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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 09/12/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova–Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2 Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) ) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 980 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 , avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. BUGADA ADA presso cui elettivamente domicilia in
PIAZZA VITTORIA 16 46042 CASTEL GOFFREDO
RICORRENTE
E
- rappresentato e difeso, giusta CP_1 C.F._2 procura in atti , dall'avv. FERNANDO DONATO presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/11/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi e di seguito riportato: “ a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970
n. 898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio concordatario
1 2
contratto in Medole (MN) in data 27.09.1997 tra la sig.ra Parte_1 nata a [...] il [...], c.f. C.F._1
e il sig. nato a [...] il [...], c.f. CP_1
, matrimonio trascritto al n° 13 Parte II Serie A del C.F._2
Registro degli Atti Civili del medesimo Comune. Conseguentemente ordinarsi all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) affidarsi la figlia minore in via esclusiva alla sig.ra Per_1 Pt_1 con collocamento della medesima presso l'abitazione della madre;
c) stabilirsi che il padre potrà vedere e stare con la figlia minore Per_1 in accordo diretto con la stessa, e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della figlia;
d) stabilire a carico del sig. un assegno di mantenimento CP_1 omnicomprensivo di spese ordinarie e straordinarie in favore della figlia pari ad euro 500,00 mensili da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre 2025, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat;
e) l'assegno unico universale sarà attribuito esclusivamente alla sig.ra
la quale beneficerà in via esclusiva anche delle relative detrazioni fiscali;
Pt_1
f) darsi atto che i sigg.ri e sono economicamente Parte_1 CP_1 autosufficienti ed hanno già diviso ogni bene in sede di separazione, tranne:
- la sig.ra potrà ritirare dall'ex casa familiare, previo accordo con Pt_1
CP_ il sig. ed entro il 31/1/2026: lo specchio posto nel bagno padronale dell'ex casa familiare;
i beni personali costituenti la dote della sig.ra quali a Pt_1 titolo esemplificativo lenzuola, coperte, abbigliamento, libri ecc.; tutti i mobili da giardino (altalena, lettini, tavoli, sedie, gazebo, bauli e relativi contenuti ecc); tutti i beni dei figli (a titolo esemplificativo abbigliamento da sci, giochi, libri, ecc); la scalinata in ferro battuto con scalini in legno CP_ massiccio esterna, note alle parti (quest'ultima a spese e cura del sig. ;
g) spese e competenze legali di giudizio compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 3
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale che fosse Parte_1 pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Successivamente si costituiva il resistente dando atto dell'avvenuto raggiungimento di un accordo tra le parti.
All'udienza del 24/11/2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione omologata con decreto del8.10.2020 del Tribunale di Mantova, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti hanno raggiunto l'accordo riportato nelle conclusioni.
I patti non sono contrari a norme imperative, e il Tribunale ritiene di poterli recepire
, essendo l'accordo conforme, tra l'altro, agli interessi della minore. L'affido esclusivo si giustifica infatti per l'assenza di un reale interessamento del resistente e di una mancata frequentazione.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni e con le integrazioni riportate nelle conclusioni delle parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio ( atto n.13 parte II , serie A, reg. Atti Matrimonio anno 1997);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in
3 4
copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MEDOLE per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 04/12/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova–Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2 Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) ) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 980 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 , avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. BUGADA ADA presso cui elettivamente domicilia in
PIAZZA VITTORIA 16 46042 CASTEL GOFFREDO
RICORRENTE
E
- rappresentato e difeso, giusta CP_1 C.F._2 procura in atti , dall'avv. FERNANDO DONATO presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/11/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi e di seguito riportato: “ a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970
n. 898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio concordatario
1 2
contratto in Medole (MN) in data 27.09.1997 tra la sig.ra Parte_1 nata a [...] il [...], c.f. C.F._1
e il sig. nato a [...] il [...], c.f. CP_1
, matrimonio trascritto al n° 13 Parte II Serie A del C.F._2
Registro degli Atti Civili del medesimo Comune. Conseguentemente ordinarsi all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) affidarsi la figlia minore in via esclusiva alla sig.ra Per_1 Pt_1 con collocamento della medesima presso l'abitazione della madre;
c) stabilirsi che il padre potrà vedere e stare con la figlia minore Per_1 in accordo diretto con la stessa, e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della figlia;
d) stabilire a carico del sig. un assegno di mantenimento CP_1 omnicomprensivo di spese ordinarie e straordinarie in favore della figlia pari ad euro 500,00 mensili da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre 2025, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat;
e) l'assegno unico universale sarà attribuito esclusivamente alla sig.ra
la quale beneficerà in via esclusiva anche delle relative detrazioni fiscali;
Pt_1
f) darsi atto che i sigg.ri e sono economicamente Parte_1 CP_1 autosufficienti ed hanno già diviso ogni bene in sede di separazione, tranne:
- la sig.ra potrà ritirare dall'ex casa familiare, previo accordo con Pt_1
CP_ il sig. ed entro il 31/1/2026: lo specchio posto nel bagno padronale dell'ex casa familiare;
i beni personali costituenti la dote della sig.ra quali a Pt_1 titolo esemplificativo lenzuola, coperte, abbigliamento, libri ecc.; tutti i mobili da giardino (altalena, lettini, tavoli, sedie, gazebo, bauli e relativi contenuti ecc); tutti i beni dei figli (a titolo esemplificativo abbigliamento da sci, giochi, libri, ecc); la scalinata in ferro battuto con scalini in legno CP_ massiccio esterna, note alle parti (quest'ultima a spese e cura del sig. ;
g) spese e competenze legali di giudizio compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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Con ricorso chiedeva a questo Tribunale che fosse Parte_1 pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Successivamente si costituiva il resistente dando atto dell'avvenuto raggiungimento di un accordo tra le parti.
All'udienza del 24/11/2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione omologata con decreto del8.10.2020 del Tribunale di Mantova, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti hanno raggiunto l'accordo riportato nelle conclusioni.
I patti non sono contrari a norme imperative, e il Tribunale ritiene di poterli recepire
, essendo l'accordo conforme, tra l'altro, agli interessi della minore. L'affido esclusivo si giustifica infatti per l'assenza di un reale interessamento del resistente e di una mancata frequentazione.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni e con le integrazioni riportate nelle conclusioni delle parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio ( atto n.13 parte II , serie A, reg. Atti Matrimonio anno 1997);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in
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copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MEDOLE per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 04/12/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
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