Art. 2.
Le norme, di cui all'articolo precedente, entrano in vigore il 1 luglio 1959.
Alla stessa data e' prorogato il termine, di cui all' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956 , gia' prorogato al 30 aprile 1959 con legge 12 marzo 1959, n. 76 .
Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad emanare il testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale di cui a detto decreto ed alla presente legge Le disposizioni dei due commi precedenti entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le norme, di cui all'articolo precedente, entrano in vigore il 1 luglio 1959.
Alla stessa data e' prorogato il termine, di cui all' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956 , gia' prorogato al 30 aprile 1959 con legge 12 marzo 1959, n. 76 .
Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad emanare il testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale di cui a detto decreto ed alla presente legge Le disposizioni dei due commi precedenti entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.