TRIB
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/02/2025, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13484/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13484/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO, 29 Parte_1 C.F._1
71121 FOGGIA presso l'Avvocato RUOCCO ANDREA, che la/lo rappresenta e difende
RICORRENTE
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA BROLETTO, 20 Controparte_1 P.IVA_1
20100 MILANO presso l'Avvocato ROMANELLI MARCO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità del Parte_1
contratto di finanziamento n. 013421073 concluso in data 30.09.2007 per l'acquisto di un armadio con la resistente presso l'esercente convenzionato nella parte Controparte_2 Parte_2
afferente il rilascio di una carta di credito revolving.
pagina 1 di 4 Il ricorrente allega la nullità per indeterminatezza della clausola relativa agli interessi in violazione degli artt. 1284 c.c. e 117 TUB in quanto la stessa si limiterebbe a prevedere un limite minimo e massimo del tasso di interesse, senza indicare quello effettivamente applicato all'interno di tale range.
Da tale nullità discenderebbe il proprio diritto alla restituzione delle somme mutuategli al tasso legale ai sensi dell'art. 1284 comma 3 c.c. ovvero al tasso BOT ex art. 117 comma 7 TUB.
Sostiene, in via subordinata, che il contratto sarebbe nullo in quanto collocato presso un rivenditore di elettrodomestici appartenente alla grande distribuzione, in violazione delle prescrizioni sul collocamento e la distribuzione dei prodotti finanziari di cui al D.lgs. n. 374/1999. Da tale nullità discenderebbe il diritto alla restituzione delle somme mutuategli al tasso legale ai sensi dell'art. 1284 comma 3 c.c. e non a quello convenuto nel contratto.
Pertanto, ha chiesto, in via principale, di accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto alla restituzione delle somme ai tassi BOT ex art. 117 comma 7 TUB e, in via subordinata, di accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento con carta revolving con conseguente diritto alla restituzione degli importi al tasso legale ex art 1284 comma 3 c.c.
Ha, infine, chiesto la condanna della resistente al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario. si è costituita in giudizio deducendo - in via pregiudiziale – l'improcedibilità della Controparte_2
domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Nel merito, ha chiesto di rigettare le domande avanzate dal ricorrente in quanto la clausola sugli interessi, considerata la particolare natura del contratto a formazione progressiva, non poteva considerarsi indeterminata. Infatti, , nella fase esecutiva del rapporto, indicava al cliente le CP_2
condizioni particolari applicabili.
Con riferimento alla domanda proposta in via subordinata, la difesa della resistente ha sostenuto l'infondatezza della domanda dichiarativa di nullità fondata sulla violazione dell'art. 3 d.lgs. 374/1999, in forza della normativa vigente al momento della conclusione del contratto.
Infatti, soltanto con l'entrata in vigore del D.lgs. 141/2010 il legislatore ha previsto che la promozione e il collocamento di carte di credito debbano essere riservati esclusivamente agli agenti in attività finanziaria e agli altri soggetti a ciò abilitati.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.02.2025 ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c. la causa viene decisa nei termini che si riportano.
La domanda è fondata.
pagina 2 di 4 In via preliminare, si dà atto che il procedimento di mediazione è stato correttamente espletato.
All'udienza del 10.10.2024 è stato assegnato al ricorrente il termine di 15 giorni per l'avvio del procedimento, conclusosi con esito negativo in data 19.11.2024.
Nel merito, risulta fondata la doglianza proposta in via principale circa la nullità per indeterminatezza della clausola relativa ai tassi di interesse.
Dall'esame del contratto prodotto dalle parti, in particolare nel riquadro soprastante la sottoscrizione del ricorrente, sono riportate le condizioni per l'apertura della linea di credito. Nello specifico, sono indicati l'importo massimo del credito di € 5.100 e i range di valori del TAN (da 13% a 21%) e del
TAEG (da 13,80% al tasso soglia ex art. 2 L. 108/96).
Nel documento di sintesi (pag. 1 del contratto) sono, invece, indicate le condizioni economiche diverse dalle suddette, quali “TAN: minimo 0% - max mai superiore al TAEG”, “TAEG min 0% - max
24,705% e comunque entro il tasso soglia come determinato ai sensi della L. 108/96”.
Nelle condizioni generali presenti a pag. 3 del contratto è previsto che “l'utilizzo del fido comporta
l'applicazione delle condizioni economiche indicate nel frontespizio con il limite di massimale che verrà comunicato contestualmente alla conferma dell'accoglimento della richiesta del cliente ovvero a condizioni economiche differenti espressamente concordate con il cliente in caso di adesione a specifiche operazioni promozionali”.
Risulta evidente come non sia stato indicato il tasso di interesse effettivamente applicabile, ma sia esclusivamente presente una forbice di valori.
Ciò rende il tasso di interesse indeterminato e indeterminabile al momento della stipula.
Né può considerarsi valida l'integrazione avvenuta nella successiva fase esecutiva.
Dopo la sottoscrizione della proposta contrattuale, infatti, veniva inviata una prima lettera al cliente con l'indicazione del tasso di interesse che sarebbe stato applicato. Successivamente, inviava CP_2 un'ulteriore lettera contenente la carta, da attivare tramite il servizio clienti (doc. 13 e 14 allegati alla comparsa di costituzione).
Tale difesa, tesa a sostenere che il cliente, in forza delle suddette modalità di apertura della linea di credito, fosse reso edotto delle condizioni economiche di utilizzo della stessa, non è condivisibile.
Infatti, al fine di verificare le condizioni contrattuali applicabili sarebbe necessario fare riferimento non solo a quanto riportato nel contratto, ma anche a quanto indicato successivamente al momento dell'effettivo perfezionamento dell'operazione, ossia in una fase necessariamente successiva alla conclusione dell'accordo.
Tale soluzione non può essere accolta in quanto gli elementi essenziali del contratto e il requisito di forma ex art. 117 TUB devono essere chiariti e valutati al momento di conclusione dell'accordo.
pagina 3 di 4 Per la stessa ragione non può condividersi l'ulteriore argomento di parte resistente volto a ritenere che le condizioni economiche fossero ulteriormente chiarite negli estratti conto inviati al ricorrente.
Deve, pertanto, dichiararsi la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse contenuta nel contratto di finanziamento, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 comma 7 TUB.
I rilievi sin qui svolti sono tali da superare ogni ulteriore contestazione o domanda, ivi compresa quella proposta in via subordinata dal ricorrente da intendersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi previsti dal d.m. n.
55/2014 trattandosi di controversia relativa a questioni non complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in composizione monocratica in persona del giudice Carmela
Gallina, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. in accoglimento della domanda proposta da dichiara la nullità della clausola Parte_1
determinativa del tasso di interesse con riferimento al contratto di finanziamento con carta di credito revolving con conseguente applicabilità del tasso ex art. 117 comma 7 TUB;
2. condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese del Controparte_2 Pt_1 presente giudizio che liquida in € 3.809 per compensi oltre 15% per rimborso forfettario, spese generali nonché CPA ed IVA, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Milano, 27 febbraio 2025
Sentenza resa ex art. 281 sexies comma terzo c.p.c.
Il giudice
Carmela Gallina
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13484/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO, 29 Parte_1 C.F._1
71121 FOGGIA presso l'Avvocato RUOCCO ANDREA, che la/lo rappresenta e difende
RICORRENTE
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA BROLETTO, 20 Controparte_1 P.IVA_1
20100 MILANO presso l'Avvocato ROMANELLI MARCO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità del Parte_1
contratto di finanziamento n. 013421073 concluso in data 30.09.2007 per l'acquisto di un armadio con la resistente presso l'esercente convenzionato nella parte Controparte_2 Parte_2
afferente il rilascio di una carta di credito revolving.
pagina 1 di 4 Il ricorrente allega la nullità per indeterminatezza della clausola relativa agli interessi in violazione degli artt. 1284 c.c. e 117 TUB in quanto la stessa si limiterebbe a prevedere un limite minimo e massimo del tasso di interesse, senza indicare quello effettivamente applicato all'interno di tale range.
Da tale nullità discenderebbe il proprio diritto alla restituzione delle somme mutuategli al tasso legale ai sensi dell'art. 1284 comma 3 c.c. ovvero al tasso BOT ex art. 117 comma 7 TUB.
Sostiene, in via subordinata, che il contratto sarebbe nullo in quanto collocato presso un rivenditore di elettrodomestici appartenente alla grande distribuzione, in violazione delle prescrizioni sul collocamento e la distribuzione dei prodotti finanziari di cui al D.lgs. n. 374/1999. Da tale nullità discenderebbe il diritto alla restituzione delle somme mutuategli al tasso legale ai sensi dell'art. 1284 comma 3 c.c. e non a quello convenuto nel contratto.
Pertanto, ha chiesto, in via principale, di accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto alla restituzione delle somme ai tassi BOT ex art. 117 comma 7 TUB e, in via subordinata, di accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento con carta revolving con conseguente diritto alla restituzione degli importi al tasso legale ex art 1284 comma 3 c.c.
Ha, infine, chiesto la condanna della resistente al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario. si è costituita in giudizio deducendo - in via pregiudiziale – l'improcedibilità della Controparte_2
domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Nel merito, ha chiesto di rigettare le domande avanzate dal ricorrente in quanto la clausola sugli interessi, considerata la particolare natura del contratto a formazione progressiva, non poteva considerarsi indeterminata. Infatti, , nella fase esecutiva del rapporto, indicava al cliente le CP_2
condizioni particolari applicabili.
Con riferimento alla domanda proposta in via subordinata, la difesa della resistente ha sostenuto l'infondatezza della domanda dichiarativa di nullità fondata sulla violazione dell'art. 3 d.lgs. 374/1999, in forza della normativa vigente al momento della conclusione del contratto.
Infatti, soltanto con l'entrata in vigore del D.lgs. 141/2010 il legislatore ha previsto che la promozione e il collocamento di carte di credito debbano essere riservati esclusivamente agli agenti in attività finanziaria e agli altri soggetti a ciò abilitati.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.02.2025 ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c. la causa viene decisa nei termini che si riportano.
La domanda è fondata.
pagina 2 di 4 In via preliminare, si dà atto che il procedimento di mediazione è stato correttamente espletato.
All'udienza del 10.10.2024 è stato assegnato al ricorrente il termine di 15 giorni per l'avvio del procedimento, conclusosi con esito negativo in data 19.11.2024.
Nel merito, risulta fondata la doglianza proposta in via principale circa la nullità per indeterminatezza della clausola relativa ai tassi di interesse.
Dall'esame del contratto prodotto dalle parti, in particolare nel riquadro soprastante la sottoscrizione del ricorrente, sono riportate le condizioni per l'apertura della linea di credito. Nello specifico, sono indicati l'importo massimo del credito di € 5.100 e i range di valori del TAN (da 13% a 21%) e del
TAEG (da 13,80% al tasso soglia ex art. 2 L. 108/96).
Nel documento di sintesi (pag. 1 del contratto) sono, invece, indicate le condizioni economiche diverse dalle suddette, quali “TAN: minimo 0% - max mai superiore al TAEG”, “TAEG min 0% - max
24,705% e comunque entro il tasso soglia come determinato ai sensi della L. 108/96”.
Nelle condizioni generali presenti a pag. 3 del contratto è previsto che “l'utilizzo del fido comporta
l'applicazione delle condizioni economiche indicate nel frontespizio con il limite di massimale che verrà comunicato contestualmente alla conferma dell'accoglimento della richiesta del cliente ovvero a condizioni economiche differenti espressamente concordate con il cliente in caso di adesione a specifiche operazioni promozionali”.
Risulta evidente come non sia stato indicato il tasso di interesse effettivamente applicabile, ma sia esclusivamente presente una forbice di valori.
Ciò rende il tasso di interesse indeterminato e indeterminabile al momento della stipula.
Né può considerarsi valida l'integrazione avvenuta nella successiva fase esecutiva.
Dopo la sottoscrizione della proposta contrattuale, infatti, veniva inviata una prima lettera al cliente con l'indicazione del tasso di interesse che sarebbe stato applicato. Successivamente, inviava CP_2 un'ulteriore lettera contenente la carta, da attivare tramite il servizio clienti (doc. 13 e 14 allegati alla comparsa di costituzione).
Tale difesa, tesa a sostenere che il cliente, in forza delle suddette modalità di apertura della linea di credito, fosse reso edotto delle condizioni economiche di utilizzo della stessa, non è condivisibile.
Infatti, al fine di verificare le condizioni contrattuali applicabili sarebbe necessario fare riferimento non solo a quanto riportato nel contratto, ma anche a quanto indicato successivamente al momento dell'effettivo perfezionamento dell'operazione, ossia in una fase necessariamente successiva alla conclusione dell'accordo.
Tale soluzione non può essere accolta in quanto gli elementi essenziali del contratto e il requisito di forma ex art. 117 TUB devono essere chiariti e valutati al momento di conclusione dell'accordo.
pagina 3 di 4 Per la stessa ragione non può condividersi l'ulteriore argomento di parte resistente volto a ritenere che le condizioni economiche fossero ulteriormente chiarite negli estratti conto inviati al ricorrente.
Deve, pertanto, dichiararsi la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse contenuta nel contratto di finanziamento, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 comma 7 TUB.
I rilievi sin qui svolti sono tali da superare ogni ulteriore contestazione o domanda, ivi compresa quella proposta in via subordinata dal ricorrente da intendersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi previsti dal d.m. n.
55/2014 trattandosi di controversia relativa a questioni non complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in composizione monocratica in persona del giudice Carmela
Gallina, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. in accoglimento della domanda proposta da dichiara la nullità della clausola Parte_1
determinativa del tasso di interesse con riferimento al contratto di finanziamento con carta di credito revolving con conseguente applicabilità del tasso ex art. 117 comma 7 TUB;
2. condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese del Controparte_2 Pt_1 presente giudizio che liquida in € 3.809 per compensi oltre 15% per rimborso forfettario, spese generali nonché CPA ed IVA, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Milano, 27 febbraio 2025
Sentenza resa ex art. 281 sexies comma terzo c.p.c.
Il giudice
Carmela Gallina
pagina 4 di 4