Sentenza 7 gennaio 2000
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, l'eventuale nullità del provvedimento di convalida dell'arresto dell'estradando, di cui all'art. 716 cod. proc. pen., incide sulla legittimità della custodia cautelare contestualmente disposta, ma non sulla decisione favorevole alla estradizione, che è da quella indipendente. Infatti l'art. 714 cod. proc. pen. prevede la emissione di una misura coercitiva come semplice eventualità e non certo come presupposto necessario del procedimento di estradizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/2000, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 7/1/2000
1. Dott. Raffaele Leonasi Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giovanni Caso " N. 47
3. Dott. Giovanni De Roberto " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Adolfo Di Virginio " N. 41047/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LO MI OV avverso sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 24/6/1999, con la quale venivano dichiarate sussistenti le condizioni per la sua estradizione nella Repubblica elettiva
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. A. Di Virginio;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Gianfranco Iadecola, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
Con sentenza in data 24.6.1999 la Corte d'Appello di Roma dichiarava sussistere le condizioni per l'estradizione nella Repubblica elvetica di LO MI OV, cittadina del Kazakistan, tratta in arresto il 23.10.1998 in esecuzione di mandato di arresto internazionale dell'autorità giudiziaria di Lugano. La LO aveva riportato, in Svizzera, condanna definitiva per il reato di importazione di sostanze stupefacenti. L'arresto era stato convalidato, con contestuale applicazione della custodia cautelare in carcere;
e il Ministro della Giustizia aveva tempestivamente richiesto, ai sensi dell'art. 716 c. 4 c.p.p., il mantenimento della misura coercitiva.
Ricorre personalmente la YM, deducendo la nullità dell'intero procedimento di estradizione in dipendenza della nullità del provvedimento di convalida dell'arresto. L'arresto provvisorio sarebbe illegittimo perché non preceduto da espressa richiesta dello Stato estero interessato, !a cui esistenza non risulterebbe in alcun modo dagli atti, e non avrebbe potuto quindi essere convalidato. Di tale richiesta non potrebbe considerarsi equipollente il mandato di arresto internazionale citato nella sentenza impugnata, data la finalità radicalmente diversa dei due istituti.
I rilievi della ricorrente sono infondati.
Va osservato innanzi tutto che l'eventuale nullità del provvedimento di convalida dell'arresto potrebbe, in ipotesi, incidere sulla legittimità della custodia cautelare contestualmente disposta, ma non sulla decisione favorevole all'estradizione, che da quella è indipendente;
ed invero l'art. 714 c.p.p. prevede l'emissione di una misura coercitiva come semplice eventualità, e non certo come presupposto necessario del procedimento di estradizione, come mostra di ritenere la ricorrente. In secondo luogo, l'arresto risulta comunque essere stato eseguito legittimamente, in presenza di domanda dello Stato estero richiedente contenuta nel cosiddetto mandato di arresto internazionale, cui non può riconoscersi valore diverso e più limitato, richiamante l'esistenza di una condanna definitiva a pena detentiva per il reato di importazione di stupefacenti. Non esistono altre e più fondate censure sulla legittimità del provvedimento impugnato.
Va pertanto rigettato il ricorso, con le conseguenze di legge in ordine al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, all'udienza, il 7 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2000