Sentenza 22 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/06/2001, n. 8574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8574 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
E 6 N 8 O I 9 1 Z / A 4 / R . 6 T N 2 S - I . ce A R G . I P E . R L R D L Á PUBBLICA ITALIANA8574 /0 1 L A A T E . D U D B I B A E S I T A IN T N R E 1 N I T S 3 E R 1 I S CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E A E . T N A M SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo Carbone Presidente R.G.N. 20616/98 Dott. Mario Cicala Consigliere Dott. Eugenio Amari Consigliere Cron. 19607 Rep. Dott. Salvatore Di Palma Consigliere Ud. 30/04/01 Dott. Francesco TIRELLI Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: Oggetto: SEN TENZA Prusso sul ricorso proposto da: OR Lo UE ZI, elettivamente domiciliata in Roma, via Principessa Clotilde, 7, presso l'avv. Pietro Adonnino, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Finanze dello Stato, Amministrazione delle elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, la 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che rappresenta e difende per legge;
. N controricorrente avverso la sentenza n. 120/17/97, depositata il 8 1 6 0 1 22/11/1997 dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/4/2001 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
Udito l'avv. Pietro Adonnino, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha invece concluso per il suo rigetto;
. La Corte, osserva quanto segue. Con sentenza in data 20/9/1997, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva parzialmente l'appello presentato dall'Ufficio del Registro contro la decisione con la quale la Commissione Tributaria di 1° Grado di Palermo aveva annullato l'avviso di accertamento di maggior valore dei beni immobili oggetto della successione di Lo UE AR TI. La coerede OR Lo UE ZI ricorreva allora per cassazione, deducendo insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione su punto decisivo della controversia, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cc e 324 cpc. 2 Esponeva infatti la ricorrente che alla morte di Lo UE AR TI, era stata presentata una prima denuncia con l'indicazione di valori che erano una seconda stati successivamente ridotti con dichiarazione rettificativa. L'Ufficio del Registro aveva liquidato l'imposta sulla base della prima denuncia ed il relativo avviso era stato tempestivamente impugnato davanti alla Commissione Tributaria di 1° Grado di Palermo. Prima della decisione del ricorso, l'Ufficio aveva tuttavia dichiarato di accettare la seconda dichiarazione ed il giudice adito aveva annullato l'avviso con decisione in data 7/7/1986. Dopo qualche mese, però, l'Ufficio aveva inopinatamente rettificato i valori indicati in tale ultima dichiarazione. La Commissione Tributaria di 1° Grado aveva annullato l'accertamento, ma il giudice d'appello era andato di contrario avviso, osservando in proposito che l'accettazione della seconda denuncia non aveva comportato nessuna preclusione definitività, in quanto era stata fatta al solo scopo di chiudere la controversia e procedere ad una nuova liquidazione dell'imposta senza alla possibilità di controllare rinunciare 3 l'esattezza dei nuovi valori indicati dagli eredi. Simile affermazione non poteva essere però condivisa, in quanto il termine accettazione equivaleva a consenso sui contenuti e, cioè, sui valori dichiarati, come d'altronde dimostrato anche dal fatto che in caso contrario, il corretto comportamento dell'Ufficio avrebbe dovuto essere quello di mantenere in vigore il primo avviso di liquidazione e provvedere autonomamente alla rettifica della seconda denuncia. I giudici a quo avevano invece trascurato il tenore letterale della comunicazione, intepretando la stessa alla luce di una pretesa finalità dell'Ufficio che, oltretutto, se non fosse stato davvero intenzionato a chiudere per sempre il rapporto, non avrebbe avuto alcun motivo di sterilizzare la prima liquidazione che, si badi, risultava essa stessa inadeguata rispetto ai maggiori valori stimati dall'UTE con perizia già in possesso dell'Ufficio. Sempre i giudici a quo non avevano inoltre considerato che con la sentenza in data 7/7/1986, la Commissione Tributaria di 1 Grado non si era a pronunciare sulla legittimità limitata dell'avviso di liquidazione, ma aveva pure 4 accertato la congruità dei valori indicati nella seconda denuncia. Trattandosi di decisione non impugnata, si era perciò formato il giudicato sul punto che, per l'effetto, non avrebbe potuto essere più rimesso in discussione. Tenuto conto di quanto sopra, concludeva per l'annullamento della sentenza impugnata con ogni consequenziale statuizione. L'Amministrazione resisteva con controricorso e depositata ulteriore memoria da parte della ricorrente, la causa veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 30/4/2001. MOTIVI DELLA DECISIONE Osserva preliminarmente il Collegio che al pari dell'interpretazione delle sentenze esterne al processo, anche quella degli atti processuali constituisce un'attività riservata al giudice di merito e, perciò, insindacabile in cassazione se immune da vizi logici e giuridici (C.Cass. 1994/03270, 1995/01092 e 1996/00969). Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale ha concluso nel senso che l'accettazione della seconda dichiarazione era stata fatta dall'Ufficio al solo scopo di porre termine alla 5 controversia relativa alla legittimità dell'imposta calcolata sulla base della prima denuncia e procedere, poi, ad una nuova liquidazione alla stregua degli ulteriori valori indicati dai coeredi. Che proprio questa fosse stata la finalità perseguita dall'Ufficio, lo si evinceva, del resto, agevolmente da una corretta e non strumentale lettura della decisione resa in data 7/7/1986 dalla Commissione Tributaria di 1° Grado di Palermo, che aveva appunto rinviato, sia pure per implicito, ad una successiva liquidazione dell'imposta principale. I coeredi avevano sostenuto il contrario, ma la loro pretesa d'interpretare in tal modo una dichiarazione resa in un contesto del tutto diverso, vale a dire in un giudizio avente tutt'altro oggetto, risultava fuorviante ed infondata in quanto l'accettazione della rettifica operata dai Lo UE non aveva comportato alcuna rinuncia, da parte dell'Ufficio, al proprio potere- dovere di accertare il reale valore dei cespiti caduti in successione e conseguire per tale via l'imposta effettivamente dovuta. Tali essendo gli argomenti addotti dalla 6 Commissione Tributaria Regionale, devesi rilevare che la stessa ha operato una ricostruzione sufficientemente approfondita perché frutto di un'indagine che senza trascurare la formulazione letterale dell'atto, si è spinta а verificarne anche il contenuto sostanziale, così come desumibile dalla stessa sentenza che se ne era per prima occupata nonché dalle reali intenzioni nutrite dall'Ufficio con riferimento alla particolare situazione concreta. I giudici di secondo grado hanno dunque fornito un'interpretazione adeguata, che la ricorrente ha criticato senza riuscire però ad evidenziare alcuna evidente incoerenza della sentenza impugnata, cui ha sostanzialmente finito per contrapporre una diversa lettura che non può trovare spazio in questa sede. Rigettato perciò il primo motivo del ricorso, non resta che passare all'esame della restante censura, a proposito della quale giova preliminarmente rammentare che quella relativa all'esistenza di un giudicato esterno, costituisce un'eccezione che non N può essere fatta valere per la prima volta in cassazione, anche perché presuppone un esame non consentito ai giudici di legittimità (C.Cass. 7 1999/14107, 2000/04784 e 2000/12528). Ciò posto, devesi rilevare che la ricorrente ha sostenuto che i giudici a quo avrebbero pronunciato su questione coperta da giudicato, in quanto la sentenza del 7/7/1986 aveva affrontato anche il merito della pretesa impositiva e, più in particolare, la esattezza dei valori indicati nella dichiarazione rettificativa. Per la ragione sopra indicata, però, la OR Lo UE non avrebbe potuto limitarsi a lamentare la violazione del giudicato, ma avrebbe dovuto specificare, in virtù del principio dell'autosufficienza del ricorso, che trattavasi di sollevata nelle fasi eccezione già inutilmente precedenti. Mancando ogni accenno al riguardo e dovendo perciò concludersi per l'inammissibilità della seconda doglianza sul presupposto della sua proposizione per la prima volta in questa sede, il ricorso di cui si discute va senz'altro rigettato, con conseguente condanna della OR Lo UE al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessive £.2.250.000, delle quali £.
2.000.000 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.
P.Q.M.
8 La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessive £.2.250.000, delle quali £.
2.000.000 per onorari, oltre le spese prenotate a Il Presidente debito. Roma, il 30/4/2001 IL CONSIGLIERE EST. Sinceres IL PRESIDENTE IL CANCELLIERE CT DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio 22 GIU. 2001 г Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio E N O I Z 6 8 A 9 R 1 5 / T . 4 S I / N 6 G 2 E . B A R .R I . .P L R A L D A D A L T . E E B U T D A B I N T I S E A N 1 R S I E 3 E T S 1 R I E . A T N A M 9