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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/05/2025, n. 2346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2346 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4781/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4781/2018 promossa da:
(cf ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elett. dom. in CATANIA C.SO ITALIA 244, rappr. e dif. dall'Avv. SPAGNOLO SANTO
(cf ) giusta procura in atti C.F._1
ATTRICE
Contro
(cf ), nato a [...], il [...], elett. dom. in CP_1 C.F._2
VIA CONTE RUGGERO 81 95129 CATANIA, rappr. e dif. dagli Avv.ti SCAPELLATO
SEBASTIANO (cf ) e giusta procura in atti C.F._3 CP_2
CONVENUTO
Con provvedimento ex art.127 ter c.p.c. del 22.10.2024, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate come in atti.
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.03.2018, ex art.702 bis c.p.c., la premetteva che, Parte_1
in data 15/07/2006, l'autovettura Fiat Multipla, targata BH100HW, di proprietà di tale
[...]
, mentre percorreva l'autostrada Messina - Catania, andava ad impattare contro un Per_1
divano scivolato sulla corsia da un mezzo sul quale era trasportato, marca Iveco, targato
BM079EY, di proprietà di tale nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Villa Gloria n.58/A. Dal sinistro conseguivano danni al mezzo di proprietà di , Persona_1
nonché lesioni fisiche ai danni del conducente e dei terzi trasportati, signore CP_3
e . Gli organi accertatori, intervenuti sui luoghi del sinistro, Controparte_4 CP_5 verbalizzavano che il veicolo responsabile del sinistro era assicurato , giusta polizza Pt_1
n.010-00-28302535 valida dal 30/0382006 al 30/09/2006. A seguito della refertazione dei danni fisici subiti dalle vittime del sinistro (doc n.
2-2a,2b,2c), nonché a seguito della notifica delll'atto di citazione dell'8/02/2007 - con il quale conveniva in giudizio la società Persona_1
esponente, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti al mezzo di sua proprietà a seguito del sinistro, provvedeva a transigere le pretese risarcitorie dei Controparte_6
danneggiati, corrispondendo a titolo di risarcimento dei danni fisici e non, subiti dai soggetti coinvolti, la complessiva somma di €.9.200,00. Successivamente, a seguito di indagini eseguite presso gli uffici gestione recuperi Generali - Agenzia di Cuneo, poi confermate dal servizio Sic, nonché dalla Consap, è emerso che il veicolo targato BM079EY, di proprietà di , CP_1
non ha mai beneficiato di copertura assicurativa da parte di mentre la Controparte_7
polizza plurima n.028302535 risultava intestata al contraente Pertanto, Parte_2 chiedeva: ritenere e dichiarare l'ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 c.c., di CP_1 ai danni di depauperatasi ingiustificatamente per l'esborso sostenuto nei Controparte_7
confronti dei soggetti coinvolti nel sinistro del 15/07/2006; ritenere e dichiarare il convenuto
obbligato ad indennizzare delle somme versate in favore dei CP_1 Controparte_7
terzi danneggiati dal sinistro del 15/07/2006 (identificati in parte narrativa) sul presupposto di una polizza inesistente, conseguentemente condannando parte convenuta al pagamento in favore dell'odierna ricorrente della somma complessiva di €.9.200,00 (Euro novemiladuecento/00), oltre interessi legali dal pagamento al soddisfo e ciò per tutte le ragioni rassegnate in parte narrativa.
Con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva , il quale contestava in fatto ed in diritto la domanda avanzata e CP_1
chiedeva: dichiarare improcedibili le domande formulate da parte attrice non precedute dalla
pagina 2 di 6 negoziazione assistita obbligatoria;
dichiarare inammissibili e/o improcedibili le domande per difetto di prova della presenza del veicolo del sig. in quel giorno ed in quella data del CP_1 sinistro;
accertare e dichiarare l'insussistenza dell'ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 c.c., di ai danni di per l'esborso sostenuto nei confronti dei CP_1 Controparte_8
soggetti coinvolti nel sinistro del 15.07.2006 per mancanza di prova della responsabilità e mancanza del nesso causale;
Ritenere e dichiarare il convenuto non obbligato ad CP_1
indennizzare delle somme versate in favore dei terzi danneggiati dal Controparte_7
sinistro del 15.07.2006. Con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva assegnata a questo G.I. in data 03.09.2020. Con ordinanza del 08.09.2021, alla quale si rinvia, veniva disposto il mutamento di rito ex art.702 ter comma 3 ed art.183 c.p.c.
Quindi, istruita documentalmente e con la espletata prova per testi, con provvedimento ex art.127 ter c.p.c. del 22.10.2024, veniva posta in decisione assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c.
La domanda avanzata merita accoglimento per le considerazioni che seguono.
Innanzitutto, deve essere rigettata la eccepita improcedibilità essendo stata esperita con esito negativo la negoziazione assistita obbligatoria.
Nel merito, appare documentalmente provato, in particolare dal verbale di accertamento della
Polizia Stradale di Giardini Naxos del 15.07.2006, nonché confermato dall'istruttoria espletata che, in data 15/07/2006, intorno alle ore 18.10, alla guida dell'autovettura Fiat Persona_1
Multipla, targata BH100HW, di sua proprietà, mentre percorreva l'autostrada Messina - Catania, avvistava un divano che rotolava sulla carreggiata che lo urtava nella parte anteriore sinistra.
Quindi, riusciva ad accostarsi all'autocarro che aveva perso il divano, annotando la targa
BM079EY, il quale lo aveva superato a velocità sostenuta. Appare, altresì, documentalmente provato che gli organi accertatori identificavano il convenuto proprietario del predetto autocarro, che era assicurato “ , giusta polizza n.010-00-28302535 valida dal 30/03/2006 al Pt_1
30/09/2006. Inoltre, parte attrice ha fornito prova documentale dell'esborso effettuato, in quanto, a seguito della refertazione dei danni fisici subiti dalle vittime del sinistro, e della notifica delll'atto di citazione dell'8/02/2007 - con il quale conveniva in giudizio la società Persona_1
esponente, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti al mezzo di sua proprietà a seguito del sinistro, provvedeva a transigere le pretese risarcitorie dei Controparte_6
danneggiati, corrispondendo a titolo di risarcimento dei danni fisici e non, subiti dai soggetti coinvolti, la complessiva somma di €.9.200,00 (Euro novemiladuecento/00), di cui euro 2.200,00
(versata in due soluzioni di €.1.400,00 ed €.800,00) in favore di , versata a Persona_1 seguito di intervenuta transazione, a mezzo assegni del 07/02/2017 e del 17/04/2007; €.3.400,00 in pagina 3 di 6 favore di;
€.1.400,00 in favore di;
€.2.200,00 in favore di CP_3 Controparte_4 CP_5
con rimborso eseguito a mezzo bonifico bancario del 20/06/2007, in favore di Milano
[...]
Assicurazioni S.p.a., quale compagnia assicuratrice del proprietario della , in relazione Pt_3
all'importo di € 7.000,00, che è stato versato da quest'ultima alle terze trasportate, alla quale, poi
è stata costretta a versare il detto importo a titolo di rivalsa. Parte_1
E' appena il caso di rilevare, circa la causazione del sinistro da parte del predetto autocarro di proprietà del resistente che il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. Civ., n.10376/2024). Sicchè, le dichiarazioni rese dalle parti, nonché l'indicazione della targa, fa piena prova fino a querela di falso. Da cui ne discente la piena prova dell'accertamento della proprietà dell'autocarro che ha originato un ostacolo alla circolazione dei veicoli ed ha causato il sinistro in oggetto, in assenza, peraltro, di elementi probatori a contrario forniti da parte convenuta.
Con riguardo alle dichiarazioni rese dalla teste CU , la quale ha confermato la CP_5
tesi attorea, vero è che la Suprema Corte ha affermato che nei giudizi sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, il terzo trasportato è incapace a deporre, ai sensi dell'art. 246
c.p.c., quando abbia riportato danni in conseguenza del sinistro (Cass. Civ., n.19121/19), tuttavia, deve rilevarsi che il presente procedimento non ha ad oggetto la responsabilità civile derivante da sinistro stradale ed in ogni caso la teste è stata interamente risarcita, per come dalla stessa dichiarato.
Sicchè, non vi è dubbio che il resistente, in qualità di proprietario, sia responsabile civilmente dei danni causati nella circolazione stradale dall'autocarro in oggetto.
Parimenti, appare accertato che il predetto autocarro non fosse assicurato con la compagnia attrice, seppur ciò è stato accertato successivamente al pagamento in favore dei predetti danneggiati della somma suindicata da parte della stessa (si vedano all. 7 a, 7b, 7c del ricorso introduttivo).
E' appena il caso di rilevare che, diversamente da quanto sostenuto dal convenuto, nel giudizio promosso dal Giunta nei confronti della compagnia attrice, anche il è stato citato in CP_1
giudizio innanzi il Giudice di Pace, sicchè il contraddittorio è stato correttamente instaurato ed eventuali irregolarità dovevano essere fatte valere in quella sede. In ogni caso, la compagnia attrice ben avrebbe potuto autonomamente decidere di transigere la causa, come ha fatto, per pagina 4 di 6 evitare costi ulteriori in attesa della definizione del giudizio.
Con riguardo alla eccepita mancanza di presupposti dell'azione ex art.2041 c.c., deve osservarsi che presupposto per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento è la mancanza, accertabile anche di ufficio, di un'azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi dall'arricchito. Ne consegue che è ammissibile l'azione di arricchimento quando l'azione, teoricamente spettante all'impoverito, sia prevista da clausole generali, come quella risarcitoria per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c. (Cass. Civ. n.843/2020). Inoltre, l'azione di indebito oggettivo ha carattere restitutorio, cosicché la ripetibilità è condizionata dal contenuto della prestazione e dalla possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole previste dagli artt.
2033 ss. c.c., che ricorre quando detta prestazione abbia avuto ad oggetto una somma di denaro o cose di genere ovvero, infine, una cosa determinata, operando, altrimenti, ove tale prestazione sia irripetibile e ne sussistano i presupposti, l'azione generale di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c., che assolve alla funzione, in base ad una valutazione obbiettiva, di reintegrazione dell'equilibrio economico (cfr., Cass. Civ., n.10810/2020).
Si desume da tali principi giurisprudenziali che, nel caso che occupa, appare soddisfatto il carattere sussidiario dell'azione esercitata, in quanto non è possibile esperire altra azione normativamente prevista, poichè, da un lato, manca il presupposto dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) che sorregge l'azione ex art.2043 c.c., dall'altro, il petitum della domanda non ha carattere restitutorio. Inoltre, non vi è altra azione di rivalsa che la parte attrice può esperire non sussistendo un rapporto contrattuale ovvero altra norma di legge che la preveda. E' appena il caso di rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ammissibile tale azione in casi analoghi
(Cass. Civ., n.4291/1976, secondo cui, il condannato al risarcimento di danni per incidente stradale, nella qualità di proprietario di veicolo coinvolto nell'incidente medesimo, può esperire, per rivalersi di quanto sborsato al danneggiato, l'Azione generale di arricchimento contro chi risulti effettivo proprietario di detto veicolo all'epoca del fatto, a condizione che difetti un rapporto sostanziale diretto con tale proprietario e, quindi, la possibilità di avvalersi di altra specifica
Azione di rivalsa (nella specie, in quanto il veicolo era stato oggetto di piu vendite 'a catena').
D'altro canto, è evidente, da un lato, l'impoverimento della Compagnia attrice che ha sborsato una somma di denaro pur non essendone contrattualmente obbligata e, dall'altro, l'arricchimento del convenuto che si è avvantaggiato dell'esborso effettuato in sua vece dall'attrice, pur essendo l'effettivo responsabile civile.
pagina 5 di 6 Ne deriva che il convenuto deve essere condannato al pagamento della complessiva somma di euro
9.200,00 in favore della società attrice, ex art.2041 c.c. Deve, altresì, osservarsi, in punto di diritto, che l'indennizzo ex art. 2041 c.c., in quanto credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento (Cass. Civ., n.28930/2022). Sicchè, il danno così come liquidato, in quanto credito di valore, va rivalutato dalla data dell'esborso, applicando gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica (indici utilizzati dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati - indice F.O.I.). Su tali somme sono anche dovuti gli interessi al tasso legale dalla data dell'esborso sino al momento della liquidazione, calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie;
cfr. Cass., Sezioni Unite,
1712/95) ma sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, tenendo conto del valore della causa e dell'atttività processuale espletata, tabella n.2, terzo scaglione del DM n. 55/2014, decurtato della metà, pari alla complessiva somma di euro 2.538,50 per compensi, oltre spese vive pari ad euro 272,66, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
PQM
In accoglimento della domanda avanzata, condanna al pagamento in favore di CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, della complessiva somma di euro Parte_1
9.200,00, ex art.2041 c.c., oltre interessi sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
Condanna parte convenuta al rimborso in favore della parte attrice delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.538,50 per compensi, oltre spese vive pari ad euro 272,66, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Catania, il 30.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Cristiana Cosentino
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4781/2018 promossa da:
(cf ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elett. dom. in CATANIA C.SO ITALIA 244, rappr. e dif. dall'Avv. SPAGNOLO SANTO
(cf ) giusta procura in atti C.F._1
ATTRICE
Contro
(cf ), nato a [...], il [...], elett. dom. in CP_1 C.F._2
VIA CONTE RUGGERO 81 95129 CATANIA, rappr. e dif. dagli Avv.ti SCAPELLATO
SEBASTIANO (cf ) e giusta procura in atti C.F._3 CP_2
CONVENUTO
Con provvedimento ex art.127 ter c.p.c. del 22.10.2024, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate come in atti.
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.03.2018, ex art.702 bis c.p.c., la premetteva che, Parte_1
in data 15/07/2006, l'autovettura Fiat Multipla, targata BH100HW, di proprietà di tale
[...]
, mentre percorreva l'autostrada Messina - Catania, andava ad impattare contro un Per_1
divano scivolato sulla corsia da un mezzo sul quale era trasportato, marca Iveco, targato
BM079EY, di proprietà di tale nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Villa Gloria n.58/A. Dal sinistro conseguivano danni al mezzo di proprietà di , Persona_1
nonché lesioni fisiche ai danni del conducente e dei terzi trasportati, signore CP_3
e . Gli organi accertatori, intervenuti sui luoghi del sinistro, Controparte_4 CP_5 verbalizzavano che il veicolo responsabile del sinistro era assicurato , giusta polizza Pt_1
n.010-00-28302535 valida dal 30/0382006 al 30/09/2006. A seguito della refertazione dei danni fisici subiti dalle vittime del sinistro (doc n.
2-2a,2b,2c), nonché a seguito della notifica delll'atto di citazione dell'8/02/2007 - con il quale conveniva in giudizio la società Persona_1
esponente, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti al mezzo di sua proprietà a seguito del sinistro, provvedeva a transigere le pretese risarcitorie dei Controparte_6
danneggiati, corrispondendo a titolo di risarcimento dei danni fisici e non, subiti dai soggetti coinvolti, la complessiva somma di €.9.200,00. Successivamente, a seguito di indagini eseguite presso gli uffici gestione recuperi Generali - Agenzia di Cuneo, poi confermate dal servizio Sic, nonché dalla Consap, è emerso che il veicolo targato BM079EY, di proprietà di , CP_1
non ha mai beneficiato di copertura assicurativa da parte di mentre la Controparte_7
polizza plurima n.028302535 risultava intestata al contraente Pertanto, Parte_2 chiedeva: ritenere e dichiarare l'ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 c.c., di CP_1 ai danni di depauperatasi ingiustificatamente per l'esborso sostenuto nei Controparte_7
confronti dei soggetti coinvolti nel sinistro del 15/07/2006; ritenere e dichiarare il convenuto
obbligato ad indennizzare delle somme versate in favore dei CP_1 Controparte_7
terzi danneggiati dal sinistro del 15/07/2006 (identificati in parte narrativa) sul presupposto di una polizza inesistente, conseguentemente condannando parte convenuta al pagamento in favore dell'odierna ricorrente della somma complessiva di €.9.200,00 (Euro novemiladuecento/00), oltre interessi legali dal pagamento al soddisfo e ciò per tutte le ragioni rassegnate in parte narrativa.
Con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva , il quale contestava in fatto ed in diritto la domanda avanzata e CP_1
chiedeva: dichiarare improcedibili le domande formulate da parte attrice non precedute dalla
pagina 2 di 6 negoziazione assistita obbligatoria;
dichiarare inammissibili e/o improcedibili le domande per difetto di prova della presenza del veicolo del sig. in quel giorno ed in quella data del CP_1 sinistro;
accertare e dichiarare l'insussistenza dell'ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 c.c., di ai danni di per l'esborso sostenuto nei confronti dei CP_1 Controparte_8
soggetti coinvolti nel sinistro del 15.07.2006 per mancanza di prova della responsabilità e mancanza del nesso causale;
Ritenere e dichiarare il convenuto non obbligato ad CP_1
indennizzare delle somme versate in favore dei terzi danneggiati dal Controparte_7
sinistro del 15.07.2006. Con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva assegnata a questo G.I. in data 03.09.2020. Con ordinanza del 08.09.2021, alla quale si rinvia, veniva disposto il mutamento di rito ex art.702 ter comma 3 ed art.183 c.p.c.
Quindi, istruita documentalmente e con la espletata prova per testi, con provvedimento ex art.127 ter c.p.c. del 22.10.2024, veniva posta in decisione assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c.
La domanda avanzata merita accoglimento per le considerazioni che seguono.
Innanzitutto, deve essere rigettata la eccepita improcedibilità essendo stata esperita con esito negativo la negoziazione assistita obbligatoria.
Nel merito, appare documentalmente provato, in particolare dal verbale di accertamento della
Polizia Stradale di Giardini Naxos del 15.07.2006, nonché confermato dall'istruttoria espletata che, in data 15/07/2006, intorno alle ore 18.10, alla guida dell'autovettura Fiat Persona_1
Multipla, targata BH100HW, di sua proprietà, mentre percorreva l'autostrada Messina - Catania, avvistava un divano che rotolava sulla carreggiata che lo urtava nella parte anteriore sinistra.
Quindi, riusciva ad accostarsi all'autocarro che aveva perso il divano, annotando la targa
BM079EY, il quale lo aveva superato a velocità sostenuta. Appare, altresì, documentalmente provato che gli organi accertatori identificavano il convenuto proprietario del predetto autocarro, che era assicurato “ , giusta polizza n.010-00-28302535 valida dal 30/03/2006 al Pt_1
30/09/2006. Inoltre, parte attrice ha fornito prova documentale dell'esborso effettuato, in quanto, a seguito della refertazione dei danni fisici subiti dalle vittime del sinistro, e della notifica delll'atto di citazione dell'8/02/2007 - con il quale conveniva in giudizio la società Persona_1
esponente, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti al mezzo di sua proprietà a seguito del sinistro, provvedeva a transigere le pretese risarcitorie dei Controparte_6
danneggiati, corrispondendo a titolo di risarcimento dei danni fisici e non, subiti dai soggetti coinvolti, la complessiva somma di €.9.200,00 (Euro novemiladuecento/00), di cui euro 2.200,00
(versata in due soluzioni di €.1.400,00 ed €.800,00) in favore di , versata a Persona_1 seguito di intervenuta transazione, a mezzo assegni del 07/02/2017 e del 17/04/2007; €.3.400,00 in pagina 3 di 6 favore di;
€.1.400,00 in favore di;
€.2.200,00 in favore di CP_3 Controparte_4 CP_5
con rimborso eseguito a mezzo bonifico bancario del 20/06/2007, in favore di Milano
[...]
Assicurazioni S.p.a., quale compagnia assicuratrice del proprietario della , in relazione Pt_3
all'importo di € 7.000,00, che è stato versato da quest'ultima alle terze trasportate, alla quale, poi
è stata costretta a versare il detto importo a titolo di rivalsa. Parte_1
E' appena il caso di rilevare, circa la causazione del sinistro da parte del predetto autocarro di proprietà del resistente che il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. Civ., n.10376/2024). Sicchè, le dichiarazioni rese dalle parti, nonché l'indicazione della targa, fa piena prova fino a querela di falso. Da cui ne discente la piena prova dell'accertamento della proprietà dell'autocarro che ha originato un ostacolo alla circolazione dei veicoli ed ha causato il sinistro in oggetto, in assenza, peraltro, di elementi probatori a contrario forniti da parte convenuta.
Con riguardo alle dichiarazioni rese dalla teste CU , la quale ha confermato la CP_5
tesi attorea, vero è che la Suprema Corte ha affermato che nei giudizi sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, il terzo trasportato è incapace a deporre, ai sensi dell'art. 246
c.p.c., quando abbia riportato danni in conseguenza del sinistro (Cass. Civ., n.19121/19), tuttavia, deve rilevarsi che il presente procedimento non ha ad oggetto la responsabilità civile derivante da sinistro stradale ed in ogni caso la teste è stata interamente risarcita, per come dalla stessa dichiarato.
Sicchè, non vi è dubbio che il resistente, in qualità di proprietario, sia responsabile civilmente dei danni causati nella circolazione stradale dall'autocarro in oggetto.
Parimenti, appare accertato che il predetto autocarro non fosse assicurato con la compagnia attrice, seppur ciò è stato accertato successivamente al pagamento in favore dei predetti danneggiati della somma suindicata da parte della stessa (si vedano all. 7 a, 7b, 7c del ricorso introduttivo).
E' appena il caso di rilevare che, diversamente da quanto sostenuto dal convenuto, nel giudizio promosso dal Giunta nei confronti della compagnia attrice, anche il è stato citato in CP_1
giudizio innanzi il Giudice di Pace, sicchè il contraddittorio è stato correttamente instaurato ed eventuali irregolarità dovevano essere fatte valere in quella sede. In ogni caso, la compagnia attrice ben avrebbe potuto autonomamente decidere di transigere la causa, come ha fatto, per pagina 4 di 6 evitare costi ulteriori in attesa della definizione del giudizio.
Con riguardo alla eccepita mancanza di presupposti dell'azione ex art.2041 c.c., deve osservarsi che presupposto per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento è la mancanza, accertabile anche di ufficio, di un'azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi dall'arricchito. Ne consegue che è ammissibile l'azione di arricchimento quando l'azione, teoricamente spettante all'impoverito, sia prevista da clausole generali, come quella risarcitoria per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c. (Cass. Civ. n.843/2020). Inoltre, l'azione di indebito oggettivo ha carattere restitutorio, cosicché la ripetibilità è condizionata dal contenuto della prestazione e dalla possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole previste dagli artt.
2033 ss. c.c., che ricorre quando detta prestazione abbia avuto ad oggetto una somma di denaro o cose di genere ovvero, infine, una cosa determinata, operando, altrimenti, ove tale prestazione sia irripetibile e ne sussistano i presupposti, l'azione generale di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c., che assolve alla funzione, in base ad una valutazione obbiettiva, di reintegrazione dell'equilibrio economico (cfr., Cass. Civ., n.10810/2020).
Si desume da tali principi giurisprudenziali che, nel caso che occupa, appare soddisfatto il carattere sussidiario dell'azione esercitata, in quanto non è possibile esperire altra azione normativamente prevista, poichè, da un lato, manca il presupposto dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) che sorregge l'azione ex art.2043 c.c., dall'altro, il petitum della domanda non ha carattere restitutorio. Inoltre, non vi è altra azione di rivalsa che la parte attrice può esperire non sussistendo un rapporto contrattuale ovvero altra norma di legge che la preveda. E' appena il caso di rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ammissibile tale azione in casi analoghi
(Cass. Civ., n.4291/1976, secondo cui, il condannato al risarcimento di danni per incidente stradale, nella qualità di proprietario di veicolo coinvolto nell'incidente medesimo, può esperire, per rivalersi di quanto sborsato al danneggiato, l'Azione generale di arricchimento contro chi risulti effettivo proprietario di detto veicolo all'epoca del fatto, a condizione che difetti un rapporto sostanziale diretto con tale proprietario e, quindi, la possibilità di avvalersi di altra specifica
Azione di rivalsa (nella specie, in quanto il veicolo era stato oggetto di piu vendite 'a catena').
D'altro canto, è evidente, da un lato, l'impoverimento della Compagnia attrice che ha sborsato una somma di denaro pur non essendone contrattualmente obbligata e, dall'altro, l'arricchimento del convenuto che si è avvantaggiato dell'esborso effettuato in sua vece dall'attrice, pur essendo l'effettivo responsabile civile.
pagina 5 di 6 Ne deriva che il convenuto deve essere condannato al pagamento della complessiva somma di euro
9.200,00 in favore della società attrice, ex art.2041 c.c. Deve, altresì, osservarsi, in punto di diritto, che l'indennizzo ex art. 2041 c.c., in quanto credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento (Cass. Civ., n.28930/2022). Sicchè, il danno così come liquidato, in quanto credito di valore, va rivalutato dalla data dell'esborso, applicando gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica (indici utilizzati dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati - indice F.O.I.). Su tali somme sono anche dovuti gli interessi al tasso legale dalla data dell'esborso sino al momento della liquidazione, calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie;
cfr. Cass., Sezioni Unite,
1712/95) ma sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, tenendo conto del valore della causa e dell'atttività processuale espletata, tabella n.2, terzo scaglione del DM n. 55/2014, decurtato della metà, pari alla complessiva somma di euro 2.538,50 per compensi, oltre spese vive pari ad euro 272,66, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
PQM
In accoglimento della domanda avanzata, condanna al pagamento in favore di CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, della complessiva somma di euro Parte_1
9.200,00, ex art.2041 c.c., oltre interessi sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
Condanna parte convenuta al rimborso in favore della parte attrice delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.538,50 per compensi, oltre spese vive pari ad euro 272,66, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Catania, il 30.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Cristiana Cosentino
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