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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 15/01/2026, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 607/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DEL GIUDICE BRUNO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15222/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000004918421 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21293/2025 depositato il
04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dall'avvocato Difensore_1, presenta ricorso contro la Regione Campania in quanto al ricorrente veniva notificata in data 20/08/2025 un atto di accertamento contenente la pretesa di euro 167,08 relativa a tasse automobilistiche relative ad un veicolo che risulta rubato come da denuncia del 24/01/2011 allegata in atti. Conclude sostenendo che giustamente il bollo auto non è dovuto. Sostiene poi che in ogni caso il tributo si sarebbe prescritto. Non si costituisce la
Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso viene rigettato. Parte ricorrente innanzitutto non ha provato di aver notificato alla
Regione Campania copia del ricorso. Inoltre non ha allegato al ricorso copia dell'atto ricevuto. Non ha nemmeno citato a quale anno si riferisca la pretesa tributaria. Non ha nemmeno indicato la targa del veicolo a cui si riferisce la pretesa. Ma la cosa ancora più grave è che non ha allegato la copia della denuncia di furto del veicolo. Non avendo la Corte alcun elemento per poter esaminare il ricorso lo stesso viene rigettato. Nulla per le spese non essendosi costituita parte opponente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DEL GIUDICE BRUNO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15222/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000004918421 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21293/2025 depositato il
04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dall'avvocato Difensore_1, presenta ricorso contro la Regione Campania in quanto al ricorrente veniva notificata in data 20/08/2025 un atto di accertamento contenente la pretesa di euro 167,08 relativa a tasse automobilistiche relative ad un veicolo che risulta rubato come da denuncia del 24/01/2011 allegata in atti. Conclude sostenendo che giustamente il bollo auto non è dovuto. Sostiene poi che in ogni caso il tributo si sarebbe prescritto. Non si costituisce la
Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso viene rigettato. Parte ricorrente innanzitutto non ha provato di aver notificato alla
Regione Campania copia del ricorso. Inoltre non ha allegato al ricorso copia dell'atto ricevuto. Non ha nemmeno citato a quale anno si riferisca la pretesa tributaria. Non ha nemmeno indicato la targa del veicolo a cui si riferisce la pretesa. Ma la cosa ancora più grave è che non ha allegato la copia della denuncia di furto del veicolo. Non avendo la Corte alcun elemento per poter esaminare il ricorso lo stesso viene rigettato. Nulla per le spese non essendosi costituita parte opponente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.