Art. 1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni ed integrazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1189 ;
Considerata la necessita' di prorogare i termini, per il riordinamento del corso di laurea in scienze politiche, al fine di consentire a tutte le facolta' di scienze politiche di adeguarsi al nuovo ordinamento;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Il termine di quattro anni, di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1189 , e' prorogato di altri quattro anni.
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni ed integrazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1189 ;
Considerata la necessita' di prorogare i termini, per il riordinamento del corso di laurea in scienze politiche, al fine di consentire a tutte le facolta' di scienze politiche di adeguarsi al nuovo ordinamento;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Il termine di quattro anni, di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1189 , e' prorogato di altri quattro anni.