CASS
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/10/2025, n. 32485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32485 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da EP IS, nato in [...] il [...] gte, avverso la ordinanza del 04/03/2025 del Tribunale di FrFz visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AR De Masellis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. (1( Penale Sent. Sez. 6 Num. 32485 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 16/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Trieste . ha confermato l'ordinanza cautelare emessa il 10 febbraio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone nei confronti di IS EP con la quale gli è stata applicata la misura degli arresti domiciliari con presidi elettronici di controllo e divieto di comunicazione con terzi in relazione alla ritenuta gravità indiziarla in ordine ai reati di cui ai capi 1(detenzione al fine di spaccio di 3-4 kg di cocaina) e 2 (cessione di 300 grammi di cocaina). 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di IS EP, deducendo con unico motivo violazione degli artt. 191, 199, 350, comma 7, 351 cod. proc. pen., in relazione alla mancata declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in data 13.10.2024, ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. da RA CA, non iscritta nel registro degli indagati e coniuge del coindagato LE CA. Tali dichiarazioni non solo sono state assunte da soggetto non indagato ma anche senza il preventivo avviso della facoltà di astensione. Inoltre, ai fini della prova di resistenza, senza le intercettazioni e le dichiarazioni in questione, non sussiste alcuna gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 1 a carico del ricorrente, risultando apodittica l'affermazione secondo la quale gli indagati CA e EP hanno ammesso che fu il secondo a portare il fornitore dello stupefacente a casa del primo. 3. In assenza di istanza di trattazione orale, il Procuratore generale ha concluso per iscritto come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. Ritiene questa Corte che, quanto alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese da RA CA, il Tribunale ha del tutto correttamente escluso che l'audizione di un soggetto non indagato ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. - relativo a soggetto indagato - induca profili di inutilizzabilità delle dichiarazioni così assunte, posto che non risulta prevista alcuna inutilizzabilità o nullità delle dichiarazioni rese come soggetto indagato da una persona che invece avrebbe dovuto essere sentita a sommarie informazioni. Del pari corretto è il giudizio secondo il quale non possono esser poste questioni ex art. 199 cod. proc. pen., in quanto la donna audita e il ricorrente non sono prossimi 2 congiunti, in conformità al condiviso orientamento secondo il quale la facoltà di astenersi dal deporre, attribuita dall'art. 199 cod. proc. pen. al prossimo congiunto dell'imputato, non riguarda anche i coimputati essendo volta a prevenire situazioni nelle quali l'eventuale falsa testimonianza sarebbe scriminata dall'art. 384 cod. pen. (Sez. 1, n. 42337 del 21/03/2019, B., Rv. 277227 - 01). L'utilizzabilità delle indicate dichiarazioni assorbe ogni questione sulla dedotta insufficienza indiziaria delle dichiarazioni del ricorrente e del coindagato. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 16/09/2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AR De Masellis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. (1( Penale Sent. Sez. 6 Num. 32485 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 16/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Trieste . ha confermato l'ordinanza cautelare emessa il 10 febbraio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone nei confronti di IS EP con la quale gli è stata applicata la misura degli arresti domiciliari con presidi elettronici di controllo e divieto di comunicazione con terzi in relazione alla ritenuta gravità indiziarla in ordine ai reati di cui ai capi 1(detenzione al fine di spaccio di 3-4 kg di cocaina) e 2 (cessione di 300 grammi di cocaina). 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di IS EP, deducendo con unico motivo violazione degli artt. 191, 199, 350, comma 7, 351 cod. proc. pen., in relazione alla mancata declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in data 13.10.2024, ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. da RA CA, non iscritta nel registro degli indagati e coniuge del coindagato LE CA. Tali dichiarazioni non solo sono state assunte da soggetto non indagato ma anche senza il preventivo avviso della facoltà di astensione. Inoltre, ai fini della prova di resistenza, senza le intercettazioni e le dichiarazioni in questione, non sussiste alcuna gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 1 a carico del ricorrente, risultando apodittica l'affermazione secondo la quale gli indagati CA e EP hanno ammesso che fu il secondo a portare il fornitore dello stupefacente a casa del primo. 3. In assenza di istanza di trattazione orale, il Procuratore generale ha concluso per iscritto come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. Ritiene questa Corte che, quanto alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese da RA CA, il Tribunale ha del tutto correttamente escluso che l'audizione di un soggetto non indagato ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. - relativo a soggetto indagato - induca profili di inutilizzabilità delle dichiarazioni così assunte, posto che non risulta prevista alcuna inutilizzabilità o nullità delle dichiarazioni rese come soggetto indagato da una persona che invece avrebbe dovuto essere sentita a sommarie informazioni. Del pari corretto è il giudizio secondo il quale non possono esser poste questioni ex art. 199 cod. proc. pen., in quanto la donna audita e il ricorrente non sono prossimi 2 congiunti, in conformità al condiviso orientamento secondo il quale la facoltà di astenersi dal deporre, attribuita dall'art. 199 cod. proc. pen. al prossimo congiunto dell'imputato, non riguarda anche i coimputati essendo volta a prevenire situazioni nelle quali l'eventuale falsa testimonianza sarebbe scriminata dall'art. 384 cod. pen. (Sez. 1, n. 42337 del 21/03/2019, B., Rv. 277227 - 01). L'utilizzabilità delle indicate dichiarazioni assorbe ogni questione sulla dedotta insufficienza indiziaria delle dichiarazioni del ricorrente e del coindagato. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 16/09/2025.