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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/10/2025, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 430/2019 R.G. n. 432/2019
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei procedimenti riuniti decisi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promossi da
Parte_1
-parte ricorrente- Avv. Mario Ettore Angelo Rotondo
Email_1 omenico Rotondo
[...]
Email_2 contro
Controparte_1
-parte resistente- Avv. Umberto Ferrato t Email_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con gli atti introduttivi dei giudizi riuniti, depositati il 5/2/2019, parte ricorrente, lamentando l'illegittimità della revoca dell'assegno sociale in godimento fino al 31 dicembre 2018, ha agito in giudizio per ottenere il ripristino della prestazione a far data dalla revoca, il riconoscimento della maggiorazione sociale della provvidenza prevista dalle leggi n° 388/2000 e n° 448/2001 e la corresponsione degli importi differenziali. A tal fine, ha dedotto di essere titolare dell'assegno sociale dal compimento del 65° anno di età fino al 31/12/2018, di avere tutti i requisiti necessari per la prestazione in contesa e, in particolare, di essere cittadino extracomunitario (Marocco) munito di carta d'identità rilasciata dal Comune di
Francavilla Marittima, di essere titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, di risiedere stabilmente in Italia e di non godere di alcun reddito.
Ha, pertanto, adito l'intestato Tribunale per ottenere l'accertamento del diritto all'assegno sociale, alla relativa integrazione dal raggiungimento del settantesimo anno di età e alla differenza a tale titolo maturata sui ratei pensionistici dall'1/1/2016 al 31 dicembre 2018 per un ammontare pari a €
7.452,90, oltre rivalutazione e interessi fino al soddisfo. CP_ Costituitasi la parte resistente ha eccepito, nei vari scritti difensivi, in via preliminare,
l'improponibilità e l'improcedibilità dei ricorsi per mancanza di domanda e ricorso amministrativo;
nel merito, ne ha chiesto il rigetto per infondatezza e ha spiegato domanda riconvenzionale alla restituzione dei ratei erogati dal mese di novembre del 2005 per mancanza dei requisiti legittimanti l'accesso alla prestazione.
A tal fine, ha dedotto di aver prima sospeso, poi revocato, la provvidenza in contesa per la difficoltà di verificare la permanenza dei requisiti legittimanti la prestazione a fronte dell'irreperibilità del ricorrente, desunta dalla mancata ricezione di due raccomandate a mezzo posta, dalla disdetta del contratto di locazione dell'immobile nel comune di ultima residenza, dal mancato esito delle comunicazioni inoltrate al pensionato in ragione della sua iscrizione alla gestione Commercianti. Ha, altresì, contestato la mancanza di prova del requisito reddituale del ricorrente per omessa dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13/4/1997 n° 114 e per omessa presentazione, a fronte di iscrizione nella Gestione Commercianti, delle dichiarazioni reddituali alla competente Agenzia delle Entrate sin dal 2009.
Le controversie sono state istruite mediante acquisizione documentale.
***
I ricorsi meritano parziale accoglimento per le ragioni che di seguito verranno esplicitate.
Sul ripristino dell'assegno sociale
L'assegno sociale è la prestazione assistenziale introdotta dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 6 e
7, per le persone ultrasessantacinquenni con redditi di importo inferiore a quello dell'assegno stesso, che dal 1° gennaio 1996 sostituisce la pensione sociale.
Al pari della pensione sociale, ai fini del diritto all'assegno sociale, si prescinde dall'esistenza di un rapporto assicurativo e contributivo ma è necessario possedere determinati requisiti di natura reddituale e di cittadinanza. Tali requisiti sono: a) compimento del 65 anno di età (fino al 2012; 66 anni e 7 mesi nel 2018, 67 anni di età nel 2019); b) cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell'Unione Europea e per gli extracomunitari il possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
c) residenza in Italia di almeno dieci anni continuativi, temporalmente individuabili in qualsiasi momento della vita prima della richiesta della prestazione (tale ulteriore requisito è in vigore dal 1° gennaio 2009 ed è richiesto in aggiunta al generale requisito di residenza sul territorio nazionale per il diritto al conseguimento e al mantenimento della prestazione); d) residenza sul territorio nazionale;
d) reddito non superiore all'importo annuo dell'assegno se il richiedente non è coniugato;
e) reddito cumulato con quello del coniuge non superiore a due volte l'importo annuo dell'assegno se il richiedente è coniugato. Nel caso in cui il reddito del richiedente o quello del coniuge o la loro somma siano inferiori ai limiti di legge (condizione necessaria per fruire della prestazione), l'assegno viene erogato in un importo ridotto pari alla differenza tra l'importo intero annuale dell'assegno sociale corrente e l'ammontare del reddito annuale.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposta norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione.
Ciò premesso in punto di diritto, va chiarito che nella fattispecie in esame, il ricorrente ha chiesto il CP_ ripristino della prestazione assistenziale che assume essere stata illegittimamente revocata dall'
Al riguardo, giova chiarire che deve ritenersi proponibile la domanda di ripristino dell'assegno sociale avanzata dal ricorrente, non essendo all'uopo necessaria, come dedotto dall'ente, la presentazione di nuovo istanza amministrativa volta al conseguimento della prestazione a decorrere dalla data di sospensione o revoca.
Ed invero, in assenza del provvedimento formale di interruzione dell'erogazione della prestazione e a fronte delle allegazioni contraddittorie sul punto (su cui infra) dell' resistente, non si può CP_1 stabilire se, nella vicenda in contesa, sia intervenuta la sospensione o la revoca della prestazione.
Tuttavia, quand'anche si volesse qualificare il provvedimento in guisa di revoca della prestazione,
l'infondatezza della deduzione discende dall'applicazione al caso di specie del principio di recente affermato da Cass. civ. Sez. U, Sentenza n. 14561 del 2022, secondo cui, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, non è indispensabile presentare una nuova domanda prima di agire giudizialmente. Più nello specifico, come affermato in tale pronuncia in termini estensibili alla fattispecie, la domanda amministrativa trova la sua ragione d'essere nell'esigenza di provocare una verifica anticipata, in sede amministrativa, dell'esistenza dei requisiti per ottenere la prestazione. Questo è particolarmente vero nel caso in cui la domanda viene presentata per ottenere il riconoscimento di una prestazione di cui non si sia in precedenza beneficiato ovvero nel caso in cui, a prescindere dalla legittimità della revoca intervenuta, si ritenga che siano insorti nuovamente e da data successiva, i presupposti per il riconoscimento di una prestazione assistenziale. Ove, invece, si contesti il venir meno dei requisiti della prestazione già in godimento e se ne affermi la persistenza senza soluzione di continuità, allora, un nuovo accertamento in sede amministrativa risulta essere un duplicato di un'azione amministrativa appena conclusasi.
Ne consegue l'infondatezza della tesi della necessaria proposizione, ai fini del ripristino della prestazione sospesa o revocata, di una nuova domanda amministrativa.
Consegue, altresì, che la distinzione tra revoca legittima ed illegittima diviene rilevante per selezionare l'ampiezza dell'indagine demandata al giudice al fine di ripristinare ex tunc la prestazione.
Si è chiarito, infatti, che l'accertamento dei requisiti costitutivi del diritto è diverso nel caso in cui la revoca sia ritenuta legittima ed il diritto sia accertato con decorrenza diversa da quella originaria (con necessità di verificarne tutti i requisiti: cfr. Cass. 19/12/2005 n.27921 del e Cass. 06/03/2004 n. 4634 in motivazione) rispetto al caso in cui invece il provvedimento di revoca disposto per mancanza di uno o più requisiti risulti difforme rispetto alla situazione di fatto accertata in giudizio (cfr. Cass.
26/01/2009 n.1839). In tale caso infatti non si verificherebbe l'estinzione del diritto con l'insorgenza di uno nuovo anche se uguale nel contenuto ma piuttosto "il diritto alla prestazione sussiste inalterato per effetto dell'originario riconoscimento" con la conseguenza, sul piano processuale, che il rifiuto dell'ulteriore esecuzione dell'obbligazione sull'assunto che sia venuto meno un requisito determinato impone al giudice di verificare l'esistenza degli ulteriori requisiti solo nel caso in cui la loro insussistenza sia espressamente denunciata dalla convenuta (cfr. Cass. ult. cit. con riferimento al requisito sanitario dell'assegno di invalidità).
Per tali ragioni, l'indagine circa la sussistenza del diritto al ripristino dell'assegno sociale non può prescindersi da quella sulla legittimità della condotta dell'istituto previdenziale e sulla motivazione che ha fondato l'interruzione del beneficio in godimento.
Passando ad esaminare il merito e le allegazioni delle parti ed in particolare, da quanto dedotto da CP_ nelle memorie di costituzione, nonché dalla documentazione in atti, si evince che la sospensione deriva non già dalla inesistenza ab origine degli elementi costitutivi della prestazione in godimento, quanto piuttosto dalla difficoltà di verificarne la permanenza. Ed infatti, la concessione dell'assegno sociale richiede già in fase di prima liquidazione l'accertamento dei requisiti necessari all'accesso e, in base a quanto dedotto dallo stesso resistente, solo in sede di verifica del mantenimento della prestazione l'istituto ha dovuto procedere alla sospensione, prima e alla revoca, poi, della stessa.
Tuttavia, mancando agli atti sia il provvedimento di sospensione che quello di revoca della prestazione e fornendo, al riguardo, parte resistente allegazioni contraddittorie ed equivoche, non è possibile verificare il rispetto dei tempi, delle modalità e della motivazione dell'interruzione nell'erogazione della provvidenza e finanche della tipologia del provvedimento adottato.
Ed infatti, nelle memorie di costituzione: CP_ a) l' ha dapprima negato che fosse intervenuta la revoca dell'assegno sociale, deducendo trattarsi di mera sospensione, per poi sostenere di averlo revocato in data 31/12/2018
(incertezza sulla tipologia del provvedimento);
b) il resistente ha ribadito che la prestazione viene sospesa se il titolare soggiorna all'estero per più di 30 giorni, e dopo un anno dalla sospensione, la prestazione è revocata, cosicché dopo un anno dalla sospensione ed in assenza di qualsivoglia notizia della parte interessata, ha revocato il beneficio in data 31/12/2018: tuttavia, le “ricerche” del beneficiario, effettuate dall'istituto, si risolvono in due mere richieste di convocazioni effettuate peraltro tra settembre e ottobre del 2018, cioè solo due mesi -non un anno- prima del presunto provvedimento definitivo (incertezza sui tempi);
c) dal tenore letterale degli scritti difensivi non è chiaro se la prestazione sia stata sospesa per la difficoltà di verificare la residenza effettiva e stabile o per l'omessa comunicazione dei dati reddituali o per entrambi (incertezza sulla motivazione);
d) quanto alle modalità di azione, al fine di delineare il perimetro di legittimità dell'operato dell'ente previdenziale, deve osservarsi che la condotta dell'istituto risulta illegittima sia in ordine alla verifica della residenza sul territorio nazionale sia per quanto attiene all'acquisizione dei dati reddituali. CP_
Sotto il primo profilo, l' ha dedotto l'irreperibilità del beneficiario dalla mancata ricezione delle due missive datate 13/9/2018 e 25/10/2018 e dalla dicitura “destinatario irreperibile” sulla relativa notifica. Ebbene, a prescindere dall'invalidità della notifica che non consente di distinguere tra irreperibilità relativa (e conseguente applicazione dell'art. 140 c.p.c.) e assoluta (con conseguente rispetto della procedura di cui all'art. 60 D.P.R. 600/1973) e che è, in ogni caso, carente degli adempimenti ulteriori previsti in entrambe le ipotesi, va osservato che nella gestione delle prestazioni assistenziali a soggetti irreperibili esiste una specifica procedura da seguire, recepita dall'istituto stesso nel messaggio numero 689 del 20/2/2019. In primo luogo, la dichiarazione di irreperibilità è effettuata dai Comuni nei confronti di soggetti residenti nel proprio territorio al termine di un iter amministrativo regolamentato dal D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (come modificato dal decreto del presidente della repubblica 17 luglio 2015
n.126) cui segue la cancellazione di un soggetto dall'anagrafe comunale (cfr. art. 11, 1° comma, lettera c).
Nel caso in esame, non solo manca questo tipo di accertamento ma mancano, altresì, elementi di segno contrario in grado di superare l'evidenza documentale rilevabile, al contrario, nella produzione del ricorrente e consistente nel certificato di residenza storico rilasciato dal Comune di Francavilla
Marittima in data 8/1/2019 e attestante la residenza in tale comune sin dal 2001 e il certificato di stato di famiglia da cui emerge che il ricorrente è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente nel citato comune assieme alla coniuge, Persona_1
CP_ Non solo, ma la stessa produzione documentale dell' attestando l'iscrizione del ricorrente alla
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Matera, con inizio attività dal
05.07.2000 - periodo in cui, risultava essere residente nel comune di Scanzano Jonico (MT)- e, dopo il cambio di residenza nel comune di Francavilla Marittima in Contrada Vigne s.n.c., l'inizio una nuova attività dal 25/6/2002, contribuisce a conferire a tale residenza carattere non solo anagrafico.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la residenza sussiste in presenza
“dell'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dell'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali” (Cass. n. 25726 del 2011; Cass. Sez. I, sent. n. 16525 del 5 agosto 2005; Cass. Sez. I, sent.
n.4525 del 6 luglio1983), cosicché la valutazione del luogo di effettiva residenza (la “stabile dimora”
o “dimora abituale”) del soggetto non può prescindere da fatti univoci evidenzianti la volontà di rimanere stabilmente in quel luogo, di coltivarvi i propri interessi e intrattenervi le proprie relazioni sociali e familiari.
In conclusione, a fronte di quanto provato da parte ricorrente, non sono stati prodotti dal resistente elementi idonei a dimostrarne la fruizione di periodi di "permanenza all'estero" superiori trenta giorni o addirittura l'irreperibilità tali da legittimare la sospensione e la revoca della prestazione sotto tale profilo. CP_ Per quanto, invece, attiene al requisito reddituale, le argomentazioni difensive svolte dall' non si traducono in alcuna puntuale contestazione dello stesso, essendosi l'istituto limitato a lamentare l'omessa comunicazione a cura del ricorrente dei relativi dati reddituali e a ricordare, in termini generali, che, nelle azioni di indebito incombe sul ricorrente di provare i fatti costitutivi del diritto azionato. Pertanto, giova in primo luogo, chiarire che, nella fattispecie all'esame, non sussiste in capo al ricorrente alcun onere specifico di prova del requisito reddituale, atteso che l'esistenza di tale presupposto -già verificato in sede di riconoscimento della originaria prestazione-, non è mai stato CP_ posto in discussione dall con conseguente relevatio ab onere probandi da parte del richiedente
(cfr. Cass. n. 3680 del 2019; Cass. n. 27490 del 2019; in motivazione, tra le tante, Cass. nn.18824 e
19086 del 2022).
Ma anche sulla lamentata omissione dichiarativa, le criticità riscontrate nell'operato dell'amministrazione appaiono insuperabili.
Ed invero, ai sensi dell'art. 35, comma 10 bis, d. l. 207/2008, è previsto che: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'art. 13 della legge 30.12.1991 n. 412 , i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8 , che non comunicano integralmente all'amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli enti previdenziali che erogano la prestazione .In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Ritiene questo Giudice, sulla scorta di altre pronunce di merito (Corte Appello Genova sez. Lavoro
8.07.2019, Sent. 257/2019; Corte appello Milano Sez. lavoro sent. N. 1042/2021; Corte Appello
Catanzaro Sez. Lavoro n. 1188/2021; Trib. Lavoro Napoli n. 6474/2022 del 07.12.2022), che la norma sopra specificata di cui all'art. 35 D.L. 207/2008 preveda un obbligo di comunicazione della situazione reddituale solo per quei soggetti titolari di una prestazione assistenziale legata al reddito che non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi ai fini impositivi, ma che percepiscano un reddito tale da incidere sulla prestazione di cui godono, con esclusione invece di quei soggetti che non percepiscono alcun reddito. Invero depone in questo senso il tenore letterale della norma che prevede, nel caso di soggetti che non comunicano la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, l'obbligo di presentare “la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione”. Se con tale norma si fosse voluto prevedere un obbligo di comunicazione generalizzato non si sarebbe fatto riferimento solo a quei soggetti che hanno una situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento e che, quindi, può portare alla perdita o riduzione della prestazione, ma si sarebbe previsto che tutti i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito sono tenuti a comunicare la propria situazione reddituale indi-pendentemente dal fatto che abbiano o meno percepito un reddito.
L'interpretazione letterale della norma in esame è in linea con la sua finalità, che è quella di porre l'Ente che eroga la prestazione di venire a conoscenza di variazioni della situazione reddituale del beneficiario della prestazione, onde potere provvedere all'adozione tempestiva dei conseguenti provvedimenti. A questo va aggiunto quanto previsto dalla Circolare 195/2015 ove, proprio in seguito all'articolo 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge
122/2010, che ha modificato l'art. 35 del D.L. n. 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2009, introducendo il comma 10 bis, vengono illustrate le nuove modalità di effettuazione della campagna RED ITA, a partire da quella relativa al 2015 per i redditi prodotti nel
2014.
Invero, dopo avere affermato che i pensionati titolari delle prestazioni elencate nella tabella 1 sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all' , nonché quella del coniuge o dei CP_1 familiari, laddove i loro redditi incidano sul diritto o sulla misura di tali prestazioni, stabilisce che tale obbligo deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente, ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da pensione. Al punto 3.3 della Circolare richiamata, titolato “Assenza di redditi ulteriori oltre le pensioni” è previsto che :“nel caso in cui ai fini della comunicazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto
e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogata/e dall'istituto e più in generale rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario centrale dei pensionati e conosciute dall' il titolare non è tenuto a effettuare nessuna dichiarazione CP_2 reddituale all'Istituto (…)”.
Nel caso in esame, risulta in ogni caso allegata e documentata dal ricorrente l'assenza di redditi propri e della coniuge (cfr. certificazione reddituale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate). Se ne desume che CP_ la sua situazione reddituale non ha subito alcuna variazione per cui i dati, già conosciuti dall' sono rimasti inalterati.
Sulla scorta di tutte le considerazioni che precedono, alla constata illegittimità della condotta della parte resistente consegue il ripristino della prestazione in contesa.
Ne consegue che il ricorrente ha diritto alla corresponsione dei ratei maturati a decorrere dal 1/1/2019 oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Sul diritto alla maggiorazione sociale. Parte ricorrente ha rivendicato il proprio diritto alla maggiorazione sociale sulla pensione in godimento al compimento del settantesimo anno di età e, dunque, a far data dall'1/1/2016 e, per l'effetto, alla corresponsione degli importi differenziali a tale titolo maturati sui ratei di pensione erogati tra la data richiamata e il 31/12/2018.
Ebbene, occorre osservare che l'art. 38 della L. 28 dicembre 2001 n° 448 (legge specificamente richiamata nei ricorsi introduttivi) prevede che, sulla base di specifiche condizioni, venga attribuito un incremento della misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:
1. all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;
2. all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
3. all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Il presupposto, quindi, per ottenere tale incremento è che il soggetto già usufruisca della
“maggiorazione sociale” ai sensi di una delle suddette norme e, nel caso di specie, del tutto carenti sono le allegazioni sulla titolarità di maggiorazioni in godimento (ex art. 70 l. 338/2000) sulle quali vantare l'incremento di cui all'art. 38 l. 448/2001.
Ma con portata assorbente rispetto a tale rilievo, si deve dare atto del recente arresto della Suprema
Corte (Sez. L, Ordinanza n. 9561 del 2021) che ha affermato il principio secondo cui la maggiorazione sociale non opera automaticamente al compimento dei requisiti anagrafici, essendo necessario che l'interessato presenti la domanda per la maggiorazione che avrà effetto solo dal primo giorno successivo quello di presentazione della domanda medesima.
In particolare, si è affermato che: “(…) l'effetto sostitutivo automatico dell'assegno sociale, in considerazione della natura assistenziale della prestazione volta a soccorrere i cittadini fragili in ragione dell'età anagrafica e perché sprovvisti dei mezzi necessari per vivere (Corte Cost. nn. 31 del
1986, 12 e 400 del 2019, 152 del 2020), non può affermarsi anche per la maggiorazione della prestazione economica sociale sostitutiva, ulteriore strumento con cui l'ordinamento dà attuazione all'obbligo, di rango costituzionale, di alleviare lo stato di bisogno dei più indigenti fra gli anziani che versino in precarie condizioni di sostentamento;
le prescritte condizioni reddituali fissate per il diritto alla maggiorazione portano già ad escludere la natura accessoria ed automatica della maggiorazione e, dunque, della maturazione del diritto alla maggiorazione al solo maturare del requisito anagrafico, al pari della prestazione assistenziale sostitutiva alla quale accede, a prescindere dalla domanda dell'assistito; neanche si rinvengono fonti normative che possano fondare l'affermata automaticità della maggiorazione giacché la necessità della domanda amministrativa risulta ribadita dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, fin dall'incipit dell'articolo: «Con effetto dal 1° luglio 1988, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori ... è corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensione nella misura di lire 50.000 mensili, per tredici mensilità, a condizione che...» ed è riaffermata nel comma 6: «La domanda per ottenere la maggiorazione sociale, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonché da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo CP_ attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, è presentata alla sede dell territorialmente competente»; chiude, inoltre, il richiamato compendio normativo, la prescrizione, enunciata nel comma 10, della
«decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda», con
l'espressa qualificazione del credito in esame come non cedibile, né sequestrabile, né pignorabile;
si tratta, del resto, di disposizioni normative in continuità con la già prescritta decorrenza, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, enunciata nell'articolo
1 della legge n. 140 del 1985 in riferimento alla maggiorazione sociale dei trattamenti minimi, sostituita dalle richiamate disposizioni dell'articolo 1 della legge n. 544 del 1988 e non soggette a loro volta a modifiche, per la parte che qui rileva, nei numerosi interventi legislativi successivi finalizzati all'ampliamento degli aventi diritto alle maggiorazioni sociali;
in definitiva, la maggiorazione dell'assegno sociale non opera automaticamente al compimento dei requisiti anagrafici, essendo necessario che l'interessato presenti domanda per la maggiorazione che avrà effetto soltanto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda medesima, come reso palese dalla chiara lettura del dettato normativo (…)”.
La necessità della specifica istanza amministrativa, all'evidenza, è da ricollegare alle dichiarazioni che il potenziale beneficiario deve rendere, in riferimento ai redditi percepiti, non potendosi escludere CP_ la titolarità di entrate ulteriori e diverse rispetto a quelle già conosciute dall' e, quindi, non potendo operare il principio secondo il quale la domanda amministrativa, necessaria per far conoscere all'ente i presupposti del diritto alla prestazione (il fatto fondante e la privata volontà di conseguire il riconoscimento del diritto), la cui mancanza rende improponibile l'azione giudiziaria, non è necessaria
(solo) ove l'ente sia a formale conoscenza di tali presupposti (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 20892 del 2007).
Nella fattispecie in esame, non solo mancano l'allegazione e la prova della presentazione di apposita domanda amministrativa finalizzata ad ottenere la maggiorazione sociale rivendicata ma si intercetta, altresì, argomento di indice contrario nella richiesta (sub punto 2 delle conclusioni del ricorso iscritto al n. R.G. 432/2019) del pagamento dei ratei pensionistici con maggiorazione dalla data del 1° febbraio 2016 (che corrisponde al primo giorno del mese successivo al compimento del settantesimo anno di età del ricorrente).
Esclusa, sulla scorta delle considerazioni sopra richiamate, l'automaticità dell'incremento al maturare del requisito anagrafico, la domanda giudiziaria, sotto questo profilo, come condivisibilmente eccepito da parte resistente, deve essere dichiarata improponibile. CP_ Sulla domanda riconvenzionale dell'
Quanto al profilo da indagare a seguito di domanda riconvenzionale dell'istituto resistente, lo stesso si identifica nella natura indebita delle somme erogate al ricorrente odierno a titolo di assegno sociale per il periodo intercorso dal compimento del 65° anno di età (1/1/2011) al 31.12.2018, data in cui sia le parti hanno concordemente individuato l'interruzione della prestazione in esame.
Per come anticipato, dalle deduzioni dell'istituto resistente si evince che la richiesta di restituzione delle somme assunte come indebite deriverebbe non già dalla inesistenza ab origine degli elementi costitutivi della prestazione in godimento, quanto piuttosto dalla difficoltà di verificarne l'attualità.
Tanto già basterebbe a rigettare la richiesta di ripetizione dei ratei riscossi dalla decorrenza, che l'istituto ha, peraltro, erroneamente individuato nel novembre del 2005 ma che non può essere anteriore al gennaio del 2011, data di maturazione del requisito anagrafico (pari ad anni 65).
Ebbene sulla scorta di tutte le considerazioni che precedono, l'interruzione della prestazione da parte CP_ dell' nell'arbitrarietà che ne connota i profili esaminati, risulta inidonea a fondare la richiesta di restituzione delle somme erogate al beneficiario che già priva, peraltro, di qualunque determinazione dell'importo e dei confini temporali dell'indebito, si rivela tendenzialmente esplorativa anche in punto di motivazione.
Ad ulteriore riprova di quanto asserito, si osserva che ove, per ipotesi, l'indebito fosse configurabile, lo stesso sarebbe irripetibile a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti (deve, infatti, applicarsi il principio ribadito di recente dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13223/2020, secondo cui: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.”).
Tuttavia, nella specie, tale statuizione sarebbe preclusa proprio dalla mancanza di quel provvedimento accertativo del venir meno dei requisiti legittimanti l'accesso alla prestazione in contesa;
circostanza che conferma come, tanto l'interruzione nell'erogazione, quanto la richiesta di ripetizione dei ratei erogati non si sottraggano a censure di arbitrarietà, sommarietà e irritualità.
In conclusione, la domanda riconvenzionale dell'istituto finalizzata alla restituzione dei ratei di pensione corrisposti fino al 31 dicembre 2018 deve essere rigettata.
Le spese di lite sono compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela
Esposito in funzione di Giudice del Lavoro - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie la domanda di ripristino dell'assegno sociale e, per l'effetto condanna l' alla CP_2 corresponsione dei ratei arretrati dovuti dall'1/1/2019, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- dichiara improponibile la domanda volta al riconoscimento della maggiorazione sociale ex art. 38 L. 448/2001;
- rigetta la domanda riconvenzionale dell' resistente;
CP_1
- compensa le spese.
Castrovillari, 20.10.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021.
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei procedimenti riuniti decisi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promossi da
Parte_1
-parte ricorrente- Avv. Mario Ettore Angelo Rotondo
Email_1 omenico Rotondo
[...]
Email_2 contro
Controparte_1
-parte resistente- Avv. Umberto Ferrato t Email_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con gli atti introduttivi dei giudizi riuniti, depositati il 5/2/2019, parte ricorrente, lamentando l'illegittimità della revoca dell'assegno sociale in godimento fino al 31 dicembre 2018, ha agito in giudizio per ottenere il ripristino della prestazione a far data dalla revoca, il riconoscimento della maggiorazione sociale della provvidenza prevista dalle leggi n° 388/2000 e n° 448/2001 e la corresponsione degli importi differenziali. A tal fine, ha dedotto di essere titolare dell'assegno sociale dal compimento del 65° anno di età fino al 31/12/2018, di avere tutti i requisiti necessari per la prestazione in contesa e, in particolare, di essere cittadino extracomunitario (Marocco) munito di carta d'identità rilasciata dal Comune di
Francavilla Marittima, di essere titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, di risiedere stabilmente in Italia e di non godere di alcun reddito.
Ha, pertanto, adito l'intestato Tribunale per ottenere l'accertamento del diritto all'assegno sociale, alla relativa integrazione dal raggiungimento del settantesimo anno di età e alla differenza a tale titolo maturata sui ratei pensionistici dall'1/1/2016 al 31 dicembre 2018 per un ammontare pari a €
7.452,90, oltre rivalutazione e interessi fino al soddisfo. CP_ Costituitasi la parte resistente ha eccepito, nei vari scritti difensivi, in via preliminare,
l'improponibilità e l'improcedibilità dei ricorsi per mancanza di domanda e ricorso amministrativo;
nel merito, ne ha chiesto il rigetto per infondatezza e ha spiegato domanda riconvenzionale alla restituzione dei ratei erogati dal mese di novembre del 2005 per mancanza dei requisiti legittimanti l'accesso alla prestazione.
A tal fine, ha dedotto di aver prima sospeso, poi revocato, la provvidenza in contesa per la difficoltà di verificare la permanenza dei requisiti legittimanti la prestazione a fronte dell'irreperibilità del ricorrente, desunta dalla mancata ricezione di due raccomandate a mezzo posta, dalla disdetta del contratto di locazione dell'immobile nel comune di ultima residenza, dal mancato esito delle comunicazioni inoltrate al pensionato in ragione della sua iscrizione alla gestione Commercianti. Ha, altresì, contestato la mancanza di prova del requisito reddituale del ricorrente per omessa dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13/4/1997 n° 114 e per omessa presentazione, a fronte di iscrizione nella Gestione Commercianti, delle dichiarazioni reddituali alla competente Agenzia delle Entrate sin dal 2009.
Le controversie sono state istruite mediante acquisizione documentale.
***
I ricorsi meritano parziale accoglimento per le ragioni che di seguito verranno esplicitate.
Sul ripristino dell'assegno sociale
L'assegno sociale è la prestazione assistenziale introdotta dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 6 e
7, per le persone ultrasessantacinquenni con redditi di importo inferiore a quello dell'assegno stesso, che dal 1° gennaio 1996 sostituisce la pensione sociale.
Al pari della pensione sociale, ai fini del diritto all'assegno sociale, si prescinde dall'esistenza di un rapporto assicurativo e contributivo ma è necessario possedere determinati requisiti di natura reddituale e di cittadinanza. Tali requisiti sono: a) compimento del 65 anno di età (fino al 2012; 66 anni e 7 mesi nel 2018, 67 anni di età nel 2019); b) cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell'Unione Europea e per gli extracomunitari il possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
c) residenza in Italia di almeno dieci anni continuativi, temporalmente individuabili in qualsiasi momento della vita prima della richiesta della prestazione (tale ulteriore requisito è in vigore dal 1° gennaio 2009 ed è richiesto in aggiunta al generale requisito di residenza sul territorio nazionale per il diritto al conseguimento e al mantenimento della prestazione); d) residenza sul territorio nazionale;
d) reddito non superiore all'importo annuo dell'assegno se il richiedente non è coniugato;
e) reddito cumulato con quello del coniuge non superiore a due volte l'importo annuo dell'assegno se il richiedente è coniugato. Nel caso in cui il reddito del richiedente o quello del coniuge o la loro somma siano inferiori ai limiti di legge (condizione necessaria per fruire della prestazione), l'assegno viene erogato in un importo ridotto pari alla differenza tra l'importo intero annuale dell'assegno sociale corrente e l'ammontare del reddito annuale.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposta norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione.
Ciò premesso in punto di diritto, va chiarito che nella fattispecie in esame, il ricorrente ha chiesto il CP_ ripristino della prestazione assistenziale che assume essere stata illegittimamente revocata dall'
Al riguardo, giova chiarire che deve ritenersi proponibile la domanda di ripristino dell'assegno sociale avanzata dal ricorrente, non essendo all'uopo necessaria, come dedotto dall'ente, la presentazione di nuovo istanza amministrativa volta al conseguimento della prestazione a decorrere dalla data di sospensione o revoca.
Ed invero, in assenza del provvedimento formale di interruzione dell'erogazione della prestazione e a fronte delle allegazioni contraddittorie sul punto (su cui infra) dell' resistente, non si può CP_1 stabilire se, nella vicenda in contesa, sia intervenuta la sospensione o la revoca della prestazione.
Tuttavia, quand'anche si volesse qualificare il provvedimento in guisa di revoca della prestazione,
l'infondatezza della deduzione discende dall'applicazione al caso di specie del principio di recente affermato da Cass. civ. Sez. U, Sentenza n. 14561 del 2022, secondo cui, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, non è indispensabile presentare una nuova domanda prima di agire giudizialmente. Più nello specifico, come affermato in tale pronuncia in termini estensibili alla fattispecie, la domanda amministrativa trova la sua ragione d'essere nell'esigenza di provocare una verifica anticipata, in sede amministrativa, dell'esistenza dei requisiti per ottenere la prestazione. Questo è particolarmente vero nel caso in cui la domanda viene presentata per ottenere il riconoscimento di una prestazione di cui non si sia in precedenza beneficiato ovvero nel caso in cui, a prescindere dalla legittimità della revoca intervenuta, si ritenga che siano insorti nuovamente e da data successiva, i presupposti per il riconoscimento di una prestazione assistenziale. Ove, invece, si contesti il venir meno dei requisiti della prestazione già in godimento e se ne affermi la persistenza senza soluzione di continuità, allora, un nuovo accertamento in sede amministrativa risulta essere un duplicato di un'azione amministrativa appena conclusasi.
Ne consegue l'infondatezza della tesi della necessaria proposizione, ai fini del ripristino della prestazione sospesa o revocata, di una nuova domanda amministrativa.
Consegue, altresì, che la distinzione tra revoca legittima ed illegittima diviene rilevante per selezionare l'ampiezza dell'indagine demandata al giudice al fine di ripristinare ex tunc la prestazione.
Si è chiarito, infatti, che l'accertamento dei requisiti costitutivi del diritto è diverso nel caso in cui la revoca sia ritenuta legittima ed il diritto sia accertato con decorrenza diversa da quella originaria (con necessità di verificarne tutti i requisiti: cfr. Cass. 19/12/2005 n.27921 del e Cass. 06/03/2004 n. 4634 in motivazione) rispetto al caso in cui invece il provvedimento di revoca disposto per mancanza di uno o più requisiti risulti difforme rispetto alla situazione di fatto accertata in giudizio (cfr. Cass.
26/01/2009 n.1839). In tale caso infatti non si verificherebbe l'estinzione del diritto con l'insorgenza di uno nuovo anche se uguale nel contenuto ma piuttosto "il diritto alla prestazione sussiste inalterato per effetto dell'originario riconoscimento" con la conseguenza, sul piano processuale, che il rifiuto dell'ulteriore esecuzione dell'obbligazione sull'assunto che sia venuto meno un requisito determinato impone al giudice di verificare l'esistenza degli ulteriori requisiti solo nel caso in cui la loro insussistenza sia espressamente denunciata dalla convenuta (cfr. Cass. ult. cit. con riferimento al requisito sanitario dell'assegno di invalidità).
Per tali ragioni, l'indagine circa la sussistenza del diritto al ripristino dell'assegno sociale non può prescindersi da quella sulla legittimità della condotta dell'istituto previdenziale e sulla motivazione che ha fondato l'interruzione del beneficio in godimento.
Passando ad esaminare il merito e le allegazioni delle parti ed in particolare, da quanto dedotto da CP_ nelle memorie di costituzione, nonché dalla documentazione in atti, si evince che la sospensione deriva non già dalla inesistenza ab origine degli elementi costitutivi della prestazione in godimento, quanto piuttosto dalla difficoltà di verificarne la permanenza. Ed infatti, la concessione dell'assegno sociale richiede già in fase di prima liquidazione l'accertamento dei requisiti necessari all'accesso e, in base a quanto dedotto dallo stesso resistente, solo in sede di verifica del mantenimento della prestazione l'istituto ha dovuto procedere alla sospensione, prima e alla revoca, poi, della stessa.
Tuttavia, mancando agli atti sia il provvedimento di sospensione che quello di revoca della prestazione e fornendo, al riguardo, parte resistente allegazioni contraddittorie ed equivoche, non è possibile verificare il rispetto dei tempi, delle modalità e della motivazione dell'interruzione nell'erogazione della provvidenza e finanche della tipologia del provvedimento adottato.
Ed infatti, nelle memorie di costituzione: CP_ a) l' ha dapprima negato che fosse intervenuta la revoca dell'assegno sociale, deducendo trattarsi di mera sospensione, per poi sostenere di averlo revocato in data 31/12/2018
(incertezza sulla tipologia del provvedimento);
b) il resistente ha ribadito che la prestazione viene sospesa se il titolare soggiorna all'estero per più di 30 giorni, e dopo un anno dalla sospensione, la prestazione è revocata, cosicché dopo un anno dalla sospensione ed in assenza di qualsivoglia notizia della parte interessata, ha revocato il beneficio in data 31/12/2018: tuttavia, le “ricerche” del beneficiario, effettuate dall'istituto, si risolvono in due mere richieste di convocazioni effettuate peraltro tra settembre e ottobre del 2018, cioè solo due mesi -non un anno- prima del presunto provvedimento definitivo (incertezza sui tempi);
c) dal tenore letterale degli scritti difensivi non è chiaro se la prestazione sia stata sospesa per la difficoltà di verificare la residenza effettiva e stabile o per l'omessa comunicazione dei dati reddituali o per entrambi (incertezza sulla motivazione);
d) quanto alle modalità di azione, al fine di delineare il perimetro di legittimità dell'operato dell'ente previdenziale, deve osservarsi che la condotta dell'istituto risulta illegittima sia in ordine alla verifica della residenza sul territorio nazionale sia per quanto attiene all'acquisizione dei dati reddituali. CP_
Sotto il primo profilo, l' ha dedotto l'irreperibilità del beneficiario dalla mancata ricezione delle due missive datate 13/9/2018 e 25/10/2018 e dalla dicitura “destinatario irreperibile” sulla relativa notifica. Ebbene, a prescindere dall'invalidità della notifica che non consente di distinguere tra irreperibilità relativa (e conseguente applicazione dell'art. 140 c.p.c.) e assoluta (con conseguente rispetto della procedura di cui all'art. 60 D.P.R. 600/1973) e che è, in ogni caso, carente degli adempimenti ulteriori previsti in entrambe le ipotesi, va osservato che nella gestione delle prestazioni assistenziali a soggetti irreperibili esiste una specifica procedura da seguire, recepita dall'istituto stesso nel messaggio numero 689 del 20/2/2019. In primo luogo, la dichiarazione di irreperibilità è effettuata dai Comuni nei confronti di soggetti residenti nel proprio territorio al termine di un iter amministrativo regolamentato dal D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (come modificato dal decreto del presidente della repubblica 17 luglio 2015
n.126) cui segue la cancellazione di un soggetto dall'anagrafe comunale (cfr. art. 11, 1° comma, lettera c).
Nel caso in esame, non solo manca questo tipo di accertamento ma mancano, altresì, elementi di segno contrario in grado di superare l'evidenza documentale rilevabile, al contrario, nella produzione del ricorrente e consistente nel certificato di residenza storico rilasciato dal Comune di Francavilla
Marittima in data 8/1/2019 e attestante la residenza in tale comune sin dal 2001 e il certificato di stato di famiglia da cui emerge che il ricorrente è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente nel citato comune assieme alla coniuge, Persona_1
CP_ Non solo, ma la stessa produzione documentale dell' attestando l'iscrizione del ricorrente alla
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Matera, con inizio attività dal
05.07.2000 - periodo in cui, risultava essere residente nel comune di Scanzano Jonico (MT)- e, dopo il cambio di residenza nel comune di Francavilla Marittima in Contrada Vigne s.n.c., l'inizio una nuova attività dal 25/6/2002, contribuisce a conferire a tale residenza carattere non solo anagrafico.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la residenza sussiste in presenza
“dell'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dell'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali” (Cass. n. 25726 del 2011; Cass. Sez. I, sent. n. 16525 del 5 agosto 2005; Cass. Sez. I, sent.
n.4525 del 6 luglio1983), cosicché la valutazione del luogo di effettiva residenza (la “stabile dimora”
o “dimora abituale”) del soggetto non può prescindere da fatti univoci evidenzianti la volontà di rimanere stabilmente in quel luogo, di coltivarvi i propri interessi e intrattenervi le proprie relazioni sociali e familiari.
In conclusione, a fronte di quanto provato da parte ricorrente, non sono stati prodotti dal resistente elementi idonei a dimostrarne la fruizione di periodi di "permanenza all'estero" superiori trenta giorni o addirittura l'irreperibilità tali da legittimare la sospensione e la revoca della prestazione sotto tale profilo. CP_ Per quanto, invece, attiene al requisito reddituale, le argomentazioni difensive svolte dall' non si traducono in alcuna puntuale contestazione dello stesso, essendosi l'istituto limitato a lamentare l'omessa comunicazione a cura del ricorrente dei relativi dati reddituali e a ricordare, in termini generali, che, nelle azioni di indebito incombe sul ricorrente di provare i fatti costitutivi del diritto azionato. Pertanto, giova in primo luogo, chiarire che, nella fattispecie all'esame, non sussiste in capo al ricorrente alcun onere specifico di prova del requisito reddituale, atteso che l'esistenza di tale presupposto -già verificato in sede di riconoscimento della originaria prestazione-, non è mai stato CP_ posto in discussione dall con conseguente relevatio ab onere probandi da parte del richiedente
(cfr. Cass. n. 3680 del 2019; Cass. n. 27490 del 2019; in motivazione, tra le tante, Cass. nn.18824 e
19086 del 2022).
Ma anche sulla lamentata omissione dichiarativa, le criticità riscontrate nell'operato dell'amministrazione appaiono insuperabili.
Ed invero, ai sensi dell'art. 35, comma 10 bis, d. l. 207/2008, è previsto che: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'art. 13 della legge 30.12.1991 n. 412 , i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8 , che non comunicano integralmente all'amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli enti previdenziali che erogano la prestazione .In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Ritiene questo Giudice, sulla scorta di altre pronunce di merito (Corte Appello Genova sez. Lavoro
8.07.2019, Sent. 257/2019; Corte appello Milano Sez. lavoro sent. N. 1042/2021; Corte Appello
Catanzaro Sez. Lavoro n. 1188/2021; Trib. Lavoro Napoli n. 6474/2022 del 07.12.2022), che la norma sopra specificata di cui all'art. 35 D.L. 207/2008 preveda un obbligo di comunicazione della situazione reddituale solo per quei soggetti titolari di una prestazione assistenziale legata al reddito che non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi ai fini impositivi, ma che percepiscano un reddito tale da incidere sulla prestazione di cui godono, con esclusione invece di quei soggetti che non percepiscono alcun reddito. Invero depone in questo senso il tenore letterale della norma che prevede, nel caso di soggetti che non comunicano la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, l'obbligo di presentare “la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione”. Se con tale norma si fosse voluto prevedere un obbligo di comunicazione generalizzato non si sarebbe fatto riferimento solo a quei soggetti che hanno una situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento e che, quindi, può portare alla perdita o riduzione della prestazione, ma si sarebbe previsto che tutti i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito sono tenuti a comunicare la propria situazione reddituale indi-pendentemente dal fatto che abbiano o meno percepito un reddito.
L'interpretazione letterale della norma in esame è in linea con la sua finalità, che è quella di porre l'Ente che eroga la prestazione di venire a conoscenza di variazioni della situazione reddituale del beneficiario della prestazione, onde potere provvedere all'adozione tempestiva dei conseguenti provvedimenti. A questo va aggiunto quanto previsto dalla Circolare 195/2015 ove, proprio in seguito all'articolo 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge
122/2010, che ha modificato l'art. 35 del D.L. n. 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2009, introducendo il comma 10 bis, vengono illustrate le nuove modalità di effettuazione della campagna RED ITA, a partire da quella relativa al 2015 per i redditi prodotti nel
2014.
Invero, dopo avere affermato che i pensionati titolari delle prestazioni elencate nella tabella 1 sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all' , nonché quella del coniuge o dei CP_1 familiari, laddove i loro redditi incidano sul diritto o sulla misura di tali prestazioni, stabilisce che tale obbligo deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente, ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da pensione. Al punto 3.3 della Circolare richiamata, titolato “Assenza di redditi ulteriori oltre le pensioni” è previsto che :“nel caso in cui ai fini della comunicazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto
e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogata/e dall'istituto e più in generale rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario centrale dei pensionati e conosciute dall' il titolare non è tenuto a effettuare nessuna dichiarazione CP_2 reddituale all'Istituto (…)”.
Nel caso in esame, risulta in ogni caso allegata e documentata dal ricorrente l'assenza di redditi propri e della coniuge (cfr. certificazione reddituale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate). Se ne desume che CP_ la sua situazione reddituale non ha subito alcuna variazione per cui i dati, già conosciuti dall' sono rimasti inalterati.
Sulla scorta di tutte le considerazioni che precedono, alla constata illegittimità della condotta della parte resistente consegue il ripristino della prestazione in contesa.
Ne consegue che il ricorrente ha diritto alla corresponsione dei ratei maturati a decorrere dal 1/1/2019 oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Sul diritto alla maggiorazione sociale. Parte ricorrente ha rivendicato il proprio diritto alla maggiorazione sociale sulla pensione in godimento al compimento del settantesimo anno di età e, dunque, a far data dall'1/1/2016 e, per l'effetto, alla corresponsione degli importi differenziali a tale titolo maturati sui ratei di pensione erogati tra la data richiamata e il 31/12/2018.
Ebbene, occorre osservare che l'art. 38 della L. 28 dicembre 2001 n° 448 (legge specificamente richiamata nei ricorsi introduttivi) prevede che, sulla base di specifiche condizioni, venga attribuito un incremento della misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:
1. all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;
2. all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
3. all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Il presupposto, quindi, per ottenere tale incremento è che il soggetto già usufruisca della
“maggiorazione sociale” ai sensi di una delle suddette norme e, nel caso di specie, del tutto carenti sono le allegazioni sulla titolarità di maggiorazioni in godimento (ex art. 70 l. 338/2000) sulle quali vantare l'incremento di cui all'art. 38 l. 448/2001.
Ma con portata assorbente rispetto a tale rilievo, si deve dare atto del recente arresto della Suprema
Corte (Sez. L, Ordinanza n. 9561 del 2021) che ha affermato il principio secondo cui la maggiorazione sociale non opera automaticamente al compimento dei requisiti anagrafici, essendo necessario che l'interessato presenti la domanda per la maggiorazione che avrà effetto solo dal primo giorno successivo quello di presentazione della domanda medesima.
In particolare, si è affermato che: “(…) l'effetto sostitutivo automatico dell'assegno sociale, in considerazione della natura assistenziale della prestazione volta a soccorrere i cittadini fragili in ragione dell'età anagrafica e perché sprovvisti dei mezzi necessari per vivere (Corte Cost. nn. 31 del
1986, 12 e 400 del 2019, 152 del 2020), non può affermarsi anche per la maggiorazione della prestazione economica sociale sostitutiva, ulteriore strumento con cui l'ordinamento dà attuazione all'obbligo, di rango costituzionale, di alleviare lo stato di bisogno dei più indigenti fra gli anziani che versino in precarie condizioni di sostentamento;
le prescritte condizioni reddituali fissate per il diritto alla maggiorazione portano già ad escludere la natura accessoria ed automatica della maggiorazione e, dunque, della maturazione del diritto alla maggiorazione al solo maturare del requisito anagrafico, al pari della prestazione assistenziale sostitutiva alla quale accede, a prescindere dalla domanda dell'assistito; neanche si rinvengono fonti normative che possano fondare l'affermata automaticità della maggiorazione giacché la necessità della domanda amministrativa risulta ribadita dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, fin dall'incipit dell'articolo: «Con effetto dal 1° luglio 1988, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori ... è corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensione nella misura di lire 50.000 mensili, per tredici mensilità, a condizione che...» ed è riaffermata nel comma 6: «La domanda per ottenere la maggiorazione sociale, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonché da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo CP_ attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, è presentata alla sede dell territorialmente competente»; chiude, inoltre, il richiamato compendio normativo, la prescrizione, enunciata nel comma 10, della
«decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda», con
l'espressa qualificazione del credito in esame come non cedibile, né sequestrabile, né pignorabile;
si tratta, del resto, di disposizioni normative in continuità con la già prescritta decorrenza, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, enunciata nell'articolo
1 della legge n. 140 del 1985 in riferimento alla maggiorazione sociale dei trattamenti minimi, sostituita dalle richiamate disposizioni dell'articolo 1 della legge n. 544 del 1988 e non soggette a loro volta a modifiche, per la parte che qui rileva, nei numerosi interventi legislativi successivi finalizzati all'ampliamento degli aventi diritto alle maggiorazioni sociali;
in definitiva, la maggiorazione dell'assegno sociale non opera automaticamente al compimento dei requisiti anagrafici, essendo necessario che l'interessato presenti domanda per la maggiorazione che avrà effetto soltanto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda medesima, come reso palese dalla chiara lettura del dettato normativo (…)”.
La necessità della specifica istanza amministrativa, all'evidenza, è da ricollegare alle dichiarazioni che il potenziale beneficiario deve rendere, in riferimento ai redditi percepiti, non potendosi escludere CP_ la titolarità di entrate ulteriori e diverse rispetto a quelle già conosciute dall' e, quindi, non potendo operare il principio secondo il quale la domanda amministrativa, necessaria per far conoscere all'ente i presupposti del diritto alla prestazione (il fatto fondante e la privata volontà di conseguire il riconoscimento del diritto), la cui mancanza rende improponibile l'azione giudiziaria, non è necessaria
(solo) ove l'ente sia a formale conoscenza di tali presupposti (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 20892 del 2007).
Nella fattispecie in esame, non solo mancano l'allegazione e la prova della presentazione di apposita domanda amministrativa finalizzata ad ottenere la maggiorazione sociale rivendicata ma si intercetta, altresì, argomento di indice contrario nella richiesta (sub punto 2 delle conclusioni del ricorso iscritto al n. R.G. 432/2019) del pagamento dei ratei pensionistici con maggiorazione dalla data del 1° febbraio 2016 (che corrisponde al primo giorno del mese successivo al compimento del settantesimo anno di età del ricorrente).
Esclusa, sulla scorta delle considerazioni sopra richiamate, l'automaticità dell'incremento al maturare del requisito anagrafico, la domanda giudiziaria, sotto questo profilo, come condivisibilmente eccepito da parte resistente, deve essere dichiarata improponibile. CP_ Sulla domanda riconvenzionale dell'
Quanto al profilo da indagare a seguito di domanda riconvenzionale dell'istituto resistente, lo stesso si identifica nella natura indebita delle somme erogate al ricorrente odierno a titolo di assegno sociale per il periodo intercorso dal compimento del 65° anno di età (1/1/2011) al 31.12.2018, data in cui sia le parti hanno concordemente individuato l'interruzione della prestazione in esame.
Per come anticipato, dalle deduzioni dell'istituto resistente si evince che la richiesta di restituzione delle somme assunte come indebite deriverebbe non già dalla inesistenza ab origine degli elementi costitutivi della prestazione in godimento, quanto piuttosto dalla difficoltà di verificarne l'attualità.
Tanto già basterebbe a rigettare la richiesta di ripetizione dei ratei riscossi dalla decorrenza, che l'istituto ha, peraltro, erroneamente individuato nel novembre del 2005 ma che non può essere anteriore al gennaio del 2011, data di maturazione del requisito anagrafico (pari ad anni 65).
Ebbene sulla scorta di tutte le considerazioni che precedono, l'interruzione della prestazione da parte CP_ dell' nell'arbitrarietà che ne connota i profili esaminati, risulta inidonea a fondare la richiesta di restituzione delle somme erogate al beneficiario che già priva, peraltro, di qualunque determinazione dell'importo e dei confini temporali dell'indebito, si rivela tendenzialmente esplorativa anche in punto di motivazione.
Ad ulteriore riprova di quanto asserito, si osserva che ove, per ipotesi, l'indebito fosse configurabile, lo stesso sarebbe irripetibile a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti (deve, infatti, applicarsi il principio ribadito di recente dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13223/2020, secondo cui: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.”).
Tuttavia, nella specie, tale statuizione sarebbe preclusa proprio dalla mancanza di quel provvedimento accertativo del venir meno dei requisiti legittimanti l'accesso alla prestazione in contesa;
circostanza che conferma come, tanto l'interruzione nell'erogazione, quanto la richiesta di ripetizione dei ratei erogati non si sottraggano a censure di arbitrarietà, sommarietà e irritualità.
In conclusione, la domanda riconvenzionale dell'istituto finalizzata alla restituzione dei ratei di pensione corrisposti fino al 31 dicembre 2018 deve essere rigettata.
Le spese di lite sono compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela
Esposito in funzione di Giudice del Lavoro - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie la domanda di ripristino dell'assegno sociale e, per l'effetto condanna l' alla CP_2 corresponsione dei ratei arretrati dovuti dall'1/1/2019, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- dichiara improponibile la domanda volta al riconoscimento della maggiorazione sociale ex art. 38 L. 448/2001;
- rigetta la domanda riconvenzionale dell' resistente;
CP_1
- compensa le spese.
Castrovillari, 20.10.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021.