero, unitamente ad essa), risultando quest'ultima l'unico soggetto processualmente capace.
Conseguentemente, va dichiarata l'inammissibilità tanto della comparsa di costituzione della società “in bonis” nel riassunto giudizio di opposizione a decreto Controparte_7 ingiuntivo, quanto dell'atto di appello proposto dalla suddetta società “in bonis” rimasta,
pagina 10 di 26 peraltro, contumace a seguito della notifica del ricorso in riassunzione del giudizio di appello da parte di Parte_2
Per le medesime ragioni deve rilevarsi l'inammissibilità, oltre che delle domande eventualmente coltivate nei confronti delle curatele rimaste contumaci, anche di quelle eventualmente riproposte nei confronti della appellante società fallita in proprio.
Quindi, la presente controversia prosegue esclusivamente tra l'appellante in riassunzione gli altri originari appellanti ed da un Parte_2 Parte_1 Controparte_1 lato, e, dall'altro, le società (e, per essa, quale sua procuratrice, Controparte_5
VA s.p.a. già e (già CP_6 Controparte_3 CP_4
, rispettivamente, cessionaria e cedente il credito per cui è causa, ribadendo ancora
[...] una volta come la sentenza di primo grado recasse condanna nei riguardi soltanto dell'appellante in riassunzione e degli altri originari appellanti Parte_2 [...] ed quest'ultimi, come detto, poi dichiarati falliti nel corso del Pt_1 Controparte_1 giudizio di appello e non più ricostituiti a seguito di riassunzione, e non anche nei confronti del Fallimento della società e di quest'ultima società “in Controparte_7 bonis” originariamente appellante.
Tutto ciò precisato, passando al merito dei motivi di gravame, principale ed incidentale, come sopra dedotti, appare anzitutto opportuno osservare che la Corte, sia pur all'esito di una sommaria delibazione delle questioni poste dagli appellanti, ha disposto la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado limitatamente alle somme relative agli interessi, ritenendo non manifestamente infondate le censure mosse con i primi due motivi di appello (quantificazione “attualizzata” dell'importo alla data del
16/9/2020; violazione dell'art. 1815 c. II;
omessa/errata motivazione sul metodo di conteggio degli interessi), riservandosi, quindi, di esaminare, all'esito del giudizio, anche i restanti motivi di gravame alla luce delle argomentazioni svolte da controparte pure in via di appello incidentale.
Ed invero, con i primi due motivi di impugnazione principale in precedenza richiamati, reiterati con il ricorso in riassunzione, gli appellanti, quali (co)fideiussori omnibus della pagina 11 di 26 debitrice principale hanno impugnato la sentenza di primo grado Controparte_2 nella parte in cui, in violazione degli artt. 61, 116, 191 e 198 c.p.c., “revocando il decreto ingiuntivo, li aveva condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore di quale cessionaria del credito, dell'importo di € 6.366.876,51 Controparte_10 calcolato alla data del 26.07.13, importo attualizzato in € 12.148.398,58 alla data di deposito della sentenza (16.09.2020)”.
In particolare, parte appellante attribuisce al Giudice di primo grado un “grave errore metodologico nella quantificazione dell'importo finale dovuto dagli opponenti”, in quanto, “muovendo da una sorte di € 6.366.876,51 quantificata alla data del 26.07.2013, il Giudice istruttore ha effettuato un'operazione di asserita “attualizzazione” alla data della sentenza, ottenendo un importo finale di € 12.148.398,58”, e, al riguardo, ha evidenziato che “entrambi gli importi suindicati non sono rinvenibili in alcun passaggio delle pur articolate consulenze tecniche contabili svolte nel corso del giudizio, di talché
è impossibile la verifica circa la correttezza di entrambi gli importi liquidati”.
L'appellante, quindi, asserisce che il primo Giudice, pur aderendo alla condivisibile soluzione proposta dal CTU nella relazione contabile integrativa sub C1 (ove il saldo complessivamente a debito del correntista alla data del 26/07/2013 risulterebbe pari ad €
6.367.747,94, lievemente difforme da quella poi indicata in sentenza di € 6.366.876,51), pur ritenendo sussistente la lamentata usura originaria in relazione al c/c n. 7487311, avrebbe dapprima espunto dall'estratto conto gli interessi e gli oneri a tasso usurario addebitati per la concessione e l'utilizzo dell'affidamento (ivi mantenendo i soli addebiti trimestrali per imposta di bollo), e, successivamente, li avrebbe illegittimamente e contraddittoriamente calcolati al tasso convenzionale previsto per gli utilizzi extrafido.
La conseguenza di tale non motivato ed erroneo scostamento dalle conclusioni rassegnate in sede integrativa dal CTU, sarebbe “l'abnorme calcolo degli interessi, dalla data di emissione del decreto ingiuntivo alla data del deposito della sentenza (€
12.148.398,51)”.
Il motivo è fondato.
pagina 12 di 26 Occorre, preliminarmente, rilevare che se, da un lato, è vero che la creditrice ingiungente aveva azionato in via monitoria soltanto i contratti di c/c come sopra meglio indicati, è, dall'altro, pur vero che il saldo negativo di tali rapporti negoziali è composto anche dalle competenze, oneri e costi in essi confluiti e provenienti dai conti anticipi ad essi collegati e a cui hanno fatto riferimento gli opponenti/appellanti al fine di dedurre l'illegittimità di quanto loro complessivamente addebitato.
Da ciò conseguiva l'onere a carico della creditrice sostanzialmente attrice, e non degli originari opponenti sostanzialmente convenuti, di produrre, ritualmente e tempestivamente, anche i contratti dei rapporti c.d. confluiti, nonché l'irrilevanza e l'infondatezza degli assunti svolti, in parte qua, dagli appellati, anche in punto di inammissibilità delle deduzioni avversarie e di carenza di legittimazione attiva/passiva.
Quanto al merito del gravame, deve, al riguardo, osservarsi come il CTU nominato in primo grado, con riguardo alla determinazione dell'importo finale alla data di emissione del decreto ingiuntivo e alla data di deposito della consulenza, sulla scorta della documentazione legittimamente prodotta ed acquisita e, quindi, in assenza di documentazione contrattuale ritualmente utilizzabile ai fini dell'individuazione del tasso convenzionale applicabile (come detto, i c.d. conti confluiti prodotti e acquisiti solo in corso di operazioni peritali in violazione dell'art. 198 c.p.c.), aveva calcolato “gli interessi nella misura legale al tempo vigente”, quantificando alla data di deposito della prima consulenza tecnica (31.03.2016) l'importo complessivo a titolo di interessi maturati in tre anni dall'emissione del decreto ingiuntivo in € 185.900,25.
In particolare, il CTU, fornendo i chiarimenti e le integrazioni richieste dal Giudice in punto di “usura originaria”, nel pieno e regolare contraddittorio tecnico con le parti ed i loro consulenti, ha concluso nei seguenti termini : “ Verifica “Usura originaria” sul c/c
7487311 sottoscritto il 31/08/2005 (contratto di c/c e apertura di credito) tasso debitore
(con liquidazione e addebito in conto trimestrale) 13,560% pari al 14,1989% tenendo conto degli effetti della capitalizzazione tasso di maggiorazione per eccedenza limite fido + 4 punti pari al 4,0604% tenendo conto degli effetti della capitalizzazione il tasso soglia per aperture di credito in conto corrente > di € 5.000,00 vigente nel 3 trimestre pagina 13 di 26 2005 (trimestre di sottoscrizione) 14,28% . E' evidente come il tasso debitore “entro fido” risulti inferiore al tasso soglia vigente, Tasso convenzionale 14,1989% tasso soglia
14,28% - NO Superamento - CMS pattuita Commissione trimestrale massimo scoperto
1,000% Commissione trimestrale massimo scoperto su extra fido 1,250%. All'epoca, terzo trimestre 2005, misura della CMS media rilevata dai decreti ministeriali era dello
0,84% Da cui “CMS Soglia” = 0,84% + maggior 50% = 1,26% Cms Pattuita 1,25% Cms
Soglia 1,26% - NO superamento”.
Detti risultati venivano contestati dal CTU di parte attrice in occasione della precedente
CTU. Tuttavia, confrontando valori omogenei (“o si confronta singolarmente il tasso convenzionale e la Cms pattuita con il relativo tasso soglia e cms soglia, oppure se il tasso convenzionale viene sommato alla cms allora anche il tasso di riferimento deve essere maggiorato della cms soglia) : Tasso convenzionale 14,1989% tasso soglia
14,28% - NO Superamento - Cms pattuita 1,25% cms soglia 1,260% - NO superamento.
Oppure : Tasso convenzionale 14,1989% + Cms 1,25% = 15,4489% Tasso soglia di riferimento = tasso soglia 14,280% + cms soglia 1,260% = 15,54% - NO superamento.
In ogni caso, l'assenza di sconfinamento nel singolo raffronto TEG e CMS con la relativa “soglia” escludeva qualsiasi presenza di usura. E' di tutta evidenza come la verifica condotta dalla scrivente nella precedente CTU circa la verifica di usura originaria, pur in epoca antecedente la sentenza della Cassazione (S.C. 20.06.2018 n.
16303) fosse pressochè in linea con il principio dettato dalla citata sentenza.
In ogni caso non venivano evidenziati superamenti. Tuttavia merita un approfondimento il caso di “eccedenza extra fido” fattispecie al verificarsi della quale le pattuizioni contrattuali prevedono la “maggiorazione del tasso 4% (4,0604% tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”. In caso di sconfinamento (extra fido), come rilevato anche nella precedente CTU, questo potrebbe risultare potenzialmente superiore al tasso soglia vigente. La fattispecie contrattuale esaminata prevede una situazione di “fuori fido” e quindi di mancanza di affidamento. I Decreti Ministeriali che pubblicavano (e pubblicano) i tassi medi dell'usura all'epoca (3 trimestre 2005) non prevedevano fra le categorie di “operazioni” quelle relative agli “scoperti senza affidamento” (in effetti il
TEGM per questa categoria di operazioni viene rilevato dal 2010 in poi).
pagina 14 di 26 Nello specifico si dispone della categoria “aperture di credito in conto corrente” maggiori di > 5.000 € o inferiori a < 5.000 €. Aperture di credito in conto corrente 3° trimestre 2005 TASSI SOGLIA Tasso soglia per affidamenti < 5.000 € 18,945% Tasso soglia per affidamenti > 5.000 € 14,28% Cms Soglia 1,26%.
E' evidente la differenza di oltre 4% punti percentuali fra i due tassi soglia, con conseguenza che la scelta dell'uno o dell'altro quale tasso soglia di riferimento per il confronto, sia determinante per stabilire se vi è usura oppure no.
Pertanto, la difficoltà emersa, anche in occasione della precedente CTU, riguarda il fatto se, in considerazione della mancanza di TEGM specifico (e del relativo tasso soglia) per gli sconfinamenti senza fido, sia possibile considerare il tasso per affidamenti <
5.000 quale tasso di riferimento per le operazioni extra fido (considerandosi detto tasso soglia relativo agli affidamenti da zero a 5.000), ovvero se debba essere considerato l'affidamento concesso ed il relativo TEGM anche in caso di extra fido. Comunque, come richiesto dal quesito integrativo, si è proceduto alla verifica della sussistenza di eventuale usura originaria con gli elementi ed i riferimenti conosciuti e con le modalità stabilite dalla Suprema Corte con la sentenza del 20.06.2018 n. 16303 “ …., va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la
“CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi,, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”. A) verifica usura originaria con riferimento a tasso soglia per affidamenti > € 5.000 Tasso convenzionale 14,1989% + 4,0604% = 18,2593% Tasso soglia per affidamenti > 5.000€
14,28% Confronto fra TEG effettivo e CMS extra fido Parte_4
- 1,25% CMS Soglia 1,26% entro soglia (nessuna eccedenza) Conclusioni :
SUPERAMENTO SOGLIA USURA B) verifica usura originaria con riferimento a tasso pagina 15 di 26 soglia per affidamenti < € 5.000 Tasso convenzionale 14,1989% + 4,0604% = 18,2593%
Tasso soglia per affidamenti < 5.000€ 18,945% Confronto fra TEG effettivo e Tasso
Soglia NO SUPERAMENTO CMS extra fido = 1,25% CMS Soglia 1,26% entro soglia
(nessuna eccedenza) Conclusioni NO SUPERAMENTO SOGLIA USURA Verifica
“usura originaria” sul c/c 8052075 sottoscritto il 26/06/2012 (contratto di c/c e apertura di credito) FIDI - tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate: TASSO
VARIABILE INDICIZZATO è il tasso di interesse nominale annuo determinato dalla media aritmetica del tasso EURIBOR a 3/mesi (base 365) del mese precedente (come pubblicato da “Il Sole 24 ore”), attualmente pari al 0,698%, e maggiorata di uno spread pari a 5,000%, per un tasso complessivo ad oggi del 5,698% SCONFINAMENTI
EXTRA FIDO – tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate - con affidamenti fino a 5.000,00 €: 14,70% (pari al 15,530% tenendo conto degli effetti della capitalizzazione) - con affidamenti superiori a 5.000,00 €: 12,60% (pari al 13,208% tenendo conto degli effetti della capitalizzazione) Il tasso soglia per aperture di credito in conto corrente > di € 5.000,00 vigente nel 2° trimestre 2012 (sottoscrizione contratto)
15,8125%. Si può notare come il tasso debitore più alto per “extra fido” risulti inferiore al tasso soglia vigente al momento della sottoscrizione, non configurandosi in questo caso, a parere della scrivente, l'ipotesi di usura originaria. Tasso conv. affid. > 5000€ =
13,208% tasso soglia 15,8125% NO Superamento Ricalcolo rapporti dare/avere considerando la presenza di “usura originaria” sul c/c 311 Tenendo in considerazione i chiarimenti ricevuti dalla in merito al trattamento da riservare ai conti CP_11 correnti “confluiti” nell'impossibilità di eseguire la verifica di usura originaria in assenza dei contratti, ed in particolare: a) mantenere le elaborazioni e i risultati della precedente CTU per i conti “confluiti” limitando lo scorporo degli addebiti di interessi, o derivanti da interessi, ai soli conti, quelli “azionati”, per i quali è possibile eseguire la verifica dell'usura originaria;
ovvero, b) ri-elaborazione dei conti “confluiti” eliminando ogni addebito relativo alle competenze trimestrali (interessi, commissioni, spese) considerando l'assenza dei contratti quale nullità degli stessi. A) Ipotesi: presenza usura originaria sul conto corrente 311 - eliminazione dal c/c 311 delle competenze trimestrali addebitate (escluso bolli); - conti confluiti 312 e 313 = saldi invariati (rielaborazioni esposte nella precedente Ctu). A1) rideterminazione del credito della banca con pagina 16 di 26 eliminazione delle 4 operazioni “commissioni estero” A2) rideterminazione del credito della banca comprese le 4 operazioni “commissioni estero” B) Ipotesi: presenza usura originaria sul conto corrente 311 - eliminazione dal c/c 311 delle competenze trimestrali addebitate (escluso bolli); - conti confluiti 312 e 313 = saldi ricalcolati con eliminazione delle competenze trimestrali (escluso bolli) B1) rideterminazione del credito della banca con eliminazione delle 4 operazioni “commissioni estero” B2) rideterminazione del credito della banca comprese le 4 operazioni “commissioni estero” Le competenze trimestrali eliminate dal c/c 311 (esclusi i bolli) ammontano ad € 680.336,20. Ipotesi A)
eliminazione competenze trimestrali;
saldi conti confluiti invariati (A1 e A2 Escluse e/o comprese le “commissioni estero”) A) usura originaria sul conto corrente 311 -
eliminazione dal c/c 311 delle competenze trimestrali addebitate (escluso bolli), nonché
eliminazione di spese ed oneri connessi al credito;
- conti confluiti 312 e 313 = saldi invariati (rielaborazioni esposte nella precedente Ctu) RISULTATO DELLA
RICOSTRUZIONE DEI RAPPORTI DARE / AVERE CREDITO BANCA CARIM
RIDETERMINATO Alla data di emissione del decreto ingiuntivo 01/08/2013 e alla data di deposito della consulenza 31/03/2016 A1 nel saldo del c/c 7487311 sono ESCLUSI gli addebiti per “commissioni estero” (n. 4 operazioni – complessivamente euro €
1.556.616,49. conti confluiti c/c 312 e c/c 313 assenza contratti NO saldi confluiti sui conti azionati = risultati precedente ctu Ipotesi di sussistenza USURA ORIGINARIA
C/C 311 Eliminazione delle competenze trimestrali DATA DESCRIZIONE c/c 7487311
c/c 8052075 03/07/2013 Saldo conti correnti al 03/07/2013 -€ 861.611,54 -€
6.391.690,52 DAL 03/07/2013 AL 01/08/2013 ACCREDITI E/O ADDEBITI intervenuti dal 03/07/2013 alla data di emissione del decreto ingiuntivo 01/08/2013 €
698,05 -€ 6.064,02 01/08/2013 C/C alla data di emissione del decreto CP_12 ingiuntivo 01/08/2013 -€ 860.913,49 -€ 6.397.690,52 01/08/2013 TOTALE CREDITO
CARIM 01/08/2013 EMISSIONE DECRETO INGIUNTIVO (saldo a debito del correntista) -€ 7.258.604,01 31/12/2013 Addebiti/accrediti post emissione al CP_4
31/12/2013 € 1.666,79 -€ 5.459,30 Addebiti/accrediti dal 01/01/2014 al 31/03/2014 -€
2.522,10 Interessi al 30/09/2013 -€ 40.316,26 Interessi al 31/12/2013 -€ 21.522,84 -€
40.622,29 Interessi al 31/03/2014 -€ 16.000,53 Interessi al 31/12/2014 -€ 8.609,13
Interessi dal 1/1/2015 al 31/03/2016 (data di deposito della consulenza) -€ 1.485,96 pagina 17 di 26 Interessi dal 1/4/2014 al 31/03/2016 (data di deposito della consulenza) -€ 81.617,74
31/03/2016 C/C AL 31/03/2016 (DATA DEPOSITO CONSULENZA) a debito CP_12 del correntista -€ 890.864,63 -€ 6.584.228,74 31/03/2016 TOTALE CREDITO CP_4
AL 31/03/2016 (a debito del correntista) -€ 7.475.093,37 RISULTATO DELLA
RICOSTRUZIONE DEI RAPPORTI DARE / AVERE CREDITO CP_4
RIDETERMINATO Alla data di emissione del decreto ingiuntivo 01/08/2013 e alla data di deposito della consulenza 31/03/2016 A2 nel saldo del c/c 7487311 sono COMPRESI gli addebiti per “commissioni estero” (n. 4 operazioni – complessivamente euro €
1.556.616,49. conti confluiti c/c 312 e c/c 313 presenza contratti SI saldi confluiti sui conti azionati = risultati precedente ctu Ipotesi di sussistenza USURA ORIGINARIA
C/C 311 Eliminazione delle competenze trimestrali DATA DESCRIZIONE c/c 7487311
c/c 8052075 03/07/2013 Saldo conti correnti al 03/07/2013 -€ 2.418.228,03 -€
6.397.690,52 DAL 03/07/2013 AL 01/08/2013 ACCREDITI E/O ADDEBITI intervenuti dal 03/07/2013 alla data di emissione del decreto ingiuntivo 01/08/2013 €
698,05 -€ 6.064,02 01/08/2013 SALDO C/C alla data di emissione del decreto ingiuntivo 01/08/2013 -€ 2.417.529,08 -€ 6.397.690,52 01/08/2013 TOTALE CREDITO
CARIM 01/08/2013 EMISSIONE DECRETO INGIUNTIVO (saldo a debito del correntista) -€ 8.815.219,60 31/12/2013 Addebiti/accrediti post emissione al CP_4
31/12/2013 1.666,79 -€ 5.459,30 Addebiti/accrediti dal 01/01/2014 al 31/03/2014 -€
2.522,10 Interessi al 30/09/2013 -€ 40.316,26 Interessi al 31/12/2013 -€ 60.438,25 -€
40.622.29 Interessi al 31/03/2014 -€ 16.006,53 Interessi al 31/12/2014 -€ 24.175,30
Interessi dal 1/1/2015 al 31/03/2016 (data di deposito della consulenza) -€ 4.172,72
Interessi dal 1/4/2014 al 31/03/2016 (data di deposito della consulenza) -€ 81.617,74
31/03/2016 C/C AL 31/03/2016 (DATA DEPOSITO CONSULENZA) a debito CP_12 del correntista -€ 2.504.649,46 -€ 6.584.228,74 31/03/2016 TOTALE CREDITO
CARIM AL 31/03/2016 (a debito del correntista) -€ 9.088.878,20 (all. 10) Ipotesi B) eliminazione competenze trimestrali;
saldi conti confluiti ricalcolati (B1 e B2 escluse e/o comprese “commissioni estero”) B) usura originaria sul conto corrente 311 - eliminazione dal c/c 311 delle competenze trimestrali addebitate (escluso bolli); nonché eliminazione di spese ed oneri connessi al credito - conti confluiti 312 e 313 = saldi ricalcolati con eliminazione delle competenze trimestrali (escluso bolli) - eliminazione pagina 18 di 26 addebiti per competenze/interessi su anticipi/finanziamenti estero (esempio: competenze per proroga ant/fin estero” - commissioni estero € 1.556.616,49: escluse B1 – comprese
B2 RISULTATO DELLA RICOSTRUZIONE DEI RAPPORTI DARE / AVERE
CREDITO BANCA Alla data di emissione del decreto Controparte_13 ingiuntivo 01/08/2013 e alla data di deposito della consulenza 31/03/2016 B1 nel saldo del c/c 7487311 sono ESCLUSI gli addebiti per “commissioni estero” (n. 4 operazioni – complessivamente euro € 1.556.616,49. c/c 311 e 2075 eliminazione degli addebiti per competenze/interessi su anticipi/finanziamenti estero (conti anticipi import/export NO contratti) conti confluiti c/c 312 e c/c 313 assenza contratti eliminazione delle competenze calcolate trimestralmente saldi confluiti sui conti azionati ricalcolati Ipotesi di sussistenza USURA ORIGINARIA C/C 311 Eliminazione delle competenze trimestrali DATA DESCRIZIONE c/c 7487311 c/c 8052075 03/07/2013 Saldo conti correnti al 03/07/2013 -€ 290.959,94 -€ 6.275.485,97 DAL 03/07/2013 AL 01/08/2013
ACCREDITI E/O ADDEBITI intervenuti dal 03/07/2013 alla data di emissione del decreto ingiuntivo 01/08/2013 € 698,05 -€ 6.064,02 01/08/2013 SALDO C/C alla data di emissione del decreto ingiuntivo 01/08/2013 -€ 290.261,89 -€ 6.281.549,99 01/08/2013
TOTALE CREDITO CARIM 01/08/2013 EMISSIONE DECRETO INGIUNTIVO
(saldo a debito del correntista) -€ 6.571.811,88 31/12/2013 Addebiti/accrediti post emissione D.I. al 31/12/2013 € 1.666,79 -€ 5.459,30 Addebiti/accrediti dal 01/01/2014 al 31/03/2014 -€ 2.522,10 Interessi al 30/09/2013 -€ 39.584,42 Interessi al 31/12/2013 -€
7.256,55 -€ 39.612,67 Interessi al 31/03/2014 -€ 15.505,25 Interessi al 31/12/2014 -€
2.902,62 Interessi dal 1/1/2015 al 31/03/2016 (data di deposito della consulenza) -€
501,00 Interessi dal 1/4/2014 al 31/03/2016 (data di deposito della consulenza) -€
81.574,10 31/03/2016 SALDO C/C AL 31/03/2016 (DATA DEPOSITO
CONSULENZA) a debito del correntista -€ 299.255,27 -€ 6.645.807,83 31/03/2016
TOTALE CREDITO CARIM AL 31/03/2016 (a debito del correntista) -€ 6.945.063,10
RISULTATO DELLA RICOSTRUZIONE DEI RAPPORTI DARE / AVERE
CREDITO RIDETERMINATO Alla data di emissione del decreto CP_4 ingiuntivo 01/08/2013 e alla data di deposito della consulenza 31/03/2016 B2 nel saldo del c/c 7487311 sono COMPRESI gli addebiti per “commissioni estero” (n. 4 operazioni
– complessivamente euro € 1.556.616,49. c/c 311 e 2075 eliminazione degli addebiti per pagina 19 di 26 competenze/interessi su anticipi/finanziamenti estero (conti anticipi import/export NO contratti) conti confluiti c/c 312 e c/c 313 assenza contratti eliminazione delle competenze calcolate trimestralmente saldi confluiti sui conti azionati ricalcolati Ipotesi di sussistenza USURA ORIGINARIA C/C 311 Eliminazione delle competenze trimestrali DATA DESCRIZIONE c/c 7487311 c/c 8052075 03/07/2013 Saldo conti correnti al 03/07/2013 -€ 1.847.576,43 -€ 6.275.485,97 DAL 03/07/2013 AL
01/08/2013 ACCREDITI E/O ADDEBITI intervenuti dal 03/07/2013 alla data di emissione del decreto ingiuntivo 01/08/2013 € 698,05 -€ 6.064,02 01/08/2013 CP_12
C/C alla data di emissione del decreto ingiuntivo 01/08/2013 -€ 1.846.878,38 -€
6.281.549,99 01/08/2013 TOTALE CREDITO CARIM 01/08/2013 EMISSIONE
DECRETO INGIUNTIVO (saldo a debito del correntista) -€ 8.128.428,37 31/12/2013
Addebiti/accrediti post emissione al 31/12/2013 € 1.666,79 -€ 5.459,30 CP_4
Addebiti/accrediti dal 01/01/2014 al 31/03/2014 -€ 2.522,10 Interessi al 30/09/2013 -€
39.584,42 Interessi al 31/12/2013 -€ 46.171,96 -€ 39.612,67 Interessi al 31/03/2014 -€
15.505,25 Interessi al 31/12/2014 -€ 18.468,78 Interessi dal 1/1/2015 al 31/03/2016
(data di deposito della consulenza) -€ 3.187,76 Interessi dal 1/4/2014 al 31/03/2016
(data di deposito della consulenza) -€ 81.574,10 31/03/2016 SALDO C/C AL
31/03/2016 (DATA DEPOSITO CONSULENZA) a debito del correntista -€
1.913.040,10 -€ 6.645.807,83 31/03/2016 TOTALE CREDITO CARIM AL 31/03/2016
(a debito del correntista) -€ 8.558.847,93 (all 11) Ipotesi C ) eliminazione competenze trimestrali;
saldi conti confluiti ricalcolati;
eliminazione addebiti per competenze/interessi su operazioni estero;
commissioni estero escluse (C1) e comprese
(C2) C) usura originaria sul conto corrente 311 - eliminazione dal c/c 311 delle competenze trimestrali addebitate (escluso bolli); nonché eliminazione di spese ed oneri connessi al credito - conti confluiti 312 e 313 = saldi ricalcolati con eliminazione delle competenze trimestrali (escluso bolli) - eliminazione addebiti per competenze/interessi su anticipi/finanziamenti estero (esempio: competenze per proroga ant/fin estero” - commissioni estero € 1.556.616,49: escluse C1 – comprese C2 - commissioni estero €
130.963,74: escluse C1 – comprese C2 - addebiti comm/spese estero, LC, Cred.Doc,
Sbf: esclusi C1 – compresi C2 RISULTATO DELLA RICOSTRUZIONE DEI
RAPPORTI DARE / AVERE CREDITO BANCA RIDETERMINATO Alla CP_4 pagina 20 di 26 data di emissione del decreto ingiuntivo 01/08/2013 e alla data di deposito della consulenza 31/03/2016 C1 nel saldo del c/c 7487311 sono ESCLUSI gli addebiti per
“commissioni estero” (n. 4 operazioni – complessivamente euro € 1.556.616,49. n. 2 operazioni – complessivamente € 130.963,74 c/c 311 e 2075 eliminazione degli addebiti per competenze/interessi su anticipi/finanziamenti estero (conti anticipi import/export
NO contratti) eliminazione degli addebiti comm/spese estero, LC, Cred. Docum., Sbf conti confluiti c/c 312 e c/c 313 assenza contratti eliminazione delle competenze calcolate trimestralmente saldi confluiti sui conti azionati ricalcolati Ipotesi di sussistenza USURA ORIGINARIA C/C 311 Eliminazione delle competenze trimestrali
DATA DESCRIZIONE c/c 7487311 c/c 8052075 03/07/2013 Saldo conti correnti al
03/07/2013 -€ 89.771,56 -€ 6.271.739,98 DAL 03/07/2013 AL 01/08/2013 ACCREDITI
E/O ADDEBITI intervenuti dal 03/07/2013 alla data di emissione del decreto ingiuntivo
01/08/2013 € 698,05 -€ 6.064,02 01/08/2013 SALDO C/C alla data di emissione del decreto ingiuntivo 01/08/2013 -€ 89.73,51 -€ 6.277.803,00 01/08/2013 TOTALE
CREDITO CARIM 01/08/2013 EMISSIONE DECRETO INGIUNTIVO (saldo a debito del correntista) -€ 6..68.169,21 31/12/2013 Addebiti/accrediti post emissione D.I. al
31/12/2013 € 1.666,79 -€ 5.455,30 Addebiti/accrediti dal 01/01/2014 al 31/03/2014 -€
2.518,10 Interessi al 30/09/2013 -€ 39.560,81 Interessi al 31/12/2013 -€ 2.226,84 -€
39.589,06 Interessi al 31/03/2014 -€ 15.496,00 Interessi al 31/12/2014 -€ 980,74
Interessi dal 1/1/2015 al 31/03/2016 (data di deposito della consulenza) -€ 153,74
Interessi dal 1/4/2014 al 31/03/2016 (data di deposito della consulenza) -€ 81.628,99
31/03/2016 C/C AL 31/03/2016 (DATA DEPOSITO CONSULENZA) a debito CP_12 del correntista -€ 90.678,03 -€ 6.462.051,25 31/03/2016 TOTALE CREDITO CP_4
AL 31/03/2016 (a debito del correntista) -€ 6.552.729,28 RISULTATO DELLA
RICOSTRUZIONE DEI RAPPORTI DARE / AVERE CREDITO CP_4
RIDETERMINATO Alla data di emissione del decreto ingiuntivo 01/08/2013 e alla data di deposito della consulenza 31/03/2016 C2 nel saldo del c/c 7487311 sono COMPRESI gli addebiti per “commissioni estero” (n. 4 operazioni – complessivamente euro €
1.556.616,49. c/c 311 e 2075 eliminazione degli addebiti per competenze/interessi su anticipi/finanziamenti estero (conti anticipi import/export NO contratti) conti confluiti c/c 312 e c/c 313 assenza contratti eliminazione delle competenze calcolate pagina 21 di 26 trimestralmente saldi confluiti sui conti azionati ricalcolati Ipotesi di sussistenza
USURA ORIGINARIA C/C 311 Eliminazione delle competenze trimestrali DATA
DESCRIZIONE c/c 7487311 c/c 8052075 03/07/2013 Saldo conti correnti al 03/07/2013
-€ 1.777.351,79 -€ 6.271.739,98 DAL 03/07/2013 AL 01/08/2013 ACCREDITI E/O
ADDEBITI intervenuti dal 03/07/2013 alla data di emissione del decreto ingiuntivo
01/08/2013 € 698,05 -€ 6.063,02 01/08/2013 C/C alla data di emissione del CP_12 decreto ingiuntivo 01/08/2013 -€ 1.776.653,74 -€ 6.277.803,00 01/08/2013 TOTALE
CREDITO CARIM 01/08/2013 EMISSIONE DECRETO INGIUNTIVO (saldo a debito del correntista) -€ 8.054.456,74 31/12/2013 Addebiti/accrediti post emissione al CP_4
31/12/2013 € 1.666,79 -€ 5.455,30 Addebiti/accrediti dal 01/01/2014 al 31/03/2014 -€
2.522,10 Interessi al 30/09/2013 -€ 39.560,81 Interessi al 31/12/2013 -€ 44.416,34 -€
39.589,06 Interessi al 31/03/2014 -€ 15.496,00 Interessi al 31/12/2014 -€ 17.766,54
Interessi dal 1/1/2015 al 31/03/2016 (data di deposito della consulenza) -€ 3.066,55
Interessi dal 1/4/2014 al 31/03/2016 (data di deposito della consulenza) -€ 81.628,99
31/03/2016 C/C AL 31/03/2016 (DATA DEPOSITO CONSULENZA) a debito CP_12 del correntista -€ 1.840.236,38 -€ 6.642.051,25 31/03/2016 TOTALE CREDITO
CARIM AL 31/03/2016 (a debito del correntista) -€ 8.482.287,63 (all. 12) (all. 12BIS)”.
Orbene, sulla scorta di quanto sopra testualmente riportato, il Giudice di primo grado, senza adeguatamente motivare il mancato recepimento dei dati e delle valutazioni tecniche espresse dal CTU e senza precisare il diverso metodo ed il differente parametro impiegati, ha quantificato gli interessi in esame in complessivi € 5.871.522,07, affermando sinteticamente che “tale ultimo importo viene attualizzato, sempre sulla base dello stesso criterio, alla data odierna (16.09.2020), ottenendo un importo finale di €
12.148.398,58”.
Ma, con la laconica motivazione sopra riportata, il primo Giudice, dopo aver come sopra rideterminato il saldo debitore, discostandosi non soltanto dalle conclusioni rassegnate dal CTU, ma soprattutto dalla imperativa disciplina detta dall'art. 1815 c.c., ha
“attualizzato” il relativo importo facendo, però, applicazione del medesimo tasso di interesse extrafido in precedenza individuato che, indipendentemente dalla sua concreta applicazione in corso di rapporto e, per ciò, della sua incidenza sul saldo, è pur sempre pagina 22 di 26 risultato originariamente usurario, e, quindi, a norma dell'art. 1815 c.c., in alcun modo computabile, neppure a fini di una impropria attualizzazione, per radicale nullità della relativa pattuizione, con effetto invalidante opponibile erga omnes e, quindi, a prescindere dalle modalità della cessione del credito, anche alla società veicolo CP_5
quale cessionaria dei crediti per cui è causa a seguito di cartolarizzazione.
[...]
Le argomentazioni e statuizioni che precedono impongono, stante l'eadem ratio, il rigetto anche dello specularmente contrario appello incidentale proposto, in parte qua, dall'attuale creditrice appellata.
Pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, l'appellante e gli Parte_2 altri appellanti falliti solo nel corso del presente giudizio di appello e Parte_1
devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento, per la Controparte_1 causale di cui in premessa, in favore della società cessionaria del credito e, per essa, della sua mandataria, dell'importo quantificato dal CTU sub ipotesi C1 e sostanzialmente riconosciuto dagli stessi appellanti, di € 6.366.876,51, calcolato alla data del 26.7.13, maggiorato di interessi legali dalla data di emissione dell'iniziale decreto ingiuntivo (26/7/2013) al saldo.
Con il terzo e quinto motivo, gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado laddove ha rigettato la loro domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità delle prestate fideiussioni omnibus limitate, per violazione della normativa antitrust e per violazione dell'art. 1955 c.c.
Le convenute, sin dal giudizio di primo grado, già in sede di trattazione scritta della causa ex art. 183 c. VI c.p.c., hanno eccepito, prima ancora dell'incompetenza funzionale del Giudice adìto e della loro infondatezza, la tardività e, quindi,
l'inammissibilità delle relative questioni, in quanto poste dopo il maturare delle preclusioni assertive di legge.
Ed invero, pur trattandosi di questioni di nullità negoziale rilevabili d'ufficio dal
Giudice, deve sottolinearsi che, in ogni caso, l'allegazione delle circostanze su cui si fonderebbe la dedotta nullità, peraltro, nel caso di specie, non sorrette da adeguata documentazione vista anche la mancata produzione del provvedimento sanzionatorio pagina 23 di 26 ABI, deve essere comunque svolta nel rispetto delle barriere preclusive, assertive e probatorie, previste dal legislatore con il citato art. 183 c. VI c.p.c.
Nella fattispecie in commento, l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ma neppure la successiva memoria ex art. 183 c. VI n. 1 c.p.c., recavano la specifica e circostanziata illustrazione dei fatti su cui il Giudice dovrebbe, ex officio, effettuare la invocata valutazione di validità/invalidità della prestata garanzia.
Infatti, tale deduzione e la relativa specifica allegazione risultano effettuate dalla parte soltanto in sede di precisazione delle conclusioni e di difese conclusionali, quindi, in modo inammissibilmente tardivo, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla sollevata questione di competenza funzionale, da ritenersi assorbita anche secondo il principio della ragion più liquida.
Ne consegue l'infondatezza del gravame.
Con il quarto ed il sesto motivo d'appello, si contesta la legittimità del capo di sentenza che ha rigettato la domanda riconvenzionale sull'accertamento dell'abuso di posizione dominante di ed i danni da interruzione improvvisa e brutale del credito. CP_4
Il motivo d'appello in esame è infondato.
Infatti, la domanda risarcitoria in esame risulta articolata attraverso allegazioni del tutto generiche, indeterminate e apodittiche, rimaste prive di adeguato riscontro probatorio sotto il profilo sia dell'an, che del quantum debeatur, non potendosi, al riguardo, fare riferimento alle conclusioni cui è pervenuto il nominato CTU e poi acriticamente recepite dal primo Giudice, in quanto impropriamente frutto di valutazioni di natura strettamente giuridica non demandabili all'ausiliario, nonché per le finalità meramente esplorative perseguite attraverso il mezzo istruttorio irritualmente disposto su questioni di diritto i cui presupposti in fatto (arbitrarietà, abusività e brutalità del recesso da parte della dai rapporti inter partes), unitamente al nesso eziologico tra questi e i CP_4 lamentati danni, non erano stati, però, preventivamente dimostrati dalla parte su cui gravava il relativo onus probandi, anche e soprattutto in considerazione della rilevantissima esposizione debitoria all'epoca maturata e incontestabilmente accertata a carico della correntista debitrice principale (nel cui interesse gli appellanti avevano pagina 24 di 26 prestato garanzia personale), la quale (esposizione debitoria), anche in assenza di un asseritamente arbitrario recesso, avrebbe portato comunque allo scioglimento del rapporto per grave e perdurante inadempimento della correntista e alla sua inevitabile segnalazione alla Centrale Rischi.
Da ciò consegue, ineluttabilmente, il rigetto anche del motivo d'appello in esame.
Infine, per quel che concerne le spese di lite, si ritiene che, in accoglimento dell'appello incidentale proposto sul punto dalle appellate ed in considerazione dell'esito complessivo della causa, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per disporre una loro parziale compensazione in misura di 1/3, liquidando, come da dispositivo, i restanti 2/3, in base al principio di soccombenza prevalente, a carico degli appellanti principali, in solido tra loro.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da Parte_2 [...] ed e, quindi, in parziale riforma della sentenza n. 710/2020, Pt_1 Controparte_1 resa dal Tribunale di Forlì in data 21/9/2020,
CONDANNA
l'appellante in riassunzione e gli altri originari appellanti Parte_2 Parte_1 ed in solido tra loro, al pagamento, per la causale di cui in premessa, in Controparte_1 favore della appellata società cessionaria del credito e, per essa, della sua mandataria, dell'importo di € 6.366.876,51, calcolato alla data del 26/7/13, maggiorato di interessi legali dalla data di emissione dell'iniziale decreto ingiuntivo (26/7/2013) al saldo.
DISPONE in parziale accoglimento dell'appello incidentale, la parziale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in misura di 1/3 e, per l'effetto, condanna gli appellanti ed in solido tra loro, al rimborso, in Parte_2 Parte_1 Controparte_1 favore delle appellate, in solido tra loro, dei restanti 2/3 liquidati, quanto al giudizio di pagina 25 di 26 primo grado, in € 13.850,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge, e, quanto al giudizio di appello, in € 14.700,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
CONFERMA nel resto, l'appellata sentenza.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 9 settembre 2025.
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Salina
pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 531/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BUCETI AMILCARE e dell'avv. GIOVANARDI PEZZAIOLI ELISABETTA.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Parte_2 C.F._2 dell'avv. MORIGI SIMONE, elettivamente domiciliato in V. F. SINTONI N. 27/D
47042 CESENATICO presso il difensore avv. MORIGI SIMONE.
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
BUCETI AMILCARE e dell'avv. GIOVANARDI PEZZAIOLI ELISABETTA.
pagina 1 di 26 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
BUCETI AMILCARE e dell'avv. GIOVANARDI PEZZAIOLI ELISABETTA.
APPELLANTI contro
GIA' Controparte_3 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 P.IVA_2
COMPAGNI DAVIDE, elettivamente domiciliato in VIA J. ALLEGRETTI N. 17
47121 FORLI' presso il difensore avv. COMPAGNI DAVIDE.
. E PER ESSA QUALE PROCURATORE DOVALUE SPA Controparte_5
(GIÀ ) (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COMPAGNI CP_6 P.IVA_3
DAVIDE, elettivamente domiciliato in VIA J. ALLEGRETTI N. 17 47121 FORLI' presso il difensore avv. COMPAGNI DAVIDE.
APPELLATI
Riassunta da :
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Parte_2 C.F._2 dell'avv. MORIGI SIMONE, elettivamente domiciliato in V. F. SINTONI N. 27/D
47042 CESENATICO presso il difensore avv. MORIGI SIMONE.
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
Nei confronti di :
GIA' Controparte_3 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 P.IVA_2
COMPAGNI DAVIDE, elettivamente domiciliato in VIA J. ALLEGRETTI N. 17
47121 FORLI' presso il difensore avv. COMPAGNI DAVIDE.
pagina 2 di 26 . E PER ESSA QUALE PROCURATORE DOVALUE SPA Controparte_5
(GIÀ ) (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COMPAGNI CP_6 P.IVA_3
DAVIDE, elettivamente domiciliato in VIA J. ALLEGRETTI N. 17 47121 FORLI' presso il difensore avv. COMPAGNI DAVIDE.
(C.F. ). CONTUMACE. Controparte_7
(C.F. ). CONTUMACE. Controparte_8
C.F. ). CONTUMACE. Controparte_9
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
BUCETI AMILCARE e dell'avv. GIOVANARDI PEZZAIOLI ELISABETTA.
APPELLATI-CONVENUTI IN RIASSUNZIONE.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive, ex art. 127 ter c.p.c., depositate, in via telematica, per l'udienza del 5/11/2024.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 710/2020, resa in data 21/9/2020, il Tribunale di Forlì, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, ex art. 645 c.p.c., dalla debitrice principale
(poi, in corso di causa, e dai suoi Controparte_7 Controparte_7 fideiussori ed previa revoca Parte_1 Parte_2 Controparte_1 dell'opposto decreto ingiuntivo, aveva dichiarato “la nullità dei (confluiti) contratti di conto anticipi s.b.f. n.7487312, conto anticipi su fatture n. 7487313 e conto anticipi import/export/crediti di firma n. 084/FN/11928 e n. 084/RC/27389”, condannato, in solido, , e al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 Parte_2
, quale cessionaria del credito, dell'importo di € 6.366.876,51 Controparte_5
pagina 3 di 26 calcolato alla data del 26.7.13, oltre interessi fino al saldo e tenuto conto dell'attualizzazione di cui in parte motiva (v. § 7.1)”, rigettato la domanda di risarcimento formulata dagli opponenti”, compensato “per due terzi le spese di lite, condannando , e a corrispondere, in Parte_1 Controparte_1 Parte_2 favore di , il residuo terzo che quantifica in € 26.470,00, oltre Controparte_5 spese a forfait al 15%, cassa avvocati ed iva come per legge”, e, infine, disponendo “che le spese di c.t.u. siano poste per due terzi a carico di tutte le parti, mentre il restante terzo sia posto a carico esclusivo degli opponenti costituiti”.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, la società CP_7
“in bonis”, ed hanno convenuto in
[...] Parte_1 Parte_2 Controparte_1 giudizio, innanzi all'intestata Corte d'Appello, (oggi Controparte_4 Controparte_3
e, quale cessionaria del credito oggetto di causa, la società
[...] CP_5
e, per essa, quale sua procuratrice, la società VA s.p.a. (già ,
[...] CP_6 nonchè il Fallimento della società proponendo impugnazione avverso Controparte_7 la suddetta sentenza.
In particolare, quali motivi di gravame, gli appellanti hanno dedotto l'erroneità dell'impugnata sentenza nelle parti in cui, 1) in violazione degli artt. 61, 116, 191 e 198
c.p.c., “revocando il decreto ingiuntivo, ha condannato in solido gli opponenti al pagamento in favore di quale cessionaria del credito, dell'importo di Controparte_10
€ 6.366.876,51 calcolato alla data del 26.07.13, importo attualizzato in € 12.148.398,58 alla data di deposito della sentenza (16.09.2020)”, 2) “ha quantificato l'importo alla data del (16.09.2020) in € 12.148.398,58”, in violazione degli artt. 1815 c. II c.c. e 112 c.p.c.,
3) “ha rigettato la richiesta di declaratoria di nullità delle fideiussioni omnibus per violazione della normativa antitrust con conseguente liberazione dei fideiussori”, in violazione degli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del 1990 e dell'art. 1419 c.c.”, 4)
“ha rigettato la domanda riconvenzionale sull'accertamento dell'abuso di posizione dominante di , i danni da interruzione improvvisa e brutale del credito”, 5) CP_4 in violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, ha omesso di pronunciare “relativamente alla nullità della fideiussione per violazione art. pagina 4 di 26 1955 c.c.”, 6) ha illegittimamente escluso la responsabilità della banca opposta “sulla contestata interruzione brutale del credito anche sotto il profilo del mancato risarcimento”.
Gli appellanti hanno, pertanto, concluso chiedendo “in via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n. 710/2020 resa dal
Tribunale Ordinario di Forlì in giudizio R.G. 4212/2013 (riunita a R.G. 4237/2013), pubblicata in data 21 settembre 2020, non notificata, stante la ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c., valendo quanto alla ricorrenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora le obiettive e documentate ragioni illustrate nell'apposita sezione del presente appello. - nel merito, riformare integralmente la sentenza impugnata n. 710/2020 resa dal Tribunale Ordinario di Forlì in giudizio
R.G.4212/2013 (riunita a R.G. 4237), pubblicata in data 21 settembre 2020, non notificata, ed in accoglimento dei dispiegati motivi di appello: - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, voglia dichiarare nullo ovvero revocare l'opposto D.I. n° 1232/13 così come proposto nei confronti della società gruppo in persona del suo CP_7
l.r.p.t., e del signor ed ed ordinare la Parte_2 Parte_1 Controparte_1 cancellazione delle ipoteche iscritte sugli immobili di proprietà dei fideiussori ponendo a carico della banca opposta, e/o dei successori secondo le ragioni di diritto introdotte dai medesimi nei rispettivi atti di costituzione, le relative spese e con esonero da ogni responsabilità per il Conservatore dei RR.II; - accertare e dichiarare la natura di tutti i rapporti bancari intercorsi tra la debitrice principale, (in bonis) e Controparte_7
e, per l'effetto, dichiarare la nullità delle condizioni economiche Controparte_4 applicate ai medesimi con riquantificazione secondo esiti peritali e/o comunque secondo la diversa misura stabilita dalla Corte, in ossequio ai principi di legge, ad integrale ricezione dei contenuti declinati nei motivi di appello nn. 1 e 2, e perciò anche con riferimento all'errata ed abnorme liquidazione della misura degli interessi legali;
- accertare e dichiarare in ossequio alle disposizioni di legge, l'abuso di posizione dominante di la violazione dei principi di correttezza e buona fede Controparte_4 nell'esecuzione dei contratti, l'illegittima segnalazione alla centrale rischi della Banca
d'Italia, l'esercizio del credito senza seguire le regole proprie del «bonus argentarius», la pagina 5 di 26 sospensione illegittima degli affidamenti concessi e la successiva revoca ex abrupto e, per l'effetto, condannare nella qualità di successore per Controparte_3 intervenuta fusione per incorporazione di a risarcire alla società Controparte_4 opponente ed ai garanti ed i danni Parte_2 Parte_1 Controparte_1 patrimoniali subiti, come accertati e quantificati nella consulenza tecnica d'Ufficio a firma dott. cui integralmente ci si riporta, avuto particolare Persona_1 riferimento alle conclusioni tipizzate al punto sub B) (conseguenze patrimoniali negative per la società pari ad € 1.516.698,00 e conseguenze patrimoniali per i garanti pari ad €
4.807.482,00). - in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni prestate dagli appellanti ed per le seguenti Parte_2 Parte_1 Controparte_1 concorrenti violazioni dell'art. 1955 c.c., (che indica come causa estintiva dell'obbligazione un comportamento colposo, contrario a buona fede ed in violazione di un dovere giuridico), dell'art. 1939 c.c. e più in generale per la contrarietà di più clausole del contratto di fideiussione (in particolare, gli artt. 2, 6, 7, 8) alle norme imperative di legge ed in ogni caso per l'illegittimità delle singole previsioni contrattuali tipizzate in conseguenza del loro inserimento uniforme nello schema ABI, come tali censurate dal provvedimento della Banca d'Italia n. B423 del 2 maggio 2005 (Cass. civ.,12.12.2017, n.
29810). Per l'effetto, dichiarare la liberazione dei garanti e l'estinzione delle garanzie prestate, ordinando la cancellazione delle ipoteche iscritte sugli immobili di proprietà dei fideiussori ponendo a carico delle parti appellate le relative spese e con esonero da ogni responsabilità per il Conservatore dei RR.II; in ogni caso rigettare la domanda sostanziale proposta dalla (ora e per l'effetto ordinare CP_4 Controparte_5 la cancellazione delle ipoteche iscritte sugli immobili di proprietà dei fideiussori ponendo a carico delle parti appellare le relative spese e con esonero da ogni responsabilità per il Conservatore dei RR.II.; - condannare le parti appellate al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Con separate comparse di risposta, (oggi Controparte_4 Controparte_3
e la sua cessionaria e, per essa, quale sua procuratrice, la società Controparte_5
VA s.p.a. (già , si sono costituite nel presente giudizio e, CP_6 contestando l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di impugnazione ex adverso pagina 6 di 26 dedotti, hanno concluso chiedendo “in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'avverso appello per le ragioni indicate in atti e/o l'incompetenza della Corte adita ad esaminare la domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, per cui è eventualmente competente il Tribunale di Milano,
Sezione Specializzata Impresa. Nel merito, rigettare l'avverso appello in quanto infondato, immotivato e /o non provato. In via di appello incidentale, previa parziale riforma della sentenza nella parte in cui riconosce il credito della Cessionaria
nella limitata misura di euro 6.366.876,51= alla data del Controparte_5
27.03.2013, accogliere le conclusioni formulate in primo grado, in questa sede confermate: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, premesse le declaratorie tutte necessarie ed opportune anche in punto alla carenza di legittimazione attiva e passiva, nel merito, rigettare tutte le avverse domande in quanto infondate, immotivate e
/o non provate e, riconosciuta la correttezza e legittimità del credito azionato monitoriamente da , confermare l'ingiunzione opposta;
in via Controparte_4 subordinata e salvo gravame, condannare l'opponente al pagamento a favore della cessionaria della somma portata dalle linee di credito azionate Controparte_5 monitoriamente da nell'importo che risulterà dovuto all'esito del Controparte_4 giudizio e degli accertamenti disposti in corso di causa”. Con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio”.
Nel corso del giudizio, celebrato nella contumacia del convenuto Controparte_7
la Corte, previa sospensione dell'esecutività dell'appellata sentenza
[...]
“limitatamente alla somma relativa agli interessi e, quindi, eccedente il capitale di €
6.366.876,51”, ha dichiarato l'interruzione del giudizio per sopravvenuto fallimento degli appellanti ed in proprio, quali soci illimitatamente Parte_1 Controparte_1 responsabili della fallita società Parte_3
Con ricorso, ex art. 300 c.p.c., l'appellante ha riassunto la causa, Parte_2 evocando nuovamente in giudizio le società appellate e Controparte_3
la società “in bonis”, nonché il Controparte_5 Controparte_7 Controparte_7
il ed il
[...] Controparte_8 Controparte_9 pagina 7 di 26 Successivamente, la Corte, previa dichiarazione della contumacia delle Curatele sopra menzionate, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, e, all'esito dell'udienza tenuta, ex art. 127 ter c.p.c., in modalità cartolare, il 5/11/2024, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, preliminarmente, dichiarare la contumacia (anche) della società CP_7
“in bonis”, originaria appellante e, successivamente, non più costituita in giudizio a
[...] seguito della notifica del ricorso in riassunzione.
Ancora in via preliminare di rito, deve rilevarsi che l'allora opponente società
[...]
“in bonis”, benchè posta in fallimento già durante il giudizio di primo grado, a CP_7 seguito di riassunzione da parte dell'altro opponente si era formalmente Parte_1
(ri)costituita, in proprio, nel giudizio di opposizione, diversamente dal Fallimento della medesima società rimasto contumace.
Inoltre, nel corso dello stesso giudizio di primo grado come sopra riassunto,
l'ingiungente creditrice opposta, nonostante il sopravvenuto fallimento dell'ingiunta debitrice principale aveva ugualmente coltivato la domanda monitoria Controparte_7 anche nei confronti della suddetta società opponente “in bonis” come sopra ricostituita in giudizio, chiedendo l'integrale conferma dell'opposto decreto monitorio e, in ogni caso, la condanna, indistintamente, di parte opponente al pagamento della somma dovuta.
In tale contesto processuale, con la sentenza di primo grado, il Tribunale, previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, aveva poi condannato al pagamento dell'importo indicato in premessa i soli garanti e non anche la debitrice principale “in bonis”, né tantomeno la Curatela di quest'ultima.
Successivamente, avverso la suddetta sentenza, è stato proposto appello, oltre che dai garanti in proprio, anche dalla società “in bonis” nonostante il suo Controparte_7 pregresso fallimento (rimasto sempre contumace) e benchè l'impugnata sentenza, come detto, non contenesse nei suoi confronti alcuna statuizione di condanna. pagina 8 di 26 Nel costituirsi in secondo grado, le appellate e Controparte_3 CP_5
(e, per essa, quale procuratrice, VA s.p.a.) hanno proposto, a loro volta,
[...] appello incidentale, chiedendo, previa parziale riforma della sentenza nella parte in cui riconosce il credito della Cessionaria nella limitata misura di euro Controparte_5
6.366.876,51 alla data del 27.03.2013, e previo richiamo delle eccezioni sollevate in punto di carenza di legittimazione attiva e passiva, il rigetto di tutte le avverse domande, con conseguente conferma dell'ingiunzione opposta, nonché, in via subordinata e salvo gravame, la condanna dell'opponente al pagamento a favore della cessionaria della somma portata dalle linee di credito azionate Controparte_5 monitoriamente da nell'importo che risulterà dovuto all'esito del Controparte_4 giudizio e degli accertamenti disposti in corso di causa.
Sempre nel corso del presente giudizio di appello, è stato dichiarato il fallimento, in proprio, degli originari appellanti ed (in conseguenza del Parte_1 Controparte_1 fallimento della società di cui erano soci illimitatamente Parte_3 responsabili) ed i rispettivi Fallimenti non si sono costituiti nel giudizio riassunto dall'altro appellante Parte_2
Va, infine, evidenziato che ed in proprio, alla pari della Parte_1 Controparte_1 società “in bonis”, a seguito dell'interruzione del giudizio di appello in Controparte_7 ragione del loro sopravvenuto fallimento, non si sono ricostituiti né sono intervenuti in giudizio, ed il loro difensore ha formalmente rinunciato al mandato.
A quest'ultimo proposito, deve precisarsi che, in ogni caso, il fallimento, in proprio, degli originari opponenti ed in quanto intervenuto in Parte_1 Controparte_1 epoca successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado e alla proposizione da parte degli stessi dell'appello, è processualmente ininfluente ai fini della loro legittimazione attiva e/o passiva, spettando poi al creditore la facoltà di insinuarsi nella pendente procedura concorsuale in forza della sentenza di condanna dei suddetti debitori ove in questa sede confermata.
Orbene, in relazione alle sopra sintetizzate vicende processuali, giova rilevare che, secondo costante e consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, “in caso di pagina 9 di 26 fallimento, il fallito perde la sua capacità di stare in giudizio nelle controversie relative ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore. Tuttavia, se l'amministrazione fallimentare rimane inerte e mostra un totale disinteresse nei confronti della controversia, il fallito conserva eccezionalmente la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali (v., ad es., Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 11/06/2024, n. 16151).
In particolare, la Suprema Corte ha sancito il principio secondo cui la dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta, a norma dell'art. 43 l. fall., la perdita della sua capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore: se, però, l'amministrazione fallimentare rimane inerte, il fallito conserva, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l'inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando essa consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia (v. anche Cass. 10 ottobre 2022, n. 29462; Cass. 2 febbraio 2018, n. 2626; Cass. 6 luglio 2016, n. 13814; cfr. pure: Cass. 25 ottobre 2013, n. 24159; Cass. 20 marzo 2012, n. 4448; Cass. 22 luglio
2005, n. 15369).
Nel caso di specie, la Curatela della società come detto, non si è Controparte_7 costituita nel giudizio come sopra riassunto e non vi è prova, incombente sul soggetto fallito che intenda stare in giudizio in proprio, che l'inerzia della procedura sia dipesa non da una valutazione negativa circa il possibile esito della controversia, ma da un totale disinteresse degli organi fallimentari, sicchè non ricorrono le condizioni per riconoscere in capo ai soggetti falliti in proprio la residuale o sussidiaria legittimazione a stare in giudizio in luogo della loro Curatela (ovvero, unitamente ad essa), risultando quest'ultima l'unico soggetto processualmente capace.
Conseguentemente, va dichiarata l'inammissibilità tanto della comparsa di costituzione della società “in bonis” nel riassunto giudizio di opposizione a decreto Controparte_7 ingiuntivo, quanto dell'atto di appello proposto dalla suddetta società “in bonis” rimasta,
pagina 10 di 26 peraltro, contumace a seguito della notifica del ricorso in riassunzione del giudizio di appello da parte di Parte_2
Per le medesime ragioni deve rilevarsi l'inammissibilità, oltre che delle domande eventualmente coltivate nei confronti delle curatele rimaste contumaci, anche di quelle eventualmente riproposte nei confronti della appellante società fallita in proprio.
Quindi, la presente controversia prosegue esclusivamente tra l'appellante in riassunzione gli altri originari appellanti ed da un Parte_2 Parte_1 Controparte_1 lato, e, dall'altro, le società (e, per essa, quale sua procuratrice, Controparte_5
VA s.p.a. già e (già CP_6 Controparte_3 CP_4
, rispettivamente, cessionaria e cedente il credito per cui è causa, ribadendo ancora
[...] una volta come la sentenza di primo grado recasse condanna nei riguardi soltanto dell'appellante in riassunzione e degli altri originari appellanti Parte_2 [...] ed quest'ultimi, come detto, poi dichiarati falliti nel corso del Pt_1 Controparte_1 giudizio di appello e non più ricostituiti a seguito di riassunzione, e non anche nei confronti del Fallimento della società e di quest'ultima società “in Controparte_7 bonis” originariamente appellante.
Tutto ciò precisato, passando al merito dei motivi di gravame, principale ed incidentale, come sopra dedotti, appare anzitutto opportuno osservare che la Corte, sia pur all'esito di una sommaria delibazione delle questioni poste dagli appellanti, ha disposto la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado limitatamente alle somme relative agli interessi, ritenendo non manifestamente infondate le censure mosse con i primi due motivi di appello (quantificazione “attualizzata” dell'importo alla data del
16/9/2020; violazione dell'art. 1815 c. II;
omessa/errata motivazione sul metodo di conteggio degli interessi), riservandosi, quindi, di esaminare, all'esito del giudizio, anche i restanti motivi di gravame alla luce delle argomentazioni svolte da controparte pure in via di appello incidentale.
Ed invero, con i primi due motivi di impugnazione principale in precedenza richiamati, reiterati con il ricorso in riassunzione, gli appellanti, quali (co)fideiussori omnibus della pagina 11 di 26 debitrice principale hanno impugnato la sentenza di primo grado Controparte_2 nella parte in cui, in violazione degli artt. 61, 116, 191 e 198 c.p.c., “revocando il decreto ingiuntivo, li aveva condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore di quale cessionaria del credito, dell'importo di € 6.366.876,51 Controparte_10 calcolato alla data del 26.07.13, importo attualizzato in € 12.148.398,58 alla data di deposito della sentenza (16.09.2020)”.
In particolare, parte appellante attribuisce al Giudice di primo grado un “grave errore metodologico nella quantificazione dell'importo finale dovuto dagli opponenti”, in quanto, “muovendo da una sorte di € 6.366.876,51 quantificata alla data del 26.07.2013, il Giudice istruttore ha effettuato un'operazione di asserita “attualizzazione” alla data della sentenza, ottenendo un importo finale di € 12.148.398,58”, e, al riguardo, ha evidenziato che “entrambi gli importi suindicati non sono rinvenibili in alcun passaggio delle pur articolate consulenze tecniche contabili svolte nel corso del giudizio, di talché
è impossibile la verifica circa la correttezza di entrambi gli importi liquidati”.
L'appellante, quindi, asserisce che il primo Giudice, pur aderendo alla condivisibile soluzione proposta dal CTU nella relazione contabile integrativa sub C1 (ove il saldo complessivamente a debito del correntista alla data del 26/07/2013 risulterebbe pari ad €
6.367.747,94, lievemente difforme da quella poi indicata in sentenza di € 6.366.876,51), pur ritenendo sussistente la lamentata usura originaria in relazione al c/c n. 7487311, avrebbe dapprima espunto dall'estratto conto gli interessi e gli oneri a tasso usurario addebitati per la concessione e l'utilizzo dell'affidamento (ivi mantenendo i soli addebiti trimestrali per imposta di bollo), e, successivamente, li avrebbe illegittimamente e contraddittoriamente calcolati al tasso convenzionale previsto per gli utilizzi extrafido.
La conseguenza di tale non motivato ed erroneo scostamento dalle conclusioni rassegnate in sede integrativa dal CTU, sarebbe “l'abnorme calcolo degli interessi, dalla data di emissione del decreto ingiuntivo alla data del deposito della sentenza (€
12.148.398,51)”.
Il motivo è fondato.
pagina 12 di 26 Occorre, preliminarmente, rilevare che se, da un lato, è vero che la creditrice ingiungente aveva azionato in via monitoria soltanto i contratti di c/c come sopra meglio indicati, è, dall'altro, pur vero che il saldo negativo di tali rapporti negoziali è composto anche dalle competenze, oneri e costi in essi confluiti e provenienti dai conti anticipi ad essi collegati e a cui hanno fatto riferimento gli opponenti/appellanti al fine di dedurre l'illegittimità di quanto loro complessivamente addebitato.
Da ciò conseguiva l'onere a carico della creditrice sostanzialmente attrice, e non degli originari opponenti sostanzialmente convenuti, di produrre, ritualmente e tempestivamente, anche i contratti dei rapporti c.d. confluiti, nonché l'irrilevanza e l'infondatezza degli assunti svolti, in parte qua, dagli appellati, anche in punto di inammissibilità delle deduzioni avversarie e di carenza di legittimazione attiva/passiva.
Quanto al merito del gravame, deve, al riguardo, osservarsi come il CTU nominato in primo grado, con riguardo alla determinazione dell'importo finale alla data di emissione del decreto ingiuntivo e alla data di deposito della consulenza, sulla scorta della documentazione legittimamente prodotta ed acquisita e, quindi, in assenza di documentazione contrattuale ritualmente utilizzabile ai fini dell'individuazione del tasso convenzionale applicabile (come detto, i c.d. conti confluiti prodotti e acquisiti solo in corso di operazioni peritali in violazione dell'art. 198 c.p.c.), aveva calcolato “gli interessi nella misura legale al tempo vigente”, quantificando alla data di deposito della prima consulenza tecnica (31.03.2016) l'importo complessivo a titolo di interessi maturati in tre anni dall'emissione del decreto ingiuntivo in € 185.900,25.
In particolare, il CTU, fornendo i chiarimenti e le integrazioni richieste dal Giudice in punto di “usura originaria”, nel pieno e regolare contraddittorio tecnico con le parti ed i loro consulenti, ha concluso nei seguenti termini : “ Verifica “Usura originaria” sul c/c
7487311 sottoscritto il 31/08/2005 (contratto di c/c e apertura di credito) tasso debitore
(con liquidazione e addebito in conto trimestrale) 13,560% pari al 14,1989% tenendo conto degli effetti della capitalizzazione tasso di maggiorazione per eccedenza limite fido + 4 punti pari al 4,0604% tenendo conto degli effetti della capitalizzazione il tasso soglia per aperture di credito in conto corrente > di € 5.000,00 vigente nel 3 trimestre pagina 13 di 26 2005 (trimestre di sottoscrizione) 14,28% . E' evidente come il tasso debitore “entro fido” risulti inferiore al tasso soglia vigente, Tasso convenzionale 14,1989% tasso soglia
14,28% - NO Superamento - CMS pattuita Commissione trimestrale massimo scoperto
1,000% Commissione trimestrale massimo scoperto su extra fido 1,250%. All'epoca, terzo trimestre 2005, misura della CMS media rilevata dai decreti ministeriali era dello
0,84% Da cui “CMS Soglia” = 0,84% + maggior 50% = 1,26% Cms Pattuita 1,25% Cms
Soglia 1,26% - NO superamento”.
Detti risultati venivano contestati dal CTU di parte attrice in occasione della precedente
CTU. Tuttavia, confrontando valori omogenei (“o si confronta singolarmente il tasso convenzionale e la Cms pattuita con il relativo tasso soglia e cms soglia, oppure se il tasso convenzionale viene sommato alla cms allora anche il tasso di riferimento deve essere maggiorato della cms soglia) : Tasso convenzionale 14,1989% tasso soglia
14,28% - NO Superamento - Cms pattuita 1,25% cms soglia 1,260% - NO superamento.
Oppure : Tasso convenzionale 14,1989% + Cms 1,25% = 15,4489% Tasso soglia di riferimento = tasso soglia 14,280% + cms soglia 1,260% = 15,54% - NO superamento.
In ogni caso, l'assenza di sconfinamento nel singolo raffronto TEG e CMS con la relativa “soglia” escludeva qualsiasi presenza di usura. E' di tutta evidenza come la verifica condotta dalla scrivente nella precedente CTU circa la verifica di usura originaria, pur in epoca antecedente la sentenza della Cassazione (S.C. 20.06.2018 n.
16303) fosse pressochè in linea con il principio dettato dalla citata sentenza.
In ogni caso non venivano evidenziati superamenti. Tuttavia merita un approfondimento il caso di “eccedenza extra fido” fattispecie al verificarsi della quale le pattuizioni contrattuali prevedono la “maggiorazione del tasso 4% (4,0604% tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”. In caso di sconfinamento (extra fido), come rilevato anche nella precedente CTU, questo potrebbe risultare potenzialmente superiore al tasso soglia vigente. La fattispecie contrattuale esaminata prevede una situazione di “fuori fido” e quindi di mancanza di affidamento. I Decreti Ministeriali che pubblicavano (e pubblicano) i tassi medi dell'usura all'epoca (3 trimestre 2005) non prevedevano fra le categorie di “operazioni” quelle relative agli “scoperti senza affidamento” (in effetti il
TEGM per questa categoria di operazioni viene rilevato dal 2010 in poi).
pagina 14 di 26 Nello specifico si dispone della categoria “aperture di credito in conto corrente” maggiori di > 5.000 € o inferiori a < 5.000 €. Aperture di credito in conto corrente 3° trimestre 2005 TASSI SOGLIA Tasso soglia per affidamenti < 5.000 € 18,945% Tasso soglia per affidamenti > 5.000 € 14,28% Cms Soglia 1,26%.
E' evidente la differenza di oltre 4% punti percentuali fra i due tassi soglia, con conseguenza che la scelta dell'uno o dell'altro quale tasso soglia di riferimento per il confronto, sia determinante per stabilire se vi è usura oppure no.
Pertanto, la difficoltà emersa, anche in occasione della precedente CTU, riguarda il fatto se, in considerazione della mancanza di TEGM specifico (e del relativo tasso soglia) per gli sconfinamenti senza fido, sia possibile considerare il tasso per affidamenti <
5.000 quale tasso di riferimento per le operazioni extra fido (considerandosi detto tasso soglia relativo agli affidamenti da zero a 5.000), ovvero se debba essere considerato l'affidamento concesso ed il relativo TEGM anche in caso di extra fido. Comunque, come richiesto dal quesito integrativo, si è proceduto alla verifica della sussistenza di eventuale usura originaria con gli elementi ed i riferimenti conosciuti e con le modalità stabilite dalla Suprema Corte con la sentenza del 20.06.2018 n. 16303 “ …., va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la
“CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi,, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”. A) verifica usura originaria con riferimento a tasso soglia per affidamenti > € 5.000 Tasso convenzionale 14,1989% + 4,0604% = 18,2593% Tasso soglia per affidamenti > 5.000€
14,28% Confronto fra TEG effettivo e CMS extra fido Parte_4
- 1,25% CMS Soglia 1,26% entro soglia (nessuna eccedenza) Conclusioni :
SUPERAMENTO SOGLIA USURA B) verifica usura originaria con riferimento a tasso pagina 15 di 26 soglia per affidamenti < € 5.000 Tasso convenzionale 14,1989% + 4,0604% = 18,2593%
Tasso soglia per affidamenti < 5.000€ 18,945% Confronto fra TEG effettivo e Tasso
Soglia NO SUPERAMENTO CMS extra fido = 1,25% CMS Soglia 1,26% entro soglia
(nessuna eccedenza) Conclusioni NO SUPERAMENTO SOGLIA USURA Verifica
“usura originaria” sul c/c 8052075 sottoscritto il 26/06/2012 (contratto di c/c e apertura di credito) FIDI - tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate: TASSO
VARIABILE INDICIZZATO è il tasso di interesse nominale annuo determinato dalla media aritmetica del tasso EURIBOR a 3/mesi (base 365) del mese precedente (come pubblicato da “Il Sole 24 ore”), attualmente pari al 0,698%, e maggiorata di uno spread pari a 5,000%, per un tasso complessivo ad oggi del 5,698% SCONFINAMENTI
EXTRA FIDO – tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate - con affidamenti fino a 5.000,00 €: 14,70% (pari al 15,530% tenendo conto degli effetti della capitalizzazione) - con affidamenti superiori a 5.000,00 €: 12,60% (pari al 13,208% tenendo conto degli effetti della capitalizzazione) Il tasso soglia per aperture di credito in conto corrente > di € 5.000,00 vigente nel 2° trimestre 2012 (sottoscrizione contratto)
15,8125%. Si può notare come il tasso debitore più alto per “extra fido” risulti inferiore al tasso soglia vigente al momento della sottoscrizione, non configurandosi in questo caso, a parere della scrivente, l'ipotesi di usura originaria. Tasso conv. affid. > 5000€ =
13,208% tasso soglia 15,8125% NO Superamento Ricalcolo rapporti dare/avere considerando la presenza di “usura originaria” sul c/c 311 Tenendo in considerazione i chiarimenti ricevuti dalla in merito al trattamento da riservare ai conti CP_11 correnti “confluiti” nell'impossibilità di eseguire la verifica di usura originaria in assenza dei contratti, ed in particolare: a) mantenere le elaborazioni e i risultati della precedente CTU per i conti “confluiti” limitando lo scorporo degli addebiti di interessi, o derivanti da interessi, ai soli conti, quelli “azionati”, per i quali è possibile eseguire la verifica dell'usura originaria;
ovvero, b) ri-elaborazione dei conti “confluiti” eliminando ogni addebito relativo alle competenze trimestrali (interessi, commissioni, spese) considerando l'assenza dei contratti quale nullità degli stessi. A) Ipotesi: presenza usura originaria sul conto corrente 311 - eliminazione dal c/c 311 delle competenze trimestrali addebitate (escluso bolli); - conti confluiti 312 e 313 = saldi invariati (rielaborazioni esposte nella precedente Ctu). A1) rideterminazione del credito della banca con pagina 16 di 26 eliminazione delle 4 operazioni “commissioni estero” A2) rideterminazione del credito della banca comprese le 4 operazioni “commissioni estero” B) Ipotesi: presenza usura originaria sul conto corrente 311 - eliminazione dal c/c 311 delle competenze trimestrali addebitate (escluso bolli); - conti confluiti 312 e 313 = saldi ricalcolati con eliminazione delle competenze trimestrali (escluso bolli) B1) rideterminazione del credito della banca con eliminazione delle 4 operazioni “commissioni estero” B2) rideterminazione del credito della banca comprese le 4 operazioni “commissioni estero” Le competenze trimestrali eliminate dal c/c 311 (esclusi i bolli) ammontano ad € 680.336,20. Ipotesi A)
eliminazione competenze trimestrali;
saldi conti confluiti invariati (A1 e A2 Escluse e/o comprese le “commissioni estero”) A) usura originaria sul conto corrente 311 -
eliminazione dal c/c 311 delle competenze trimestrali addebitate (escluso bolli), nonché
eliminazione di spese ed oneri connessi al credito;
- conti confluiti 312 e 313 = saldi invariati (rielaborazioni esposte nella precedente Ctu) RISULTATO DELLA
RICOSTRUZIONE DEI RAPPORTI DARE / AVERE CREDITO BANCA CARIM
RIDETERMINATO Alla data di emissione del decreto ingiuntivo 01/08/2013 e alla data di deposito della consulenza 31/03/2016 A1 nel saldo del c/c 7487311 sono ESCLUSI gli addebiti per “commissioni estero” (n. 4 operazioni – complessivamente euro €
1.556.616,49. conti confluiti c/c 312 e c/c 313 assenza contratti NO saldi confluiti sui conti azionati = risultati precedente ctu Ipotesi di sussistenza USURA ORIGINARIA
C/C 311 Eliminazione delle competenze trimestrali DATA DESCRIZIONE c/c 7487311
c/c 8052075 03/07/2013 Saldo conti correnti al 03/07/2013 -€ 861.611,54 -€
6.391.690,52 DAL 03/07/2013 AL 01/08/2013 ACCREDITI E/O ADDEBITI intervenuti dal 03/07/2013 alla data di emissione del decreto ingiuntivo 01/08/2013 €
698,05 -€ 6.064,02 01/08/2013 C/C alla data di emissione del decreto CP_12 ingiuntivo 01/08/2013 -€ 860.913,49 -€ 6.397.690,52 01/08/2013 TOTALE CREDITO
CARIM 01/08/2013 EMISSIONE DECRETO INGIUNTIVO (saldo a debito del correntista) -€ 7.258.604,01 31/12/2013 Addebiti/accrediti post emissione al CP_4
31/12/2013 € 1.666,79 -€ 5.459,30 Addebiti/accrediti dal 01/01/2014 al 31/03/2014 -€
2.522,10 Interessi al 30/09/2013 -€ 40.316,26 Interessi al 31/12/2013 -€ 21.522,84 -€
40.622,29 Interessi al 31/03/2014 -€ 16.000,53 Interessi al 31/12/2014 -€ 8.609,13
Interessi dal 1/1/2015 al 31/03/2016 (data di deposito della consulenza) -€ 1.485,96 pagina 17 di 26 Interessi dal 1/4/2014 al 31/03/2016 (data di deposito della consulenza) -€ 81.617,74
31/03/2016 C/C AL 31/03/2016 (DATA DEPOSITO CONSULENZA) a debito CP_12 del correntista -€ 890.864,63 -€ 6.584.228,74 31/03/2016 TOTALE CREDITO CP_4
AL 31/03/2016 (a debito del correntista) -€ 7.475.093,37 RISULTATO DELLA
RICOSTRUZIONE DEI RAPPORTI DARE / AVERE CREDITO CP_4
RIDETERMINATO Alla data di emissione del decreto ingiuntivo 01/08/2013 e alla data di deposito della consulenza 31/03/2016 A2 nel saldo del c/c 7487311 sono COMPRESI gli addebiti per “commissioni estero” (n. 4 operazioni – complessivamente euro €
1.556.616,49. conti confluiti c/c 312 e c/c 313 presenza contratti SI saldi confluiti sui conti azionati = risultati precedente ctu Ipotesi di sussistenza USURA ORIGINARIA
C/C 311 Eliminazione delle competenze trimestrali DATA DESCRIZIONE c/c 7487311
c/c 8052075 03/07/2013 Saldo conti correnti al 03/07/2013 -€ 2.418.228,03 -€
6.397.690,52 DAL 03/07/2013 AL 01/08/2013 ACCREDITI E/O ADDEBITI intervenuti dal 03/07/2013 alla data di emissione del decreto ingiuntivo 01/08/2013 €
698,05 -€ 6.064,02 01/08/2013 SALDO C/C alla data di emissione del decreto ingiuntivo 01/08/2013 -€ 2.417.529,08 -€ 6.397.690,52 01/08/2013 TOTALE CREDITO
CARIM 01/08/2013 EMISSIONE DECRETO INGIUNTIVO (saldo a debito del correntista) -€ 8.815.219,60 31/12/2013 Addebiti/accrediti post emissione al CP_4
31/12/2013 1.666,79 -€ 5.459,30 Addebiti/accrediti dal 01/01/2014 al 31/03/2014 -€
2.522,10 Interessi al 30/09/2013 -€ 40.316,26 Interessi al 31/12/2013 -€ 60.438,25 -€
40.622.29 Interessi al 31/03/2014 -€ 16.006,53 Interessi al 31/12/2014 -€ 24.175,30
Interessi dal 1/1/2015 al 31/03/2016 (data di deposito della consulenza) -€ 4.172,72
Interessi dal 1/4/2014 al 31/03/2016 (data di deposito della consulenza) -€ 81.617,74
31/03/2016 C/C AL 31/03/2016 (DATA DEPOSITO CONSULENZA) a debito CP_12 del correntista -€ 2.504.649,46 -€ 6.584.228,74 31/03/2016 TOTALE CREDITO
CARIM AL 31/03/2016 (a debito del correntista) -€ 9.088.878,20 (all. 10) Ipotesi B) eliminazione competenze trimestrali;
saldi conti confluiti ricalcolati (B1 e B2 escluse e/o comprese “commissioni estero”) B) usura originaria sul conto corrente 311 - eliminazione dal c/c 311 delle competenze trimestrali addebitate (escluso bolli); nonché eliminazione di spese ed oneri connessi al credito - conti confluiti 312 e 313 = saldi ricalcolati con eliminazione delle competenze trimestrali (escluso bolli) - eliminazione pagina 18 di 26 addebiti per competenze/interessi su anticipi/finanziamenti estero (esempio: competenze per proroga ant/fin estero” - commissioni estero € 1.556.616,49: escluse B1 – comprese
B2 RISULTATO DELLA RICOSTRUZIONE DEI RAPPORTI DARE / AVERE
CREDITO BANCA Alla data di emissione del decreto Controparte_13 ingiuntivo 01/08/2013 e alla data di deposito della consulenza 31/03/2016 B1 nel saldo del c/c 7487311 sono ESCLUSI gli addebiti per “commissioni estero” (n. 4 operazioni – complessivamente euro € 1.556.616,49. c/c 311 e 2075 eliminazione degli addebiti per competenze/interessi su anticipi/finanziamenti estero (conti anticipi import/export NO contratti) conti confluiti c/c 312 e c/c 313 assenza contratti eliminazione delle competenze calcolate trimestralmente saldi confluiti sui conti azionati ricalcolati Ipotesi di sussistenza USURA ORIGINARIA C/C 311 Eliminazione delle competenze trimestrali DATA DESCRIZIONE c/c 7487311 c/c 8052075 03/07/2013 Saldo conti correnti al 03/07/2013 -€ 290.959,94 -€ 6.275.485,97 DAL 03/07/2013 AL 01/08/2013
ACCREDITI E/O ADDEBITI intervenuti dal 03/07/2013 alla data di emissione del decreto ingiuntivo 01/08/2013 € 698,05 -€ 6.064,02 01/08/2013 SALDO C/C alla data di emissione del decreto ingiuntivo 01/08/2013 -€ 290.261,89 -€ 6.281.549,99 01/08/2013
TOTALE CREDITO CARIM 01/08/2013 EMISSIONE DECRETO INGIUNTIVO
(saldo a debito del correntista) -€ 6.571.811,88 31/12/2013 Addebiti/accrediti post emissione D.I. al 31/12/2013 € 1.666,79 -€ 5.459,30 Addebiti/accrediti dal 01/01/2014 al 31/03/2014 -€ 2.522,10 Interessi al 30/09/2013 -€ 39.584,42 Interessi al 31/12/2013 -€
7.256,55 -€ 39.612,67 Interessi al 31/03/2014 -€ 15.505,25 Interessi al 31/12/2014 -€
2.902,62 Interessi dal 1/1/2015 al 31/03/2016 (data di deposito della consulenza) -€
501,00 Interessi dal 1/4/2014 al 31/03/2016 (data di deposito della consulenza) -€
81.574,10 31/03/2016 SALDO C/C AL 31/03/2016 (DATA DEPOSITO
CONSULENZA) a debito del correntista -€ 299.255,27 -€ 6.645.807,83 31/03/2016
TOTALE CREDITO CARIM AL 31/03/2016 (a debito del correntista) -€ 6.945.063,10
RISULTATO DELLA RICOSTRUZIONE DEI RAPPORTI DARE / AVERE
CREDITO RIDETERMINATO Alla data di emissione del decreto CP_4 ingiuntivo 01/08/2013 e alla data di deposito della consulenza 31/03/2016 B2 nel saldo del c/c 7487311 sono COMPRESI gli addebiti per “commissioni estero” (n. 4 operazioni
– complessivamente euro € 1.556.616,49. c/c 311 e 2075 eliminazione degli addebiti per pagina 19 di 26 competenze/interessi su anticipi/finanziamenti estero (conti anticipi import/export NO contratti) conti confluiti c/c 312 e c/c 313 assenza contratti eliminazione delle competenze calcolate trimestralmente saldi confluiti sui conti azionati ricalcolati Ipotesi di sussistenza USURA ORIGINARIA C/C 311 Eliminazione delle competenze trimestrali DATA DESCRIZIONE c/c 7487311 c/c 8052075 03/07/2013 Saldo conti correnti al 03/07/2013 -€ 1.847.576,43 -€ 6.275.485,97 DAL 03/07/2013 AL
01/08/2013 ACCREDITI E/O ADDEBITI intervenuti dal 03/07/2013 alla data di emissione del decreto ingiuntivo 01/08/2013 € 698,05 -€ 6.064,02 01/08/2013 CP_12
C/C alla data di emissione del decreto ingiuntivo 01/08/2013 -€ 1.846.878,38 -€
6.281.549,99 01/08/2013 TOTALE CREDITO CARIM 01/08/2013 EMISSIONE
DECRETO INGIUNTIVO (saldo a debito del correntista) -€ 8.128.428,37 31/12/2013
Addebiti/accrediti post emissione al 31/12/2013 € 1.666,79 -€ 5.459,30 CP_4
Addebiti/accrediti dal 01/01/2014 al 31/03/2014 -€ 2.522,10 Interessi al 30/09/2013 -€
39.584,42 Interessi al 31/12/2013 -€ 46.171,96 -€ 39.612,67 Interessi al 31/03/2014 -€
15.505,25 Interessi al 31/12/2014 -€ 18.468,78 Interessi dal 1/1/2015 al 31/03/2016
(data di deposito della consulenza) -€ 3.187,76 Interessi dal 1/4/2014 al 31/03/2016
(data di deposito della consulenza) -€ 81.574,10 31/03/2016 SALDO C/C AL
31/03/2016 (DATA DEPOSITO CONSULENZA) a debito del correntista -€
1.913.040,10 -€ 6.645.807,83 31/03/2016 TOTALE CREDITO CARIM AL 31/03/2016
(a debito del correntista) -€ 8.558.847,93 (all 11) Ipotesi C ) eliminazione competenze trimestrali;
saldi conti confluiti ricalcolati;
eliminazione addebiti per competenze/interessi su operazioni estero;
commissioni estero escluse (C1) e comprese
(C2) C) usura originaria sul conto corrente 311 - eliminazione dal c/c 311 delle competenze trimestrali addebitate (escluso bolli); nonché eliminazione di spese ed oneri connessi al credito - conti confluiti 312 e 313 = saldi ricalcolati con eliminazione delle competenze trimestrali (escluso bolli) - eliminazione addebiti per competenze/interessi su anticipi/finanziamenti estero (esempio: competenze per proroga ant/fin estero” - commissioni estero € 1.556.616,49: escluse C1 – comprese C2 - commissioni estero €
130.963,74: escluse C1 – comprese C2 - addebiti comm/spese estero, LC, Cred.Doc,
Sbf: esclusi C1 – compresi C2 RISULTATO DELLA RICOSTRUZIONE DEI
RAPPORTI DARE / AVERE CREDITO BANCA RIDETERMINATO Alla CP_4 pagina 20 di 26 data di emissione del decreto ingiuntivo 01/08/2013 e alla data di deposito della consulenza 31/03/2016 C1 nel saldo del c/c 7487311 sono ESCLUSI gli addebiti per
“commissioni estero” (n. 4 operazioni – complessivamente euro € 1.556.616,49. n. 2 operazioni – complessivamente € 130.963,74 c/c 311 e 2075 eliminazione degli addebiti per competenze/interessi su anticipi/finanziamenti estero (conti anticipi import/export
NO contratti) eliminazione degli addebiti comm/spese estero, LC, Cred. Docum., Sbf conti confluiti c/c 312 e c/c 313 assenza contratti eliminazione delle competenze calcolate trimestralmente saldi confluiti sui conti azionati ricalcolati Ipotesi di sussistenza USURA ORIGINARIA C/C 311 Eliminazione delle competenze trimestrali
DATA DESCRIZIONE c/c 7487311 c/c 8052075 03/07/2013 Saldo conti correnti al
03/07/2013 -€ 89.771,56 -€ 6.271.739,98 DAL 03/07/2013 AL 01/08/2013 ACCREDITI
E/O ADDEBITI intervenuti dal 03/07/2013 alla data di emissione del decreto ingiuntivo
01/08/2013 € 698,05 -€ 6.064,02 01/08/2013 SALDO C/C alla data di emissione del decreto ingiuntivo 01/08/2013 -€ 89.73,51 -€ 6.277.803,00 01/08/2013 TOTALE
CREDITO CARIM 01/08/2013 EMISSIONE DECRETO INGIUNTIVO (saldo a debito del correntista) -€ 6..68.169,21 31/12/2013 Addebiti/accrediti post emissione D.I. al
31/12/2013 € 1.666,79 -€ 5.455,30 Addebiti/accrediti dal 01/01/2014 al 31/03/2014 -€
2.518,10 Interessi al 30/09/2013 -€ 39.560,81 Interessi al 31/12/2013 -€ 2.226,84 -€
39.589,06 Interessi al 31/03/2014 -€ 15.496,00 Interessi al 31/12/2014 -€ 980,74
Interessi dal 1/1/2015 al 31/03/2016 (data di deposito della consulenza) -€ 153,74
Interessi dal 1/4/2014 al 31/03/2016 (data di deposito della consulenza) -€ 81.628,99
31/03/2016 C/C AL 31/03/2016 (DATA DEPOSITO CONSULENZA) a debito CP_12 del correntista -€ 90.678,03 -€ 6.462.051,25 31/03/2016 TOTALE CREDITO CP_4
AL 31/03/2016 (a debito del correntista) -€ 6.552.729,28 RISULTATO DELLA
RICOSTRUZIONE DEI RAPPORTI DARE / AVERE CREDITO CP_4
RIDETERMINATO Alla data di emissione del decreto ingiuntivo 01/08/2013 e alla data di deposito della consulenza 31/03/2016 C2 nel saldo del c/c 7487311 sono COMPRESI gli addebiti per “commissioni estero” (n. 4 operazioni – complessivamente euro €
1.556.616,49. c/c 311 e 2075 eliminazione degli addebiti per competenze/interessi su anticipi/finanziamenti estero (conti anticipi import/export NO contratti) conti confluiti c/c 312 e c/c 313 assenza contratti eliminazione delle competenze calcolate pagina 21 di 26 trimestralmente saldi confluiti sui conti azionati ricalcolati Ipotesi di sussistenza
USURA ORIGINARIA C/C 311 Eliminazione delle competenze trimestrali DATA
DESCRIZIONE c/c 7487311 c/c 8052075 03/07/2013 Saldo conti correnti al 03/07/2013
-€ 1.777.351,79 -€ 6.271.739,98 DAL 03/07/2013 AL 01/08/2013 ACCREDITI E/O
ADDEBITI intervenuti dal 03/07/2013 alla data di emissione del decreto ingiuntivo
01/08/2013 € 698,05 -€ 6.063,02 01/08/2013 C/C alla data di emissione del CP_12 decreto ingiuntivo 01/08/2013 -€ 1.776.653,74 -€ 6.277.803,00 01/08/2013 TOTALE
CREDITO CARIM 01/08/2013 EMISSIONE DECRETO INGIUNTIVO (saldo a debito del correntista) -€ 8.054.456,74 31/12/2013 Addebiti/accrediti post emissione al CP_4
31/12/2013 € 1.666,79 -€ 5.455,30 Addebiti/accrediti dal 01/01/2014 al 31/03/2014 -€
2.522,10 Interessi al 30/09/2013 -€ 39.560,81 Interessi al 31/12/2013 -€ 44.416,34 -€
39.589,06 Interessi al 31/03/2014 -€ 15.496,00 Interessi al 31/12/2014 -€ 17.766,54
Interessi dal 1/1/2015 al 31/03/2016 (data di deposito della consulenza) -€ 3.066,55
Interessi dal 1/4/2014 al 31/03/2016 (data di deposito della consulenza) -€ 81.628,99
31/03/2016 C/C AL 31/03/2016 (DATA DEPOSITO CONSULENZA) a debito CP_12 del correntista -€ 1.840.236,38 -€ 6.642.051,25 31/03/2016 TOTALE CREDITO
CARIM AL 31/03/2016 (a debito del correntista) -€ 8.482.287,63 (all. 12) (all. 12BIS)”.
Orbene, sulla scorta di quanto sopra testualmente riportato, il Giudice di primo grado, senza adeguatamente motivare il mancato recepimento dei dati e delle valutazioni tecniche espresse dal CTU e senza precisare il diverso metodo ed il differente parametro impiegati, ha quantificato gli interessi in esame in complessivi € 5.871.522,07, affermando sinteticamente che “tale ultimo importo viene attualizzato, sempre sulla base dello stesso criterio, alla data odierna (16.09.2020), ottenendo un importo finale di €
12.148.398,58”.
Ma, con la laconica motivazione sopra riportata, il primo Giudice, dopo aver come sopra rideterminato il saldo debitore, discostandosi non soltanto dalle conclusioni rassegnate dal CTU, ma soprattutto dalla imperativa disciplina detta dall'art. 1815 c.c., ha
“attualizzato” il relativo importo facendo, però, applicazione del medesimo tasso di interesse extrafido in precedenza individuato che, indipendentemente dalla sua concreta applicazione in corso di rapporto e, per ciò, della sua incidenza sul saldo, è pur sempre pagina 22 di 26 risultato originariamente usurario, e, quindi, a norma dell'art. 1815 c.c., in alcun modo computabile, neppure a fini di una impropria attualizzazione, per radicale nullità della relativa pattuizione, con effetto invalidante opponibile erga omnes e, quindi, a prescindere dalle modalità della cessione del credito, anche alla società veicolo CP_5
quale cessionaria dei crediti per cui è causa a seguito di cartolarizzazione.
[...]
Le argomentazioni e statuizioni che precedono impongono, stante l'eadem ratio, il rigetto anche dello specularmente contrario appello incidentale proposto, in parte qua, dall'attuale creditrice appellata.
Pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, l'appellante e gli Parte_2 altri appellanti falliti solo nel corso del presente giudizio di appello e Parte_1
devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento, per la Controparte_1 causale di cui in premessa, in favore della società cessionaria del credito e, per essa, della sua mandataria, dell'importo quantificato dal CTU sub ipotesi C1 e sostanzialmente riconosciuto dagli stessi appellanti, di € 6.366.876,51, calcolato alla data del 26.7.13, maggiorato di interessi legali dalla data di emissione dell'iniziale decreto ingiuntivo (26/7/2013) al saldo.
Con il terzo e quinto motivo, gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado laddove ha rigettato la loro domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità delle prestate fideiussioni omnibus limitate, per violazione della normativa antitrust e per violazione dell'art. 1955 c.c.
Le convenute, sin dal giudizio di primo grado, già in sede di trattazione scritta della causa ex art. 183 c. VI c.p.c., hanno eccepito, prima ancora dell'incompetenza funzionale del Giudice adìto e della loro infondatezza, la tardività e, quindi,
l'inammissibilità delle relative questioni, in quanto poste dopo il maturare delle preclusioni assertive di legge.
Ed invero, pur trattandosi di questioni di nullità negoziale rilevabili d'ufficio dal
Giudice, deve sottolinearsi che, in ogni caso, l'allegazione delle circostanze su cui si fonderebbe la dedotta nullità, peraltro, nel caso di specie, non sorrette da adeguata documentazione vista anche la mancata produzione del provvedimento sanzionatorio pagina 23 di 26 ABI, deve essere comunque svolta nel rispetto delle barriere preclusive, assertive e probatorie, previste dal legislatore con il citato art. 183 c. VI c.p.c.
Nella fattispecie in commento, l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ma neppure la successiva memoria ex art. 183 c. VI n. 1 c.p.c., recavano la specifica e circostanziata illustrazione dei fatti su cui il Giudice dovrebbe, ex officio, effettuare la invocata valutazione di validità/invalidità della prestata garanzia.
Infatti, tale deduzione e la relativa specifica allegazione risultano effettuate dalla parte soltanto in sede di precisazione delle conclusioni e di difese conclusionali, quindi, in modo inammissibilmente tardivo, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla sollevata questione di competenza funzionale, da ritenersi assorbita anche secondo il principio della ragion più liquida.
Ne consegue l'infondatezza del gravame.
Con il quarto ed il sesto motivo d'appello, si contesta la legittimità del capo di sentenza che ha rigettato la domanda riconvenzionale sull'accertamento dell'abuso di posizione dominante di ed i danni da interruzione improvvisa e brutale del credito. CP_4
Il motivo d'appello in esame è infondato.
Infatti, la domanda risarcitoria in esame risulta articolata attraverso allegazioni del tutto generiche, indeterminate e apodittiche, rimaste prive di adeguato riscontro probatorio sotto il profilo sia dell'an, che del quantum debeatur, non potendosi, al riguardo, fare riferimento alle conclusioni cui è pervenuto il nominato CTU e poi acriticamente recepite dal primo Giudice, in quanto impropriamente frutto di valutazioni di natura strettamente giuridica non demandabili all'ausiliario, nonché per le finalità meramente esplorative perseguite attraverso il mezzo istruttorio irritualmente disposto su questioni di diritto i cui presupposti in fatto (arbitrarietà, abusività e brutalità del recesso da parte della dai rapporti inter partes), unitamente al nesso eziologico tra questi e i CP_4 lamentati danni, non erano stati, però, preventivamente dimostrati dalla parte su cui gravava il relativo onus probandi, anche e soprattutto in considerazione della rilevantissima esposizione debitoria all'epoca maturata e incontestabilmente accertata a carico della correntista debitrice principale (nel cui interesse gli appellanti avevano pagina 24 di 26 prestato garanzia personale), la quale (esposizione debitoria), anche in assenza di un asseritamente arbitrario recesso, avrebbe portato comunque allo scioglimento del rapporto per grave e perdurante inadempimento della correntista e alla sua inevitabile segnalazione alla Centrale Rischi.
Da ciò consegue, ineluttabilmente, il rigetto anche del motivo d'appello in esame.
Infine, per quel che concerne le spese di lite, si ritiene che, in accoglimento dell'appello incidentale proposto sul punto dalle appellate ed in considerazione dell'esito complessivo della causa, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per disporre una loro parziale compensazione in misura di 1/3, liquidando, come da dispositivo, i restanti 2/3, in base al principio di soccombenza prevalente, a carico degli appellanti principali, in solido tra loro.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da Parte_2 [...] ed e, quindi, in parziale riforma della sentenza n. 710/2020, Pt_1 Controparte_1 resa dal Tribunale di Forlì in data 21/9/2020,
CONDANNA
l'appellante in riassunzione e gli altri originari appellanti Parte_2 Parte_1 ed in solido tra loro, al pagamento, per la causale di cui in premessa, in Controparte_1 favore della appellata società cessionaria del credito e, per essa, della sua mandataria, dell'importo di € 6.366.876,51, calcolato alla data del 26/7/13, maggiorato di interessi legali dalla data di emissione dell'iniziale decreto ingiuntivo (26/7/2013) al saldo.
DISPONE in parziale accoglimento dell'appello incidentale, la parziale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in misura di 1/3 e, per l'effetto, condanna gli appellanti ed in solido tra loro, al rimborso, in Parte_2 Parte_1 Controparte_1 favore delle appellate, in solido tra loro, dei restanti 2/3 liquidati, quanto al giudizio di pagina 25 di 26 primo grado, in € 13.850,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge, e, quanto al giudizio di appello, in € 14.700,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
CONFERMA nel resto, l'appellata sentenza.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 9 settembre 2025.
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Salina
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