Sentenza 4 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, integra il reato di cui all'art. 64, comma primo, lettere a) e c), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l'omessa aerazione dei locali destinati ai lavoratori con aria salubre ottenuta mediante aperture naturali, ovvero con l'utilizzo di aspiratori d'aria e meccanismi di ventilazione forzata dotati di collegamento diretto con l'esterno, dovendosi invece ritenere inidonei - specie con riferimento a locali che prevedono un uso foriero di odori stagnanti - sistemi di aerazione indiretti, mediante altri sistemi a loro volta collegati con l'esterno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/02/2015, n. 42424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42424 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2015 |
Testo completo
42 424/ 15 24 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 04/02/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente N. 410/2015 CLAUDIA SQUASSONI Dott. - - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE RENATO GRILLO Dott. N. 41936/2014 Dott. VITO DI NICOLA - Consigliere - ་ ་ Dott. SANTI GAZZARA - Consigliere - Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CI EA N. IL 12/02/1979 avverso la sentenza n. 160/2013 TRIBUNALE di LANCIANO, del 15/04/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. U, D'Ambrosio che ha conclusoper ce гдето b Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza del 15 aprile 2014 il Tribunale di Lanciano in composizione monocratica dichiarava CI RE (imputato dei reati di cui agli artt. 64 comma 1 lett. a) e c) del D. Lgs. 81/08,) colpevole delle contravvenzioni ascrittegli e lo condannava alla pena di € 1.000,00 di ammenda.
1.2 Impugna la detta sentenza l'imputato a mezzo del proprio difensore, con atto di appello da intendersi come ricorso, con il quale deduce, con unico articolato motivo, violazione di legge per inosservanza della legge penale (art. 64 comma 1° lett. a e c) del D. Lgs. 81/08) in quanto il Tribunale avrebbe ritenuto integrata la fattispecie di mancata areazione dei locali destinati a spogliatoio, sebbene esistesse al loro interno un sistema di ventilazione ed, ancora, avrebbe ritenuto integrata la fattispecie inerente alla regolare manutenzione degli impianti elettrici, nonostante da parte di esso imputato fossero state puntualmente osservate le prescrizioni imposte in occasione del sopralluogo del 9 febbraio 2010 procedendo agli ordinativi di materiali occorrenti per la completa revisione dell'impianto elettrico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato. Sebbene la motivazione del Tribunale non brilli per esaustività, emerge pacificamente l'adempimento parziale da parte del CI alle prescrizioni (tanto che di ciò è stato tenuto conto ai fini della quantificazione della pena determinata nel suo minimo edittale), 1.1 Per una corretta soluzione delle questioni prospettate dal ricorrente occorre ricordare che la sua responsabilità è rimasta circoscritta, in esito all'attività istruttoria, in relazione a due : sole circostanze: la mancata areazione con sistemi naturali dei locali destinati a spogliatoi servizi igienici e refettorio e il mancato controllo e manutenzione degli impianti elettrici onde prevenire il rischio di incendi ed esplosioni e rendere sicuro il loro uso da parte degli operai.
1.2 Quanto al primo punto la tesi difensiva fa leva sul fatto che i locali adibiti a spogliatoi, refettorio e servizi igienici fossero dotati di un sistema di ventilazione forzata mediante aspirazione: in realtà, come ricordato dal Tribunale, se è vero che tale sistema esisteva ed era regolarmente in funzione, è del pari vero che al momento del controllo non vi era un collegamento diretto tra tali sistemi artificiali e l'ambiente esterno. La diversa tesi del ricorrente, secondo la quale un collegamento comunque vi era in relazione alla presenza di un più articolato sistema di areazione dell'intero capannone che permetteva un collegamento con l'esterno dei locali non assume alcuna rilevanza specifica come meglio si esporrà in prosieguo. Nessuna censura può, ancora, essere sollevata rispetto alla decisione del Tribunale di revoca del teste citato dalla difesa. stante la sua ingiustificata mancata comparizione all'udienza a ciò 1 destinata, di guisa che l'argomentazione difensiva sul punto è rimasta priva di riscontri o comunque indimostrata.
1.3 In ogni caso va ribadito il principio di diritto desumibile dal testo della norma incriminatrice secondo la quale i locali destinati ai lavoratori debbono essere sufficientemente areati mediante aria salubre ottenuta con aperture naturali. Ne consegue che eventuali accorgimenti tecnici quali aspiratori d'aria e sistemi di ventilazione forzata anche mediante uso di condizionatori d'aria impongono in ogni caso un collegamento diretto con l'esterno: esigenza particolarmente imperativa in relazione a locali che per loro intrinseca destinazione prevedono un uso da parte dei lavoratori foriero di odori stagnanti vuoi per l'affollamento (come nel caso di refettori) vuoi per le particolari attività umane esplicate al loro interno (locali spogliatoi e servizi igienici fonte di esalazioni maleodoranti). Nemmeno può considerarsi idoneo allo scopo un servizio di areazione collegato con altro sistema di areazione del complesso industriale a sua volta connesso con l'esterno, essendo invece necessario, proprio per la peculiare natura di determinati locali come quelli oggetto dell'accertamento da parte del personale ispettivo dell'AUSL, un collegamento diretto di essi con l'ambiente esterno e non in via indiretta.
2. Con riguardo al secondo punto è certo che al momento del successivo controllo rispetto a quello avvenuto il 9 febbraio 2010 il CI non aveva compiutamente ottemperato alle prescrizioni attinenti alla manutenzione e revisione degli impianti elettrici come riferito dal teste di fede privilegiata LATTANZIO: peraltro la tesi difensiva ruota intorno ad una lettera d'ordine datata 22 febbraio 2010 (successiva al primo accesso da parte del funzionario ASL) attestante la commessa di materiale destinato alla manutenzione e revisione degli impianti elettrici e alla dichiarazione di conformità del nuovo impianto elettrico del 4 marzo 2010 corredata di relazione tecnica. Ma nessuna prova è stata allegata dal ricorrente con il ricorso, essendosi la difesa limitata a ricordare la testimonianza del sig. TA dipendente della ditta di cui il CI era titolare, contrastata però dalla testimonianza di più specifica valenza del funzionario ispettivo che nulla ha riferito sul punto.
2.1 In ultimo, questa Corte ha richiamato la regola della "autosufficienza del ricorso" operante anche in sede penale, per ribadire che il ricorrente che intenda dedurre il vizio in esame con riferimento ad una prova dichiarativa (testimoniale) ha il preciso onere di suffragare la validità del suo assunto mediante l'allegazione del verbale contenente le dichiarazioni ovvero la completa trascrizione del loro integrale contenuto, posto che la citazione di alcuni passi di quelle dichiarazioni non consente un effettivo apprezzamento del vizio dedotto e che in sede di legittimità è preclusa alla Corte una lettura totale degli atti (v. Sez. 3^ 2.7.2014 n. 43322, Sisti, Rv. 260994; Sez. 2^ 1.3.2012 n. 26725, natale e altri, Rv. 256723; Sez. 4^ 26.6.2008 n. 37982, Buzi, Rv. 241023). Nel caso in esame nessuna produzione è stata allegata al ricorso sì da superare la motivazione del Tribunale. 2 3. Il ricorso va quindi rigettato: segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 4 febbraio 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Claudia Squassoni Renato GrilloPan fily Твого дои DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 2 2 OTT 2015 L I E O N Z A S 3