TRIB
Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 28/08/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1318/2025 V.G.
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di ConSIlio in persona dei magistrati
Andrea Pappalardo - Presidente
Günter Morandell - Giudice relatore
Julia Dorfmann - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero R.G. 1318/2025 V.G. tra le parti:
, nato il 25/04/1960 a MERANO (BZ), con l'avv. Parte_1
ENNEMOSER ANGELIKA, giusta delega in atti,
- parte adottante
- ricorrente -
;
pagina 1 di 6 e nata il [...] a [...], Controparte_1
- parte adottanda -;
con l'intervento del Pubblico Ministero
- parte intervenuta - .
OGGETTO:
ADOZIONE DI PERSONA (ART. 291 SS C.C.). Parte_2
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato il 03/04/2025, , nato il [...] Parte_1
a MERANO (BZ) e residente in [...], come sopra rappresentato e difeso, chiede di poter adottare la persona maggiorenne
[...]
nata il [...] a [...], residente in CP_1
PIEST'ANY (SLOVACCHIA), Via 8. MAJA, n. 4387.
2. A sostegno della domanda la parte ricorrente espone, tra l'altro, che:
- non ha discendenti;
- ha compiuto il trentacinquesimo anno di età;
- è più anziano di almeno diciotto anni rispetto alla persona da adottare;
pagina 2 di 6 - sussistono tutti i presupposti di legge per l'adozione e non ricorrono cause ostative.
3. All'udienza del 26/06/2025 il Giudice relatore ha:
- ascoltato il SI. , il quale ha confermato la propria volontà di Parte_1
procedere all'adozione richiesta;
- ascoltato la SI.ra la quale ha prestato il proprio Controparte_1
consenso all'adozione proposta;
- ascoltato la madre della persona da adottare, la SI.ra , nata a Parte_3
EŠAN (SLOVACCHIA), il 28.11.1965, la quale ha prestato il proprio consenso all'adozione proposta.
Non è stato necessario ascoltare altre persone, in quanto il padre biologico della persona adottanda, SI.ra , è sconosciuto (cfr. atto di nascita: Parte_3
doc. 4 di parte ricorrente) e la stessa non è coniugata. Infatti, la SI.ra Pt_3
ha dichiarato all'udienza del 26/06/2025 di essere nubile e di non essere mai
[...]
stata adottata da nessuno fino ad oggi (cfr. il verbale d'udienza).
4. In data 30/06/2025 il Pubblico Ministero ha formulato le seguenti conclusioni:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate
dalla ricorrente”.
5. L'istanza di adozione deve essere accolta ai sensi dell'art. 313 c.c., risultando soddisfatti tutti i presupposti previsti dall'art. 291 c.c.
pagina 3 di 6 5.1. Sussiste il requisito dell'età minima dell'adottante, così come il divario minimo di età previsto dall'art. 291 c.c. Il consenso all'adozione da parte dell'adottante e della persona da adottare è stato validamente espresso nelle forme di legge (cfr. artt. 296 e 311 c.c.). È stata altresì acquisita la dichiarazione di assenso da parte dei soggetti indicati all'art. 297 c.c. (ossia della madre della persona da adottare).
5.2. Dalle audizioni svolte nel corso del procedimento e dalla storia personale e familiare dell'adottante e della persona da adottare emerge che l'adozione richiesta formalizza un rapporto affettivo solido e reale, sviluppatosi nel corso di molti anni,
del tutto assimilabile a quello tra genitore e figlio. Tale relazione risulta essere effettiva, stabile nel tempo e meritevole di prosecuzione anche per il futuro1.
5.3. Il SI. non ha figli propri né ha adottato altri figli. Parte_1
6. La persona adottata assume, a seguito dell'adozione, il cognome dell'adottante,
da aggiungersi - secondo la volontà espressa sia dall'adottante sia dalla persona adottata (cfr. verbale d'udienza del 26/06/2025) - a quello attualmente posseduto
(ai sensi dell'art. 299 c.c., come interpretato dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 135 del 04/07/2023).
pagina 4 di 6 7. Nulla va disposto in ordine alle spese del procedimento, avendo preso parte formalmente al giudizio la sola parte ricorrente . Parte_1
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da per l'adozione di Parte_1 Controparte_1
visti gli artt. 291 e segg. c.c.,
pronuncia
l'adozione di nata il [...] a [...] Controparte_1
(SLOVACCHIA), residente in [...]. MAJA n.
4387, da parte di , nato il [...] a [...] e Parte_1
residente in [...], e per l'effetto
attribuisce
alla persona adottata il cognome da Controparte_1 Pt_1
aggiungere a quello proprio;
incarica
la Cancelleria di provvedere alla pubblicazione prevista dall'art. 314, comma 1,
c.c. (trascrizione nel registro) e alla comunicazione all'Ufficiale dello Stato civile competente per l'annotazione a margine dell'atto di nascita della persona adottata.
pagina 5 di 6 Così deciso in Camera di ConSIlio in Bolzano (BZ), il 12/08/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. le seguenti dichiarazioni di persona adottante e adottanda all'udienza del 26/06/2025: “Il SI. e la Parte_1 SI.ra dichiarano che, nel corso degli anni, hanno instaurato un forte legame affettivo, equivalente a Parte_4 quello esistente tra padre e figlia. La SI.ra infatti, non ha mai avuto alcun contatto con il padre biologico, Pt_4 essendo quest'ultimo sconosciuto, ha sempre considerato il SInor come una figura paterna;
questi, a Parte_1 sua volta, si è sempre comportato nei confronti della SI.ra come un padre”. Pt_4